TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2109/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. n. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Marco Persona_1
Fazio, del ruolo professionale
Opponente nei confronti di nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1 C.F._1
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_2
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Fiorentino De Leo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 16/04/2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_2
ingiuntivo n. 279/2024, emesso in data 20.03.2024 dal Tribunale di Messina, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 16.821,62, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e la decadenza ai sensi dell'art. 42, co. III, d.l. n. 269/2003, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta contestava quanto ex adverso affermato, non avendo l' sollevato l'eccezione di decadenza con successivo dissenso, chiedendo il rigetto Pt_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di accompagno, in ragione dell'intervenuta decadenza.
Dalla documentazione in atti, risulta che la comunicazione relativa all'esito della visita di revisione era stata notificata a controparte in data 05/08/2021, mentre il ricorso ex art. 445 bis
c.p.c., introduttivo del giudizio n. 839/22 R.G Lavoro del Tribunale di Messina, era stato depositato in data 15/02/2022, ossia quando il termine semestrale di cui al cit. art. 42 era ormai decorso.
Peraltro, la decadenza ex art. 42 d.l. n. 269/03 era stata eccepita dall'ente di previdenza già all'atto della costituzione nel giudizio n. 839/22 R.G. (doc. 4), ma il Tribunale ha omesso di pronunciarsi al riguardo.
Per il criterio della regione più liquida, il procedimento viene definito esaminando la fondatezza nel rito della questione sottoposta.
Si osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo decidente, la decadenza dall'azione giudiziaria per atp e la sua conseguente improponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Si ritiene in particolare che sia irrilevante che l'ente pubblico non abbia formulato l'eccezione di decadenza nella dichiarazione di dissenso, ammettendo implicitamente che possa essere formulata per la prima volta in sede di opposizione;
alla luce della pronuncia Cass. civ., sez.
VI, 09/04/2019, n. 9980 “il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 15.06.2015 n. 12332) secondo cui, in base al comma 6, dell'art. 445 bis c.p.c., alla specificazione dei motivi deve procedersi, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre alcun onere in tal senso e tantomeno, sotto la comminatoria dell'inammissibilità è previsto, ai sensi del comma 4 del citato articolo, con riguardo alla dichiarazione di dissenso rispetti alle conclusioni della ctu espletata in sede di ATP”.
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione relativo all'intervenuta decadenza e l'opposizione merita accoglimento.
In relazione alle spese di lite, sussistono gravi ragioni, determinate dall'incertezza giurisprudenziale in materia, essendovi precedenti di segno difforme, come richiamato dall'opposto, per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Messina, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2109/2024 R.G. e vertente tra
(C.F. n. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Marco Persona_1
Fazio, del ruolo professionale
Opponente nei confronti di nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1 C.F._1
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_2
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente
[...] C.F._2 domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Fiorentino De Leo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 16/04/2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_2
ingiuntivo n. 279/2024, emesso in data 20.03.2024 dal Tribunale di Messina, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 16.821,62, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e la decadenza ai sensi dell'art. 42, co. III, d.l. n. 269/2003, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta contestava quanto ex adverso affermato, non avendo l' sollevato l'eccezione di decadenza con successivo dissenso, chiedendo il rigetto Pt_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di accompagno, in ragione dell'intervenuta decadenza.
Dalla documentazione in atti, risulta che la comunicazione relativa all'esito della visita di revisione era stata notificata a controparte in data 05/08/2021, mentre il ricorso ex art. 445 bis
c.p.c., introduttivo del giudizio n. 839/22 R.G Lavoro del Tribunale di Messina, era stato depositato in data 15/02/2022, ossia quando il termine semestrale di cui al cit. art. 42 era ormai decorso.
Peraltro, la decadenza ex art. 42 d.l. n. 269/03 era stata eccepita dall'ente di previdenza già all'atto della costituzione nel giudizio n. 839/22 R.G. (doc. 4), ma il Tribunale ha omesso di pronunciarsi al riguardo.
Per il criterio della regione più liquida, il procedimento viene definito esaminando la fondatezza nel rito della questione sottoposta.
Si osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo decidente, la decadenza dall'azione giudiziaria per atp e la sua conseguente improponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Si ritiene in particolare che sia irrilevante che l'ente pubblico non abbia formulato l'eccezione di decadenza nella dichiarazione di dissenso, ammettendo implicitamente che possa essere formulata per la prima volta in sede di opposizione;
alla luce della pronuncia Cass. civ., sez.
VI, 09/04/2019, n. 9980 “il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 15.06.2015 n. 12332) secondo cui, in base al comma 6, dell'art. 445 bis c.p.c., alla specificazione dei motivi deve procedersi, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre alcun onere in tal senso e tantomeno, sotto la comminatoria dell'inammissibilità è previsto, ai sensi del comma 4 del citato articolo, con riguardo alla dichiarazione di dissenso rispetti alle conclusioni della ctu espletata in sede di ATP”.
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione relativo all'intervenuta decadenza e l'opposizione merita accoglimento.
In relazione alle spese di lite, sussistono gravi ragioni, determinate dall'incertezza giurisprudenziale in materia, essendovi precedenti di segno difforme, come richiamato dall'opposto, per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Messina, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando