Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 708/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MATERA CAMILLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “1. Condannare l in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 6.869,932 come innanzi determinata a titolo di arretrati di assegno - pensione di invalidità dovuti al Sig. oltre interessi Parte_1 legali come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo, nonché il riconoscimento del beneficio mensile per il proseguo a partire dall'effettivo soddisfo degli arretrati;
2. Per l'effetto, condannare l in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. prospetto di liquidazione con la specifica di accredito delle somme previste per il CP_1
03.03.2025 in atti).
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 15.01.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli