Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629
Articolo 4
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14 novembre 1973
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013