Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05997/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16083/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16083 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto definitivo, avente ad oggetto le transazioni di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, RIDAB n. 004453 del 18.01.2010, trasmesso a mezzo pec in data 27 Settembre 2022 e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere ammesso alla stipula della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora a quest'ultima venisse riconosciuto il diritto a beneficiare della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché in estremo subordine per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, anche in termini di perdita di chance, per non aver potuto, la ricorrente, usufruire dell'equa riparazione ex art. 27-bis L. 114/2014, con riserva di avanzare anche ulteriore domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento assunto dal Ministero della Salute, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa DI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con atto depositato il 19 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
- che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
- che, tuttavia, la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e pertanto non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio;
- che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TA, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DI TA |
IL SEGRETARIO