CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO BE LO Presidente
Dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
Dott. EP De OR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BELLINO GIOVANNI
Appellante nei confronti di:
(P.Iva ), già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CIOTTA LUIGI;
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 C.F._2
(nata a [...] il [...]), contumace CP_4
Appellate
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite hanno così concluso: appellante: “Ritenuta l'ordinanza della Corte di Appello del 10/12/2021, il cui contenuto è da ritenersi, ai fini delle richieste istruttorie, in sede decisoria, si chiede di accogliere la domanda di sia nell'an debeatur perché provata, che nel Parte_1 quantum, così come chiesto nelle conclusioni della citazione in appello perché documentato da certificazione medica e da ctp e conseguenzialmente si chiede di condannare gli appellati. Si chiede di rigettare ogni eccezione della parte appellata, perché, come meglio si può dedurre dalle motivazioni dedotte in citazione dall'appellante, che qui si intendono riportate, sono da ritenersi pretestuose e defatigatorie. L'incidente è avvenuto ed è stato provato nelle sue modalità, dai verbali delle udienze penali depositate in atti, dall'interrogatorio formale di , Parte_1
mai contestato dai convenuti, oggi appellati e dalla trasmissione degli atti del processo penale contro al Pubblico Ministero per le false dichiarazioni rese da Parte_1 CP_5
padre e marito di . Pertanto,
[...] Parte_2
, oggi appellante, si riporta alle conclusioni tutte contenute nell'atto di Parte_1
citazione in appello, che qui debbono intendersi come riportate e trascritte e nelle quali si insiste e nelle quali si insiste e che si riportano di seguito: “CONCLUDE 1) In via istruttoria, se opportuno e ritenuto dalla Corte di Appello in indirizzo, disporre
l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate o quelle che la Corte dovesse ritenere opportune, ed eventualmente disporre la CTU medico legale ai sensi dell'art.
356 cpc. 2) Nel merito riformare la sentenza n. 1116/2019 del Tribunale di Agrigento e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta, condannare gli odierni appellati al risarcimento, con vittoria di spese e compensi anche per il primo giudizio, in favore dell'appellante”. Con rigetto di tutte le deduzioni ed eccezioni degli appellati. Si chiede di condannare gli appellati al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi”;
Appellata “previamente reiterata ogni opposizione alle richieste istruttorie CP_1
formulate da controparte (sia testimoniali che relative alle chieste CC.TT.UU.) poiché inammissibili - per i motivi già esposti in atti - oltre che superflue ai fini del decidere e rigettata ogni ulteriore richiesta avversa, precisa le conclusioni in riferimento a quelle già formulate nella comparsa costitutiva d'appello del 25.06.2020 e che, qui di seguito, integralmente si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'avversato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 gravame e, per l'effetto, integralmente confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.”. Si chiede, di conseguenza, che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli scritti conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18/2/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1116/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 24/8/2019, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata, a seguito di sinistro stradale, nei confronti di e , contestando la Controparte_6 Controparte_3 CP_4
statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, (già ha chiesto il rigetto Controparte_6 CP_2
dell'impugnazione, confutando le doglianze dell'appellante.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 12 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto a Parte_1
(già , e , Controparte_6 CP_2 Controparte_3 CP_4
il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 22 luglio 2005.
Aveva narrato l'attore che, mentre stava percorrendo, a bordo di un motociclo, il viale
Caduti in Guerra in Licata (AG), alle ore 18:00 circa, , “che si trovava sul CP_4
sedile posteriore” dell'autovettura targata AW850XF di proprietà di Controparte_3
in sosta contromano in prossimità del civico n. 215, “apriva improvvisamente lo
[...]
sportello” dell'auto, urtando e cagionandogli gravi lesioni personali, e Parte_1
danni materiali al motoveicolo.
Nel contraddittorio con l'impresa assicuratrice, che aveva contestato ogni avversa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro, come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Agrigento, così negando il chiesto ristoro.
Col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della Parte_1
statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova della responsabilità del proprietario e del conducente dell'autovettura (oltre che della entità dei danni patiti): evidenzia invece la inattendibilità dei documenti redatti dai vigili urbani intervenuti sul posto, la incompetenza del consulente tecnico nominato in primo grado, la valenza probatoria dei documenti relativi al procedimento penale già concluso vertente sul medesimo fatto e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, sottolineandone la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova. Al gravame resiste, come in prime cure, solo Controparte_6
contestandolo sotto ogni aspetto.
Così compendiate le diverse posizioni, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla
Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quale responsabile del sinistro stradale la conducente dell'autovettura) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Venendo al merito, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 cui è causa si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura targata AW850XF “stante che la signora che si trovava Parte_3
sul sedile posteriore, con imprudenza, imperizia e grave colpa, apriva improvvisamente lo sportello della sua auto, (…) impattando sulla mezzeria di marcia ove l'auto era parcheggiata contro mano, la moto del signor ”, cagionandogli gravi lesioni Parte_1
personali e danni materiali al ciclomotore.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e all'entità dei danni.
Con il primo (ed unico) motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erronea valutazione delle prove, argomentando che “il giudice di prime cure erra palesemente nel ritenere che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non può far stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, non contenendo a suo dire un accertamento dell'accaduto, ritenendola un mero argomento di prova” e che “erra poi nel ritenere che la ricostruzione del sinistro non possa ricavarsi nemmeno dalle dichiarazioni rese dal
in sede di interrogatorio formale”, con conseguente “errata condanna alle Parte_1
spese di lite ed alle spese di CTU” (cfr. pagg. 4 e 5, atto di appello). Inoltre, contesta le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e condivise dal Tribunale, affermando che “la stessa avrebbe dovuto essere svolta da un CTU competente in materia” e che “si basa solo esclusivamente sulle foto, planimetria e verbale redatte dai
Vigili urbani, intervenuti successivamente al sinistro, i quali hanno ascoltato solo ed esclusivamente la versione dei fatti resa da una delle parti, così come stigmatizzato in motivazione nella sentenza penale, redigendo un verbale assai carente ed inattendibile”
(cfr. ancora atto di appello, pagg. 8 e 10).
La doglianza non merita accoglimento: devesi innanzitutto evidenziare che lo stesso appellante ha fornito diverse versioni sulle modalità di accadimento dell'evento lesivo: in particolare, nella missiva di costituzione in mora del 12/10/2009 (versata in copia) narrava che “ , alla guida della propria autovettura (…) Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 effettuava contromano repentina e brusca manovra di retromarcia ed apriva pare improvvisamente perfino lo sportello investendo il motociclo (…) condotto nella circostanza dal sig. , che sopraggiungeva regolarmente alla sua destra Parte_1
ed a moderata velocità” (cfr. ancora CTU, pagg. 6 e 7). Questa ricostruzione era ripresa nell'atto di citazione del 27/9/2006, con cui lo stesso aveva chiesto il ristoro Parte_1
del danno al motoveicolo dinanzi al giudice di pace di Gela, costui aveva dichiarato che
“ , alla guida della propria autovettura Fiat UN (…) Controparte_3
nell'effettuare contromano repentina e brusca manovra di retromarcia, apriva improvvisamente lo sportello, investendo il motociclo Yamaha (…), di proprietà del sig.
e condotto nella circostanza dal sig. , che Parte_4 Parte_1
sopraggiungeva regolarmente alla sua destra ed a moderata velocità” (cfr. atto di citazione versato in copia dalla società assicuratrice).
Questa ricostruzione risulta completamente diversa rispetto a quella prospettata nel presente giudizio, e prima richiamata: e proprio l'impossibilità di pervenire a esatta ricostruzione dell'accaduto ha condotto il Giudice di Pace di Licata, nell'ulteriore diverso procedimento - penale – che ha visto imputato per lesioni: si legge nella Parte_1
relativa motivazione che l'assoluzione deriva dalla “insufficienza delle prove in atti sulla responsabilità dell'imputato nell'accadimento del sinistro e delle conseguenti lesioni riportate dalla parte offesa…” (cfr. sentenza 20/2014 versata in copia dall'appellante).
Né tale pronuncia può ritenersi determinante nel presente giudizio, diversamente da quanto addotto dall'appellante: vale richiamare la sentenza n. 26811 del 12/9/2022 del
Supremo Collegio ove viene evidenziato che “occorre il concorso di tre condizioni perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”. È necessario, pertanto, che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento”: ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, ove in particolare è l'imputato a chiedere il ristoro dei danni patiti.
Inoltre, “l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale” (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30/1/2023 n. 2659).
Del pari prive di rilievo le argomentazioni relative alle dichiarazioni rese da Parte_1
in sede di interpello: ancora la Suprema Corte ha poi chiarito che “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Cassazione civile, sez.
III, ordinanza 24/10/2023 n. 29472), al più rilevando quali argomenti indiziari, qui però non supportati da altro, anzi contraddetti dalle stesse deduzioni del danneggiato.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 4439 del 20/2/2020 in sede di legittimità è stato evidenziato che “le norme relative alla scelta del consulente tecnico
d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”. Inoltre, “quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è necessario, pertanto, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che sono da considerarsi implicitamente disattese”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/9/2023 n. 26103).
Nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 esperto che è iscritto nell'albo dei periti assicurativi e a cui era demandato anche di verificare compatibilità delle deformazioni col sinistro come prospettato dall'attore, emerge che la ricostruzione cinematica è stata effettuata “attraverso un riscontro tra i danni ai mezzi e lo stato del luogo con le relative tracce e foto” e che “in modo più verosimile: il giorno 22/07/2005 alle ore 18:00 ca il sig. si trovava a Parte_1
Licata e percorreva, a bordo del motociclo YAMAHA TT 350 tg. VA173813 e ad una velocità ben oltre il limite consentito, il Viale Caduti in Guerra con direttrice di marcia
Licata<gela. giunto in prossimità della via soldato di paola (posta alla sua destra e nella stessa corsia marcia), a causa soprattutto un'inadeguata velocità percorrenza che gli impediva un controllo adeguato del mezzo cui si era aggiunto, probabilmente, l'avvistamento pericolo lo costringeva ad brusco cambio direzione verso la sinistra, invadeva marcia opposta. al fine evitare < i>
l'urto frontale con la Fiat UN tg AW850XF parcata dinnanzi al cancello dell'immobile
n 215, era costretto a salire sul marciapiedi riducendo la sua velocità di percorrenza. La moto proseguiva il suo tragitto sul marciapiedi radendo con il paramani la pianta rampicante posta alla sua sinistra al fine di evitare il più possibile la porta posteriore destra della che in quel momento si trovava in fase di apertura in quanto la CP_7
trasportata ( ) si accingeva ad uscire. Il motociclista, non potendo evitare in CP_4
alcun modo l'urto a causa del ristretto spazio, impattava con il pedaletto sinistro- comando del freno posteriore la succitata porta del veicolo e leggermente il pilastro sinistro, terminando la sua corsa contro il pilastro destro del cancello. Tale urto, anche se non di importante intensità, provocava danni alla moto ma soprattutto gravi danni fisici al suo conducente che impattava con il viso sul pilastro” (cfr. pagg. 25 e 26, relazione del 6/3/2018).
Le conclusioni del consulente tecnico meritano di essere condivise in quanto logicamente lineari e coerenti anche rispetto ad altri mezzi di prova, dando cioè conto di una dinamica compatibile con quanto riscontrato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sui luoghi.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Su quest'ultimo aspetto, l'appellante non fornisce alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la propria tesi circa la inattendibilità dei documenti redatti dai vigili urbani: da questi ultimi, in particolare, risulta che il motociclo condotto da Parte_1
“percorreva ad alta velocità il Viale Caduti in Guerra proveniente dal centro e con direzione di marcia verso la periferia (S.S. 115)” e che “a causa dell'alta velocità e, presumibilmente, a concausa di un ostacolo improvviso” perdeva il controllo del motoveicolo, urtando “lo sportello posteriore destro” dell'autovettura di proprietà di
“che si trovava aperto in quanto, ignara, ne stava Controparte_3
discendendo la passeggera sig.ra ” (cfr. pagg. 12 e 13, rilevamento tecnico- CP_4
descrittivo del sinistro stradale).
L'appellante, a sostegno della descritta dinamica dell'incidente, richiama solo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e la sentenza penale di assoluzione emessa nei suoi confronti: però quest'ultima, come detto, non contiene alcun accertamento in merito alla responsabilità della conducente dell'autovettura per il sinistro oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, non ha raggiunto prova in ordine alla Parte_1
descritta dinamica del sinistro e dunque sulla responsabilità del conducente dell'autovettura: il gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, vale osservare che la regola generale è prevista dall'art. 91
c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”; in sede di legittimità, è stato poi chiarito che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
7/3/2024 n. 6144). In particolare, “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/3/2015 n. 5842).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Ebbene, nel caso di specie emerge la soccombenza dell'appellante, che correttamente è stato condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico dell'appellante, e vengono liquidate, in € 3.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione del 18/2/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 1116/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 24/8/2019.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 3.400,00, per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De OR NO BE LO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO BE LO Presidente
Dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
Dott. EP De OR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 321/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BELLINO GIOVANNI
Appellante nei confronti di:
(P.Iva ), già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
CIOTTA LUIGI;
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 C.F._2
(nata a [...] il [...]), contumace CP_4
Appellate
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite hanno così concluso: appellante: “Ritenuta l'ordinanza della Corte di Appello del 10/12/2021, il cui contenuto è da ritenersi, ai fini delle richieste istruttorie, in sede decisoria, si chiede di accogliere la domanda di sia nell'an debeatur perché provata, che nel Parte_1 quantum, così come chiesto nelle conclusioni della citazione in appello perché documentato da certificazione medica e da ctp e conseguenzialmente si chiede di condannare gli appellati. Si chiede di rigettare ogni eccezione della parte appellata, perché, come meglio si può dedurre dalle motivazioni dedotte in citazione dall'appellante, che qui si intendono riportate, sono da ritenersi pretestuose e defatigatorie. L'incidente è avvenuto ed è stato provato nelle sue modalità, dai verbali delle udienze penali depositate in atti, dall'interrogatorio formale di , Parte_1
mai contestato dai convenuti, oggi appellati e dalla trasmissione degli atti del processo penale contro al Pubblico Ministero per le false dichiarazioni rese da Parte_1 CP_5
padre e marito di . Pertanto,
[...] Parte_2
, oggi appellante, si riporta alle conclusioni tutte contenute nell'atto di Parte_1
citazione in appello, che qui debbono intendersi come riportate e trascritte e nelle quali si insiste e nelle quali si insiste e che si riportano di seguito: “CONCLUDE 1) In via istruttoria, se opportuno e ritenuto dalla Corte di Appello in indirizzo, disporre
l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate o quelle che la Corte dovesse ritenere opportune, ed eventualmente disporre la CTU medico legale ai sensi dell'art.
356 cpc. 2) Nel merito riformare la sentenza n. 1116/2019 del Tribunale di Agrigento e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta, condannare gli odierni appellati al risarcimento, con vittoria di spese e compensi anche per il primo giudizio, in favore dell'appellante”. Con rigetto di tutte le deduzioni ed eccezioni degli appellati. Si chiede di condannare gli appellati al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi”;
Appellata “previamente reiterata ogni opposizione alle richieste istruttorie CP_1
formulate da controparte (sia testimoniali che relative alle chieste CC.TT.UU.) poiché inammissibili - per i motivi già esposti in atti - oltre che superflue ai fini del decidere e rigettata ogni ulteriore richiesta avversa, precisa le conclusioni in riferimento a quelle già formulate nella comparsa costitutiva d'appello del 25.06.2020 e che, qui di seguito, integralmente si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'avversato
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 gravame e, per l'effetto, integralmente confermare la sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.”. Si chiede, di conseguenza, che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli scritti conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18/2/2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1116/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 24/8/2019, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata, a seguito di sinistro stradale, nei confronti di e , contestando la Controparte_6 Controparte_3 CP_4
statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, (già ha chiesto il rigetto Controparte_6 CP_2
dell'impugnazione, confutando le doglianze dell'appellante.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per variazione del collegio e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 12 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti dalle parti.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto a Parte_1
(già , e , Controparte_6 CP_2 Controparte_3 CP_4
il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 22 luglio 2005.
Aveva narrato l'attore che, mentre stava percorrendo, a bordo di un motociclo, il viale
Caduti in Guerra in Licata (AG), alle ore 18:00 circa, , “che si trovava sul CP_4
sedile posteriore” dell'autovettura targata AW850XF di proprietà di Controparte_3
in sosta contromano in prossimità del civico n. 215, “apriva improvvisamente lo
[...]
sportello” dell'auto, urtando e cagionandogli gravi lesioni personali, e Parte_1
danni materiali al motoveicolo.
Nel contraddittorio con l'impresa assicuratrice, che aveva contestato ogni avversa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro, come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Agrigento, così negando il chiesto ristoro.
Col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della Parte_1
statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova della responsabilità del proprietario e del conducente dell'autovettura (oltre che della entità dei danni patiti): evidenzia invece la inattendibilità dei documenti redatti dai vigili urbani intervenuti sul posto, la incompetenza del consulente tecnico nominato in primo grado, la valenza probatoria dei documenti relativi al procedimento penale già concluso vertente sul medesimo fatto e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, sottolineandone la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova. Al gravame resiste, come in prime cure, solo Controparte_6
contestandolo sotto ogni aspetto.
Così compendiate le diverse posizioni, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla
Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quale responsabile del sinistro stradale la conducente dell'autovettura) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Venendo al merito, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 cui è causa si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura targata AW850XF “stante che la signora che si trovava Parte_3
sul sedile posteriore, con imprudenza, imperizia e grave colpa, apriva improvvisamente lo sportello della sua auto, (…) impattando sulla mezzeria di marcia ove l'auto era parcheggiata contro mano, la moto del signor ”, cagionandogli gravi lesioni Parte_1
personali e danni materiali al ciclomotore.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante non ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e all'entità dei danni.
Con il primo (ed unico) motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erronea valutazione delle prove, argomentando che “il giudice di prime cure erra palesemente nel ritenere che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non può far stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, non contenendo a suo dire un accertamento dell'accaduto, ritenendola un mero argomento di prova” e che “erra poi nel ritenere che la ricostruzione del sinistro non possa ricavarsi nemmeno dalle dichiarazioni rese dal
in sede di interrogatorio formale”, con conseguente “errata condanna alle Parte_1
spese di lite ed alle spese di CTU” (cfr. pagg. 4 e 5, atto di appello). Inoltre, contesta le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado e condivise dal Tribunale, affermando che “la stessa avrebbe dovuto essere svolta da un CTU competente in materia” e che “si basa solo esclusivamente sulle foto, planimetria e verbale redatte dai
Vigili urbani, intervenuti successivamente al sinistro, i quali hanno ascoltato solo ed esclusivamente la versione dei fatti resa da una delle parti, così come stigmatizzato in motivazione nella sentenza penale, redigendo un verbale assai carente ed inattendibile”
(cfr. ancora atto di appello, pagg. 8 e 10).
La doglianza non merita accoglimento: devesi innanzitutto evidenziare che lo stesso appellante ha fornito diverse versioni sulle modalità di accadimento dell'evento lesivo: in particolare, nella missiva di costituzione in mora del 12/10/2009 (versata in copia) narrava che “ , alla guida della propria autovettura (…) Controparte_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 effettuava contromano repentina e brusca manovra di retromarcia ed apriva pare improvvisamente perfino lo sportello investendo il motociclo (…) condotto nella circostanza dal sig. , che sopraggiungeva regolarmente alla sua destra Parte_1
ed a moderata velocità” (cfr. ancora CTU, pagg. 6 e 7). Questa ricostruzione era ripresa nell'atto di citazione del 27/9/2006, con cui lo stesso aveva chiesto il ristoro Parte_1
del danno al motoveicolo dinanzi al giudice di pace di Gela, costui aveva dichiarato che
“ , alla guida della propria autovettura Fiat UN (…) Controparte_3
nell'effettuare contromano repentina e brusca manovra di retromarcia, apriva improvvisamente lo sportello, investendo il motociclo Yamaha (…), di proprietà del sig.
e condotto nella circostanza dal sig. , che Parte_4 Parte_1
sopraggiungeva regolarmente alla sua destra ed a moderata velocità” (cfr. atto di citazione versato in copia dalla società assicuratrice).
Questa ricostruzione risulta completamente diversa rispetto a quella prospettata nel presente giudizio, e prima richiamata: e proprio l'impossibilità di pervenire a esatta ricostruzione dell'accaduto ha condotto il Giudice di Pace di Licata, nell'ulteriore diverso procedimento - penale – che ha visto imputato per lesioni: si legge nella Parte_1
relativa motivazione che l'assoluzione deriva dalla “insufficienza delle prove in atti sulla responsabilità dell'imputato nell'accadimento del sinistro e delle conseguenti lesioni riportate dalla parte offesa…” (cfr. sentenza 20/2014 versata in copia dall'appellante).
Né tale pronuncia può ritenersi determinante nel presente giudizio, diversamente da quanto addotto dall'appellante: vale richiamare la sentenza n. 26811 del 12/9/2022 del
Supremo Collegio ove viene evidenziato che “occorre il concorso di tre condizioni perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”. È necessario, pertanto, che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento”: ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, ove in particolare è l'imputato a chiedere il ristoro dei danni patiti.
Inoltre, “l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale” (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30/1/2023 n. 2659).
Del pari prive di rilievo le argomentazioni relative alle dichiarazioni rese da Parte_1
in sede di interpello: ancora la Suprema Corte ha poi chiarito che “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Cassazione civile, sez.
III, ordinanza 24/10/2023 n. 29472), al più rilevando quali argomenti indiziari, qui però non supportati da altro, anzi contraddetti dalle stesse deduzioni del danneggiato.
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 4439 del 20/2/2020 in sede di legittimità è stato evidenziato che “le norme relative alla scelta del consulente tecnico
d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”. Inoltre, “quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia già tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è necessario, pertanto, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che sono da considerarsi implicitamente disattese”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/9/2023 n. 26103).
Nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 esperto che è iscritto nell'albo dei periti assicurativi e a cui era demandato anche di verificare compatibilità delle deformazioni col sinistro come prospettato dall'attore, emerge che la ricostruzione cinematica è stata effettuata “attraverso un riscontro tra i danni ai mezzi e lo stato del luogo con le relative tracce e foto” e che “in modo più verosimile: il giorno 22/07/2005 alle ore 18:00 ca il sig. si trovava a Parte_1
Licata e percorreva, a bordo del motociclo YAMAHA TT 350 tg. VA173813 e ad una velocità ben oltre il limite consentito, il Viale Caduti in Guerra con direttrice di marcia
Licata<gela. giunto in prossimità della via soldato di paola (posta alla sua destra e nella stessa corsia marcia), a causa soprattutto un'inadeguata velocità percorrenza che gli impediva un controllo adeguato del mezzo cui si era aggiunto, probabilmente, l'avvistamento pericolo lo costringeva ad brusco cambio direzione verso la sinistra, invadeva marcia opposta. al fine evitare < i>
l'urto frontale con la Fiat UN tg AW850XF parcata dinnanzi al cancello dell'immobile
n 215, era costretto a salire sul marciapiedi riducendo la sua velocità di percorrenza. La moto proseguiva il suo tragitto sul marciapiedi radendo con il paramani la pianta rampicante posta alla sua sinistra al fine di evitare il più possibile la porta posteriore destra della che in quel momento si trovava in fase di apertura in quanto la CP_7
trasportata ( ) si accingeva ad uscire. Il motociclista, non potendo evitare in CP_4
alcun modo l'urto a causa del ristretto spazio, impattava con il pedaletto sinistro- comando del freno posteriore la succitata porta del veicolo e leggermente il pilastro sinistro, terminando la sua corsa contro il pilastro destro del cancello. Tale urto, anche se non di importante intensità, provocava danni alla moto ma soprattutto gravi danni fisici al suo conducente che impattava con il viso sul pilastro” (cfr. pagg. 25 e 26, relazione del 6/3/2018).
Le conclusioni del consulente tecnico meritano di essere condivise in quanto logicamente lineari e coerenti anche rispetto ad altri mezzi di prova, dando cioè conto di una dinamica compatibile con quanto riscontrato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sui luoghi.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Su quest'ultimo aspetto, l'appellante non fornisce alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la propria tesi circa la inattendibilità dei documenti redatti dai vigili urbani: da questi ultimi, in particolare, risulta che il motociclo condotto da Parte_1
“percorreva ad alta velocità il Viale Caduti in Guerra proveniente dal centro e con direzione di marcia verso la periferia (S.S. 115)” e che “a causa dell'alta velocità e, presumibilmente, a concausa di un ostacolo improvviso” perdeva il controllo del motoveicolo, urtando “lo sportello posteriore destro” dell'autovettura di proprietà di
“che si trovava aperto in quanto, ignara, ne stava Controparte_3
discendendo la passeggera sig.ra ” (cfr. pagg. 12 e 13, rilevamento tecnico- CP_4
descrittivo del sinistro stradale).
L'appellante, a sostegno della descritta dinamica dell'incidente, richiama solo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e la sentenza penale di assoluzione emessa nei suoi confronti: però quest'ultima, come detto, non contiene alcun accertamento in merito alla responsabilità della conducente dell'autovettura per il sinistro oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, non ha raggiunto prova in ordine alla Parte_1
descritta dinamica del sinistro e dunque sulla responsabilità del conducente dell'autovettura: il gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, vale osservare che la regola generale è prevista dall'art. 91
c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”; in sede di legittimità, è stato poi chiarito che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
7/3/2024 n. 6144). In particolare, “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/3/2015 n. 5842).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Ebbene, nel caso di specie emerge la soccombenza dell'appellante, che correttamente è stato condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico dell'appellante, e vengono liquidate, in € 3.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione del 18/2/2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 1116/2019 resa dal Tribunale di Agrigento il 24/8/2019.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 3.400,00, per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De OR NO BE LO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10