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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12526/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL LI;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_1
Stato;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l'Assessorato Parte_1
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana venga condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla Regione Siciliana a tempo determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre
1 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza
1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 novembre 2023 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. (art. 76 della L.R.
25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
Il diritto al risarcimento del danno.
Va subito notato che la convenuta non ha contestato l'illegittimità della precarizzazione del rapporto, espressamente rilevata, comunque, dalle sentenze rese da questo stesso Tribunale
(in diversa composizione) e dalla locale Corte d'Appello ed opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025.
La tutela risarcitoria richiesta, dunque, va senz'altro accordata, escludendosi, per le ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 979/2023 del 30 novembre
2023 (alla cui motivazione è sufficiente rinviare: cfr. allegato n. 2 delle note dell'11 novembre
2025), che l'intervenuta stabilizzazione abbia integralmente ristorato il danno cagionato.
Sotto il profilo della misura risarcitoria, questo giudice ritiene certamente equo quantificarne l'importo in misura corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (considerando i contratti a tempo determinato), cioè nella stessa misura accordata dall'autorità giudiziaria a lavoratori
2 nell'identica situazione dell'odierna parte ricorrente (corrispondente, peraltro, a quella richiesta con l'atto introduttivo: cfr. ricorso).
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta è infondata perché tra la notifica del ricorso (20 ottobre 2023) e la precarizzazione del rapporto (conclusasi soltanto con in data 31 dicembre 2019) trascorreva un termine inferiore a cinque anni.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In accoglimento del ricorso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica della Regione Siciliana va condannato al pagamento in favore di Pt_1 di un importo corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
[...] per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato, nonché, in favore del procuratore della ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.), delle spese giudiziali di quest'ultima, che si liquidano come in dispositivo tenendo in considerazione, da un lato, il particolare pregio delle difese attoree (connotate da chiarezza, efficacia ed opportuna sintesi) e, dall'altro lato, il carattere seriale della lite insieme al suo valore concreto (ragionevolmente non superiore ad € 26.000,00).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana al pagamento in favore di di Parte_1 un importo corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato;
condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della
Regione Siciliana al pagamento in favore dell'avv. IL LI, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12526/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IL LI;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_1
Stato;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l'Assessorato Parte_1
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana venga condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla Regione Siciliana a tempo determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre
1 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza
1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 novembre 2023 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. (art. 76 della L.R.
25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
Il diritto al risarcimento del danno.
Va subito notato che la convenuta non ha contestato l'illegittimità della precarizzazione del rapporto, espressamente rilevata, comunque, dalle sentenze rese da questo stesso Tribunale
(in diversa composizione) e dalla locale Corte d'Appello ed opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025.
La tutela risarcitoria richiesta, dunque, va senz'altro accordata, escludendosi, per le ragioni già espresse dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 979/2023 del 30 novembre
2023 (alla cui motivazione è sufficiente rinviare: cfr. allegato n. 2 delle note dell'11 novembre
2025), che l'intervenuta stabilizzazione abbia integralmente ristorato il danno cagionato.
Sotto il profilo della misura risarcitoria, questo giudice ritiene certamente equo quantificarne l'importo in misura corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (considerando i contratti a tempo determinato), cioè nella stessa misura accordata dall'autorità giudiziaria a lavoratori
2 nell'identica situazione dell'odierna parte ricorrente (corrispondente, peraltro, a quella richiesta con l'atto introduttivo: cfr. ricorso).
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta è infondata perché tra la notifica del ricorso (20 ottobre 2023) e la precarizzazione del rapporto (conclusasi soltanto con in data 31 dicembre 2019) trascorreva un termine inferiore a cinque anni.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In accoglimento del ricorso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica della Regione Siciliana va condannato al pagamento in favore di Pt_1 di un importo corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
[...] per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato, nonché, in favore del procuratore della ricorrente (giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.), delle spese giudiziali di quest'ultima, che si liquidano come in dispositivo tenendo in considerazione, da un lato, il particolare pregio delle difese attoree (connotate da chiarezza, efficacia ed opportuna sintesi) e, dall'altro lato, il carattere seriale della lite insieme al suo valore concreto (ragionevolmente non superiore ad € 26.000,00).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana al pagamento in favore di di Parte_1 un importo corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerando i contratti a tempo determinato;
condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della
Regione Siciliana al pagamento in favore dell'avv. IL LI, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
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