Articolo 42 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
Art. 42. Concorsi enologici 1. I vini a DOP e IGP nonche' i vini spumanti di qualita' possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti del quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso nonche' del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite sono stabilite con decreto del Ministro.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017