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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Città di Castello (PG), via G.
Marconi n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
), rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO CP_1 C.F._2
AN e IC AN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Città di
Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 6;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 11 Per la parte ricorrente: “come da ricorso introduttivo e nelle memorie depositate e insiste nelle conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria”, ovvero come segue: “Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare che le figlie del ricorrente, e , hanno raggiunto la Per_1 Persona_2 piena capacità lavorativa e sono persone autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento;
per l'effetto revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente il contributo mensile al mantenimento delle figlie stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
539/06 e conseguentemente disporre la restituzione al ricorrente delle somme indebitamente versate nonché di quelle che dovessero risultare esser state versate nelle more del presente giudizio a far data dalla raggiunta indipendenza economica delle figlie . Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla sig.ra In via subordinata ridurre l'ammontare del predetto CP_1 contributo mensile al mantenimento delle figlie stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
539/06 rideterminando gli importi nella misura che risulterà di giustizia, ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile per la ex moglie posto a carico del sig.ra In CP_1 Parte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”; per la parte resistente: “L'avv. Comanducci si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché agli ulteriori scritti ed insiste nelle richieste formulate, anche in via istruttoria”, ovvero come segue: “IN VIA PRINCIPALE: - rigettare integralmente l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni di divorzio stabilite dal
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 539/06 del 25.05.2006; IN VIA RICONVENZIONALE: - previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad Inps e all' , dichiarare che a spetti la Pt_1 CP_1 percentuale del quaranta per cento del Trattamento di Fine Servizio riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, per l'effetto, condannare a Parte_1 corrispondere a tale accertanda somma, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 13/05/2025, , Parte_1 divorziato dalla moglie come da sentenza emessa da questo Tribunale n. 539/2006 del CP_1
25.05.2006, ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie
, nata il [...], e , nata il [...], per complessivi € 604,00 Persona_3 Persona_2 mensili (€ 302,00 per ciascuna FI), nonché la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della ex moglie e versato dal ricorrente nella misura di € 402,00 mensili. pagina 2 di 11 Il ricorrente ha allegato che, nel caso di specie, sarebbero venuti meno sia i requisiti per la percezione di un contributo al mantenimento in favore delle figlie, sia per la percezione dell'assegno divorzile.
Quanto alla primogenita oggi di anni 34, il ricorrente ha dedotto che la stessa si è da tempo Per_1 laureata in giurisprudenza ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, pur non riuscendo a reperire, nel corso degli anni, un'occupazione lavorativa, neppure partecipando a numerosi concorsi pubblici.
Con riguardo all'altra FI di anni 28, il sig. ha dedotto che quest'ultima si è Per_2 Pt_1 laureata in scienze infermieristiche e che attualmente sta lavorando come infermiera con contratto a tempo indeterminato presso l'ASL di Forlì Cesena, e che ha anche formato un proprio nucleo familiare, essendosi sposata.
Quanto alla ex moglie, secondo il ricorrente la revoca dell'assegno divorzile sarebbe giustificata in ragione di una nuova e stabile relazione affettiva more uxorio intrapresa dalla sig.ra con un CP_1 altro uomo, suo convivente.
Quanto alla propria situazione personale, il sig. ha dedotto di essere attualmente in pensione e Pt_1 di aver dovuto, nel tempo, mantenere anche un altro nucleo familiare, composto dalla sua attuale moglie, e da due figli: uno maggiorenne e autosufficiente e l'altro ancora studente e con problematiche di celiachia e diabete che comporterebbero la necessità di frequenti esborsi.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto integrale delle domande CP_1 formulate nel ricorso ed avanzando, in via riconvenzionale, domanda di riconoscimento della quota del
40% del T.F.R. maturato dal marito in costanza di matrimonio.
Preliminarmente, la resistente ha eccepito l'assenza di documentazione reddituale e patrimoniale della controparte, così come richiesta ex lege dall'art. 473-bis.12 c.p.c., ed ha altresì chiesto che tale condotta del ricorrente fosse valutata “ai sensi non solo dell'art. 116, co. 2 c.p.c., ma anche ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (condanna alle spese) e dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).”
Nel merito, la resistente ha dedotto che la circostanza che il sig. dovesse mantenere Pt_1 economicamente non solo il nucleo familiare composto dalla sig.ra dalle due figlie e CP_1 Per_1
ma anche quello composto dall'attuale moglie e dai due figli, e , non sarebbe Per_2 CP_2 CP_3 rilevante ai fini della richiesta di modifica avanzata dallo stesso in quanto non costituirebbe elemento nuovo e sopravvenuto idoneo a giustificare la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, perché, all'epoca del divorzio, ovvero nel 2006, la relazione more uxorio del sig. con la sua attuale Pt_1 moglie sarebbe stata già in corso e gli altri due figli, e , avevano rispettivamente 6 e 1 CP_2 CP_3 anno.
pagina 3 di 11 Inoltre, parte resistente ha contestato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche della controparte, rilevando che, al contrario, le condizioni economiche dell'ex marito sarebbero migliorate, posto che, rispetto all'epoca del divorzio (2006), attualmente il sig. non dovrebbe più Pt_1 mantenere economicamente la FI , autosufficiente. CP_2
Con riguardo alla FI la resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento, evidenziando che la FI verserebbe senza colpa in uno stato di disoccupazione e starebbe cercando con impegno un'occupazione lavorativa, anche non attinente al proprio percorso di studi, con iscrizione presso le liste regionali per la ricerca di un impiego.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, la sig.ra ha CP_1 dedotto che non corrisponderebbe al vero che la stessa avrebbe una stabile relazione more uxorio con un altro uomo, non essendo tale frequentazione mai sfociata in una convivenza né in un progetto di vita comune, in ogni caso non provato dal ricorrente.
Infine, in via riconvenzionale, la sig.ra ha chiesto che il resistente venisse condannato alla CP_1 corresponsione della percentuale del 40% del trattamento di fine servizio percepito dall'NN
“riferibile esclusivamente ai dieci anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, così come previsto e disciplinato dall'art. 12 bis della Legge n. 898/1970.”, ovvero dal 1989 (anno del matrimonio), e fino al 1999, data della separazione consensuale dei coniugi, chiedendo altresì che venisse ordinato all'NN e all'I.N.P.S., ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della documentazione attestante la percezione e l'ammontare di tale emolumento.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito di discussione orale.
Ciò posto, con riguardo all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni (di anni 34) e (di anni 28), da parte del padre, ritiene il collegio che lo Per_1 Per_2 stesso sia da considerarsi cessato.
Per quanto riguarda di anni 28, non è specificamente contestato che la stessa, a seguito della Per_2 laurea, stia lavorando stabilmente come infermiera presso l'ASL di Forlì-Cesena né che abbia costituito un proprio nucleo familiare, contraendo matrimonio, e che quindi abbia raggiunto una propria piena indipendenza, con conseguente cessazione dell'onere del mantenimento da parte del padre, non sussistendone più i presupposti giustificativi.
Per quanto riguarda la FI quasi trentacinquenne, va premesso, in via generale, che il diritto Per_1 del figlio maggiorenne al mantenimento da parte del genitore si giustifica nei limiti del perseguimento, da parte del figlio, di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione del mantenimento è funzionale, sia in pagina 4 di 11 termini di contenuto che sia di durata, al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. civ., sez. I, 22 giugno
2016, n. 12952).
Infatti, diversamente dai figli minorenni, per i quali vige, fin dalla nascita, il diritto, con conseguente obbligo dei genitori, sancito dagli artt. 147 e 315-bis c.c., di “essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente”, per i figli maggiorenni occorre fare applicazione dell'art. 337-septies c.c., dalla cui formulazione si evince che l'obbligo del genitore di continuare a mantenere il figlio ed il conseguente diritto del figlio di essere mantenuto, una volta che lo stesso abbia raggiunto la maggiore età, non sia incondizionato bensì debba ancorato ad alcuni presupposti giustificativi, apprezzabili nel caso concreto, tanto che la norma prevede che il figlio maggiorenne “può” – e non deve – beneficiare di un assegno di mantenimento, che va disposto “valutate le circostanze”, ossia al positivo superamento di un vaglio di ragionevolezza e meritevolezza.
Deve essere infatti rammentato sul punto che, come ricordato dalla Suprema Corte, il mantenimento del figlio non può avere durata illimitata nel tempo, posto che “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.” (Cass. civ. Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Pertanto, l'assegno di mantenimento non persegue una funzione assistenziale ed incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, senza limiti di contenuto e durata, poiché il relativo obbligo di corresponsione, da parte dei genitori, cessa nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia riconducibile ad un insufficiente impegno effettivo del figlio verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o verso l'ingresso nel mondo del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspettative, nell'eventualità in cui le stesse non riescano a trovare concreta corrispondenza nel circuito della domanda di forza lavoro.
La valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in di mantenimento deve essere effettuata caso per caso, considerando l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno del figlio rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta, dal compimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto, rilevandosi altresì che più l'età del figlio maggiorenne è avanzata, più dovranno pagina 5 di 11 essere valutati con rigore i suddetti presupposti di meritevolezza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5088/2018;
Cass. civ., sez. I, 12952/2016).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, la delimitazione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “(…) è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza
a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4, c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa»”
(così Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, occorre rilevare che la FI è nata il [...], e dunque è prossima a Per_1 compiere 35 anni, e non risulta aver ancora reperito un'attività lavorativa, né confacente al suo percorso di studi (laurea in giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione forense) né di altro tipo. A tal proposito, giova richiamare l'orientamento espresso dalla Cass. n. 17183/2020, secondo cui “(…) trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro”.
pagina 6 di 11 Difatti, come precisato anche recentemente dalla Suprema Corte, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ, Sent. n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, non ha ancora trovato un'occupazione che confacente alle sue aspirazioni, Per_1 tuttavia, preme ribadire che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (cfr. Cass. civ. ord. n.
17183/2020).
Al riguardo, va precisato che costituisce un elemento assai rilevante il raggiungimento di un'età, che ormai va considerata di piena maturità adulta (34 anni), nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, avendo anche la FI non solo una laurea ma anche Per_1
l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In casi simili, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali precise e concrete (dovute a motivi di salute o ad altre specifiche contingenze personali) costituisce un indice di inerzia non incolpevole (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5088/2018).
Deve osservarsi, tuttavia, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti di meritevolezza sopra richiamati, su cui si fonda l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce nel diverso istituto degli obblighi alimentari, in presenza dei presupposti di legge.
Infatti il figlio, stante l'età di piena maturità adulta che ha raggiunto, non potrebbe comunque continuare a “soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.” (cfr. in questo senso Cass. civ. ord. n.
38366 del 2021). pagina 7 di 11 A tal proposito, “invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambìto per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurarsi
l'automantenimento.” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Di conseguenza, tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che debba essere disposta la revoca del contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore della FI maggiorenne Persona_3 non sussistendone più i presupposti giustificativi.
Passando alla domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente, si rileva che la
Cassazione ha recentemente precisato che l'instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, di una relazione, anche non sfociata in una stabile convivenza, se adeguatamente provata, può far venir meno il diritto all'assegno divorzile (cfr. Cass. civ. Sent. n. 3645 del 07/02/2023: “Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.”).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda di revoca dell'assegno divorzile a favore della sig.ra il ricorrente assume che la resistente abbia instaurato “da anni” una stabile relazione more CP_1 uxorio, “tanto che il compagno della ex moglie partecipa a compleanni e a ricorrenze anche in presenza delle figlie e ” (cfr. pag. 7 del ricorso). Per_1 Per_2
Va a tal proposito evidenziato che, affinchè una nuova relazione more uxorio possa incidere sul diritto dell'ex coniuge alla percezione dell'assegno divorzile, deve essere “rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Sent. n. 3645/2023), dovendosi rammentare che comunque non verrebbero meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 14256/2022).
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche qualora venisse giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, l'assegno divorzile, quantomeno nella sua componente compensativa, resterebbe dovuto;
in particolare: “L'instaurazione pagina 8 di 11 da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.” (cfr. in tal senso
SS.UU. Sent. n. 32198/2021).
In sostanza, il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza “more uxorio” con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La dimostrazione del mutamento migliorativo delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono fornire indici che dalla convivenza more uxorio il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno.
Nel caso di specie, si rileva che non è risultata dimostrata, da parte del ricorrente, la sussistenza di un nuovo progetto di vita della sig.ra on il nuovo partner, da cui la resistente tragga anche stabili CP_1 benefici di natura economica, in quanto tale assunto, oltre che genericamente allegato dal ricorrente, è rimasto sprovvisto di prova.
Difatti, la prova orale articolata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo non era ammissibile in quanto i capitoli formulati risultavano formulati in modo generico e non conducente, e pertanto non idonei a dimostrare né una convivenza stabile dell'ex coniuge con il nuovo partner né l'esistenza di un progetto di vita comune, con le correlate conseguenze migliorative dal punto di vista economico sopra richiamate, che comunque non farebbero venir meno la componente compensativa dell'assegno divorzile. Pertanto, deve essere rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente ed in favore della ex moglie pari ad € 402,00 mensili, Parte_1 CP_1 rivalutabili ISTAT come per legge.
Quanto alla domanda riconvenzionale della parte resistente relativa all'attribuzione di quota del TFS, essa deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 9 di 11 Dalla documentazione allegata dal ricorrente alla memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c., ed in particolare dall'allegato n. 12, si evince che l'importo netto complessivo del TFS maturato dal sig.
per il periodo lavorativo è pari ad € 94.935,79, e che tale importo sarà versato allo stesso in tre Pt_1 rate, di cui la prima di € 43.584,00, con decorrenza dal 04.01.2025 ed entro i successivi tre mesi, la seconda di € 41.818,01, con decorrenza dal 04.01.2026 ed entro i successivi trenta giorni, e l'ultima, pari ad € 9.533,78, con decorrenza dal 04.01.2027 ed entro i successivi trenta giorni.
In punto di diritto, sulla base del tenore letterale dell'art. 12-bis della L. n. 898/1970, il diritto ad ottenere la quota d'indennità diviene attuale, ed è quindi esigibile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi effettivamente percepisce il relativo trattamento e, nel caso, di specie, l'NN ha percepito solo la prima rata del TFS, mentre la restante parte dell'indennità di fine rapporto spettante non è stata ancora erogata e, quindi, “percepita”.
Pertanto, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda di attribuzione, e conseguente condanna al versamento da parte del sig. , avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, del Pt_1
40% dell'indennità di fine rapporto maturata dal ricorrente, perchè tale indennità deve essere ancora integralmente erogata all'ex marito.
Inoltre, preme rilevare che non vi è spazio neppure per una pronuncia meramente dichiarativa, in quanto difetta l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni, incertezza oggettiva che, nel caso di specie, non sussiste, mancando sia l'attualità del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza.
Attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, essendo risultata soccombente la parte ricorrente in ordine alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, e la parte resistente soccombente in ordine alla domanda avanzata in via riconvenzionale e relativa all'attribuzione della quota del 40% del TFS maturato dall'ex coniuge, nonché sulle domande relative al mantenimento degli assegni in favore delle figlie, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di corresponsione da parte del sig.
del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore delle figlie Parte_1 Per_2
di anni 28, e , di anni 34;
[...] Persona_3
pagina 10 di 11 - conferma l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile già previsto dalla sentenza di divorzio;
[...]
- respinge la domanda relativa all'attribuzione, in favore dell'ex coniuge della CP_1 quota del TFS di cui all'art. 12-bis legge 898/1970;
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Città di Castello (PG), via G.
Marconi n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
), rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO CP_1 C.F._2
AN e IC AN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Città di
Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 6;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 11 Per la parte ricorrente: “come da ricorso introduttivo e nelle memorie depositate e insiste nelle conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria”, ovvero come segue: “Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare che le figlie del ricorrente, e , hanno raggiunto la Per_1 Persona_2 piena capacità lavorativa e sono persone autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento;
per l'effetto revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente il contributo mensile al mantenimento delle figlie stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
539/06 e conseguentemente disporre la restituzione al ricorrente delle somme indebitamente versate nonché di quelle che dovessero risultare esser state versate nelle more del presente giudizio a far data dalla raggiunta indipendenza economica delle figlie . Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile alla sig.ra In via subordinata ridurre l'ammontare del predetto CP_1 contributo mensile al mantenimento delle figlie stabilito dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n.
539/06 rideterminando gli importi nella misura che risulterà di giustizia, ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile per la ex moglie posto a carico del sig.ra In CP_1 Parte_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”; per la parte resistente: “L'avv. Comanducci si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché agli ulteriori scritti ed insiste nelle richieste formulate, anche in via istruttoria”, ovvero come segue: “IN VIA PRINCIPALE: - rigettare integralmente l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni di divorzio stabilite dal
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 539/06 del 25.05.2006; IN VIA RICONVENZIONALE: - previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad Inps e all' , dichiarare che a spetti la Pt_1 CP_1 percentuale del quaranta per cento del Trattamento di Fine Servizio riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, per l'effetto, condannare a Parte_1 corrispondere a tale accertanda somma, oltre interessi legali dalla data della CP_1 domanda sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 13/05/2025, , Parte_1 divorziato dalla moglie come da sentenza emessa da questo Tribunale n. 539/2006 del CP_1
25.05.2006, ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie
, nata il [...], e , nata il [...], per complessivi € 604,00 Persona_3 Persona_2 mensili (€ 302,00 per ciascuna FI), nonché la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della ex moglie e versato dal ricorrente nella misura di € 402,00 mensili. pagina 2 di 11 Il ricorrente ha allegato che, nel caso di specie, sarebbero venuti meno sia i requisiti per la percezione di un contributo al mantenimento in favore delle figlie, sia per la percezione dell'assegno divorzile.
Quanto alla primogenita oggi di anni 34, il ricorrente ha dedotto che la stessa si è da tempo Per_1 laureata in giurisprudenza ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, pur non riuscendo a reperire, nel corso degli anni, un'occupazione lavorativa, neppure partecipando a numerosi concorsi pubblici.
Con riguardo all'altra FI di anni 28, il sig. ha dedotto che quest'ultima si è Per_2 Pt_1 laureata in scienze infermieristiche e che attualmente sta lavorando come infermiera con contratto a tempo indeterminato presso l'ASL di Forlì Cesena, e che ha anche formato un proprio nucleo familiare, essendosi sposata.
Quanto alla ex moglie, secondo il ricorrente la revoca dell'assegno divorzile sarebbe giustificata in ragione di una nuova e stabile relazione affettiva more uxorio intrapresa dalla sig.ra con un CP_1 altro uomo, suo convivente.
Quanto alla propria situazione personale, il sig. ha dedotto di essere attualmente in pensione e Pt_1 di aver dovuto, nel tempo, mantenere anche un altro nucleo familiare, composto dalla sua attuale moglie, e da due figli: uno maggiorenne e autosufficiente e l'altro ancora studente e con problematiche di celiachia e diabete che comporterebbero la necessità di frequenti esborsi.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto integrale delle domande CP_1 formulate nel ricorso ed avanzando, in via riconvenzionale, domanda di riconoscimento della quota del
40% del T.F.R. maturato dal marito in costanza di matrimonio.
Preliminarmente, la resistente ha eccepito l'assenza di documentazione reddituale e patrimoniale della controparte, così come richiesta ex lege dall'art. 473-bis.12 c.p.c., ed ha altresì chiesto che tale condotta del ricorrente fosse valutata “ai sensi non solo dell'art. 116, co. 2 c.p.c., ma anche ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (condanna alle spese) e dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).”
Nel merito, la resistente ha dedotto che la circostanza che il sig. dovesse mantenere Pt_1 economicamente non solo il nucleo familiare composto dalla sig.ra dalle due figlie e CP_1 Per_1
ma anche quello composto dall'attuale moglie e dai due figli, e , non sarebbe Per_2 CP_2 CP_3 rilevante ai fini della richiesta di modifica avanzata dallo stesso in quanto non costituirebbe elemento nuovo e sopravvenuto idoneo a giustificare la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, perché, all'epoca del divorzio, ovvero nel 2006, la relazione more uxorio del sig. con la sua attuale Pt_1 moglie sarebbe stata già in corso e gli altri due figli, e , avevano rispettivamente 6 e 1 CP_2 CP_3 anno.
pagina 3 di 11 Inoltre, parte resistente ha contestato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche della controparte, rilevando che, al contrario, le condizioni economiche dell'ex marito sarebbero migliorate, posto che, rispetto all'epoca del divorzio (2006), attualmente il sig. non dovrebbe più Pt_1 mantenere economicamente la FI , autosufficiente. CP_2
Con riguardo alla FI la resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento, evidenziando che la FI verserebbe senza colpa in uno stato di disoccupazione e starebbe cercando con impegno un'occupazione lavorativa, anche non attinente al proprio percorso di studi, con iscrizione presso le liste regionali per la ricerca di un impiego.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, la sig.ra ha CP_1 dedotto che non corrisponderebbe al vero che la stessa avrebbe una stabile relazione more uxorio con un altro uomo, non essendo tale frequentazione mai sfociata in una convivenza né in un progetto di vita comune, in ogni caso non provato dal ricorrente.
Infine, in via riconvenzionale, la sig.ra ha chiesto che il resistente venisse condannato alla CP_1 corresponsione della percentuale del 40% del trattamento di fine servizio percepito dall'NN
“riferibile esclusivamente ai dieci anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, così come previsto e disciplinato dall'art. 12 bis della Legge n. 898/1970.”, ovvero dal 1989 (anno del matrimonio), e fino al 1999, data della separazione consensuale dei coniugi, chiedendo altresì che venisse ordinato all'NN e all'I.N.P.S., ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della documentazione attestante la percezione e l'ammontare di tale emolumento.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito di discussione orale.
Ciò posto, con riguardo all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni (di anni 34) e (di anni 28), da parte del padre, ritiene il collegio che lo Per_1 Per_2 stesso sia da considerarsi cessato.
Per quanto riguarda di anni 28, non è specificamente contestato che la stessa, a seguito della Per_2 laurea, stia lavorando stabilmente come infermiera presso l'ASL di Forlì-Cesena né che abbia costituito un proprio nucleo familiare, contraendo matrimonio, e che quindi abbia raggiunto una propria piena indipendenza, con conseguente cessazione dell'onere del mantenimento da parte del padre, non sussistendone più i presupposti giustificativi.
Per quanto riguarda la FI quasi trentacinquenne, va premesso, in via generale, che il diritto Per_1 del figlio maggiorenne al mantenimento da parte del genitore si giustifica nei limiti del perseguimento, da parte del figlio, di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione del mantenimento è funzionale, sia in pagina 4 di 11 termini di contenuto che sia di durata, al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. civ., sez. I, 22 giugno
2016, n. 12952).
Infatti, diversamente dai figli minorenni, per i quali vige, fin dalla nascita, il diritto, con conseguente obbligo dei genitori, sancito dagli artt. 147 e 315-bis c.c., di “essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente”, per i figli maggiorenni occorre fare applicazione dell'art. 337-septies c.c., dalla cui formulazione si evince che l'obbligo del genitore di continuare a mantenere il figlio ed il conseguente diritto del figlio di essere mantenuto, una volta che lo stesso abbia raggiunto la maggiore età, non sia incondizionato bensì debba ancorato ad alcuni presupposti giustificativi, apprezzabili nel caso concreto, tanto che la norma prevede che il figlio maggiorenne “può” – e non deve – beneficiare di un assegno di mantenimento, che va disposto “valutate le circostanze”, ossia al positivo superamento di un vaglio di ragionevolezza e meritevolezza.
Deve essere infatti rammentato sul punto che, come ricordato dalla Suprema Corte, il mantenimento del figlio non può avere durata illimitata nel tempo, posto che “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.” (Cass. civ. Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Pertanto, l'assegno di mantenimento non persegue una funzione assistenziale ed incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, senza limiti di contenuto e durata, poiché il relativo obbligo di corresponsione, da parte dei genitori, cessa nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia riconducibile ad un insufficiente impegno effettivo del figlio verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o verso l'ingresso nel mondo del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspettative, nell'eventualità in cui le stesse non riescano a trovare concreta corrispondenza nel circuito della domanda di forza lavoro.
La valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in di mantenimento deve essere effettuata caso per caso, considerando l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno del figlio rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta, dal compimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto, rilevandosi altresì che più l'età del figlio maggiorenne è avanzata, più dovranno pagina 5 di 11 essere valutati con rigore i suddetti presupposti di meritevolezza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5088/2018;
Cass. civ., sez. I, 12952/2016).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, la delimitazione dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “(…) è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza
a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4, c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa»”
(così Cass. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, occorre rilevare che la FI è nata il [...], e dunque è prossima a Per_1 compiere 35 anni, e non risulta aver ancora reperito un'attività lavorativa, né confacente al suo percorso di studi (laurea in giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione forense) né di altro tipo. A tal proposito, giova richiamare l'orientamento espresso dalla Cass. n. 17183/2020, secondo cui “(…) trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro”.
pagina 6 di 11 Difatti, come precisato anche recentemente dalla Suprema Corte, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ, Sent. n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, non ha ancora trovato un'occupazione che confacente alle sue aspirazioni, Per_1 tuttavia, preme ribadire che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (cfr. Cass. civ. ord. n.
17183/2020).
Al riguardo, va precisato che costituisce un elemento assai rilevante il raggiungimento di un'età, che ormai va considerata di piena maturità adulta (34 anni), nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, avendo anche la FI non solo una laurea ma anche Per_1
l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In casi simili, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali precise e concrete (dovute a motivi di salute o ad altre specifiche contingenze personali) costituisce un indice di inerzia non incolpevole (cfr. Cass. civ., sez. VI, 5088/2018).
Deve osservarsi, tuttavia, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti di meritevolezza sopra richiamati, su cui si fonda l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce nel diverso istituto degli obblighi alimentari, in presenza dei presupposti di legge.
Infatti il figlio, stante l'età di piena maturità adulta che ha raggiunto, non potrebbe comunque continuare a “soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.” (cfr. in questo senso Cass. civ. ord. n.
38366 del 2021). pagina 7 di 11 A tal proposito, “invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambìto per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurarsi
l'automantenimento.” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Di conseguenza, tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che debba essere disposta la revoca del contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore della FI maggiorenne Persona_3 non sussistendone più i presupposti giustificativi.
Passando alla domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente, si rileva che la
Cassazione ha recentemente precisato che l'instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, di una relazione, anche non sfociata in una stabile convivenza, se adeguatamente provata, può far venir meno il diritto all'assegno divorzile (cfr. Cass. civ. Sent. n. 3645 del 07/02/2023: “Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.”).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda di revoca dell'assegno divorzile a favore della sig.ra il ricorrente assume che la resistente abbia instaurato “da anni” una stabile relazione more CP_1 uxorio, “tanto che il compagno della ex moglie partecipa a compleanni e a ricorrenze anche in presenza delle figlie e ” (cfr. pag. 7 del ricorso). Per_1 Per_2
Va a tal proposito evidenziato che, affinchè una nuova relazione more uxorio possa incidere sul diritto dell'ex coniuge alla percezione dell'assegno divorzile, deve essere “rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Sent. n. 3645/2023), dovendosi rammentare che comunque non verrebbero meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente compensativa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 14256/2022).
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche qualora venisse giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, l'assegno divorzile, quantomeno nella sua componente compensativa, resterebbe dovuto;
in particolare: “L'instaurazione pagina 8 di 11 da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.” (cfr. in tal senso
SS.UU. Sent. n. 32198/2021).
In sostanza, il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza “more uxorio” con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La dimostrazione del mutamento migliorativo delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono fornire indici che dalla convivenza more uxorio il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno.
Nel caso di specie, si rileva che non è risultata dimostrata, da parte del ricorrente, la sussistenza di un nuovo progetto di vita della sig.ra on il nuovo partner, da cui la resistente tragga anche stabili CP_1 benefici di natura economica, in quanto tale assunto, oltre che genericamente allegato dal ricorrente, è rimasto sprovvisto di prova.
Difatti, la prova orale articolata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo non era ammissibile in quanto i capitoli formulati risultavano formulati in modo generico e non conducente, e pertanto non idonei a dimostrare né una convivenza stabile dell'ex coniuge con il nuovo partner né l'esistenza di un progetto di vita comune, con le correlate conseguenze migliorative dal punto di vista economico sopra richiamate, che comunque non farebbero venir meno la componente compensativa dell'assegno divorzile. Pertanto, deve essere rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente ed in favore della ex moglie pari ad € 402,00 mensili, Parte_1 CP_1 rivalutabili ISTAT come per legge.
Quanto alla domanda riconvenzionale della parte resistente relativa all'attribuzione di quota del TFS, essa deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 9 di 11 Dalla documentazione allegata dal ricorrente alla memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c., ed in particolare dall'allegato n. 12, si evince che l'importo netto complessivo del TFS maturato dal sig.
per il periodo lavorativo è pari ad € 94.935,79, e che tale importo sarà versato allo stesso in tre Pt_1 rate, di cui la prima di € 43.584,00, con decorrenza dal 04.01.2025 ed entro i successivi tre mesi, la seconda di € 41.818,01, con decorrenza dal 04.01.2026 ed entro i successivi trenta giorni, e l'ultima, pari ad € 9.533,78, con decorrenza dal 04.01.2027 ed entro i successivi trenta giorni.
In punto di diritto, sulla base del tenore letterale dell'art. 12-bis della L. n. 898/1970, il diritto ad ottenere la quota d'indennità diviene attuale, ed è quindi esigibile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi effettivamente percepisce il relativo trattamento e, nel caso, di specie, l'NN ha percepito solo la prima rata del TFS, mentre la restante parte dell'indennità di fine rapporto spettante non è stata ancora erogata e, quindi, “percepita”.
Pertanto, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda di attribuzione, e conseguente condanna al versamento da parte del sig. , avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, del Pt_1
40% dell'indennità di fine rapporto maturata dal ricorrente, perchè tale indennità deve essere ancora integralmente erogata all'ex marito.
Inoltre, preme rilevare che non vi è spazio neppure per una pronuncia meramente dichiarativa, in quanto difetta l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni, incertezza oggettiva che, nel caso di specie, non sussiste, mancando sia l'attualità del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza.
Attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, essendo risultata soccombente la parte ricorrente in ordine alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, e la parte resistente soccombente in ordine alla domanda avanzata in via riconvenzionale e relativa all'attribuzione della quota del 40% del TFS maturato dall'ex coniuge, nonché sulle domande relative al mantenimento degli assegni in favore delle figlie, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l'obbligo di corresponsione da parte del sig.
del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore delle figlie Parte_1 Per_2
di anni 28, e , di anni 34;
[...] Persona_3
pagina 10 di 11 - conferma l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile già previsto dalla sentenza di divorzio;
[...]
- respinge la domanda relativa all'attribuzione, in favore dell'ex coniuge della CP_1 quota del TFS di cui all'art. 12-bis legge 898/1970;
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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