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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/08/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale per l'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 29.05.2025 e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
(Imperia), alla Via Salita Primavera, CAP 18038- parte elettivamente domiciliata in Foggia alla Via
Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Lioia -c.f. - dall'avv. Michele Santamaria -c.f. CodiceFiscale_2
e dall'avv. Giuseppe De Maio -c.f. CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
- attore-
CONTRO
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Ivrea (TO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ), con domicilio eletto, ai fini del C.F._5 presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n. 18 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Malvicini,
- Convenuta -
Oggetto: contratto di somministrazione - servizio di telefonia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
I. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, non in via incidentale ma con efficacia di giudicato, l'inesistenza e/o l'invalidità del rapporto giuridico obbligatorio di somministrazione di servizi di telefonia relativo alla linea telefonica 0184574758, di cui in premessa;
II. accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli importi addebitati per tale servizio, disponendone lo storno ovvero la ripetizione;
III. condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà
Per la convenuta
1. Nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di , perché infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
2. In via subordinata accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, dell'attore nella causazione dei pretesi danni dallo stessa asseritamente patiti, e/o evitabili usando l'orinaria diligenza, e, per l'effetto, anche per quanto detto in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario.
Motivi della decisione
L'attore conveniva innanzi al Tribunale di Imperia la compagnia telefonica Controparte_1
, in merito ad una fornitura di un servizio di telefonia non richiesto.
[...]
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
L'attore depositava le memorie ex art 171 ter cpc n.1 e n. 3.
Alla prima udienza del 30.10.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, la quale prevedeva la corresponsione da parte di in favore di parte attrice Controparte_1 della somma di € 350,00 omnicomprensiva, previa disattivazione della linea per cui è causa.
All'udienza del 13.3.25 la proposta ex art 185 bis cpc veniva disattesa, ove l'attore dichiarava di non accettare la proposta perché erano state emesse ulteriori fatture, già addebitate.
Alla medesima udienza, poiché l'attore aveva depositato ulteriore documentazione con distinte note di deposito in data 7.3.2025 e 10.3.2025, non autorizzate dal Tribunale né precedute da alcuna istanza di autorizzazione né di rimessione in termini, i suddetti depositi venivano dichiarati
“tamquam non essent”.
In ultimo la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del 29 maggio 2025 assegnando alle parti i termini ex art 189 cpc.
All'udienza del 29.05.2025 la causa veniva introitata in decisione.
Ciò premesso, va osservato che nel suo libello introduttivo l'attore deduceva che aveva in essere un contratto con la convenuta per la fornitura di servizi di telefonia fissa con utenza n.
0183781304 – cod. cliente 1.46572207; tuttavia, da un esame del proprio estratto conto bancario e dal successivo esame delle fatture di luglio e settembre 2023 emesse dalla resistente, rilevava addebiti per una seconda linea avente numero 0184574758, la cui attivazione non era mai stata richiesta.
Deduceva che a nulla erano valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione.
Precisava che la resistente continuava ad emettere fatture anche per il servizio non richiesto e mai fornito.
La convenuta, a propria volta, deduceva che il numero di telefono 0184574758 era stato oggetto di attivazione su rete nell'anno 2019, era sempre stato fatturato ed aveva sempre svolto CP_1 regolare traffico telefonico mai disconosciuto, mentre in data 02/06/2023 l'attore aveva chiesto l'attivazione di una seconda utenza 0183781304 per la quale successivamente aveva chiesto una variazione di anagrafica da a La richiesta in questione, però, Parte_1 Persona_1 veniva denegata da per carenza documentale. CP_1
Evidenziava che per le questioni afferenti al subentro de quo, non venivano trasmesse segnalazioni e/o reclami in ordine ad una linea asseritamente non richiesta.
Aggiungeva che alcuna anomalia poteva ravvisarsi nei corrispettivi richiesti da nelle CP_1 fatture di pagamento, i quali rispecchiavano esclusivamente i servizi attivati da parte attrice, concludendo che gli importi richiesti risultavano pienamente legittimi e dovuti.
Soggiungeva altresì che l'attore non aveva svolto mai un formale reclamo in ordine ai costi presuntivamente non dovuti, dovendosi considerare accettate le fatture emesse dalla convenuta.
Concludeva che alcuna responsabilità poteva ascriversi in capo a per le odierne CP_1 doglianze, stante il perfetto adempimento della convenuta alle obbligazioni ad essa spettanti.
La domanda attorea può trovare accoglimento come si specifica a seguire.
Agli atti vi è una pec del 29.09.2023 con la quale la parte attrice segnalava che dall'esame del proprio estratto conto bancario e dal successivo esame delle Vs. fatture di agosto e settembre
2023 ha rilevato addebiti per una seconda linea con numero 0184574758, la cui attivazione, secondo il Vs. servizio clienti, sarebbe avvenuta a seguito di Vs. proposta contrattuale ricevuta telefonicamente. Rimaste ad oggi inevase le richieste della parte di ricevere copia della documentazione contrattuale, Vi invitiamo e diffidiamo a procedere alla trasmissione di copia del file audio contenente la registrazione del colloquio telefonico (vocal order) ovvero di copia del contratto sottoscritto dalla parte, nonché a stornare e ripetere ogni addebito afferente alla predetta linea.
Tale pec non risulta aver ricevuto alcun riscontro da parte della convenuta, non avendo in atti nulla depositato se non le CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO ADSL O FIBRA E DI CONNETTIVITÀ WIRELESS. Dunque, non fornendo nemmeno la prova del rapporto contrattuale della nuova numerazione qui in contestazione.
Tale onere probatorio, in presenza di una espressa contestazione dell'utente, resta a carico del fornitore del servizio telefonico, a nulla rilevando che il cliente abbia “accettato le fatture”, poiché
l'attore -avendo già un altro contratto- poteva legittimamente confidare che gli addebiti confluiti sul suo conto corrente fossero collegati all'altra numerazione (attivata sin dal 2019).
Inoltre, l'invio della pec a cura del legale di parte attorea ben poteva essere assimilato ad un
“formale” reclamo, essendo dettagliata nel suo contenuto e nelle sue doglianze.
Il comportamento inerte della convenuta che non ha dato prova della nascita del rapporto contrattuale né nella fase stragiudiziale, né nella fase giudiziale rende fondate le doglianze attoree.
In tema di riparto dell'onere probatorio le Sezioni Unite con la nota sentenza 2022 n. 15715 hanno affermato che va posto a carico della parte convenuta in un giudizio di accertamento negativo l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa (cfr. Cass. n. 12108/2010, Cass. n.
22862/2010 e Cass. n. 19154/2018) mentre ha onerato la parte che ha agito in accertamento negativo dell'onere di provare, ex art. 2697, 2° co. c.c., le «circostanze negative contrapposte».
Il richiamo al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) a cura di parte attorea è corretto e applicabile alla presente fattispecie, ove nello specifico all'art 51, co.6 prevede: “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”. Inoltre, l'art 66-quinquies dispone che“il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori”.
Dunque, spettava alla convenuta dare prova della stipula del contratto di telefonia per la numerazione in contestazione.
Veniamo alle specificità delle domande attoree.
L'attore con una prima domanda chiede dichiararsi l'inesistenza e/o l'invalidità del rapporto giuridico obbligatorio di somministrazione di servizi di telefonia relativo alla linea telefonica
0184574758, di cui in premessa. Tale domanda può essere accolta non avendo fornito la convenuta la prova della conclusione del contratto di somministrazione del servizio di telefonia;
pertanto, si dichiara l'inesistenza del rapporto tra le parti afferente alla numerazione 0184574758.
Con la seconda domanda l'attore chiede “accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli importi addebitati per tale servizio, disponendone lo storno ovvero la ripetizione”; tale domanda è conseguenziale alla prima e può trovare parziale accoglimento in ragione della dichiarata inesistenza del contratto di telefonia.
Si annota che nemmeno è stata data prova da parte della convenuta dell'utilizzo (anche parziale) dell'utenza in contestazione.
In merito alla quantificazione, parte attrice non vi procede né nell'atto di citazione né nelle memorie 171 ter cpc n.
1. Solo nella memoria conclusionale ex art 189 cpc si rinviene una quantificazione per la somma di euro 465,30 ove viene chiesto di “accertare e dichiarare
l'illegittimità ovvero l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto e/o in parte degli importi addebitati per tale servizio, disponendone la ripetizione di €. 465,30”.
A margine si rileva che la memoria conclusionale attorea (depositata il 24.3.2025) è tempestiva;
dunque, la invocata tardività sollevata dalla convenuta è infondata.
Dalla lettura delle fatture ritualmente versate in atti si evince che per la somma di euro 465,30 vi è la prova dell'indebito; dunque, tale importo può essere riconosciuto in favore dell'attore, non potendo la decisione disporre una condanna ad ulteriori somme altrimenti incorrendosi nel vizio dell'ultra petita.
Ad ogni modo va rilevato che le fatture depositate successivamente allo sbarramento di cui alle memorie 171 ter n. 2 cpc non sono utilizzabili, poiché non vi è stata una richiesta di rimessione in termini al loro deposito tardivo ovvero una richiesta di autorizzazione al loro deposito;
dunque, esse vanno espunte e non sono valutabili ai fini della decisione.
In ultimo, nella comparsa di replica ex art 189 cpc parte attrice richiede ulteriori “danni incrementali” ovvero i danni sofferti posteriormente alla proposizione della domanda, vale a dire:
“quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore”. Senonché nella detta memoria l'attore conclude testualmente “SI INSISTE per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate e precisate in atti e scritti di causa, con vittoria di spese di giudizio, e distrazione ai procuratori antistatari”; pertanto parte attrice non integra le conclusioni già rassegnate, le quali si limitano
(oltre che alla declaratoria di invalidità del contratto) alla richiesta di ripetizione delle somme pagate, mentre non ha mai formulato una richiesta di risarcimento del danno nel suo atto introduttivo o nella sua memoria primo termine. Peraltro, parte attrice non ha specificato né la natura del danno che asseritamente sarebbe emerso in corso di causa, né ha dedotto la sua quantificazione. Per tal motivo tale domanda va disattesa.
Le spese di lite del presente giudizio
Posto che la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc veniva disattesa dall'attore in ragione che gli addebiti erano ancora in corso durante il giudizio (come dichiarato all'udienza del 13.3.25), si ritiene che il rifiuto attoreo non sia immotivato.
Dunque, la convenuta va condannata al pagamento per le spese legali in base ai parametri di cui al
DM 55/14, come modificati dal DM 147/22: pertanto in applicazione della tariffa media per lo scaglione entro cui ricade l'importo riconosciuto, si liquida la somma di euro 662,00 oltre spese generali ed oneri fiscali.
I procuratori di parte attrice hanno fatto richiesta di distrazione in ragione ciascuno della metà, senonché gli stessi sono in tre;
dunque, se ne dispone la distrazione in quote uguali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- dichiara l'inesistenza del rapporto di somministrazione relativo alla linea telefonica con numerazione 0184574758 tra Parte_1 Controparte_1
- Condanna la convenuta alla restituzione in favore Controparte_1 dell'attore ella somma pari ad euro 465,30; Parte_1
- Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di lite che liquida nella misura di euro € 662,00 oltre spese generali al 15% ed oltre accessori come per legge, da distrarsi pro quota a favore dei procuratori antistatari in quote uguali.
Imperia, 25.08.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis