TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 44184 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 10/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa IA De IN è comparso per parte appellante l'avv. Stefano Capece in sost. avv. Stefano Carmignoto che discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De IN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.47, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De IN
N. R.G. 44184 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 44184/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
domiciliato in Roma, p.zza G. Randaccio n. 1; rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Paolucci e Stefano Carmignotto giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato il 17.10.2024 parte appellante ha proposto appello avverso la Sentenza n. 6807/2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma il
26.06.2024 e pubblicata in data 28.06.2024, relativa al procedimento n. R.G.6860/2023 con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso i verbali nn.
00002058256/2022/1/1/1 e 00002063502/2022/1/1/1, notificati in data 27/01/2023;
rilevato che i predetti verbali sono stati elevati rispettivamente in data
17/11/2022 e in data 20/11/2022 per la circolazione di due automezzi CC di proprietà dell'appellante su corsie riservate al transito di mezzi pubblici su via Catania e via dell'Amba Aradam;
rilevato che nel primo grado di giudizio con il ricorso in opposizione ai predetti verbali, è stato dedotto:
1. che gli automezzi ncc erano autorizzati a circolare sulle corsie in questione, poiché con determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012 CP_1
ne avevano consentito il transito a partire dal 01.07.2012
2. che ai suddetti veicoli era in ogni caso consentito l'uso delle corsie in questione secondo quanto previsto dalla l. n. 21/1992 e dalla l. n. 218/2003, trattandosi di veicoli immatricolati come CC che svolgono servizio pubblico non di linea;
rilevato che si costituiva nel primo grado di giudizio contestando CP_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto;
rilevato che il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso così motivando:
”L'opposizione appare infondata e deve essere quindi respinta. Preliminarmente, si rileva che l'asserita circostanza secondo cui i veicoli - autobus di proprietà della
Società ricorrente sarebbero autorizzati ad esercitare pubblico servizio di noleggio da rimessa con conducente, è rimasta priva di idoneo riscontro probatorio, gravante sulla
Società medesima. Ad ogni buon conto, dalla documentazione depositata da
[...]
si evince che le autovetture tipo autobus dotate di licenza di CC, per poter CP_1
circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di (nonché nelle ZTL), CP_1
hanno bisogno di un Permesso, il quale è a titolo oneroso (si veda la Determinazione
Dirigenziale di Traffico n. 37/2010). Nello specifico, all'atto dell'accertamento delle violazioni, gli autobus della Società opponente, tg. ED747FZ e ER036EY, non rientravano tra le categorie di veicoli autorizzati al transito nelle Corsie Riservate (si vedano allegati fascicolo di parte della P.A.). L'eccezione formulata dall' opponente quindi, secondo cui gli autobus di sua proprietà erano autorizzati a transitare nella
ZTL in Roma, risultando infondata non può che essere respinta..”;
rilevato che con l'appello proposto l'odierno appellante ha lamentato:
1/ l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice così statuiva:” preliminarmente si rileva che l'asserita circostanza secondo cui i veicoli – autobus di proprietà della società ricorrente sarebbero autorizzati ad esercitare pubblico servizio di noleggio da rimessa con conducente, è rimasta priva di idoneo riscontro probatorio, gravante sulla società medesima” poiché aveva, di contro, “depositato idonea documentazione a riprova di quanto sostenuto, ovvero i libretti di circolazione dei bus in questione, ove si evince chiaramente che trattasi di autobus per trasporto di persone uso terzi da
Num noleggio con conducente con licenze n. e 1066 rilasciate da ed in CP_1 ogni caso la circostanza è stata pacificamente ammessa da controparte e non contestata”;
2/ con riguardo alla sentenza nella parte in cui si afferma:” Ad ogni buon conto, dalla documentazione depositata da si evince che le autovetture tipo autobus CP_1
dotate di licenza di CC, per poter circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
(nonché nelle ZTL) hanno bisogno di un permesso il quale è a titolo CP_1
oneroso (si veda la Determinazione Dirigenziale del traffico n. 37/2010). Nello specifico, all'atto di accertamento delle violazioni, gli autobus della società opponente tg ED747FZ e ER036EY, non rientravano tra le categorie di veicoli autorizzati al transito delle corsie riservate (si vedano allegati fascicolo di parte della P.A.)
L'eccezione formulata dall'opponente quindi, secondo cui gli autobus di sua proprietà erano autorizzati a transitare nella ZTL in Roma risultando infondata non può essere che respinta”, insisteva in tale sede nelle seguenti circostanze:
“
1. L'articolo 11, comma 3, della l. n. 21/1992, che afferma «ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente [è] consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici», a cui si aggiunge l'art. 1 della medesima legge, che definisce «autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone […]. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli
a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente».
2. L'articolo 2, comma 4, della l. n. 218/2003, secondo cui «le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata l. n. 21/1992».
3. La Determinazione Dirigenziale
589/12 secondo cui” i bus CC sono autorizzati alla circolazione delle corsie riservate di via Catania e via dell'Amba Aradam” specificando che “Tali elementi normativi, che rendono evidentemente legittimo il comportamento sanzionato da non possono essere ulteriormente CP_1
condizionati dall'ente comunale, così da limitare indebitamente un diritto riconosciuto dalla normativa primaria. In ogni caso, come detto, la
Determinazione dirigenziale n. 589/12, autorizza specificatamente i BUS CC alla percorrenza di alcune corsie riservate tra cui VIA Catania e via dell'Amba
Aradam”..” evidenziando poi “..appare evidente come le sanzioni comminate ai mezzi dell'odierna appellante siano ingiustificate e illegittime, in quanto essi, in ragione dell'attività di noleggio con conducente che svolgono, avevano e hanno il pieno diritto di circolare sulle corsie di preferenza dei mezzi pubblici, in base
a specifico disposto normativo e regolamentare”;
rilevato che non si costituiva in giudizio ed in data 18.06.2025 CP_1
veniva dichiarata la contumacia;
ritenuto che la determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012 prodotta da parte ricorrente non indica alcuna condizione per l'accesso alle corsie preferenziali indicate – tra cui figurano Via Catania e Via dell'Amba Aradam – se non l'immatricolazione del veicolo come CC, compresi gli autobus (cfr. all. 3 al ricorso per opposizione in primo grado, ove si legge “transito automezzi CC BUS sulle corsie riservate al TPL in Via dell'Amba Aradam (…) Via Catania (…) sulle corsie preferenziali o carreggiate riservate al Trasporto Pubblico Locale vigenti nelle seguenti strade: Via dell'Amba Aradam (…) Via Catania (…) è consentito il transito degli automezzi CC BUS”);
rilevato che l'odierno appellante ha dedotto e documentato fin dal primo grado di giudizio di essere in possesso delle licenze per l'esercizio di CC (cfr. libretti di circolazione sub all. 2 al ricorso per opposizione in primo grado, ove si legge “autobus per trasporto di persone – uso di terzi da noleggio con conducente”);
ritenuto che, secondo il combinato disposto di quanto previsto dall'art. 11, co. 3, della l. n. 21/1992 e dall'art. 2, co. 4 della l. n. 218/2003, ai veicoli adibiti a CC è consentito l'uso delle corsie preferenziali, e che – trattandosi di prescrizioni di carattere programmatico – è rimessa alla potestà legislativa delle Regioni e regolamentare dei
Comuni la disciplina dell'accesso limitato alle corsie preferenziali, salvo il divieto di discriminazioni a carico degli CC;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado non è presente il fascicolo di primo grado di di tal che -al momento della decisione- non vi sono CP_1
elementi per verificare l'esistenza di regolamento che imponga agli autobus CC di essere muniti di appositi contrassegni a titolo oneroso per il transito nelle corsie in questione;
rilevato che la determinazione dirigenziale n. 10 del 07.01.2008 – di rettifica della determinazione dirigenziale n. 1128/2007, con la quale si limitano i veicoli autorizzati alla circolazione sulle corsie riservate alle sole autovetture CC con esclusione degli autobus CC, non è stata prodotta da parte appellata e risulta essere in ogni caso antecedente alla determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012.
Ritenuto che l'appello, in conclusione, deve essere accolto, in riforma della sentenza impugnata, con il conseguente annullamento dei verbali indicai in premessa;
Ritenuto che
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio, con spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso in appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in riforma della
[...]
sentenza n. 6807/2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata in data
28.06.2024, annulla i verbali nn. 00002058256/2022/1/1/1 e 00002063502/2022/1/1/1, notificati in data 27/01/2023;
- CONDANNA in persona del Sindaco pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 173,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa Parte_1
come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA in persona del Sindaco pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 232,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa Parte_1
come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 10.12.2025 all'esito della camera di consiglio mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza. Il Giudice
IA De IN
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 10/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa IA De IN è comparso per parte appellante l'avv. Stefano Capece in sost. avv. Stefano Carmignoto che discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De IN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.47, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De IN
N. R.G. 44184 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 44184/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
domiciliato in Roma, p.zza G. Randaccio n. 1; rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Paolucci e Stefano Carmignotto giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato il 17.10.2024 parte appellante ha proposto appello avverso la Sentenza n. 6807/2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma il
26.06.2024 e pubblicata in data 28.06.2024, relativa al procedimento n. R.G.6860/2023 con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso i verbali nn.
00002058256/2022/1/1/1 e 00002063502/2022/1/1/1, notificati in data 27/01/2023;
rilevato che i predetti verbali sono stati elevati rispettivamente in data
17/11/2022 e in data 20/11/2022 per la circolazione di due automezzi CC di proprietà dell'appellante su corsie riservate al transito di mezzi pubblici su via Catania e via dell'Amba Aradam;
rilevato che nel primo grado di giudizio con il ricorso in opposizione ai predetti verbali, è stato dedotto:
1. che gli automezzi ncc erano autorizzati a circolare sulle corsie in questione, poiché con determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012 CP_1
ne avevano consentito il transito a partire dal 01.07.2012
2. che ai suddetti veicoli era in ogni caso consentito l'uso delle corsie in questione secondo quanto previsto dalla l. n. 21/1992 e dalla l. n. 218/2003, trattandosi di veicoli immatricolati come CC che svolgono servizio pubblico non di linea;
rilevato che si costituiva nel primo grado di giudizio contestando CP_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto;
rilevato che il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso così motivando:
”L'opposizione appare infondata e deve essere quindi respinta. Preliminarmente, si rileva che l'asserita circostanza secondo cui i veicoli - autobus di proprietà della
Società ricorrente sarebbero autorizzati ad esercitare pubblico servizio di noleggio da rimessa con conducente, è rimasta priva di idoneo riscontro probatorio, gravante sulla
Società medesima. Ad ogni buon conto, dalla documentazione depositata da
[...]
si evince che le autovetture tipo autobus dotate di licenza di CC, per poter CP_1
circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di (nonché nelle ZTL), CP_1
hanno bisogno di un Permesso, il quale è a titolo oneroso (si veda la Determinazione
Dirigenziale di Traffico n. 37/2010). Nello specifico, all'atto dell'accertamento delle violazioni, gli autobus della Società opponente, tg. ED747FZ e ER036EY, non rientravano tra le categorie di veicoli autorizzati al transito nelle Corsie Riservate (si vedano allegati fascicolo di parte della P.A.). L'eccezione formulata dall' opponente quindi, secondo cui gli autobus di sua proprietà erano autorizzati a transitare nella
ZTL in Roma, risultando infondata non può che essere respinta..”;
rilevato che con l'appello proposto l'odierno appellante ha lamentato:
1/ l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice così statuiva:” preliminarmente si rileva che l'asserita circostanza secondo cui i veicoli – autobus di proprietà della società ricorrente sarebbero autorizzati ad esercitare pubblico servizio di noleggio da rimessa con conducente, è rimasta priva di idoneo riscontro probatorio, gravante sulla società medesima” poiché aveva, di contro, “depositato idonea documentazione a riprova di quanto sostenuto, ovvero i libretti di circolazione dei bus in questione, ove si evince chiaramente che trattasi di autobus per trasporto di persone uso terzi da
Num noleggio con conducente con licenze n. e 1066 rilasciate da ed in CP_1 ogni caso la circostanza è stata pacificamente ammessa da controparte e non contestata”;
2/ con riguardo alla sentenza nella parte in cui si afferma:” Ad ogni buon conto, dalla documentazione depositata da si evince che le autovetture tipo autobus CP_1
dotate di licenza di CC, per poter circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
(nonché nelle ZTL) hanno bisogno di un permesso il quale è a titolo CP_1
oneroso (si veda la Determinazione Dirigenziale del traffico n. 37/2010). Nello specifico, all'atto di accertamento delle violazioni, gli autobus della società opponente tg ED747FZ e ER036EY, non rientravano tra le categorie di veicoli autorizzati al transito delle corsie riservate (si vedano allegati fascicolo di parte della P.A.)
L'eccezione formulata dall'opponente quindi, secondo cui gli autobus di sua proprietà erano autorizzati a transitare nella ZTL in Roma risultando infondata non può essere che respinta”, insisteva in tale sede nelle seguenti circostanze:
“
1. L'articolo 11, comma 3, della l. n. 21/1992, che afferma «ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente [è] consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici», a cui si aggiunge l'art. 1 della medesima legge, che definisce «autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone […]. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli
a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente».
2. L'articolo 2, comma 4, della l. n. 218/2003, secondo cui «le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata l. n. 21/1992».
3. La Determinazione Dirigenziale
589/12 secondo cui” i bus CC sono autorizzati alla circolazione delle corsie riservate di via Catania e via dell'Amba Aradam” specificando che “Tali elementi normativi, che rendono evidentemente legittimo il comportamento sanzionato da non possono essere ulteriormente CP_1
condizionati dall'ente comunale, così da limitare indebitamente un diritto riconosciuto dalla normativa primaria. In ogni caso, come detto, la
Determinazione dirigenziale n. 589/12, autorizza specificatamente i BUS CC alla percorrenza di alcune corsie riservate tra cui VIA Catania e via dell'Amba
Aradam”..” evidenziando poi “..appare evidente come le sanzioni comminate ai mezzi dell'odierna appellante siano ingiustificate e illegittime, in quanto essi, in ragione dell'attività di noleggio con conducente che svolgono, avevano e hanno il pieno diritto di circolare sulle corsie di preferenza dei mezzi pubblici, in base
a specifico disposto normativo e regolamentare”;
rilevato che non si costituiva in giudizio ed in data 18.06.2025 CP_1
veniva dichiarata la contumacia;
ritenuto che la determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012 prodotta da parte ricorrente non indica alcuna condizione per l'accesso alle corsie preferenziali indicate – tra cui figurano Via Catania e Via dell'Amba Aradam – se non l'immatricolazione del veicolo come CC, compresi gli autobus (cfr. all. 3 al ricorso per opposizione in primo grado, ove si legge “transito automezzi CC BUS sulle corsie riservate al TPL in Via dell'Amba Aradam (…) Via Catania (…) sulle corsie preferenziali o carreggiate riservate al Trasporto Pubblico Locale vigenti nelle seguenti strade: Via dell'Amba Aradam (…) Via Catania (…) è consentito il transito degli automezzi CC BUS”);
rilevato che l'odierno appellante ha dedotto e documentato fin dal primo grado di giudizio di essere in possesso delle licenze per l'esercizio di CC (cfr. libretti di circolazione sub all. 2 al ricorso per opposizione in primo grado, ove si legge “autobus per trasporto di persone – uso di terzi da noleggio con conducente”);
ritenuto che, secondo il combinato disposto di quanto previsto dall'art. 11, co. 3, della l. n. 21/1992 e dall'art. 2, co. 4 della l. n. 218/2003, ai veicoli adibiti a CC è consentito l'uso delle corsie preferenziali, e che – trattandosi di prescrizioni di carattere programmatico – è rimessa alla potestà legislativa delle Regioni e regolamentare dei
Comuni la disciplina dell'accesso limitato alle corsie preferenziali, salvo il divieto di discriminazioni a carico degli CC;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado non è presente il fascicolo di primo grado di di tal che -al momento della decisione- non vi sono CP_1
elementi per verificare l'esistenza di regolamento che imponga agli autobus CC di essere muniti di appositi contrassegni a titolo oneroso per il transito nelle corsie in questione;
rilevato che la determinazione dirigenziale n. 10 del 07.01.2008 – di rettifica della determinazione dirigenziale n. 1128/2007, con la quale si limitano i veicoli autorizzati alla circolazione sulle corsie riservate alle sole autovetture CC con esclusione degli autobus CC, non è stata prodotta da parte appellata e risulta essere in ogni caso antecedente alla determinazione dirigenziale n. 589 del 11.06.2012.
Ritenuto che l'appello, in conclusione, deve essere accolto, in riforma della sentenza impugnata, con il conseguente annullamento dei verbali indicai in premessa;
Ritenuto che
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio, con spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso in appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in riforma della
[...]
sentenza n. 6807/2024, emessa dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata in data
28.06.2024, annulla i verbali nn. 00002058256/2022/1/1/1 e 00002063502/2022/1/1/1, notificati in data 27/01/2023;
- CONDANNA in persona del Sindaco pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 173,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa Parte_1
come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA in persona del Sindaco pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in € 232,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa Parte_1
come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 10.12.2025 all'esito della camera di consiglio mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza. Il Giudice
IA De IN