Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 02/12/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32502 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 89556, reso da AN LE, quale contabile di cassa presso la Casa Circondariale di Verona “Montorio” –
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per il periodo 01/04/2019 – 31/12/2019, depositato in data 11/09/2024;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario Chiara Grella, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CE RL;
FATTO
I. Con relazione n. 208/2025 del 4 aprile 2025, il Magistrato istruttore del
conto giudiziale n. 89556 - reso da LE Antonelli, quale contabile di cassa presso la Casa Circondariale di Verona “Montorio”, per il periodo 01/04/2019-31/12/2019 - dopo aver riepilogato l’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- il conto era stato depositato dal Responsabile del procedimento della Casa Circondariale di Verona soltanto dopo l’invito a provvedere formulato dalla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale con nota prot. n. 0001681 del 3 settembre 2024;
- sotto il profilo formale, il conto, compilato sul prescritto Mod. 24 Contabilità del R.D. n. 1908/1920 e sottoscritto dal contabile di cassa, aveva superato con esito positivo il controllo di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato di Verona (in atti attestazione prot. n. 0026436 del 27/11/2020);
- sotto il profilo sostanziale, il conto esponeva per il periodo di gestione di riferimento i dati contabili riepilogati nella relazione di deferimento, ma non era stato possibile riscontrare l’importo totale delle riscossioni e dei pagamenti del fondo del peculio all’01/04/2019 con il registro di controllo
(Mod. 11 Contabilità) e con il libro di cassa (Mod. 95 Contabilità) perché il sistema CO, in uso presso la Casa Circondariale di Verona, nella pagina del riepilogo Fuori Bilancio, forniva soltanto il valore complessivo dell’intero anno finanziario alla data del 31/12/2019 (al riguardo, riferiva che la richiesta di supporto informatico rivolta dalla Direzione dell’Amministrazione penitenziaria all’assistenza CO non aveva ancora trovato soluzione);
- non risultava depositata unitamente al conto la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.;
- non era stato formalizzato, mediante apposito verbale, il passaggio di gestione tra agenti contabili, a causa del grave stato di malattia e del successivo decesso del contabile di cassa titolare.
II. In data 14 agosto 2025, il Direttore della Casa Circondariale di Verona depositava una relazione con la quale, in particolare, precisava che:
- il presidio tecnico della Ragioneria dello Stato aveva comunicato l’impossibilità di avere un riepilogo dei modelli 11 e 95 relativo al periodo in questione (1° aprile – 31 dicembre 2019), riguardando il registro di controllo modello 11 l’intero esercizio finanziario;
- il passaggio di consegne era avvenuto secondo i dettami della contabilità carceraria insieme alla verifica di cassa (cfr. modello 99 caricato nel sistema DAeD) da parte del capo area contabile, dott. AS ON, del Direttore dell’Istituto, dott.ssa Mariagrazia Bregoli, e del funzionario contabile, dott.ssa LE Antonelli;
- vista la situazione di emergenza e gravità si era preferito garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’ordine e la sicurezza dell’Istituto, trattandosi di fondi dei detenuti, trascurando l’adempimento della relazione dell’Organo di controllo interno.
III. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal contabile di cassa presso la Casa Circondariale di Verona “Montorio”, dott.ssa LE Antonelli, agente contabile subentrante al sig. LE AR, a seguito del decesso di quest’ultimo, avvenuto in data 15/04/2019, e relativo alla gestione del peculio dei detenuti e degli internati per il periodo 01/04/201931/12/2019.
In via preliminare, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.
L’art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), nel disciplinare il c.d. peculio dei detenuti e degli internati, consistente nella “parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio”,
stabilisce, al comma 4, che il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.
Coerentemente con tale disciplina, l’art. 57, comma 6, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 dispone che “Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi”.
L’art. 3 della citata legge n. 354/1975, rubricato “Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati”, stabilisce, poi, che “Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno”; ciò al fine di evitare che i detenuti che possano vantare una posizione di maggiore forza economica già prima della detenzione si avvantaggino sugli altri ristretti, assumendo posizioni di “potere di fatto” legate alla disponibilità di più cospicue risorse.
Quanto alla più dettagliata normativa che l’agente contabile è tenuto a osservare, deve farsi riferimento, tra l’altro, alle disposizioni di cui al R.D.
16 maggio 1920, n. 1908, nonché al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente integrati e/o modificati.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, del codice di giustizia contabile, non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.
In particolare, come rilevato dal Magistrato istruttore, al di là della violazione dei termini per la presentazione e il deposito del conto di cui all’art. 139 del codice di giustizia contabile (la prima avvenuta in data 22/04/2020, come dichiarato dall’Ente, e il secondo in data 11/09/2024 e, quindi, ben oltre i sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e i trenta giorni dall’approvazione), il conto si appalesa regolare sotto il profilo formale.
Risulta, infatti, sottoscritto dalla dott.ssa LE Antonelli (incaricata, con decreto prot. n. 016227 del 25/09/2020 della funzione di contabile di cassa con effetto dall’01/04/2019), reca l’attestazione di parificazione a firma del Direttore, dott.ssa Mariagrazia Bregoli, e del Capo area contabile, dott.
AS ON (quanto alla sottoscrizione di quest’ultimo, nella memoria dell’Ente del 9 agosto 2025 si precisa che la stessa vale ad attestare la regolarità dei pagamenti e delle riscossioni effettuate e l’avvenuta verifica circa la corrispondenza della documentazione a tutte le scritture contabili) ed è corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona, reso in data 27/11/2020.
Anche sul piano sostanziale il conto è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione complessiva delle operazioni di riscossione e versamento degli incassi effettuati, che risulta, pertanto, regolare, potendosi ritenere superate, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, le criticità prospettate dal Magistrato istruttore.
In particolare, quanto all’omessa redazione del verbale di passaggio di consegne tra agenti contabili, dovuta all’intervenuto decesso (in data 15/04/2019), dopo un lungo periodo di malattia, del contabile di cassa titolare, la documentazione depositata in atti consente di avere contezza delle movimentazioni contabili avvenute nel periodo di gestione in esame e delle risultanze finali.
Peraltro, come opportunamente segnalato dall’Amministrazione, il passaggio di consegne fu eseguito insieme alla verifica di cassa, come risulta dal relativo verbale (Mod. 99) redatto in data 10 aprile 2019 in contraddittorio tra il Direttore della Casa Circondariale (che ha reso d’ufficio il conto relativo al periodo di gestione precedente 01.01-31.03.2019), il capo area contabile dott. AS ON e il contabile subentrante dott.ssa LE Antonelli, avente ad oggetto la “verifica della contabilità in denaro e dei fondi esistenti nelle casse del detto istituto, per passaggio di consegne e verificazione della contabilità in danaro dallo stesso tenuta alla chiusura di cassa al 10/04/2019”.
Anche il rilievo inerente alla mancata acquisizione, in sede istruttoria, di stampe del registro di controllo (Mod. 11 Contabilità) e del libro di cassa
(Mod. 95 Contabilità) relative al solo periodo di interesse (01/0431/12/2019) non comporta l’irregolarità del conto, essendo emerso che il sistema Sicoge, in uso presso la Casa Circondariale di Verona, rende disponibile, nella pagina del riepilogo fuori bilancio, esclusivamente il valore complessivo delle riscossioni e dei pagamenti al 31/12/2019, come indicato nella risposta dell’help desk del 07/03/2025, e avendo, comunque, l’Amministrazione prodotto un conto giudiziale riferito all’intero esercizio finanziario dal quale si evince la corrispondenza tra l’importo totale delle entrate e delle uscite del fondo del peculio con i registri Mod. 11, Mod. 95 e Mod. 100.
3. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c.,
questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all’agente contabile bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
4. In conclusione, il Collegio approva il conto giudiziale n. 89556 e dispone il discarico dell’agente contabile, demandando agli Organi responsabili dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di conformare l’azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate da questa Sezione giurisdizionale.
Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32502 del registro di Segreteria, approva il conto giudiziale n. 89556 e per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile LE Antonelli.
Non luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LI LL TA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il
Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)