TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5841/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] - RM- il 13.04.1977), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare n. 95, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Massimo
Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, - esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la prestazione di cui all'art. 13 legge n. 118/71 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del citato requisito medico-legale e contestate tempestivamente le conclusioni del TU che in tale ultimo giudizio aveva escluso la ricorrenza di detto CP_ requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza delle condizioni mediche ai fini della prestazione reclamata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
1 In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 9.10.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 18.9.2024.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal TU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione del quadro patologico del ricorrente, in particolare modo con riferimento alla patologia “artrosica”, che risulterebbe determinante nel giudizio di compromissione dello stato di salute.
Ebbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del proprio consulente Dott. , nonostante lo stesso abbia preso parte alle indagini Persona_1 peritali, né ha dedotto un ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
Precisato ciò, si osserva il TU nominato (dott. ) ha accertato, in modo chiaro Persona_2 all'esito di un articolato ed esaustivo ragionamento scientifico, che la parte ricorrente non presenta i requisiti sanitari previsti ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/71.
Il TU, dopo aver chiarito le patologie da cui risulta affetto il ricorrente ( “ Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con protrusioni multiple, in esiti chirurgici di Artrodesi vertebrale strumentata
L4-L5 con decompressione del canale e rimozione dispositivo interspinoso e pregressa laminectomia
L4-L5”), ha avuto modo di sottolineare che : “ Presenta un quadro di spondilodiscoartrosi cervicale,
a modesta incidenza funzionale e spondilodiscoartrosi lombosacrale, con protrusioni discali multiple
e stenoinstabilità L4-L5 trattata chirurgicamente, a discreta incidenza funzionale. Riferisce dolore lombare persistente con difficoltà deambulatorie e difficoltà a mantenere la posizione eretta e seduta.
2 Avrebbe effettuato vari cicli di FKT e di terapia medica con solo parziale e modesto beneficio, attualmente non riferisce assumere alcuna terapia del dolore. Al periziando una valutazione psicologica del 2022 avrebbe evidenziato stati ansiosi e preoccupazione legata alle problematiche osteo-articolari e alle limitazioni della vita quotidiana, non viene tuttavia prodotta alcuna documentazione specialistica psichiatrica probante, il periziando non assume alcuna terapia psicofarmacologica né effettua trattamenti psicoterapeutici. Non è affetto da patologia psichiatrica suscettibile di valutazione medico legale.
Il complesso invalidante appare valutabile ai sensi della normativa vigente D.M. 05.02.1992 pari al 50%: - considerando come anchilosi del rachide lombare cod 7010, con range 31-40%, nel caso in esame nonostante il tratto stabilizzato sia solo L4- L5, per gli effetti algici e l'interessamento radicolare, possiamo utilizzare il valore massimo del range 40% - considerando anche un 10% per le manifestazioni spondilodiscoartrosiche cervicali, che aggiungiamo alla precedente trattandosi di patologie concorrenti.
In relazione alla richiesta dei benefici ex 13 L. 118/71, nel caso in esame il complesso invalidante determina una riduzione della capacità lavorativa generica del 50%, e NON integra la concessione dei benefici dell'Assegno di Invalidità richiesto ex art. 13 L. 118/71”.
Tali risultanze della TU medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Del resto, nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal TU, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto. In merito alla censura circa la compromissione del quadro morboso derivante dalla patologia “ artrosica”, si rileva che la stessa è stata valutata dal TU in sede di indagine peritale (vedi pag. 3-5-6 dell'elaborato),.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del TU. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal TU, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
3 Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di condanna ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 11.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
4