Articolo 5 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 4Articolo 6
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14 settembre 1957
Art. 5. Schede per opposizioni

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'art. 221 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.
Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957