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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2025, n. 29364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29364 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN AL, nato a [...] il [...] OT LA, nata a [...] il [...] DI NA ANTIMO, nato ad [...] il [...] DI NA VI, nato ad [...] il [...] TO MA, nato a [...] il [...] GI TO, nato ad [...] il [...] NA GI, nato ad [...] il [...] MB EL, nato a [...] il [...] NE SS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 21/03/2024 DEla Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di VA TO sia dichiarato inammissibile e che gli altri ricorsi siano rigettati;
udita l'Avv. ELISABETTA CARFORA, nella qualità di sostituto processuale DEl'Avv. LO DE STAVOLA, in difesa di AT NL, la quale, dopo una breve discussione, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; h Penale Sent. Sez. 2 Num. 29364 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2025 udito l'Avv. FRANCESCO ANASTASIO, difensore di AT NL, il quale si è associato alle conclusioni DEl'Avv. CARFORA, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. EMIRENO VALTERONI, difensore di GA LE, il quale, dopo un'ampia discussione, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. MARIO ANGELINO, difensore di Di TO EN, anche in sostituzione DEl'Avv. GIANLUCA ORLANDO, difensore di Di TO AN, il quale, dopo una breve discussione, si è riportato al primo motivo di ricorso per la posizione di Di TO EN, chiedendone l'accoglimento, mentre, per la posizione di Di TO AN, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. ANTONIO VERDE, difensore di CO AN, il quale, dopo una breve discussione, ha chiesto l'annullamento DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. MICHELE CAIAFA, difensore di RO MA, anche in sostituzione DEl'Avv. MICHELE BASILE, difensore di IE VI, il quale, dopo un'ampia discussione, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 21/03/2024, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, confermava la sentenza DE 15/10/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1) TO VA era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati di: 1.1) partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 1.2) ricettazione aggravata (dal cosiddetto "nesso teleologico") di ricette mediche in concorso (con LU HI) di cui al capo 4) e al capo 7) DEl'imputazione (i cui fatti erano ritenuti costituire un unico reato); 1.3) tentata truffa aggravata e continuata ai danni DE Servizio sanitario regionale in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 5) DEl'imputazione; 1.4) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 8) DEl'imputazione; 2 I 1.5) ricettazione aggravata (dal cosiddetto "nesso teleologico") di ricette mediche in concorso (con LU HI) di cui al capo 10) DEl'imputazione; C 1.6) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 11) DEl'imputazione; 2) AN AN era stata condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 5.800,00 di multa per i reati di: 2.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 2.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 14) DEl'imputazione; 2.3) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 15) DEl'imputazione; 3) AN Di TO era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato di cui al capo 19) DEl'imputazione (pena così ridotta, prima, per la concessione DEla circostanza attenuante di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., e, poi - come per gli altri imputati - per il rito); 4) EN Di TO era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa per i reati di: 4.1) partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 4.2) riciclaggio continuato di cui al capo 20) DEl'imputazione; 5) LE GA era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per i reati di: 5.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; , 5.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 17) DEl'imputazione; 6) VI IE era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per i reati di: 6.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 6.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 21) DEl'imputazione; 7) GI AT era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 8) FF BO era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 9) MA RO era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per i reati di: 9.1) promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere commesso il reato al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 9.2) furto in abitazione pluriaggravato (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con soggetti non identificati) di cui al capo 3) DEl'imputazione; 9.3) tentata truffa aggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 5) DEl'imputazione; 9.4) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 6) DEl'imputazione; 9.5) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 8) DEl'imputazione; 9.6) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 9) DEl'imputazione; 9.7) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 11) DEl'imputazione; 9.8) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 12) DEl'imputazione. 2. Avverso la menzionata sentenza DE 21/03/2024 DEla Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, TO VA, AN CO, AN Di TO, EN Di TO, LE GA, VI IE, NL AT, FF BO e MA RO. 3. Il ricorso di TO VA, a firma DEl'avv. TO Landolfi, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'«illogicità DEla motivazione rilevabile dal testo DE provvedimento impugnato». Il VA premette che la Corte d'appello di Napoli avrebbe ritenuto provata la sua «responsabilità [...] per i reati di cui ai capi 1, 4 e 7 DEla rubrica» e avrebbe «denega[to] la concessione DEle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva». Ciò premesso, il ricorrente denuncia che «alcuna logica valutazione è stata effettuata dalla Corte Partenopea in ordine alla condotta tenuta dall'imputato, soprattutto in riferimento all'assenza di elementi indicativi di una sua reale partecipazione al reato associativo di cui al capo 1. Invero, dalla istruttoria dibattimentale sono emerse DEle singole condotte illecite poste in essere dal convenuto (capo 4 e 7) ma completamente avulse dalla realtà associativa». 4. Il ricorso di AN CO, a firma DEl'avv. ON Verde, è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione con riguardo alla «ritenuta integrazione» DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La CO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe completamente omesso di motivare in ordine al terzo motivo DE suo atto di appello, con il quale aveva chiesto l'esclusione DEla suddetta circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa. Inoltre, nella sentenza di primo grado, il G.i.p. DE Tribunale di Napoli sarebbe incorso nell'inosservanza e nell'erronea applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché DEl'art. 416-bis.1 cod. pen. Dopo avere esposto alcuni principi sul tema DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, richiamando, tra l'altro, Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01, la ricorrente afferma che sarebbe «DE tutto incongruente (recte: manifestamente apodittico) l'aver ipotizzato la ricorrenza DEl'aggravante in oggetto in capo alla CO solo perché legata da vincoli familiari a soggetti appartenenti ad una determinata fazione camorristica e/o perché a conoscenza DE curriculum di soggetti implicati nella vicenda per la quale è processo», atteso che ciò non dimostrerebbe che ella aveva agito a vantaggio di un clan. 4.2. Con il secondo motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «erroneamente ritenuto configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648 bis o 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416 bis c.p.». La CO precisa che l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Napoli consisterebbe nell'avere ritenuto la sua responsabilità sia per il DEitto di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione sia per i DEitti di riciclaggio di cui ai capi 14) e 15) DEl'imputazione, «omettendo [...] la valutazione in concreto DEl'operatività DEla clausola di esclusione di cui all'art. 648 bis c.p., nonché l'orientamento, oramai unanime, DEla giurisprudenza di legittimità». A quest'ultimo proposito, la ricorrente richiama, in particolare, il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite DEla Corte di cassazione con la sentenza AZ (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, AZ), secondo cui «[n]on è configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti DEl'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal DEitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni» (così la massima Rv. 259587-01). Richiamato tale principio, la CO asserisce che esso si dovrebbe ritenere applicabile anche nel caso in cui, come nella specie, ricorra il DEitto di associazione per DEinquere aggravato dall'agevolazione mafiosa, come sarebbe confermato dal fatto che l'art. 76, comma 4-bis, DE d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, esclude l'ammissione al patrocinio a spese DElo Stato, oltre che dei condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., anche dei condannati per i reati commessi al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo, «sul chiaro presupposto», sostiene la ricorrente, che anche il reato di associazione per DEinquere aggravato dall'agevolazione mafiosa «possa produrre ex se lucrosi proventi, indipendentemente dai reati fine DEl'associazione». Pertanto, secondo la CO, anche nel caso di specie si dovrebbe ritenere che operi la clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen. La ricorrente sottolinea che anche il G.i.p. che emise la misura cautelare nei suoi confronti ebbe ad affermare come l'associazione per DEinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa «sia di per sé idonea a produrre proventi illeciti e che quindi possa costituire DEitto presupposto DE riciclaggio». 4.3. Con il terzo motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «erroneamente, ritenuto di poter affermare la penale responsabilità DEla CO relativamente alla sua partecipazione al reato associativo» di cui al capo 2) DEl'imputazione. Nell'esporre alcuni principi in tema di elementi costitutivi DE reato di partecipazione a un'associazione per DEinquere e di prova degli stessi elementi, la ricorrente asserisce che, nel caso di specie, non sarebbe stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, «DEla stabile messa a disposizione da parte DEla CO DE suo contributo per l'attività DEl'associazione, atteso che, la stessa, rivesta, appunto, solo lo status di intestataria di due carte ricaricabili PostePay (su cui, tra l'altro, le movimentazioni "anomale" sono avvenute a distanza di due anni l'una dall'altra), circostanza di per sé idonea ad escludere un contributo causale, se non meramente episodico od occasionale, all'associazione», 7 alla quale ella avrebbe, «tutt'al più, prestato un aiuto in maniera DE tutto sporadica e saltuaria». La ricorrente argomenta a seguire che «[n]essun altro elemento estrinseco- esterno, idoneo a suffragare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, è emerso tale da poter supportare la tesi accusatoria che vuole la CO stabilmente inserita nella compagine associativa. Anzi, [...] è emerso un "buco" collaborativo ed associativo lungo ben due anni! Tale circostanza, non correttamente valutata, è, sicuramente, un elemento di per sé idoneo a deporre in maniera univoca circa la non intraneità DEla CO nel sodalizio criminoso, stante la natura occasionale, episodica ed isolata DEla condotta, ed il ruolo marginale svolto dalla stessa». 4.4. Con il quarto motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «omesso la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., omettendo altresì la motivazione sul mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche». Quanto a tale mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di valutare la specifica doglianza che ella aveva al riguardo avanzato con l'ultimo motivo DE suo atto di appello, come risulterebbe dalla motivazione che figura nel terzo capoverso DEla pag. 35 DEla sentenza impugnata, la quale integrerebbe «un difetto assoluto di motivazione». La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe «off[erto] alcuna motivazione circa la gravità DE fatto e la personalità DEl'odierna imputata, tale da giustificare la pena irrogata pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione». Infine, «in ordine alla richiesta di erogazione DE minimo aumento per la continuazione, espressamente articolata con i motivi di appello, alcun tipo di argomentazione grafica è stata resa dalla Corte di Appello Partenopea». 5. Il ricorso di AN Di TO, a firma DEl'avv. Gianluca Orlando, è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità assoluta DEla sentenza in quanto priva DEl'indicazione DEla data DEla sua emissione, come previsto dall'art. 546, comma 1, lett. g), DElo stesso codice. Il Di TO rappresenta che la data di emissione DEla sentenza impugnata non sarebbe «ricostruibile neppure sulla base di altri elementi indicati nel provvedimento». In particolare, l'indicazione, che figura alla pag. 1, DE 11/01/2024 «quale data DEl'udienza di trattazione e di lettura DE dispositivo» (così il ricorso) risulterebbe «essere erronea (dal momento che vi è stata udienza di lettura DE dispositivo il successivo 21 marzo 2024 come emerge dai verbali di 8 udienza) atteso che se così fosse, considerati i 90 giorni indicati dal Collegio per il deposito, la sentenza risulterebbe depositata fuori termine (e non è stato dato alcun avviso di deposito all'odierno ricorrente)». 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità DEla sentenza, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-bis e 601 DElo stesso codice, per l'omessa notifica DE decreto di citazione per il giudizio di appello. Il Di TO lamenta che egli, collaboratore di giustizia elettivamente domiciliato presso il Servizio centrale di protezione, non ha mai ricevuto la notificazione DE decreto di citazione per il giudizio di appello presso tale Servizio centrale di protezione. Rappresenta che ciò sarebbe presumibilmente avvenuto in conseguenza di uno scambio di persona con il fratello EN Di TO, «erroneamente indicato come c.d.g. domiciliato presso il SCP» (il riferimento è, si deve ritenere, alla pag. 2 DEla sentenza impugnata), il quale, invece, diversamente da lui, non è mai stato sottoposto a un programma di protezione. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza e/o apparenza e l'illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena. Il Di TO contesta la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli che figura alle pagg. 35-36 DEla sentenza impugnata, secondo cui la pena irrogata «deve invece ritenersi congrua, avendo riguardo alla gravità DE contegno tenuto dall'imputato, il quale, peraltro, ha già beneficiato DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti di cui al comma 3 DEl'art. 416 bis c.p. [recte: 416-bis.1 cod. pen.], con cui si è assicurato all'istante un trattamento premiale particolarmente significativo a seguito DEla dissociazione c.d. attuosa». Il ricorrente deduce in proposito che «[l]a motivazione è assolutamente carente quanto alla mancata concessione DEle attenuanti generiche e DE tutto illogica quanto al trattamento sanzionatorio dal momento che è mera clausola di stile ritenere una pena congrua sulla scorta DE contegno tenuto dall'imputato (che non si capisce se in relazione al reato commesso ovvero al contegno processuale!) ed in ogni caso DE tutto ininfluente è rigettare il motivo in punto di pena sulla scorta DEl'intervenuta concessione DEl'attenuante DEla collaborazione che prevede presupposti diversi per la concedibilità ed al più è elemento di favor per la commisurazione DEla pena piuttosto che, come pare aver ritenuto la Corte, elemento negativo». 9 6. Il ricorso di EN Di TO, a firma DEl'avv. AR Angelino, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 192, commi 1 e 3, DElo stesso codice, e DEl'art. 416 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEl'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. EN Di TO sostiene che, col ritenere che le dichiarazioni accusatorie di suo fratello e collaboratore di giustizia AN Di TO avessero trovato adeguato riscontro nella dichiarazioni accusatorie DEl'altro collaboratore di giustizia LU HI e negli esiti degli accertamenti bancari che erano stati svolti nei suoi confronti, non si sarebbe attenuta ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione sul tema DEla valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e avrebbe violato i criteri di valutazione DEla prova stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che avrebbe DE tutto omesso di operare la necessaria «valutazione, rigorosa e severa» DEle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, omettendo anche di motivare in modo adeguato in ordine alle censure difensive con le quali era stata chiesta una rivalutazione, appunto, rigorosa, DEle medesime dichiarazioni. Tanto alla luce DEla circostanza che i due collaboratori di giustizia avrebbero riferito «sul conto DEl'imputato fatti e circostanze antitetiche e inconciliabili, tali da non poter considerare dimostrata la partecipazione DE Di TO EN al sodalizio» di cui al capo 2) DEl'imputazione. A tale riguardo, il ricorrente denuncia anzitutto che la Corte d'appello di Napoli avrebbe motivato in modo apparente (al terzo capoverso DEla pag. 36 DEla sentenza impugnata) e apodittico (al secondo capoverso DEla pag. 37 DEla sentenza impugnata) in ordine all'inconciliabilità DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia a proposito DE ruolo che egli avrebbe avuto all'interno DE sodalizio criminoso, atteso che AN Di TO «non attribuisce compiti logistici al fratello [EN] (con riferimento alle attività di reperimento dei farmaci poi rivenduti) laddove il HI LU nelle sue dichiarazioni (vedasi interrogatorio DEl'11.05.2018 riportato a pagg 92 e ss. DEla Sentenza di primo grado e che si allega [...]) riferisce che i farmaci reperiti attraverso la consegna DEle false ricette alle farmacie laziali dallo stesso Di TO EN sarebbero stati poi consegnati al Di TO AN». Dopo avere affermato il dovere DE giudice di chiarire le ragioni per le quali, «pur in presenza di dichiarazioni discordanti possa individuarsi una convergenza DEle stesse che non infici la complessiva ricostruzione DEle vicende narrate e per 10 tale via la dimostrazione DE fatto narrato attribuito al singolo soggetto», EN Di TO ribadisce che i due collaboratori di giustizia avrebbero riferito «fatti diversi che avrebbero visto coinvolto l'imputato in diverse attività attuative DE programma criminoso DE sodalizio (operazioni logistiche di ritiro e consegna di farmaci per uno, apertura di un conto corrente presso l'ufficio postale per l'altro) in quanto la narrazione DE HI LU - circa il contributo logistico fornito dal Di TO EN - coinvolge la figura DE Di TO AN (collettore dei farmaci acquisiti fraudolentemente che procedeva alla successiva consegna per la spedizione all'estero) che invece nei suoi interrogatori non riferisce di farmaci consegnati dal fratello». Ne discenderebbe che, con riguardo al ruolo che egli avrebbe rivestito all'interno DE sodalizio, i contributi dichiarativi dei due collaboratori di giustizia non avrebbero potuto ritenersi riscontrarsi reciprocamente, atteso che gli stessi contributi convergevano in realtà esclusivamente «sul dato DEla titolarità DEla carta postepay evolution sulla quale venivano accreditate le somme derivanti dalla cessione dei farmaci di illecita provenienza». Il ricorrente deduce che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI sarebbero state tra loro divergenti anche su un altro punto dirimente DEla vicenda, cioè quello DEla disponibilità o no DEle carte PostePay Evolution nelle mani di MA RO. EN Di TO rappresenta in proposito che, mentre AN Di TO aveva riferito che le suddette carte erano materialmente detenute da MA RO, LU HI aveva narrato che il denaro, che costituiva il corrispettivo DEla vendita dei farmaci provento dei DEitti di truffa, veniva materialmente ritirato dai titolari DEle carte PostePay e successivamente consegnato in contanti nelle mani di MA RO. Il Di TO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe DE tutto omesso di motivare su tale evidente divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori. Il ricorrente deduce ancora che la sua disponibilità a farsi intestare la carta Postepay non avrebbe potuto «ad ogni modo assurgere al rango di elemento dimostrativo DEla sussistenza DEla affectio tipica DE fenomeno associativo» e che tale conclusione sarebbe corroborata dalla circostanza che la richiesta di intestarsi la suddetta carta proveniva da suo fratello AN Di TO. La Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato neppure sulla doglianza con la quale egli aveva rappresentato «l'episodicità DEla condotta ascritta L.] avuto riguardo alla circostanza che sulla carta Poste Pay intestata al Di TO EN erano state effettuate solo sei transazioni in un arco temporale di nove mesi e che, come evidenziato in precedenza, la carta Poste Pay evolution era nella 11 esclusiva disponibilità di RO MA il quale poteva prelevare in autonomia le somme accreditate». EN di TO afferma che egli avrebbe «assecondato la richiesta DE fratello Antirno, relativa all'intestazione di una carta Poste Pay, ignorando DE tutto l'esistenza di un'associazione per DEinquere finalizzata ai traffici oggetto DE procedimento [...], ed inconsapevole DEle intenzioni criminali DE fratello, non essendo neppure a conoscenza di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda». Egli non avrebbe potuto neppure ipotizzare le intenzioni illecite DE fratello, atteso che questi era alla sua prima esperienza criminale. Sarebbe pertanto mancata l'affectio societatis, attesa l'insussistenza di dati dimostrativi DEla sua coscienza e volontà di partecipare attivamente, mediante il proprio contributo, alla realizzazione DE programma DEinquenziale in modo stabile e permanente. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 192, commi 1 e 3, DElo stesso codice, e DEl'art. 648-bis cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 20) DEl'imputazione. Dopo avere trascritto il terzo, il quarto e il quinto capoverso DEla pag. 37 e il primo paragrafo DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata, EN Di TO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe motivato «in maniera contraddittoria allorché valorizza il ruolo svolto in seno al sodalizio di cui al capo 2) non limitando lo stesso alla sola intestazione DEla carta Poste Pay evolution, ma anzi individuando, attraverso la disamina DEle dichiarazioni DE HI LU, un contributo concreto DE Di TO all'attività di fraudolenta acquisizione dei farmaci poi rivenduti dal RO». Dopo avere trascritto un ampio stralcio DEle dichiarazioni rese da LU HI nel corso DE suo interrogatorio DE 11/05/2018, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Napoli, là dove, ritenendo credibili e riscontrate le stesse dichiarazioni, gli attribuisce un ruolo operativo nell'attività di acquisizione fraudolenta dei farmaci nelle farmacie DE Lazio («l'interessato ha preso parte al fenomeno associativo, attraverso il ritiro dei farmaci, attraverso la spendita DEle ricette false [...]»; terzo capoverso DEla pag. 37), cioè un coinvolgimento nel presupposto reato di truffa ai danni DE servizio sanitario regionale - mediante, appunto, «la spendita DEle ricette false» - finirebbe col confermare l'affermazione DEla sua responsabilità per il DEitto di riciclaggio in spregio alla clausola di riserva con la quale si apre la norma di cui all'art. 648-bis cod. pen.; la quale clausola 12 avrebbe invece imposto, alla luce DEla ricostruzione operata dalla stessa Corte d'appello, l'esclusione DEla suddetta responsabilità. EN Di TO denuncia ancora l'inadeguatezza DEla motivazione («non motiva in maniera adeguata») «poiché nel caso di specie non si ritiene configurabile il reato di riciclaggio trattandosi di condotte [...] - consistite in accrediti di somme su una carta di debito direttamente riferibile all'imputato alla quale seguivano dei prelievi di denaro contante - inidonee ad integrare il DEitto» suddetto, atteso che, per la configurabilità DElo stesso, sarebbe «necessaria una particolare intensità dissimulatoria, che manca nel caso di versamento di bonifico di una somma su un conto corrente intestato allo stesso imputato ed alla successiva attività di prelievo». Ad avviso DE ricorrente, la Corte d'appello di Napoli non avrebbe offerto una congrua e logica motivazione neppure DEla sussistenza DE dolo generico DE reato, segnatamente, «DEla consapevolezza circa la provenienza DEittuosa DE denaro o DE bene, unita a una volontà di ostacolare ogni accertamento circa la provenienza DEittuosa di detti beni». EN Di TO ribadisce al riguardo che quanto dichiarato da LU HI in ordine ai «compiti logistici» che egli avrebbe svolto «nell'attività di reperimento dei farmaci e di prelievo DEle somme accreditate non trova conferma nelle affermazioni DE Di TO AN il quale specifica che le carte Poste Pay intestate ai terzi erano materialmente nel possesso di RO MA». Ciò sarebbe «sufficiente ad escludere la consapevolezza e la volontà di ostacolare l'accertamento DEla provenienza DEittuosa dei beni difettando la prova che il Di TO EN fosse al corrente DEla movimentazione di denaro e dei relativi traffici illeciti». 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo «al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche al contenimento DEla pena nel minimo edittale ed alla riduzione DEl'aumento per la continuazione». EN Di TO lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe fornito una congrua e logica motivazione con riguardo ai rilievi difensivi con i quali era stato evidenziato che la sua condotta di vita antecedente al reato avrebbe consentito di riconoscergli le invocate circostanze attenuanti generiche, atteso che si sarebbe limitata a stigmatizzare «la gravità DE contegno tenuto dall'imputato, il quale ha fornito all'associazione un contributo importantissimo per la realizzazione DE piano criminoso» (primo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente ribadisce in proposito che «sulla scorta dei dati 13 dichiarativi acquisiti e DEle indagini espletate poteva considerarsi dimostrata a carico DE Di TO EN esclusivamente l'intestazione DEla carta di debito Poste Pay evolution ma non le ulteriori attività riferite dal HI». La Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di motivare anche in ordine al fatto che egli è un soggetto incensurato e senza carichi pendenti e che ha sempre svolto una stabile e lecita attività lavorativa, circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte d'appello ai sensi DEl'art. 133, secondo comma, n. 2), cod. pen. La Corte d'appello avrebbe anche trascurato di considerare la circostanza «DEl'evidente coinvolgimento DE Di TO EN nei fatti di cui all'imputazione in virtù DE legame familiare con il fratello Di TO AN inserito nel gruppo capeggiato dal RO MA». Pertanto, una corretta valutazione dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Sotto un ulteriore profilo, la Corte d'appello di Napoli, nel confermare la pena base e gli aumenti per la continuazione, sarebbe incorsa nel medesimo errore nel quale era caduto il G.i.p. DE Tribunale di Napoli, «poiché non ha motivato in ordine alle ragioni che portano ad operare tale aumento in virtù DEla ritenuta continuazione tra le violazioni quantificato nella misura di mesi sei di reclusione per il capo 2)». 7. Il ricorso di LE GA, a firma DEl'avv. Emireno Valteroni, è affidato a due motivi. 7.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e attiene al rigetto, da parte DEla Corte d'appello di Napoli, DE primo motivo di appello con il quale il GA «evidenziava che l'associazione semplice aggravata dall'art. 416 bis n. 1 c.p. relativamente ai farmaci illecitamente commercializzati doveva ritenersi assorbita in quella di 416 bis c.p., associazione camorristica DE clan nuova gerarchia dei ES di RO MA, per la quale era già intervenuta sentenza di condanna definitiva» (così il titolo DE motivo di ricorso). Il GA espone che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato che le due associazioni (quella di cui al capo 2 DEl'imputazione e quella camorristica "Nuova gerarchia DE clan dei ES", per la partecipazione alla quale il ricorrente era già stato condannato) erano contestuali, in quanto «operanti nel medesimo tempo» - sicché «[i]l periodo di consumazione dei reati coincide» - erano «organizzate secondo criteri identici», erano entrambe capeggiate da MA RO, e anche che, come sarebbe stato affermato anche dal G.i.p. DE Tribunale 14 di Napoli, «tutti coloro che facevano parte DEla associazione clan dei casalesi facevano parte anche DEl'associazione aggravata dall'art. 416 bis c.p. contestata a parte per la commercializzazione dei farmaci acquisiti attraverso prescrizioni mediche false». Né sarebbe stato «fuori luogo che la nuova gerarchia DE clan dei ES si occupi DE traffico illecito di farmaci, peraltro consegnando una parte dei profitti al NE EL che aveva concesso al RO MA di creare l'associazione Nuova Gerarchia DE clan dei ES», con la conseguenza che «[i]l traffico illegale di farmaci, pertanto, può rientrare nello scopo sociale DEl'associazione di matrice camorristica». Ciò posto, il GA lamenta che l'affermazione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'esistenza di due distinte associazioni sarebbe «priva di fondamento oltreché di logica», atteso che «in atti non vi sono elementi che confortino questa conclusione anzi tutt'altro». A tale proposito, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva sottoposto alla valutazione DEla Corte d'appello di Napoli degli specifici elementi di prova dai quali si sarebbe potuta evincere l'esistenza di un'unica associazione criminosa camorristica. In particolare, oltre agli elementi che sono stati indicati sopra, egli aveva evidenziato la portata DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO, là dove essi avevano riferito: 1) il primo (LU HI), che era entrato nel gruppo camorristico denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES" nel 2016 e che MA RO gli «spiegò subito che uno dei settori dai quali traeva un forte guadagno era proprio quello dei farmaci ricettati e mi ordinò di entrare a farne parte» (così l'interrogatorio DE 11/05/2018, come riportato a pag. 21 DEla sentenza di primo grado), sicché tale settore «dei farmaci» si doveva ritenere «una DEle attività DEl'associazione camorristica (così il ricorso); 2) il secondo (AN Di TO), che MA RO «gestiva questo traffico di farmaci salva vita con metodi tipicamente camorristici [...] perché [...] era solito applicare metodi violenti tipicamente camorristici nei confronti di coloro i quali intendevano discostarsi da lui o contraddirlo nelle decisioni e racconta episodi di violenza subita da affiliati e concorrenti nel traffico di farmaci ricettati» (così il ricorso). Tutto ciò esposto, il GA lamenta che la motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, illogica e frutto DE travisamento DEla prova, in quanto la Corte d'appello di Napoli avrebbe valutato in modo arbitrario e, appunto, illogico, «le risultanze processuali», in particolare, le indicate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le doglianze che, a proposito DE contenuto DEle stesse dichiarazioni, erano state avanzate nel suo atto di appello. 15 Sulla premessa che, secondo la Corte d'appello di Napoli, «la prova DEl'esistenza DEle due associazioni troverebbe la sua essenza nella diversa data di costituzione di esse» (così il ricorso), il GA contesta che la stessa Corte d'appello «ritiene che tale elemento temporale venga riferito dai collaboratori di Giustizia e che però entravano a far parte DEl'associazione DEla Nuova Gerarchia DE CL dei ES Di TO nel 2015 e HI nel luglio DE 2016 e nell'occasione DEla fiDEizzazione venivano coinvolti anche nel traffico illecito dei medicinali. Seppure fosse corretto asserire che il RO già nel 2011 svolgesse il traffico di farmaci ricettati non è dato conoscere le modalità i soggetti coinvolti l'esistenza di una associazione a DEinquere strutturata o svolta occasionalmente con il concorso nel reato di personaggi sempre diversi». Nel lamentare che la Corte d'appello di Napoli «sembra utilizzare DEle congetture per spiegare il proprio convincimento evitando di svolgere le opportune valutazioni sugli elementi di prova raccolti», il GA deduce ancora: a) che egli «entrava a far parte DEl'associazione Nuova Gerarchia DE clan dei ES nel luglio 2016 e tra le varie attività illecite si occupava anche DE traffico di farmaci ricettati e gli unici due reati fine contestati venivano commessi in data 7/03/17 e 24/04/2017 in piena operatività DEl'associazione camorristica»; b) quanto all'aggravante DEl'associazione "semplice" DEl'avere agito al fine di agevolare l'attività DE clan dei ES, che «parte dei proventi DEl'attività dei farmaci veniva consegnata al EL NE, così come accadeva per tutti gli altri proventi DEl'attività DEl'associazione camorristica»; c) che non è stata valutata l'indicata dichiarazione DE collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui MA RO «aveva metodi violenti camorristici nel gestire l'associazione anche quella dei farmaci ricettati, analoga gestione e metodo per entrambe le associazioni, unicità di esse, i farmaci un'attività illecita DEl'associazione camorristica». 7.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e attiene al rigetto DE motivo di appello con il quale «si chiedeva la concessione DEle attenuanti generiche da ritenersi nella massima estensione» (così il titolo DE motivo di ricorso). Dopo avere esposto che la Corte d'appello di Napoli avrebbe basato la conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche «sulla intrinseca gravità DEla condotta tenuta dai ricorrenti e DEla gravità dei fatti» (così il ricorso), il GA deduce che «non può dimenticarsi come la concessione DE beneficio in parola sia DE tutto indipendente dalla valutazione DEla sola condotta tenuta dagli imputati che non può perciò solo essere ostativa» e che la Corte d'appello 16 «avrebbe dovuto svolgere una valutazione globale degli elementi caratterizzanti il fatto». La stessa Corte non avrebbe «offerto [...] un adeguato percorso logico e giuridico ossequioso dei principi di cui all'art. 133 c.p.». Il GA evidenzia in proposito come egli sia incensurato e non annoveri altri carichi pendenti e lamenta che la Corte d'appello «sul punto in motivazione non riteneva di spendere alcuna considerazione». 8. Il ricorso di VI IE, a firma DEl'avv. EL Basile, è affidato a due motivi. 8.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e ha a oggetto il disconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, vincolo che era stato invocato con i motivi di appello. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli, nel rigettare tali motivi, «non si confronta con l'analisi degli elementi di prova che, in riferimento al IE, dimostrano l'esistenza di una "continuità temporale ed operativa" tra le condotte di partecipazione ai due reati associativi». Rappresenta in proposito che: 1) «[s]eppure le indagini hanno accertato che l'associazione finalizzata al traffico dei farmaci era già operativa dal lontano anno 2011 e che la stessa ha operato sino all'arresto dei sodali, risalente al 5/6/2017, la concreta ed effettiva partecipazione DE IE VI all'interno di tale sodalizio è legata alle operazioni di accredito e prelievo DEle somme ricavate dalla vendita dei farmaci che, rubricate al capo 21) DEla contestazione, risultano consumate dal 16/12/2016 al 12/4/2017»; 2) dalla sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, «risulta che l'associazione ex art. 416 bis cp (denominata "nuova gerarchia dei ES") si è costituita nel mese di febbraio/marzo 2016 ed ha operato sino al 5/6/2017 (data di esecuzione DEl'occ per l'art. 416 bis cp)». Pertanto, facendo applicazione dei principi che sono stati richiamati dalla Corte d'appello di Napoli, e compiuta «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo» (così a pag. 43 DEla sentenza impugnata), ne discenderebbe che «l'associazione finalizzata alla vendita dei farmaci vede il ricorrente come partecipe, con specifico ruolo operativo, dal 16/12/2016 al 12/4/2017, quindi, lungo un arco cronologico più ristretto che coincide, sovrapponendosi, alla sua partecipazione all'associazione mafiosa (che si estende dal febbraio/marzo 2016 al 5/6/2017)». 17 Sarebbe, pertanto, evidente, l'«illegittimità» DEla motivazione là dove la Corte d'appello di Napoli, «senza un concreto e ragionato confronto con gli elementi di prova», ha escluso l'invocata continuazione argomentando che «il traffico illecito dei farmaci è [...] preesistente alla nascita DE nuovo gruppo criminale» (pag. 44 DEla sentenza impugnata). La denunciata «illegittimità» DEla motivazione risulterebbe ancor più evidente alla luce DEl'attribuzione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere «agevolato» l'attività DEl'associazione camorristica. Secondo il ricorrente, «[l]a contestazione di tale aggravante (caratterizzata dal dolo specifico) e la contestuale partecipazione all'associazione mafiosa qualificano le condotte di partecipazione alle due associazioni, come manifestazione di un "unico programma criminoso"», atteso che «una parte dei proventi realizzati con la vendita dei farmaci salvavita era destinato alla famiglia NE, a titolo di "ricompensa" DE benestare rilasciato dal suo capo clan» (così a pag. 40 DEla sentenza impugnata). In conclusione, «operando nell'associazione finalizzata al commercio illecito dei farmaci e con le condotte accertate dal 16/12/2016 al 12/4/2017, il ricorrente IE VI ha, come risulta dalla lettura DE capo di imputazione sub 21), agito al fine specifico di "versare nelle casse DE sodalizio (mafioso) parte dei proventi DEl'illecita attività e così contribuendo a creare una provvista per il pagamento degli stipendi agli affiliati e/o ai propri familiari ed assicurando la sopravvivenza DEl'associazione"; di tale condotta ne risultava beneficiario il ricorrente, sia in quanto partecipe DEl'associazione mafiosa, sia in quanto partecipe DEl'associazione finalizzata al commercio illecito dei farmaci». 8.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 129 DElo stesso codice. Con tale motivo, il IE deduce che, poiché «[l]a consumazione DEle condotte di riciclaggio oggetto DE capo di imputazione sub 21) [...], accertate dal 16/12/16 al 12/4/17, si colloca nel medesimo periodo in cui il ricorrente ha partecipato al DEitto associativo ex art. 416 bis cp, con condotta accertata dal febbraio/marzo 2016 al 5/6/2017», ne discenderebbe, secondo il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite DEla Corte di cassazione con la già ricordata sentenza AZ, che «[n]on è configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti DEl'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal DEitto di associazione mafiosa». 9. NL AT ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e uno a firma DEl'avv. SC ST. 18 9.1. Il ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola è affidato a tre motivi. 9.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione, ex art. 606 co I lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 co. 3 c.p.p., difetto assoluto, contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione ex art. 606 co I lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p. contestato al capo 2) DEla rubrica. Violazione DEl'art. 533 co I c.p.p. sussistendo elementi probatori tesi ad accreditare un ragionevole dubbio. Violazione di legge ex art. 606 co. I lett. e) c.p.p. per difetto assoluto di motivazione in ordine al periodo di partecipazione al sodalizio ex art. 416 c.p. contestato dal 2011 al giugno 2017». Tutto con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. Il ricorrente denuncia la mancanza DEla motivazione in ordine alle doglianze, che aveva prospettato nel proprio atto di appello, relative alla mancanza di prova DEl'elemento soggettivo DE reato e al fatto che il Box Express da lui gestito era stato aperto solo nel 2014, mentre la contestazione di cui al capo 2) DEl'imputazione faceva riferimento alla partecipazione all'associazione per DEinquere «dall'anno 2011». Il AT contesta la valorizzazione, operata dai giudici DE merito, DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI. In particolare, quanto all'affermazione DE Di TO secondo cui «AT NL è partecipe DE traffico di farmaci illeciti», il ricorrente deduce che, poiché si tratterebbe di una chiamata in correità de relato «di cui è ignota la fonte, non avendo mai [il Di TO] riferito di aver parlato o avuto rapporti diretti con il ricorrente, non avendo indicato la fonte di conoscenza», la stessa chiamata avrebbe dovuto essere oggetto di un più rigoroso e approfondito controllo. Quanto all'affermazione di LU HI secondo cui «AT NL era perfettamente consapevole DE meccanismo illecito, tanto che ne ha parlato più volte personalmente con me», il AT deduce che essa «doveva formare oggetto di espressa valutazione in termini di credibilità intrinseca DEla dichiarazione, risultando necessario indagare, alla luce DE contenuto DEle conversazioni ambientali [...] di seguito riportate, [...] sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui poteva essere avvenuto il colloquio tra il loquens ed il ricorrente, nonché sulla effettiva natura e sussistenza di rapporti (di frequentazione di familiarità) tra i due, in ragione DEl'assenza di elementi probatori attestanti l'esistenza di pregressi rapporti con il AT che lui stesso definiva come soggetto che non serviva a niente perché era "caca sotto, insallanuto e scemo"». Tanto dedotto, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva segnalato l'esistenza di intercettate conversazioni tra presenti il cui contenuto si 19 sarebbe poste in evidente contrasto con le affermazioni dei collaboratori di giustizia. Dopo avere riportato uno stralcio DEle conversazioni n. 289 e n. 731 DE 02/05/2017 (pag. 4 DE ricorso), il AT argomenta che tale elemento probatorio, la cui rilevanza era stata da lui rappresentata alla Corte d'appello di Napoli, «appariva decisivo ed in palese contrasto con l'affermazione DE HI LU, che palesava poca considerazione DE AT, soggetto al quale lui non si sarebbe mai rivolto "non ci stava la ragazza tua altrimenti io chiamavo a te io!" che si limitava a fare le spedizioni "questo che fa, non fa niente? ... niente proprio ...?"». Il ricorrente lamenta che, «[r]ispetto a tale informazione probatoria - che, lo si ribadisce, restituisce una fotografia DE ricorrente quale soggetto che non voleva aver niente a che vedere con la famiglia NE e con la stessa famiglia DEla fidanzata, tant'è che nella conversazione immediatamente successiva (n. 752 DE 02/05/2017) il HI LU ed il GA LE continuano a commentare la inutilità DE ricorrente - ovvero impossibilità di un suo coinvolgimento nelle vicende illecite di cui si occupano - si afferma "questo non sa nemmeno dove sta di casa. LU dice che il suocero glielo diceva che questo non serve proprio" - la sentenza impugnata non appare dirsi integrare o rafforzare il difetto di analisi operato DEla sentenza di primo grado». Il ricorrente lamenta che la doglianza, da lui avanzata alla Corte d'appello di Napoli, DEl'assenza di un riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso «che andasse oltre lo svolgimento DEl'attività di spedizioniere svolta in qualità di gestore DE Box Express», non sarebbe stata affrontata e superata dalla Corte d'appello, atteso che questa si sarebbe «limita[ta] ad analizzare la sovrapponibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori ritenute riscontrate dal semplice dato notorio, costituito dalla circostanza che effettivamente il AT gestisse il box Express [...] e che avesse effettuato la spedizione di pacchi per conto DE RO MA». La Corte d'appello di Napoli non avrebbe però «effettua[to] alcuna analisi in ordine all'assenza di elementi probatori da cui ricavare la consapevolezza DE AT NL, in relazione al contenuto dei pacchi che venivano ricevuti e spediti dai soggetti di cui si avvaleva il RO MA e che non lo inserivano come soggetto facente parte DE gruppo». La stessa Corte d'appello avrebbe «completamente pretermesso [...] l'analisi di una sovrapponibilità DE narrato [dei due collaboratori di giustizia] nella parte in cui si ricostruiva una consapevolezza DE ricorrente DE contenuto dei pacchi e DEle attività poste in essere dal RO MA e da coloro che lo collaboravano, rispetto alla quale, come evidenziato nelle conversazioni ambientali su indicate, e non valutate, manca una condivisione/adesione al programma criminoso DEl'associazione». 20 I giudici partenopei avrebbero anche omesso di considerare l'elemento, che era stato pure esso evidenziato nell'atto di appello, «sintomatico DEla non necessarietà DEl'attività DE AT rispetto ai traffici illeciti» di MA RO, costituito dal fatto che questi li «aveva in essere già da epoca precedente l'apertura DE box express DEla suocera DE AT». Il AT lamenta al riguardo che sarebbe «stato completamente pretermesso [...] il momento [DE suo] ingresso nell'associazione in questione», tenuto conto DE fatto che, come era stato segnalato nell'atto di appello, «il Box Express gestito dal ricorrente veniva aperto solo nel 2014, cosicché appare impossibile che abbia posto in essere l'attività cristallizzata nell'imputazione a far data dal 2011 [...]. Di talché, il RO MA era in grado di raggiungere i propri obiettivi a prescindere da un coinvolgimento DE ricorrente». Sarebbe stato pertanto necessario, «come sollecitato con l'atto di gravame, che il giudice DE gravame non solo DEimitasse il perimetro temporale di partecipazione DE ricorrente all'associazione, già in essere per come contestato dal 2011, ma al contempo risultava necessario individuare gli elementi probatori che evidenziassero per quale ragione ed in quale momento il contributo DE AT NL fosse divenuto essenziale al programma criminoso, già attuato negli anni precedenti il 2014 ed attuabile a prescindere dal ricorrente medesimo. Ben, invero, poteva alla luce degli elementi probatori segnalati dalla difesa inserirsi come occasionale, nella ragionevole tesi alternativa prospettata dalla difesa sulla quale, pure si segnala, una completa assenza di analisi e di motivazione». La sua «mancata partecipazione ai reati fine» e «l'assenza di elementi probatori tesi a documentare la volontà [...] di partecipare al sodalizio capeggiato dal RO» avrebbero «dovuto formare oggetto di specifica analisi, anche e soprattutto in ragione DEle emergenze probatorie attestanti una tesi alternativa, ovvero un coinvolgimento occasionale e temporaneamente funzionale in quel momento storico ad un programma criminoso a cui non aveva mai manifestato adesione il AT». Quanto alla valorizzazione, da parte dei giudici DE merito, DEl'affermazione DE collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui il AT sarebbe stato coinvolto nell'organizzazione di un incontro, presso un campo sportivo, tra MA RO e EL NE, il ricorrente deduce che «non viene indicato [...] quale sia l'elemento esterno di riscontro individualizzante». Di conseguenza, non sarebbe «logico far derivare la consapevolezza DE AT NL in ragione dei rapporti personali tra il predetto con esponenti DE gruppo NE "ragion per cui appariva poco verosimile che egli fosse ignaro DE contenuto dei pacchi" omettendo di analizzare il contenuto di segno contrario DEle conversazioni intercettate e segnalate». 21 La Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso anche di considerare il contenuto DEle intercettate conversazioni che erano intercorse nel 2017 tra MA RO e FF BO, soggetto che si recava presso il Box Express a consegnare i pacchi al AT, «dalla cui lettura poteva ricavarsi tutt'altro che una "partecipazione o condivisione" DE AT NL rispetto alle attività DE gruppo». Il ricorrente invoca in particolare: la conversazione n. 330 DE 05/04/2017 che è riportata alle pagg. 130-131 DEla sentenza di primo grado, là dove il RO diceva al BO «eh a posto Raffè, ora metti tutto nei pacchi, non farli rompere ... hai capito? E chiudili"; la successiva conversazione n. 331 DE 05/04/2017, nella quale «il BO chiedeva al RO di avvisare il soggetto a cui deve consegnare i pacchi per la spedizione che stava andando a consegnarli, strano che il BO non avesse familiarità, confidenza con il ricorrente proprio in ragione DE ruolo che costui svolgeva nell'ambito DE sodalizio». Il ricorrente ribadisce che, a fronte di un motivo di appello con il quale era stata argomentata la sua mancanza di consapevolezza di partecipare all'associazione per DEinquere - chiedendo che fosse verificato «il forte contrasto tra le affermazioni dei due loquentes con il contenuto DEle conversazioni telefoniche ed ambientali fin qui evidenziate» -, la Corte d'appello di Napoli avrebbe «omesso qualsivoglia motivazione, anche in punto di incompatibilità, ovvero di insussistenza di un ragionevole dubbio, rispetto ad una ricostruzione alternativa, derivante dalla lettura degli atti e prospettata dalla difesa». Entrambi i giudici DE merito avrebbero inoltre travisato la prova. 9.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge ex art. 606 co I lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 co 3 c.p.p. ed art. 416 bis I c.p. difetto assoluto, contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione», con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione camorristica "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE". Dopo avere trascritto la motivazione che, a tale riguardo, è contenuta nel primo capoverso DEla pag. 46 DEla sentenza impugnata, il AT lamenta che «non si comprende come possa la Corte in assenza DEla indicazione di elementi esterni individualizzanti di riscontro al narrato DE collaboratore di giustizia Di TO AN, quindi in palese violazione DEl'art. 192 co. 3 c.p.p., ritenere dimostrata la sussistenza in capo al ricorrente DEla finalità specifica di agevolare il clan, ponendo in essere la condotta contestata al capo 2) DEla rubrica, ed in relazione ad un'attività che il RO MA poneva in essere già prima DE 2016 ovvero, come contestato, dal 2011. Del resto, lo stesso Di TO, affermava che "RO MA ha sempre detto a me e EN che questa era una sua 22 attività privata e che quindi i proventi che ne derivavano erano solo i suoi (cfr pag. 91 DEla sentenza di primo grado)». Mancherebbe, pertanto, nella sentenza impugnata, «un'analisi DEla valutazione probatoria DE narrato DE loquens sulla posizione DE ricorrente, che doveva aver fatto proprio il motivo a DEinquere DE correo (occorreva dimostrare il momento e l'effettiva conoscenza di tale ulteriore finalità che il RO aveva in animo di raggiungere con l'attività di traffico illecito di farmaci) che non trovava conferma in nessun elemento esterno individualizzante, trattandosi, per vero, di chiamata in correità de relato, senza l'indicazione DEla fonte da cui aveva appreso l'informazione». Nella motivazione DEla sentenza impugnata mancherebbe anche «la indicazione DEl'elemento probatorio attestante la conoscenza DE AT DE contenuto DEl'incontro in questione e cioè che nel corso di quell'incontro DE 2016 l'attività DE RO MA, avendo ad oggetto il traffico illecito di farmaci L.] fosse stata destinata anche ad agevolare il clan dei ES fazione NE, attraverso il versamento di somme di denaro». Il ricorrente deduce ancora chb «nemmeno la semplice conoscenza che il RO MA avesse rapporti con esponenti DE gruppo di NE EL poteva bastare a dimostrare la consapevolezza che l'attività "privata" DE RO MA posta in essere dal 2011 [...] fosse destinata ad agevolare il clan dei casalesi». Il AT lamenta altresì che la Corte d'appello di Napoli, a fronte DEle censure che egli aveva mosso al percorso argomentativo DEla sentenza di primo grado, si sarebbe limitata a «riproporre immotivatamente ed illogicamente le stesse argomentazioni». In particolare, l'argomentazione che fondava la sua consapevolezza DEl'agevolazione DE "CL dei ES" sull'essere stato il promotore DEl'incontro DE 2016 tra MA RO e EL NE «veniva ribadita dalla Corte d'Appello [...] senza che venisse effettuata una indicazione DEl'elemento probatorio di riscontro esterno che potesse individualizzare il ruolo effettivamente svolto dal AT nell'incontro in questione (incontro al quale non partecipava il ricorrente e rispetto al quale non viene indicato nemmeno per quali ragioni dovesse conoscerne il contenuto), omettendo di considerare quanto segnalato in ordine al contenuto DEle conversazioni ambientali registrate il 02/05/2017 nel corso DEle quali si evidenziava la assoluta riluttanza DE ricorrente ad avere rapporti con la famiglia NE, manifestando apertamente la volontà di non voler essere coinvolto». Sotto altro profilo, il «rapporto di affinità DE ricorrente con il figlio di NE EL fidanzato con la sorella DEla fidanzata DE AT NL» non 23 potrebbe, «di per sé, risultare indicativo nemmeno di una frequentazione» e sarebbe «inconferente rispetto alla necessità di dimostrare la consapevolezza DEla finalizzazione DEla condotta DE RO MA». Il AT conclude che la Corte d'appello di Napoli si sarebbe «limita[ta] all'affermazione apodittica DEla sussistenza DEl'aggravante in questione, non preoccupandosi di evidenziare quali siano gli elementi probatori che la giustifichino, e dai quali possa inferirsi in capo al ricorrente la specifica finalizzazione DEla condotta contestata al capo 2 DEla rubrica, ovvero la consapevolezza che i correi avessero tale finalità, di talché la motivazione sul punto risulta essere solo apparente». 9.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[d]ifetto assoluto, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione ex art. 606 co. I lett. e) c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio e alla concessione DEle attenuanti generiche». Il ricorrente deduce come «nel caso di specie appaia immotivata la condanna che non tenga conto DE dato dirimente DEla condotta collaborativa tenuta dall'imputato». Secondo il AT, nella sentenza impugnata «le censure mosse dalla difesa vengono solo apparentemente superate: se da un lato, si prende atto DEl'atteggiamento collaborativo DEl'imputato; dall'altro si esclude che questo possa giustificare la concessione DEle attenuanti generiche in ossequio a quanto era stato ritenuto dal Giudice di prime cure». Il AT ribadisce di avere «serbato un comportamento assolutamente corretto e rispettoso nell'intero corso DE processo, anche in epoca non sospetta, in sede di perquisizione il AT ha fornito una piena e fattiva collaborazione indicando le spedizioni gestite dal RO». Pertanto, dalla sentenza impugnata non emergerebbero «quegli elementi che [...] consentirebbero di carpire le motivazioni sottese alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti», con la conseguenza che la stessa sentenza dovrebbe essere annullata «ai fini DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.». 9.2. Il ricorso a firma DEl'avv. SC ST è anch'esso affidato a tre motivi. 9.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 190, 192 III e IV comma, 533, 546, I comma, lett. e) c.p.p., 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 416 bis c.p., per avere la Corte di Appello di Napoli, nel valorizzare - ricorrendo ad una motivazione "generica" e "cumulativa" - gli elementi di prova dichiarativa, posti a sostegno DEl'affermazione di responsabilità DE ricorrente AT NL, rappresentati, 24 ad avviso DEla Corte, dalla "chiamata in correità" proveniente dai collaboratori di giustizia Di TO AN e HI LU, omesso di dare adeguata risposta alle dettagliate argomentazioni difensive - pur richiamate "genericamente" in sentenza - aventi ad oggetto "l'incoerenza, la contraddittorietà, la divergenza e l'assoluta inconciliabilità ed assenza di sovrapponibilità" dei singoli apporti dichiarativi - con specifico riferimento alle fasi ideativa, DEiberativa ed organizzativa, oltre che esecutiva - idonei ad incidere sul nucleo centrale DE racconto ed a minare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei singoli dichiaranti e DE loro dichiarato - valutazione parziale e travisante DEle fonti di prova dichiarativa - omessa valutazione di elementi decisivi idonei ad incidere sul giudizio di responsabilità DE ricorrente - omessa e travisante motivazione, con riferimento alle dettagliate doglianze difensive, per avere la Corte erroneamente ritenuto di avere adempiuto ai propri doveri motivazionali limitandosi ad elencare le doglianze difensive, piuttosto che valutarle separatamente e partitamente - violazione DE diritto alla prova - violazione di legge». Nel prendere le mosse dall'affermazione che gli elementi su cui si fonda il riconoscimento DEla sua responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata di cui al capo 2) DEl'imputazione sono costituiti dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI, il ricorrente denuncia «l'assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro oggettivo tale a supportarne il contenuto e la veridicità». Quanto, in particolare, alle affermazioni DE Di TO secondo cui NL AT sarebbe stato «una parte attiva di tale meccanismo [DE traffico illecito dei farmaci] perché cognato di NE NI, figlio di NE EL» e, in virtù di tale relazione, avrebbe organizzato l'incontro tra MA RO e EL NE a seguito DE quale quest'ultimo avrebbe autorizzato il RO a operare nel territorio casertano controllato dal clan che faceva capo allo stesso EL NE, il ricorrente deduce che: a) «il ruolo di "parte attiva" in seno all'organizzazione criminale dovuto al legame matrimoniale con la sig.na NA NE, sorella DEla moglie di NI NE, figlio di EL NE, è frutto di una pura e semplice congettura in considerazione DElo stato di assoluta incensuratezza DE AT NL da sempre onesto lavoratore»; b) la circostanza di avere organizzato il menzionato incontro tra MA RO e EL NE non avrebbe «trovato alcun riscontro oggettivo nel corso DEl'attività di indagine, ma anzi le intercettazioni ambientali hanno fornito un quadro totalmente diverso», e la stessa circostanza «appare tanto più carente, laddove non sono mai emersi legami di natura illecita tra la famiglia AT e la famiglia NE»; c) nel corso DE suo interrogatorio DE 03/07/2017, il Di TO aveva dichiarato che «RO MA ha sempre detto a me e a EN 25 Domenico che questa [DE traffico illecito dei farmaci] era una sua attività privata e che quindi i proventi che ne derivavano erano solo suoi». Secondo il AT, la circostanza di avere agevolato il clan camorristico sarebbe «destituita di fondamento atteso che il RO gestiva tale segmento criminale [cioè quello DE traffico illecito dei farmaci] sin dall'anno 2011, ovvero in epoca ben lontana e non correlata alla "presunta autorizzazione DE NE" avvenuta nell'anno 2016». Quanto alle dichiarazioni di LU HI, il ricorrente deduce che «non vi sono riscontri oggettivamente comprovanti la consapevolezza DE AT sul contenuto dei pacchi già imballati che provvedeva a spedire;
circostanza, questa, agevolmente evincibile nel corso DEl'intercettazione tra il RO ed il BO dove si fa riferimento solo alle confezioni di farmaci prelevati dal AT senza alcun riferimento DEla conoscenza da parte di quest'ultimo DE contenuto». Il AT asserisce che la sua «totale estraneità ai fatti contestati» e la sua «assoluta buona fede» emergerebbero dal «comportamento tenuto [...] nel corso DEl'attività di perquisizione DE 02/05/2018, laddove venne fornita da subito un'ampia collaborazione indicando tutte le spedizioni gestite dal RO. Appare evidente che, allorquando il AT fosse stato a conoscenza DEla natura illecita DEle spedizioni, non avrebbe messo a disposizione DEla A.G. documentazione difficilmente rintracciabile». La Corte d'appello di Napoli, invece di confutare adeguatamente le indicate specifiche doglianze che erano state prospettate dall'imputato nel proprio atto di appello, si sarebbe «limita[ta] a "riassumerle", svilendole nel loro significato pregnante e decisivo ai fini DEl'affermazione di responsabilità, incorrendo in un'eclatante violazione DE diritto di difesa DEl'imputato e DE diritto alla prova allorquando, come evidenziato, alcun riscontro ab externo DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è stato individuato». E ciò nonostante la propria difesa, «nell'evidenziare le numerose ed insuperabili discrasie emergenti dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai singoli propalanti», avesse inteso rappresentare «l'insussistenza DEla prova certa DEla sua partecipazione alle fasi ideativa, DEiberativa ed organizzativa, trattandosi di uno spedizioniere che non ha esitato a fornire fin dalla genetica fase DEle indagini ogni collaborazione possibile, [...] nella inconsapevolezza assoluta DE contenuto dei pacchi che provvedeva a spedire». La propria difesa aveva in particolare evidenziato «le insuperabili divergenze emergenti dal confronto tra i narrati DEle fonti dichiarative, soprattutto, con specifico riferimento alla "generica", ed in quanto tale "indimostrata ed indimostrabile" consapevolezza DE AT DE contenuto dei pacchi su citati». 26 Il ricorrente asserisce che «le discrasie e discrepanze relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia» risulterebbero evidenti mettendo le stesse dichiarazioni a confronto col compendio probatorio che era stato posto sostegno DEl'ordinanza cautelare n. 104/18 nei confronti di MA RO, in particolare, con il contenuto di «intercettazioni sia telefoniche che ambientali che cozzano clamorosamente con la imputazione odierna». Il AT argomenta in proposito che, «se il collaboratore Di TO fa risalire la conoscenza DE NE EL e DE RO MA avvenuta per il tramite DE sig. AT NL al dicembre DE 2016 salvo poi "rettificare" e ricondurla ad una data in cui il NE era libero e segnatamente febbraio 2016, non si comprende la correlazione DE percorso logico argomentativo DEla Corte di Appello rispetto a tale dichiarazione con l'altra dichiarazione DE Di TO incentrata sulla circostanza che l'attività riferita ai farmaci era di esclusiva pertinenza DE RO». Ad avviso DE ricorrente, la riprova che la Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa in una motivazione «travisante ed incomprensibile» sarebbe rinvenibile in quanto affermato dalla stessa Corte nel secondo, terzo, quarto e quinto capoverso DEla pag. 40 e nel primo capoverso DEla pag. 41 DEla sentenza impugnata, passaggi motivazionali che il ricorrente trascrive alle pagine settima e ottava DE proprio ricorso. Secondo il difensore DE AT, la trascritta motivazione sarebbe «apparente allorquando la Corte di Appello di Napoli motiva sia sulla colpevolezza nonché sulla correttezza DEla contestazione DEl'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. facendo riferimento ad una sentenza, la n° 1800/2020 DEla Corte di Appello di Napoli ove non compare nella maniera più assoluta il mio assistito, [...] soggetto assolutamente incensurato e mai neanche indagato nel processo di cui alla sentenza su riportata». Il ricorrente sottolinea ancora che «quanto intercettato a carico di affiliati DE RO e segnatamente HI e GA in data 02/05/2017, mal si concilia con la prospettazione accusatoria, allorquando gli stessi nel corso DEla loro conversazione, nel commentare le qualità DE sig. AT come spedizioniere, lo descrivevano come persona non avvezza al malaffare e certamente non inserita in contesti criminali». Un'altra «circostanza dirimente» sarebbe quella che «attiene all'epoca in cui la condotta criminosa sarebbe iniziata», atteso che sarebbe «irreale la contestazione formulata a carico DE sig. AT allorquando nel capo di imputazione si cristallizza l'epoca di commissione dei fatti a far data dall'anno 2011 ovvero ben 4 anni prima DEl'avvio da parte DE prevenuto DEl'attività di spedizioniere». 27 Tutte le indicate argomentazioni non sarebbero state vagliate dalla Corte d'appello di Napoli, pur a fronte DEla prospettazione, da parte DEla difesa DEl'imputato, di una tesi alternativa, basata sulle stesse argomentazioni, le quali sarebbero state «idonee a dimostrare l'assoluta estraneità, ai fatti contestati». 9.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: ««[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 125, III comma, 190, 192, 533 e 546, I comma, lett. e) c.p.p. per avere i Giudici DEla Corte di Appello di Napoli: a) omesso di dare conto DEle specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dei dichiaranti e DEla autonomia DEle singole chiamate - omessa motivazione circa il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti e DEl'autonomia DE dichiarato - violazione DE diritto alla prova». Il AT lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di valutare le argomentazioni difensive con le quali «era stata evidenziata l'assenza di autonomia tra le fonti dichiarative», così violando sia il diritto di difesa DEl'imputato sia i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di autonomia DEle chiamate in correità. Inoltre, la Corte d'appello di Napoli, con l'affermare che le dichiarazioni di AN Di TO e di LU HI sarebbero state «logiche e coerenti in quanto a conoscenza dei fatti per il ruolo rivestito nell'associazione ed a conoscenza dei legami familiari che legavano il sig. AT ai massimi esponenti DE medesimo clan» (così il ricorso), sarebbe incorsa «in due macroscopiche violazioni», in quanto avrebbe: a) «omesso di compiere qualsiasi valutazione DEl'attendibilità intrinseca DEle chiamate»; b) «DE tutto illogicamente ed immotivatamente, valorizzato l'apporto dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia Di TO AN e DE HI LU omettendo, viceversa, inspiegabilmente, di dare conto, attraverso una valutazione parziale e malevola DE dichiarato DE propalante, il valore liberatorio rappresentato da quelle stesse dichiarazioni nella parte nella quale il collaboratore chiariva che l'attività di contrabbando di farmaci era di assoluta pertinenza DE RO sin dall'anno 2011». Pertanto, la Corte d'appello di Napoli, «ricorrendo ad una motivazione "cumulativa" e "generica", sia DEle emergenze processuali che DEle specifiche doglianze difensive», sarebbe pervenuta ad una decisione viziata in quanto adottata in violazione DE principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice di appello deve dare compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione e deve argomentare in ordine a tali motivi in quanto dotati DE requisito DEla decisività. 9.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: ««[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. d) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 416 bis 1 e 133 c.p. per 28 essere incorsa la Corte di Appello di Napoli, adottando una motivazione "cumulativa", in una evidente omessa motivazione sulle richieste subordinate avanzate dalla difesa DE ricorrente». Il ricorrente lamenta che le argomentazioni sulla base DEle quali la Corte d'appello di Napoli ha confermato il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto la sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbero «illogiche ed incomprensibili». 9.2.3.1. Quanto alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente deduce che egli, contrariamente a quanto avrebbe affermato la Corte d'appello di Napoli, «ha [...] sempre serbato un comportamento corretto e rispettoso sia durante il periodo di sottoposizione alla misura custodiale sia nel corso DEl'intero processo, ma ancor di più durante la fase DEle indagini preliminari [...] fornendo in sede di interrogatorio elementi utili a chiarire la propria posizione». Inoltre, «nel corso DEla perquisizione [...] sin da subito ha fornito una piena e fattiva collaborazione agli organi di polizia indicando le spedizioni gestite dal RO». Tale sua condotta, unitamente all'assenza di precedenti penali, avrebbe dovuto portare al riconoscimento le circostanze attenuanti generiche. 9.2.3.2. Quanto alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEl'associazione camorristica "CL dei ES", il ricorrente deduce che la motivazione, in quanto «sembra trovare fondamento esclusivamente sul vincolo familiare che lega il sig. AT con la famiglia NE», sarebbe «incomprensibile». Il ricorrente rappresenta al riguardo che: a) «sono proprio le dichiarazioni e le intercettazioni dei collaboratori di giustizia a far ritenere il AT DE tutto estraneo a contesti criminali ed associativi», atteso che, «se è vero, come riferito dal collaboratore Di TO, che il RO gestiva militarmente la propria organizzazione avrebbe avuto un ben altro comportamento verso un "presunto affiliato"»; b) rileverebbe anche «la valutazione personale DE AT che si evince dalle intercettazioni riguardanti il HI ed il GA i quali non hanno mai esitato a definirlo con aggettivi poco lusinghieri, circostanza che mal si concilia di nuovo con la asserita gestione militare DEl'associazione da parte DE RO», atteso che, «se il AT NL avesse rivestito la qualità di associato, peraltro con quelle "parentele" indicate, non avrebbe potuto essere trattato in quel modo da costoro, ma ancor di più non avrebbe potuto sottrarsi ad alcunché di richiesto quale appoggio alla associazione»; c) egli fornì «totale collaborazione» alla polizia giudiziaria in occasione DEla perquisizione subita e se «non fosse stato assolutamente inconsapevole DEl'oggetto DEle spedizioni non si sarebbe 29 adoperato con le FF.00. ad indicare tutte le spedizioni riconducibili al RO fornendo peraltro adeguata documentazione. Circostanze che mal si conciliano con il presunto benestare al RO addirittura DE NE EL che avrebbe visto un proprio affiliato addirittura collaborare con la A.G.»; d) «il vincolo familiare descritto con la famiglia NE [...] ha finito per rappresentare un pregiudizio che ha fortemente gravato sulla [sua] posizione»; e) qualora «effettivamente [...] avesse ricoperto un ruolo nell'associazione a DEinquere di cui all'odierno processo, né il RO né chiunque altro avrebbe potuto tenere tali comportamenti nei suoi confronti, ma proprio la inesistenza di tali vincoli illeciti ha fatto sì che si potesse arrivare addirittura alla minaccia fisica DElo stesso»; f) «se tale legame [familiare] è alla base DE riconoscimento DEl'aggravante contestata, davvero non si comprende il ragionamento logico argomentativo che ha portato [...] la Corte di appello [...] a ritenere lo stretto vincolo familiare che lega RO AN a RO MA [...] e Di TO EN a Di TO AN, di per sé non sufficiente ad integrarla», con una «disparità [che] appare non solo illogica ma assolutamente incomprensibile». 10. Il ricorso di FF BO, a firma DEl'avv. Giovanni Cacciapuoti, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 133 cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. Il ricorrente denuncia la «omessa, apparente od apodittica motivazione in ordine all'entità DEla pena ed alla errata valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena». La motivazione sarebbe «caratterizzata [...] da uno schema riepilogativo e acritico DE capo di imputazione». Essa sarebbe solo apparente, atteso che «[n]on pare [...], contrariamente a quanto si legge in sentenza, che l'Impugnato Giudice abbia prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale né tanto meno sembra diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato. Tale laconica motivazione realizza un evidente vizio motivazionale che determina, ovvero concorre a determinare la nullità DEla sentenza» per non avere la Corte d'appello di Napoli rispettato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice deve motivare in modo congruo e logico il rigetto DEle richieste di parte. 10. Il ricorso di MA RO, a firma DEl'avv. EL Caiafa, è affidato a cinque motivi. 10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per 30 il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. Il RO espone che, con il proprio atto di appello, «rappresentava come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su cui si fonda la sentenza di condanna fossero tutt'altro che lineari, convergenti e riscontrate atteso che le intercettazioni telefoniche per il loro tenore devono considerarsi DE tutto neutre». Tanto esposto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non si sarebbe confrontata con tali «richieste difensive circa la valutazione DEl'attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali rendono propalazioni discordanti tra di loro e circa l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei suindicati», in quanto si sarebbe limitata a «riporta[re] quanto asserito dal Giudice di prime cure», rendendo una motivazione basata su argomentazioni di puro stile e, perciò, meramente apparente. 10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 649 DElo stesso codice per avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto «le condotte imputate al RO non assorbite dalla sentenza n. 1800/2020 emessa dalla Corte di appello di Napoli». Il ricorrente premette che, con tale sentenza, passata in giudicato, egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. «per aver fatto parte DEl'associazione di stampo camorristico di NE EL» e che, nella stessa sentenza, «veniva dato atto DEla nascita DE nuovo gruppo criminale denominato "nuova gerarchia dei casalesi" al cui vertice vi era RO MA il quale operava con il benestare di NE EL». MA RO espone quindi che il presente procedimento penale trarrebbe origine da un'attività di polizia giudiziaria diretta a contrastare il fenomeno DE traffico illecito di farmaci riconducibile a un gruppo di soggetti affiliati al "CL dei ES" e, in particolare, al nuovo gruppo denominato "Nuova Gerarchia DE CL dei ES", da lui stesso promosso. Ciò premesso ed esposto, il ricorrente riporta le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui: MA RO «richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE»; «il RO MA gestiva questo traffico di farmaci salvavita con metodi tipicamente camorristici, non solo, infatti, egli era molto temuto da tutti noi partecipi per via DEla sua stretta parentela con il fratello RO SQ, [...] ma anche perché [...] era solito applicare metodi violenti, tipicamente camorristici, nei confronti di coloro i quali intendevano discostarsi da lui o contraddirlo nelle sue decisioni». 31 Secondo il ricorrente, da tali dichiarazioni DE collaboratore di giustizia si comprenderebbe «come l'attività posta in essere dal RO facesse parte insieme alle estorsioni, al traffico di armi ecc., DE fine unico DEl'associazione denominata "nuova gerarchia DE clan dei ES" in quanto, innanzitutto il RO ha operato tramite il benestare DE NE ed in secondo luogo in quanto i proventi DEl'attività illecita confluivano anche nelle casse DEla famiglia NE». Il RO contesta quindi la ritenuta sussistenza di due associazioni autonome, una di stampo camorristico e una finalizzata al traffico illecito di farmaci, e, in particolare, il rilievo «dirimente» che sarebbe stato in tale prospettiva attribuito dalla Corte d'appello di Napoli al «dato temporale ritenendo che il RO già dal 2011 si occupasse di farmaci e quindi in un momento storico antecedente la nascita DE gruppo "nuova gerarchia dei ES" che si colloca temporalmente nel 2016 oltre che per la circostanza che i componenti DEle associazioni risultavano essere solo parzialmente gli stessi». Secondo il ricorrente, se fossero state considerate e adeguatamente valutate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si sarebbe pervenuti ad una diversa decisione. Il RO riporta quindi: 1) la dichiarazione di AN Di TO, secondo cui «nel 2016 RO MA [...] richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE. Quando RO MA gli chiese questa autorizzazione, illustrò anche il traffico dei farmaci salvavita e ne ottenne in tal senso specifica autorizzazione»; 2) la dichiarazione di LU HI, secondo cui, «una volta effettuato il pagamento sulle postepay a noi intestate, noi stessi prevedevamo a prelevare per contanti il corrispettivo e lo portavamo per contanti a RO MA il quale ci corrispondeva una percentuale su questo importo pari a 1,50/2,00 euro per ricetta spesa. [...] di questo ricavato RO tratteneva una quota per sé [...]; una ulteriore quantità veniva utilizzata per pagare noi ed una terza quota veniva da lui versata alla famiglia NE, per come mi consta personalmente avendo io stesso portato somme alla famiglia di NE ON e in genere alla famiglia NE». Alla luce di tali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulterebbe «evidente che a seguito DE benestare DE NE ad agire nel nome DEla famiglia in relazione anche ai farmaci e alla circostanza che i proventi DEla vendita illecita dei farmaci confluivano nelle casse DElo stesso CL NE, che tra le attività DEl'associazione camorristica capeggiata dal RO vi è anche questa dei farmaci illeciti. Pertanto tale associazione ritenuta parallela dai Giudici di merito deve ritenersi assorbita dall'associazione già giudicata di cui all'art 416 bis c.p. e dunque ritenersi sussistente la violazione DE principio DE ne bis in idem». 32 Dopo un'ampia esposizione illustrativa DE principio di specialità, il ricorrente ribadisce che le condotte a lui attribuite «risultano assorbite dalla sentenza n. 1800/2020 emessa dalla Corte di Appello di Napoli [...] e che ci troviamo dunque in presenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem in quanto il RO per quei fatti e per quell'arco temporale risulta aver riportato già sentenza di condanna passata in giudicato, atteso che benché la condotta di cui al capo 2) viene astrattamente contestata dal 2011 al 5.6.2017 ma in concreto tutti i reati fine vengono contestati all'anno 2017». 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 416 bis cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante cosiddetta DEl'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Dopo avere svolto alcune considerazioni generali sulle condizioni per la configurabilità di tale circostanza aggravante, il RO espone che, nel caso di specie, essa sarebbe stata ritenuta sussistente «sulla circostanza che i proventi ricavati dalla vendita dei farmaci era destinata [sic] alla famiglia NE oltre che dal fatto che all'interno DEla compagine associativa era presente Di AT NL legato da rapporti di parentela con i NE». Dopo avere trascritto il primo e il secondo capoverso DEla pag. 40 DEla sentenza impugnata, nei quali la Corte d'appello di Napoli ha argomentato l'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem, il ricorrente deduce che la stessa Corte d'appello, là dove ha motivato la sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, «ribalta completamente quanto asserito in precedenza ritenendo che parte dei proventi DEla vendita dei farmaci erano destinati alla famiglia NE in forza di un patto intercorso tra NE EL e RO MA». Ne risulterebbe, «dunque, anche a seguito DEla contraddizione DEla stessa Corte, che viene mal contestata l'aggravante in quanto la stessa dovrebbe attenere al metodo mafioso piuttosto che all'agevolazione anche e soprattutto in forza DEle propalazioni dei collaboratori di giustizia». 10.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo al disconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, vincolo che era stato invocato con i motivi di appello. Il RO deduce che sarebbe «evidente che i fatti per cui si procede [...] sono frutto di uno stesso iter criminis, il quale consiste in una iniziale programmazione di compiere una pluralità di reati, dall'inizio preordinati alla realizzazione di un 33 unico fine», considerato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è emerso «che il RO richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE anche in relazione al traffico illecito di farmaci. Dunque i reati di cui alla impugnata sentenza devono ritenersi quali reati fine DEl'associazione ex art. 416 bis c.p. già oggetto di giudicato». Dopo avere esposto le condizioni in presenza DEle quali è possibile ravvisare il vincolo DEla continuazione tra reati associativi, il RO contesta la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli (pag. 44 DEla sentenza impugnata) fondata sul «dato temporale» (in quanto «il traffico illecito dei farmaci è [...] preesistente alla nascita DE nuovo gruppo criminale, sicché non può essere considerato come uno dei settori di mercato DEl'associazione di stampo mafioso») e sulla diversità dei reati (in quanto «il capo di imputazione attesta che l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. non contempla, tra i reati fine, il traffico di farmaci»). Quanto, in particolare, all'argomento fondato sul «dato temporale», il RO rappresenta come Sez. 1, n. 39398 DE 29/03/2023, MI (non massimata), abbia affermato che l'elevato arco temporale all'interno DE quale sono stati commessi più reati non è ostativo al riconoscimento DEla continuazione. Dopo avere esposto alcune considerazioni di carattere generale sulle condizioni per ritenere la sussistenza DEla continuazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe «considera[to] che dal momento in cui il RO ha ricevuto il benestare DE NE, i reati commessi sono stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulta unitario e impone l'applicazione DEla disciplina DE reato continuato, disciplina che può essere applicata, indifferentemente, sia per i reati presupposti sia per una parte limitata di essi». La Corte d'appello di Napoli non avrebbe «verificato la possibilità di concedere il beneficio invocato, se non per tutti i reati almeno per una parte di essi, atteso che il pur elevato arco di tempo all'interno DE quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, DEle singole causali e dalla contiguità temporale». 10.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., con riguardo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 34 Il RO deduce che la Corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto valutare la natura e l'entità dei fatti da lui commessi nonché la sua personalità e «alla luce di un criterio di proporzionalità tra il fatto e la posizione giuridica DElo stesso avrebbe dovuto concedere le invocate attenuanti generiche al fine di giungere alla commisurazione di una pena che potesse essere in linea con l'entità dei fatti e con la personalità DElo stesso». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO VA è inammissibile perché è stato proposto per un unico motivo DE tutto aspecifico e, perciò, non consentito. Si deve preliminarmente precisare che, diversamente da quanto è stato indicato dal VA nel suo ricorso: 1) egli è stato ritenuto responsabile non DE «reato associativo di cui al capo 1» DEl'imputazione ma DE reato associativo di cui al capo 2) DEl'imputazione; 2) la recidiva non gli era stata contestata (si veda anche, a tale proposito, la pag. 196, secondo capoverso, DEla sentenza di primo grado). Fatte queste precisazioni, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso - che, nella parte in fatto, si è riportato in modo pressoché integrale - risulta, in tutta evidenza, aspecifíco, atteso che, con esso, il ricorrente si è limitato a contestare, in modo DE tutto generico, la sua ritenuta partecipazione all'associazione - invocando, appunto, DE tutto genericamente, gli esiti DEl'istruttoria dibattimentale, senza in alcun modo precisare quali essi fossero stati - e ha omesso completamente di confrontarsi con le argomentazioni con le quali i giudici DE merito hanno motivato la suddetta partecipazione (si vedano, in particolare, le pagg. 28-30 DEla sentenza impugnata, la cui motivazione si salda, peraltro, con quella di cui alle pagg. 153-164 DEla conforme sentenza di primo grado). L'unico motivo, così formulato, si deve pertanto reputare non consentito, in quanto fuoriesce completamente dai necessari canoni di una ragionata censura DE percorso motivazionale DEla sentenza impugnata. 2. Il ricorso di AN CO. 2.1. Il primo motivo è fondato. Con lo specifico terzo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. Daniele Ionà (nona e decima pagina), AN CO aveva chiesto l'esclusione DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., come contestatale in relazione ai reati di cui ai capi 2), 14) e 15) DEl'imputazione. Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, come risulta dall'ultimo capoverso DEla pag. 19 e dal primo capoverso DEla pag. 34 DEla sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che il terzo 35 motivo di appello DEl'imputata fosse relativo alla richiesta di derubricare il reato di cui al capo 2) DEl'imputazione nel reato di favoreggiamento personale (laddove il motivo di appello concernente tale aspetto era invece il quarto). Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito osservare che: a) nei capi 14) e 15) DEl'imputazione, quali reati presupposto dei due reati di riciclaggio in essi contestati, erano indicati reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la CO non aveva concorso;
b) in correlazione con tali imputazioni, i giudici DE merito hanno individuato quali reati presupposto dei due reati di riciclaggio, appunto, reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la CO non aveva concorso. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività DEl'invocata clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., atteso che, a prescindere dalla questione se il reato di associazione per DEinquere cosiddetta semplice possa (o no) essere di per sé produttivo di proventi illeciti, autonomamente dai reati-fine, risulta dirimente il fatto che, nella fattispecie che viene qui in rilievo, il denaro che fu trasferito dall'imputata è stato accertato essere in concreto proveniente non dal reato di associazione per DEinquere ma, specificamente, dai reati-fine di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la stessa imputata non aveva concorso, con la conseguente non operatività DEla menzionata clausola di riserva. Tale conclusione trova conforto anche nella sentenza DEle Sezioni unite AZ (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, AZ, cit.), pur invocata dalla ricorrente, atteso che, nella motivazione di tale sentenza, le Sezioni unite hanno precisato che, «[n]ei confronti DE membro DEl'associazione mafiosa che "ripulisca" o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli DEitti- scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione DEla responsabilità prevista dall'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'oggetto DEl'attività tipica DE DEitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre» (pag. 23, ultimo capoverso). Anche nella massima DEla sentenza AZ è stato DE resto indicato che: «[i]n motivazione la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati [di associazione di tipo mafioso e di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita] nel caso DEl'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei 36 soli DEitti scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale»). Pertanto, a prescindere dalla questione DEla capacità o no DE reato di associazione cosiddetta semplice di produrre di per sé proventi illeciti, autonomamente dai reati-fine - aspetto sul quale, nella giurisprudenza DEla Corte di cassazione, non vi è unanimità di vedute (in senso negativo: Sez. 2, n. 5730 DE 20/09/2019, dep. 2020, Musto, Rv. 278244-01; in senso affermativo: Sez. 2, n. 30255 DE 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705-01) -, ciò che rileva è che, nel caso di specie, l'imputata non risulta avere concorso nei reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali che hanno specificamente "generato" le somme di denaro dei cui riciclaggi si sta discorrendo, atteso che ciò vale senz'altro a escludere l'operatività DEla clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., conformemente a quanto è previsto dalla stessa clausola. 2.3. Il terzo motivo non è consentito ed è, comunque, manifestamente infondato. Nelle loro conformi sentenze, i giudici DE merito hanno ritenuto la consapevole partecipazione DEla CO all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione sulla scorta DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia AN Di TO - che aveva tra l'altro affermato di avere «visto personalmente più volte la stessa [AN CO] coadiuvare il marito oppure in sua assenza occuparsi personalmente DEla tenuta DE materiale ricettato, che custodivano all'interno DEla camera da letto, in un armadio» (pag. 147 DEla sentenza di primo grado;
pag. 33 DEl'impugnata sentenza di secondo grado) -, le quali dichiarazioni avevano trovato riscontro individualizzante nella documentazione che era stata sequestrata, dalla quale risultavano le movimentazioni sulle carte e sul conto intestati alla CO, specificamente, gli accrediti da parte di società farmaceutiche estere e le fuoriuscite in favore di AR Minino, che era il referente DEl'associazione per DEinquere in Lombardia. Da tali elementi di prova, con i quali la ricorrente non risulta essersi compiutamente confrontata - dal che il carattere aspecifico DE motivo, che, per tale ragione, si deve reputare anzitutto non consentito -, la Corte d'appello di Napoli ha DE tutto logicamente desunto lo stabile e consapevole inserimento DEl'imputata nell'associazione per DEinquere, con i ruoli, perciò, sia di occuparsi, anche personalmente, DEla tenuta DE materiale ricettato, sia di apparire quale formale destinataria dei pagamenti da parte degli acquirenti esteri dei farmaci, di prelevare tali corrispettivi e di consegnarli a MA RO, capo DEl'associazione (secondo il meccanismo che era stato descritto dall'altro collaboratore di giustizia LU HI). 37 Tale motivazione DEla partecipazione DEla CO all'associazione per DEinquere risulta, come si è detto, pienamente logica, oltre che DE tutto conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DEla ricorrente, le quali si devono pertanto ritenere, in ogni caso, manifestamente infondate. 2.4. L'esame DE quarto motivo è assorbito dall'accoglimento DE primo motivo. 3. Il ricorso di AN Di TO. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ciò alla luce DE principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di nullità DEla sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità DEla data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, n. 19156 DE 13/12/2017, G., Rv. 273196-01; Sez. 4, n. 26387 DE 07/05/2009, Giunta, Rv. 244402-01; Sez. 5, n. 31404 DE 26/05/2004, Madonna, Rv. 229975-01; Sez. 1, n. 2817 DE 09/06/1994, Santini, Rv. 198908- 01). Nel caso in esame, la data di emissione DEla sentenza impugnata era stata indicata a pag. 1 DEla stessa sentenza ma era erronea (11/01/2024 anziché 21/03/2024). Tuttavia, è lo stesso ricorrente a indicare che dagli atti, specificamente, dai verbali di udienza, si poteva ricavare con esattezza che la sentenza era stata emessa, mediante la lettura DE dispositivo, il 21/03/2024. L'errore indicato è stato peraltro in ogni caso corretto con l'ordinanza di correzione di errore materiale DE 25/06/2024 DEla Corte d'appello di Napoli. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura dei verbali DEle udienze che si sono tenute davanti alla Corte d'appello di Napoli risulta che l'imputato AN Di TO: a) era presente alla prima udienza DE 11/06/2021, avendo partecipato alla stessa mediante collegamento in videoconferenza;
b) era assente per rinuncia alla successiva udienza DE 13/10/2021; c) era assente alle successive udienze (DE 24/11/2021, 19/01/2022, 04/03/2022, 27/04/2022, 10/06/2022, 28/09/2022, 18/01/2023, 26/04/2023, 24/05/2023, 21/09/2023, 14/12/2023, 11/01/2024, 01/02/2024 e 21/03/2024). Da tali risultanze emerge, in modo evidente, come il Di TO abbia sicuramente avuto effettiva conoscenza DEla pendenza DE processo di appello a suo carico, al quale aveva inizialmente partecipato per poi rinunciare alla stessa partecipazione, con la conseguente sanatoria di eventuali nullità DEla notificazione DE decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stato conseguito lo scopo sostanziale DEla stessa notificazione, cioè la conoscenza, da parte DEl'imputato, DE procedimento di appello a suo carico. 38 3.3. Il terzo motivo è fondato limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione, di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre è manifestamente infondato nella parte relativa al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena base. Nel suo atto di appello, il Di TO si era doluto: 1) DEla determinazione DEla pena base detentiva in misura (cinque anni di reclusione) superiore al minimo edittale previsto per il DEitto di riciclaggio (quattro anni di reclusione); 2) DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche;
3) DEla mancata concessione DEl'attenuante DEla collaborazione «nella sua massima estensione». 3.3.1. Il motivo è manifestamente infondato nella parte relativa al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena base. A proposito DEle doglianze relative al primo di tali punti (diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche), si deve rammentare che, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 DE 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01) e che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento DE beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità DE colpevole o all'entità DE reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). A proposito DEle doglianze relative al punto DEla determinazione DEla misura DEla pena base, si deve rammentare che la giurisprudenza DEla Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione DEla pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 DE 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01) e che, anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione DEla pena rientra nella discrezionalità DE giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto 39 DEl'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni DE tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione DE ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 DE 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Considerati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, e rilevato che, nel caso di specie, la pena base irrogata di cinque anni di reclusione ed € 9.000,00 di multa è di gran lunga al di sotto DEla media edittale DEla pena per il DEitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (che è pari a otto anni di reclusione ed € 15.000,00 di multa), l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione DEla suddetta pena base e alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben può ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità DE reato (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nell'ultimo capoverso DEla pag. 35 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato») e il riferimento alla conseguente congruità DEla pena;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 3.3.2. Il motivo è invece fondato limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione, di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen. In ordine a tale punto, la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli che fa leva sulla congruità DEla pena inflitta «avuto riguardo alla gravità DE contegno tenuto dall'imputato» (il riferimento è, si deve ritenere, come si è detto, al "contegno" extraprocessuale e non a quello processuale) risulta viziata alla luce DE principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8, comma 1, DE d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.) si fonda sul mero presupposto DEl'utilità obiettiva DEla collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo DEla pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere DEl'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 DE 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287-01; Sez. 1, n. 31413 DE 19/06/2015, Ponticelli, 264756-01; Sez. 2, n. 34148 DE 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529-01; Sez. 6, n. 10740 DE 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249373-01). 4. Il ricorso di EN Di TO. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 40 La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente ritenuto la consapevole partecipazione di EN Di TO all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente, sul piano, appunto, DEla non contraddittorietà e DEla non manifesta illogicità DEla motivazione: a) la convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO secondo cui EN Di TO si era intestato la carta Postepay nella consapevolezza che, su di essa, sarebbero state accreditate le somme provento DEle vendite di farmaci procurati truffando i servizi sanitari regionali, dovendosi reputare parimenti non contraddittoria né manifestamente illogica la ritenuta (dalla Corte d'appello di Napoli) irrilevanza DE fatto che l'imputato avesse consegnato la suddetta carta Postepay a MA RO, come aveva affermato AN Di TO in un passaggio DEle suo interrogatorio DE 03/07/2017 (pag. 167 DEla sentenza di primo grado), o avesse invece conservato il possesso DEla stessa carta, dalla quale prelevava il denaro su di essa accreditato per consegnarlo a MA RO, come aveva affermato LU HI nel suo interrogatorio DE 05/05/2018 (pag. 165 DEla sentenza di primo grado) e, in realtà, anche lo stesso AN Di TO in un altro passaggio DElo stesso suo interrogatorio DE 03/07/2017 (sempre pag. 167 DEla sentenza di primo grado: «noi titolari DEle carte provvedevamo a svuotare il conto ed a consegnare il contante a RO MA presso la sua abitazione»); b) il riscontro documentale individualizzante di tali convergenti dichiarazioni costituito dalla documentazione che era stata sequestrata, dalla quale risultavano gli accrediti sulla menzionata carta Postepay intestata a EN Di TO da parte di società farmaceutiche estere. A fronte di ciò, si deve ritenere DE tutto ultronea l'ulteriore argomentazione DEla Corte d'appello di Napoli in ordine all'ulteriore ruolo che, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia LU HI, EN Di TO avrebbe avuto nel procacciamento dei farmaci. La motivazione DEla partecipazione di EN Di TO all'associazione per DEinquere risulta, perciò, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, oltre che DE tutto conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente, le quali si devono pertanto ritenere, per quanto si è detto, manifestamente infondate e, in assenza, come visto, di contraddizioni e di illogicità manifeste, sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione DE materiale probatorio, il che non è possibile fare in questa sede. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La manifesta infondatezza di tale motivo discende, anzitutto, dal già evidenziato (al punto 4.1) carattere ultroneo DEl'argomentazione DEla Corte 41 d'appello di Napoli in ordine all'ulteriore ruolo che EN Di TO avrebbe avuto nel procacciamento dei farmaci. LO rispetto al quale l'unico elemento di prova sarebbe stato costituito dalle dichiarazioni rese dal solo collaboratore di giustizia LU HI. Per tale ragione, si deve ritenere l'inoperatività DEl'invocata clausola di esclusione DEla responsabilità di cui all'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato presupposto. Si deve peraltro rilevare anche il difetto di interesse DE ricorrente in ordine al presente motivo di ricorso, atteso che l'accoglimento di esso comporterebbe l'attribuzione al Di TO, anziché DE solo reato di riciclaggio, di due reati, quello di truffa aggravata ai danni dei servizi sanitari regionali e quello di autoriciclaggio. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui, con esso, è stata sostenuta l'inadeguatezza DEla motivazione («non motiva in maniera adeguata») in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di riciclagg io. Alla luce DE dato testuale DEl'art. 648-bis cod. pen. e DEla giurisprudenza DEla Corte di cassazione (si vedano: Sez. 2, n. 19125 DE 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 18965 DE 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-01), si deve infatti ritenere che integri il reato di riciclaggio la condotta di chi, senza avere concorso nel reato presupposto, metta a disposizione la carta a sé intestata (o il proprio conto corrente) in modo da ostacolare l'identificazione DEla provenienza DEittuosa di somme da altri ricavate mediante lo stesso reato presupposto, consentendone il versamento sulla stessa carta (o conto corrente) e provvedendo, o consentendo, in seguito, l'incasso DEle medesime somme, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, la tracciabilità di tali operazioni (Sez. 2, n. 10939 DE 12/01/2024, Di AR, Rv. 286140-01). Il motivo è, infine, manifestamente infondato anche nella parte in cui, con esso, è stato sostenuto il vizio DEla motivazione in ordine alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di riciclaggio. Posto che tale elemento (DE dolo) consiste nella volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 DE 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 DE 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 DE 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01), si è già visto, nell'esaminare il primo motivo, come i collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO avessero concordemente rappresentato che EN Di TO si era intestato la carta Postepay nella consapevolezza che, su di essa, sarebbero state accreditate le somme provento DEle vendite di farmaci procurati truffando i servizi sanitari regionali, con la conseguenza che si doveva 42 ritenere logicamente comprovata la volontà DEl'imputato di compiere le attività di intestazione a sé DEla stessa carta e di incasso (direttamente effettuato o, comunque, consentito) DEle somme su di essa accreditate nella consapevolezza DEla provenienza DEittuosa di tali somme e DEl'idoneità DEle medesime attività a ostacolare l'identificazione di tale provenienza. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto rilevare che la pena base di quattro anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa che è stata irrogata per il più grave reato di riciclaggio (di cui al capo 20 DEl'imputazione) è pari al minimo edittale che è previsto per tale reato. Ciò rilevato, richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, e rilevato altresì che l'aumento di pena di sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa per la continuazione con il meno grave reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione risulta di entità contenuta, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione di tale aumento di pena e alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato») e DEl'importanza DE contributo che era stato fornito dall'imputato per la realizzazione degli scopi DEl'associazione per DEinquere;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Il ricorso di LE GA. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento DEla Corte di cassazione, che è condiviso dal Collegio, non vi sono ostacoli pregiudiziali alla configurabilità DE concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per DEinquere che sia dotata di un'autonoma struttura organizzativa e che, avvalendosi DE contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma DEittuoso, dalla cui attuazione possa discendere il concomitante conseguimento DEl'interesse DE clan di tipo mafioso (Sez. 2, n. 8790 DE 06/12/2023, dep. 2024, Tegano, Rv. 286005-01, con la quale la Corte ha confermato la contemporanea esistenza di un'associazione per DEinquere di tipo mafioso e di un'associazione per DEinquere finalizzata alla commissione di specifici reati e ha escluso la violazione DE principio DE ne bis in idem sul rilievo DEl'insussistenza, nel rapporto tra le fattispecie associative, di piena coincidenza degli elementi costitutivi, difettando nell'associazione per DEinquere "ordinaria" il profilo programmatico DE metodo mafioso;
Sez. 2, n. 43 41736 DE 09/04/2018, M., Rv. 274077-02; Sez. 6, n. 11356 DE 08/11/2027, dep. 2018, Ardente, Rv. 272524-01). Con tali pronunce, la Corte di cassazione ha precisato che l'elemento che caratterizza l'una associazione rispetto all'altra è costituito dal profilo programmatico e condiviso DEl'utilizzo DE metodo mafioso, il quale, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata alle attività criminali DEla diversa associazione ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione DEla gestione o DE controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio DE voto, il procacciamento di voti in occasione DEle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 DE 14/05/2019, RO, Rv. 276469-01, relativa alla distinzione tra associazione di tipo mafioso e associazione dedita al narcotraffico). Diversamente si deve invece ritenere allorché non ricorra il profilo DEl'utilizzo programmatico e condiviso DE metodo mafioso che, eventualmente, solo ab extrinseco accompagni occasionalmente la realizzazione di taluni episodi DEittuosi (Sez. 6, n. 11356 DE 08/11/2027, dep. 2018, Ardente, Rv. 272524-01; Sez. 6, n. 40548 DE 13/06/2017, Cuomo, Rv. 271390-01). Richiamati tali condivisi principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha messo in rilievo, richiamando anche il materiale probatorio che era stato valorizzato dal G.i.p. DE Tribunale di Napoli e le argomentazioni che erano state sviluppate dallo stesso G.i.p., gli elementi che riscontravano l'esistenza di un'associazione per DEinquere finalizzata al traffico illecito di farmaci concorrente con l'associazione camorristica per la partecipazione alla quale il GA era già stato condannato. La Corte d'appello di Napoli ha in proposito in particolare evidenziato che era emerso come l'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione: fosse dotata di un'autonoma struttura organizzativa;
si fosse avvalsa DE contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati al sodalizio camorristico;
avesse perseguito un proprio specifico programma criminoso, costituito, appunto, dal traffico illecito di farmaci, che, nella sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, non era indicato tra gli scopi DEl'associazione camorristica (e la cui attuazione si estendeva anche in Lombardia e nel Lazio); fosse dotata di autonomia patrimoniale, atteso che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale», il che non sarebbe avvenuto se si fosse stati in presenza di un unico organismo associativo;
era stata costituita, da MA RO, sin dal 2011, laddove la nascita DEl'associazione camorristica si collocava nel 2016. 44 Tale motivazione DE concorso DEle due associazioni (camorristica e semplice) e, quindi, DEl'insussistenza di una violazione DE divieto di bis in idem, risulta DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente, le quali, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, non appaiono comunque prospettare argomenti idonei a superare quelli che hanno indotto la Corte d'appello di Napoli a ritenere l'autonomia, strutturale e di scopo, DEl'associazione che gestiva il traffico illecito dei farmaci rispetto all'associazione camorristica che operava sul territorio perseguendo i propri diversi obiettivi. Idonei argomenti non sono in particolare ravvisabili nelle invocate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO. Con riguardo a quelle di quest'ultimo, si deve in particolare ritenere, anche alla luce dei principi che si sono esposti sopra, che da esse, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non emerga che l'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione operasse, come tale, secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovendosi in proposito altresì rilevare come l'utilizzo DE metodo mafioso non fosse stato neppure contestato nel suddetto capo 2). 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 42 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato»); motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 6. Il ricorso di VI IE. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che l'unicità DE disegno criminoso richiesto per la configurabilità DE reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma DEiberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 DE 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione fra reati DElo stesso tipo - furti in abitazione - commessi a distanza di un breve lasso temporale, 21 giorni in un caso e 10 in un altro). 45 Successivamente, con la sentenza Gargiulo, le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno precisato che il riconoscimento DEla continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica DEla sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità DEle violazioni e DE bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità DEla condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e DE fatto che, al momento DEla commissione DE primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 DE 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). L'unicità DE disegno criminoso presuppone quindi l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo nella loro specificità (Sez. 1, n. 35797 DE 12/05/2006, Francini, Rv. 234980-01). Da quanto si è detto, discende anche che il problema DEla sussistenza o no DEla medesimezza DE disegno criminoso si risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all'apprezzamento DE giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 DE 18/10/2005, Traina, Rv. 232797-01). Con riguardo alla specifica situazione in cui sia stata riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, la Corte di cassazione ha chiarito che è possibile ravvisare il vincolo DEla continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili DEla contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e DE tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione DEla natura permanente DE reato associativo e DEl'omogeneità DE titolo di reato e DEle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 DE 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786-01; Sez. 6, n. 6851 DE 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106-01. Si vedano anche, con riguardo alla configurabilità DE vincolo DEla continuazione tra reati di associazione di tipo mafioso: Sez. 5, n. 20900 DE 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375-01; Sez. 6, n. 51906 DE 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). È stato altresì precisato che l'istituto DEla continuazione è inapplicabile a una pluralità di associazioni per DEinquere formatesi in relazione a situazioni nuove e impreviste, essendo queste incompatibili con l'identità DE disegno criminoso che caratterizza l'istituto (Sez. 1, n. 2167 DE 10/12/1993, dep. 1994, Gissi, Rv. 197565-01). Si è quindi correlativamente affermato che può essere legittimamente affermata l'appartenenza nel tempo di un soggetto ad associazioni diverse DE 46 medesimo stampo e negato il vincolo di continuazione tra le successive adesioni, pur ritenendosi attribuibile al soggetto, senza soluzione di continuità, la qualifica propria degli appartenenti a quel genere di associazioni criminose, atteso che non è sufficiente a radicare il vincolo DEla continuazione un generico piano di attività DEinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Sez. 5, n. 10930 DE 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206539-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato, nel senso DEl'esclusione DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la più volte citata sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla stessa Corte d'appello di Napoli, oltre al dato temporale DEla preesistenza DE traffico illecito di farmaci rispetto alla nascita DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES", la diversità dei reati-fine DEle due associazioni (quella camorristica appena menzionata e quella semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione), atteso che, tra i reati-fine DEla "Nuova gerarchia dei ES", non figurava il traffico illecito di farmaci. Quest'ultimo elemento, che il ricorrente ha trascurato di considerare, rende non illogica la conclusione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'assenza «di attuazione di un progetto criminoso unitario», cioè di quell'anticipata unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo, che è richiesta per la sussistenza DE vincolo DEla continuazione. Più precisamente, se tra i reati-fine DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES" non figurava il traffico illecito di farmaci, si deve reputare non illogico negare, come ha fatto la Corte d'appello di Napoli, che la partecipazione DEl'imputato all'altra associazione finalizzata al suddetto traffico e il riciclaggio DE denaro da esso proveniente - condotte che il IE afferma essere successive all'inizio DEla sua partecipazione all'associazione camorristica - potessero essere state il frutto di un'ideazione già presente nella mente DElo stesso IE quando egli decise di partecipare alla "Nuova gerarchia dei ES". La Corte d'appello di Napoli si deve pertanto ritenere essersi conformata ai sopra rammentati principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione, dovendosi precisare, con riguardo alle doglianze DE ricorrente, che perché si abbia l k reato continuato non è sufficiente un generico piano di attività DEinquenziale, né la concomitanza dei reati, ma occorre che tutte le azioni (o omissioni) siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali e individualizzanti, nell'originario disegno criminoso, al fine di evitare che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione di reati. 47 La logicità DEla conclusione DEla Corte d'appello di Napoli non è infine inficiata dall'attribuzione DEl'aggravante DEl'agevolazione DEla "Nuova gerarchia DE clan dei ES", atteso che la riconosciuta esistenza, in capo al IE, di una tale finalità, non implica logicamente l'unicità DE momento DEiberativo dei reati così aggravati e DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito osservare che: a) nel capo 21 DEl'imputazione, quale reato presupposto DE reato di riciclaggio in esso contestato, era indicato il reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione il IE non aveva concorso;
b) in correlazione con tale imputazione, i giudici DE merito hanno individuato quale reato presupposto DE reato di riciclaggio, appunto, il reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione il IE non aveva concorso. Alla luce di quanto si è argomentato esaminando il secondo motivo DE ricorso di AN CO (punto 2.2) - argomentazione alla quale, per brevità, si fa rinvio - ciò è sufficiente a escludere l'operatività DEl'implicitamente invocata clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., atteso che, come si è visto, appunto, al punto 2.2, il fatto che, nel caso di specie, l'imputato non risulta avere concorso nel reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali che ha specificamente "generato" le somme di denaro DE cui riciclaggio si sta discorrendo vale senz'altro a escludere l'operatività DEla suddetta clausola di esclusione DEla responsabilità, a prescindere dal fatto che lo stesso imputato possa avere partecipato a una (peraltro imprecisata) associazione di tipo mafioso (o, anche, all'associazione semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione). 7. I ricorsi di NL AT. 7.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e il primo e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST - i quali motivi, concernendo tutti l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione, possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Ciò con la sola eccezione DEla parte DE primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST in cui viene trattato il punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa. Tale parte verrà esaminata unitamente al secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e alla parte DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST relativa al punto DEla sussistenza DEla suddetta medesima circostanza aggravante (punto 9.2.3.2 DEla parte in fatto). 48 La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente ritenuto la consapevole partecipazione DE AT all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente la valorizzata convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI, le cui dichiarazioni sono state, dai giudici DE merito, nelle loro conformi sentenze, motivatamente reputate attendibili e correttamente ritenute riscontrarsi reciprocamente. Collaboratori i quali avevano riferito DE ruolo che il AT, in quanto gestore DE Box Express sito in Parete, aveva rivestito nell'ambito DEl'associazione per DEinquere di ricevere le ricette rubate e di spedire all'estero i farmaci ottenuti truffando i servizi sanitari regionali, nella piena consapevolezza DE contenuto dei pacchi che riceveva e spediva e, quindi, DEla sua partecipazione, con il ruolo indicato, all'associazione criminosa (AN Di TO: «AT NL è partecipe DE traffico di farmaci illeciti», pag. 139 DEla sentenza di primo grado, «NL era pagato molto bene da RO MA per il servizio che svolgeva (ossia lo smercio DEle ricette false alle farmacie e la distribuzione dei farmaci ricettati)», pag. 144 DEla sentenza di primo grado;
LU HI: «AT NL era perfettamente consapevole DE meccanismo illecito, tanto che ne ha parlato più volte personalmente con me», pag. 145 DEla sentenza di primo grado). Tali convergenti chiamate in correità, con le quali i due menzionati collaboratori di giustizia appaiono riferire fatti da loro direttamente conosciuti in quanto membri DEl'associazione criminosa - e non, contrariamente a quanto è sostenuto nel ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola con riguardo alle dichiarazioni di AN Di TO, de relato - , avevano trovato altresì riscontro documentale individualizzante, come è stato adeguatamente rappresentato dalla Corte d'appello di Napoli, nella documentazione che era stata sequestrata: sia presso l'abitazione DEla cittadina ucraina Aleksandra Malicheva, luogo ritenuto una DEle basi operative DEl'associazione nel territorio DE Lazio, costituita da una ricevuta di spedizione di un pacco con consegna al AT;
sia presso il Box Express gestito dallo stesso AT, costituita da 24 moduli di ordini di spedizione riconducibili all'attività illecita che faceva capo a MA RO. Tale motivazione DEla consapevole partecipazione DE AT all'associazione per DEinquere risulta, perciò, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, oltre che conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente. In particolare: a) diversamente da quanto è sostenuto dal AT, l'invocato contenuto di conversazioni intercettate (in specie, tra LU HI ed LE GA e tra MA RO e FF BO) non appare affatto logicamente incompatibile con la consapevolezza, da parte DE AT, DE contenuto dei pacchi 49 che riceveva e spediva e, quindi, DEla sua partecipazione all'associazione per DEinquere, come era stato riferito dai collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI;
b) nell'imputazione, era stato contestato al AT di essere lo spedizioniere dei farmaci che venivano ottenuti truffando i servizi sanitari regionali, con la conseguenza che l'affermazione DEla sua responsabilità si deve ritenere relativa alla partecipazione all'associazione per DEinquere per il periodo in cui egli, in quanto gestore DE Box Express sito in Parete, ha svolto il suddetto ruolo di spedizioniere;
c) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che MA RO avesse cominciato il proprio traffico illecito di farmaci già prima che il AT avesse iniziato a gestire il Box Express non implica logicamente che lo stesso AT non abbia rivestito, una volta assunta tale gestione, il ruolo di consapevole spedizioniere DEl'associazione per DEinquere;
d) sempre diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che il AT, nel corso DEla perquisizione che fu effettuata presso il Box Express che era da lui gestito, potesse avere avuto un atteggiamento "collaborativo" con gli agenti operanti non esclude logicamente che egli avesse rivestito l'indicato ruolo di consapevole spedizioniere DEl'associazione per DEinquere, come era stato riferito dai collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI;
e) ancora diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, i collaboratori di giustizia AN TO e LU HI hanno riferito fatti la cui conoscenza appare autonoma, essendo stati, gli stessi fatti, direttamente e indipendentemente appresi da ciascuno dei due collaboratori in quanto entrambi membri DEl'associazione criminosa. A fronte DEl'assenza, nella sentenza impugnata, per le ragioni che si sono dette, di contraddizioni e di illogicità manifeste, così come di violazioni di legge, le doglianze DE ricorrente, lungi dall'evidenziare effettive contraddizioni o illogicità, finiscono con l'essere sostanzialmente dirette a ottenere un diverso giudizio in ordine alla credibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla valenza probatoria DEle conversazioni intercettate e, più in generale, DE materiale probatorio, per giungere a una ricostruzione alternativa DEla vicenda, il che non è possibile fare in questa sede. 7.2. La parte DE primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST in cui viene trattato il punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e la parte DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST relativa al punto DEla sussistenza DEla suddetta medesima circostanza aggravante (punto 9.2.3.2 DEla parte in fatto) sono fondati, nei termini che seguono. 50 La Corte d'appello di Napoli ha così motivato la consapevolezza, in capo al AT, DEla finalità agevolatrice DE clan dei ES, riconducibile alla famiglia "NE", e, quindi, la sussistenza, in capo allo stesso AT, DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua variante cosiddetta teleologica: «[n]on vi è dubbio, poi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che l'istante fosse consapevole DEla finalità di agevolare la vita DE clan NE. In proposito, non può sottacersi che AT NL fu il promotore DEl'incontro avvenuto nel 2016 tra NE EL e RO MA, dal che consegue che egli fosse perfettamente a conoscenza DEl'accordo raggiunto tra i due in quell'occasione» (primo capoverso DEla pag. 46 DEla sentenza impugnata). Come risulta da tale motivazione, la Corte d'appello di Napoli ha perciò fondato l'attribuzione all'imputato DEla circostanza aggravante in questione sulla chiamata in correità DE collaboratore di giustizia AN Di TO, il quale aveva riferito che «AT NL è stato uno dei promotori DEl'incontro tra NE EL e RO [MA] di cui ho parlato sopra» (pag. 139 DEla sentenza di primo grado), cioè DEl'incontro nel quale il RO avrebbe chiesto al NE l'autorizzazione" a operare nei territori "controllati" dal clan NE (pag. 138 DEla sentenza di primo grado). A tale proposito, si deve osservare che, nel proprio atto di appello, il AT aveva lamentato come tale chiamata in correità di AN Di TO non fosse sul punto corroborata da riscontri esterni (pag. 12 DEl'atto di appello DE AT). La Corte d'appello di Napoli ha però DE tutto omesso di esaminare tale doglianza DE AT. Il che sarebbe stato invece necessario fare, atteso che i riscontri esterni che sono richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., devono riguardare il contenuto DEla chiamata in correità in relazione ai diversi profili DEla responsabilità penale e, quindi, in relazione non solo al fatto-reato e al suo legame con l'imputato, ma anche alle circostanze aggravanti, le quali possono avere effetti significativi sulla pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti DE AT limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su tale punto. 7.3. L'esame DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST, nella parte di questo motivo che concerne il punto relativo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche (punto 9.2.3.1 DEla parte in fatto) è assorbito dall'accoglimento DE ricorso sul punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa (punto 7.2). 51 8. Il ricorso di FF BO è inammissibile perché è stato proposto per un unico motivo DE tutto aspecifico e, perciò, non consentito. Tale unico motivo di ricorso - che, nella parte in fatto, si è riportato in modo pressoché integrale - risulta aspecifico. Con esso, il ricorrente ha contestato la «motivazione in ordine all'entità DEla pena», la «valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena», ancora, la motivazione in quanto «caratterizzata [...] da uno schema riepilogativo e acritico DE capo d'imputazione» e in quanto «l'Impugnato Giudice» non avrebbe «prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale né tanto meno risulta diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato» e non avrebbe «rispettato il principio [...] secondo cui il giudice deve motivare in modo congruo e logico il rigetto DEle richieste di parte». Tali censure risultano, all'evidenza, DE tutto generiche, atteso che, con esse, il BO ha in realtà DE tutto omesso di confrontarsi concretamente con la motivazione DEla sentenza impugnata - alla quale egli ha operato dei riferimenti che sono, appunto, DE tutto generici -, come pure di specificare perché la stessa motivazione si dovrebbe ritenere viziata con riguardo alla «valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena», perché sarebbe «caratterizzata da uno schema riepilogativo e acritico DE capo d'imputazione», perché la Corte d'appello di Napoli non avrebbe «prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale», perché non risulterebbe «diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato», e, infine, quali sarebbero state le «richieste di parte» in ordine alle quali la stessa Corte d'appello non avrebbe «motiva[to] in modo logico e congruo». L'unico motivo, così formulato, si deve pertanto reputare non consentito, in quanto fuoriesce completamente dai necessari canoni di una ragionata censura DE percorso motivazionale DEla sentenza impugnata. 9. Il ricorso di MA RO. 9.1. Il primo motivo non è consentito ed è, in ogni caso, manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha infatti non illogicamente ritenuto la responsabilità DE RO per il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente, sul piano, appunto, DEla non contraddittorietà e DEla non manifesta illogicità DEla motivazione: a) la convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI - le cui dichiarazioni 52 sono state, dai giudici DE merito, motivatamente reputate attendibili e correttamente ritenute riscontrarsi reciprocamente -, collaboratori i quali avevano concordemente riferito circa il ruolo di primazia che il RO rivestiva nell'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione, alla quale gli stessi collaboratori partecipavano, e che era, appunto, capeggiata dal RO (AN Di TO: «RO MA, infatti, dapprima agli arresti domiciliari e successivamente, mi pare da aprile 2016, in stato di libertà, cominciò ad essere il vero artefice di tutto il traffico», pag. 98 DEla sentenza di primo grado;
LU HI: «ebbi rapporti soprattutto con RO MA in ordine a questo affare in quanto RO mi spiegò subito che uno dei settori dai quali traeva un forte guadagno era proprio quello dei farmaci ricettati e mi ordinò di entrare a farne parte», pagg. 99-100 DEla sentenza di primo grado); b) l'ulteriore riscontro individualizzante a tali convergenti dichiarazioni dei due menzionati collaboratori di giustizia costituito dal contenuto di conversazioni intercettate, il quale risultava anch'esso confermativo DE suddetto ruolo di primazia che il RO rivestiva nell'associazione per DEinquere (la Corte d'appello di Napoli ha citato, in particolare, il contenuto DEla conversazione - che la stessa Corte ha logicamente ritenuto «emblematica» DE «ruolo indiscusso di coordinatore tenuto da RO MA» - DE 26/04/2017 tra il RO e VI IE, nel corso DEla quale MA RO aveva detto al IE: «io sono quello che deve pensare, io sono quello che deve dare, voi dovete solo eseguire, tu non devi pensare niente, hai capito perché se voi pensate fate solo guai»; pag. 52 DEla sentenza impugnata). Tale motivazione DEla responsabilità DE RO per il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione risulta, perciò, DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché si sottrae alle censure DE ricorrente. Tali censure risultano, peraltro, anche aspecifiche, atteso che il RO, nell'argomentare il motivo in esame, e in particolare nel lamentare che, nel proprio atto di appello, aveva contestato che le dichiarazioni DE Di TO e DE HI sarebbero state «tutt'altro che lineari, convergenti e riscontrate, atteso che le intercettazioni telefoniche per il loro tenore devono considerarsi DE tutto neutre», e che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con tali «richieste difensive circa la valutazione DEl'attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia L.] e circa l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei suindicati», ha DE tutto omesso, egli sì, di confrontarsi compiutamente con le conformi motivazioni dei giudici DE merito e di specificare quali sarebbero state le «richieste difensive» che non sarebbero state esaminate dalla Corte d'appello di Napoli, nonché le ragioni per le quali le citate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si 53 sarebbero dovute ritenere «tutt'altro che lineari, convergenti» e le citate conversazioni intercettate «DE tutto neutre». 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni che si sono esposte nel rigettare l'analogo primo motivo DE ricorso di LE GA (punto 5.1). Nel richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di concorso tra associazione di tipo mafioso e associazione per DEinquere cosiddetta semplice, si è nel suddetto punto osservato come la Corte d'appello di Napoli, richiamando anche il materiale probatorio che era stato valorizzato dal G.i.p. DE Tribunale di Napoli e le argomentazioni che erano state sviluppate dallo stesso G.i.p., abbia messo in rilievo come fosse emerso che l'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione: fosse dotata di un'autonoma struttura organizzativa;
si fosse avvalsa DE contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati al sodalizio camorristico;
avesse perseguito un proprio specifico programma criminoso, costituito, appunto, dal traffico illecito di farmaci, che, nella sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, non era indicato tra gli scopi DEl'associazione camorristica (e la cui attuazione si estendeva anche in Lombardia e nel Lazio); fosse dotata di autonomia patrimoniale, atteso che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale», il che non sarebbe avvenuto se si fosse stati in presenza di un unico organismo associativo;
era stata costituita, da MA RO, sin dal 2011, laddove la nascita DEl'associazione camorristica si collocava nel 2016. Sempre al punto 5.1, si è rappresentato come tale motivazione DE concorso DEle due associazioni (camorristica e semplice) e, quindi, DEl'insussistenza di una violazione DE divieto di bis in idem, risulti DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste. Tale motivazione si sottrae alle censure anche DE RO, le quali, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, non appaiono comunque prospettare argomenti idonei a superare quelli che hanno indotto la Corte d'appello di Napoli a ritenere l'autonomia, strutturale e di scopo, DEl'associazione che gestiva il traffico illecito dei farmaci rispetto all'associazione camorristica che operava sul territorio perseguendo i propri diversi obiettivi. Idonei argomenti non sono in particolare ravvisabili nelle invocate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO. Con riguardo a quelle di quest'ultimo, come si è già detto al punto 5.1, si deve in particolare ritenere, anche alla luce dei principi che si sono richiamati sopra, che da esse, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non emerga che l'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione operasse, come tale, secondo il 54 paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovendosi in proposito altresì rilevare come l'utilizzo DE metodo mafioso non fosse stato neppure contestato nel suddetto capo 2). Infine: a) il fatto che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale» DEl'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione, costituisce, come si è visto, un argomento che milita nel senso DE concorso e non DEl'identità DEle due associazioni (camorristica e semplice); b) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che il traffico dei farmaci potesse essere stato "autorizzato" da EL NE non implica logicamente la coincidenza DEl'associazione semplice sub iudice con l'associazione camorristica per la partecipazione alla quale il RO era già stato condannato. 9.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente confermato l'attribuzione al RO DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa (segnatamente, DEl'agevolazione DE clan "NE"). A sostenere logicamente, e anche giuridicamente, tale conclusione, si deve reputare DE tutto sufficiente la valorizzata convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO - le quali si riscontravano reciprocamente -, secondo cui, come è stato congruamente sottolineato dalla Corte d'appello di Napoli, una parte dei proventi che erano ricavati dalla vendita dei farmaci ottenuti truffando i servizi sanitari regionali veniva destinato dal RO alla famiglia "NE", con la conseguente evidente sussistenza, in capo allo stesso RO, DEla finalità di agevolare l'attività DE clan "NE". È, poi, DE tutto insussistente la denunciata contraddizione nella quale sarebbe asseritamente incorsa la Corte d'appello di Napoli, atteso che, nell'argomentare sia l'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem sia la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa, la Corte d'appello ha sempre identicamente e coerentemente ritenuto che una parte dei proventi DE traffico illeciti dei farmaci era destinata dal RO alla famiglia "NE" (pag. 40: «i collaboratori di giustizia hanno riferito [...] che solo una parte dei proventi realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia NE, a titolo di "ricompensa" DE benestare rilasciato dal suo capo clan»; pag. 52: «entrambi i propalanti hanno fatto riferimento ai proventi DEla vendita dei farmaci, una cui parte veniva destinata alla famiglia NE in forza di un patto intercorso proprio tra NE EL e RO MA»). 55 Più in generale, non sono riscontrabili contraddizioni tra la parte DEla motivazione DEla sentenza impugnata relativa all'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem e la parte DEla stessa sentenza relativa alla sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa. 9.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Come si è visto esaminando il primo motivo DE ricorso di VI IE (punto 6.1, al quale si fa rinvio per l'esposizione dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di unicità DE disegno criminoso, anche con specifico riferimento alla continuazione tra reati associativi), la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato, nel senso DEl'esclusione DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla stessa Corte d'appello di Napoli, sia il dato temporale DEla preesistenza DE traffico illecito di farmaci rispetto alla nascita DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES", con la conseguenza che lo stesso traffico non si poteva considerare come uno dei "settori" gestiti dall'associazione camorristica, sia la diversità dei reati-fine DEle due associazioni (quella camorristica, appena menzionata, e quella semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione), atteso che, tra i reati-fine DEla "Nuova gerarchia dei ES", non figurava il traffico illecito di farmaci. La valorizzazione di tali elementi rende non illogica la conclusione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'assenza dei presupposti per il riconoscimento DE vincolo DEla continuazione, nel senso di quell'anticipata unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo, che, secondo la giurisprudenza DEla Corte di cassazione, è richiesta per la sussistenza DE medesimo vincolo. Più precisamente, se l'associazione per DEinquere finalizzata al traffico illecito di farmaci era stata contestata al RO «dall'anno 2011», mentre l'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei casalesi" risulta essere stata costituita solo diversi anni dopo (nel 2016, pag. 182 DEla sentenza di primo grado), e se tra i reati-fine di tale associazione camorristica non figurava il traffico illecito di farmaci, si deve reputare non illogico negare, come ha fatto la Corte d'appello di Napoli, che la partecipazione DEl'imputato alla stessa associazione camorristica potesse essere stato il frutto di un'ideazione già presente nella mente DE RO quando egli, nel 2011, decise di costituire l'associazione per DEinquere finalizzata al traffico dei farmaci. La logicità e la correttezza in diritto DEla conclusione DEla Corte d'appello di Napoli non sono infine inficiate dall'elemento che il RO, da un certo momento in poi, avrebbe ottenuto da EL NE l'autorizzazione" a operare nel "settore" DE traffico illecito dei farmaci, atteso che l'esistenza di una tale "autorizzazione" non implica, né logicamente né giuridicamente, né che i reati di traffico illecito dei farmaci costituissero dei reati-fine DEl'associazione 56 camorristica, come è sostenuto dal ricorrente, né l'unicità DE momento DEiberativo degli stessi reati e di quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. 9.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 53 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato»), nell'evidenziata assenza di elementi positivi che potessero indurre a concedere le richieste circostanze attenuanti;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 10. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AN CO limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, nei confronti di AN Di TO limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione e nei confronti di NL AT limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio a un'altra sezione DEla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sui predetti punti;
b) i ricorsi degli stessi AN CO, AN Di TO e NL AT devono essere dichiarati inammissibili nel resto, con la conseguenza che, ai sensi DEl'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., occorre dichiarare nel dispositivo l'irrevocabilità DEle rispettive affermazioni di responsabilità di tali imputati;
c) i ricorsi di TO VA, EN Di TO, LE GA, VI IE, FF BO e MA RO devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di tali imputati, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento DEla somma di C 3.000,00 ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di CO AN limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa;
- nei confronti di Di TO AN limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione;
- nei confronti di AT NL limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti imputati ed irrevocabili le 57 rispettive affermazioni di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di VA DA, Di TO EN, GA LE, IE VI, BO FF, RO MA, che condanna al pagamento DEle spese processuali e ciascuno DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 06/06/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di VA TO sia dichiarato inammissibile e che gli altri ricorsi siano rigettati;
udita l'Avv. ELISABETTA CARFORA, nella qualità di sostituto processuale DEl'Avv. LO DE STAVOLA, in difesa di AT NL, la quale, dopo una breve discussione, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; h Penale Sent. Sez. 2 Num. 29364 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2025 udito l'Avv. FRANCESCO ANASTASIO, difensore di AT NL, il quale si è associato alle conclusioni DEl'Avv. CARFORA, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. EMIRENO VALTERONI, difensore di GA LE, il quale, dopo un'ampia discussione, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. MARIO ANGELINO, difensore di Di TO EN, anche in sostituzione DEl'Avv. GIANLUCA ORLANDO, difensore di Di TO AN, il quale, dopo una breve discussione, si è riportato al primo motivo di ricorso per la posizione di Di TO EN, chiedendone l'accoglimento, mentre, per la posizione di Di TO AN, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. ANTONIO VERDE, difensore di CO AN, il quale, dopo una breve discussione, ha chiesto l'annullamento DEla sentenza impugnata;
udito l'Avv. MICHELE CAIAFA, difensore di RO MA, anche in sostituzione DEl'Avv. MICHELE BASILE, difensore di IE VI, il quale, dopo un'ampia discussione, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 21/03/2024, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, confermava la sentenza DE 15/10/2020 DE G.i.p. DE Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1) TO VA era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati di: 1.1) partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 1.2) ricettazione aggravata (dal cosiddetto "nesso teleologico") di ricette mediche in concorso (con LU HI) di cui al capo 4) e al capo 7) DEl'imputazione (i cui fatti erano ritenuti costituire un unico reato); 1.3) tentata truffa aggravata e continuata ai danni DE Servizio sanitario regionale in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 5) DEl'imputazione; 1.4) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 8) DEl'imputazione; 2 I 1.5) ricettazione aggravata (dal cosiddetto "nesso teleologico") di ricette mediche in concorso (con LU HI) di cui al capo 10) DEl'imputazione; C 1.6) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con MA RO e con LU HI) di cui al capo 11) DEl'imputazione; 2) AN AN era stata condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 5.800,00 di multa per i reati di: 2.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 2.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 14) DEl'imputazione; 2.3) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 15) DEl'imputazione; 3) AN Di TO era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato di cui al capo 19) DEl'imputazione (pena così ridotta, prima, per la concessione DEla circostanza attenuante di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., e, poi - come per gli altri imputati - per il rito); 4) EN Di TO era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa per i reati di: 4.1) partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 4.2) riciclaggio continuato di cui al capo 20) DEl'imputazione; 5) LE GA era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per i reati di: 5.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; , 5.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 17) DEl'imputazione; 6) VI IE era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per i reati di: 6.1) partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 6.2) riciclaggio continuato e aggravato (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES" nel suo gruppo denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES") di cui al capo 21) DEl'imputazione; 7) GI AT era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere stato tale reato commesso al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei ES") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 8) FF BO era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione; 9) MA RO era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per i reati di: 9.1) promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere aggravata (a norma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere commesso il reato al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE") di cui al capo 2) DEl'imputazione; 9.2) furto in abitazione pluriaggravato (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con soggetti non identificati) di cui al capo 3) DEl'imputazione; 9.3) tentata truffa aggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 5) DEl'imputazione; 9.4) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 6) DEl'imputazione; 9.5) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 8) DEl'imputazione; 9.6) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 9) DEl'imputazione; 9.7) truffa pluriaggravata (dall'essere stata commessa ai danni DE Servizio sanitario regionale e al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata in concorso (con LU HI e con TO VA) di cui al capo 11) DEl'imputazione; 9.8) falsità materiale pluriaggravata (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'essere stata commessa al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE", nel suo nuovo gruppo criminale qualificatosi "Nuova Gerarchia DE CL dei ES") e continuata di cui al capo 12) DEl'imputazione. 2. Avverso la menzionata sentenza DE 21/03/2024 DEla Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, TO VA, AN CO, AN Di TO, EN Di TO, LE GA, VI IE, NL AT, FF BO e MA RO. 3. Il ricorso di TO VA, a firma DEl'avv. TO Landolfi, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'«illogicità DEla motivazione rilevabile dal testo DE provvedimento impugnato». Il VA premette che la Corte d'appello di Napoli avrebbe ritenuto provata la sua «responsabilità [...] per i reati di cui ai capi 1, 4 e 7 DEla rubrica» e avrebbe «denega[to] la concessione DEle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva». Ciò premesso, il ricorrente denuncia che «alcuna logica valutazione è stata effettuata dalla Corte Partenopea in ordine alla condotta tenuta dall'imputato, soprattutto in riferimento all'assenza di elementi indicativi di una sua reale partecipazione al reato associativo di cui al capo 1. Invero, dalla istruttoria dibattimentale sono emerse DEle singole condotte illecite poste in essere dal convenuto (capo 4 e 7) ma completamente avulse dalla realtà associativa». 4. Il ricorso di AN CO, a firma DEl'avv. ON Verde, è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza DEla motivazione con riguardo alla «ritenuta integrazione» DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La CO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe completamente omesso di motivare in ordine al terzo motivo DE suo atto di appello, con il quale aveva chiesto l'esclusione DEla suddetta circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa. Inoltre, nella sentenza di primo grado, il G.i.p. DE Tribunale di Napoli sarebbe incorso nell'inosservanza e nell'erronea applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché DEl'art. 416-bis.1 cod. pen. Dopo avere esposto alcuni principi sul tema DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, richiamando, tra l'altro, Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01, la ricorrente afferma che sarebbe «DE tutto incongruente (recte: manifestamente apodittico) l'aver ipotizzato la ricorrenza DEl'aggravante in oggetto in capo alla CO solo perché legata da vincoli familiari a soggetti appartenenti ad una determinata fazione camorristica e/o perché a conoscenza DE curriculum di soggetti implicati nella vicenda per la quale è processo», atteso che ciò non dimostrerebbe che ella aveva agito a vantaggio di un clan. 4.2. Con il secondo motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «erroneamente ritenuto configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648 bis o 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416 bis c.p.». La CO precisa che l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Napoli consisterebbe nell'avere ritenuto la sua responsabilità sia per il DEitto di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione sia per i DEitti di riciclaggio di cui ai capi 14) e 15) DEl'imputazione, «omettendo [...] la valutazione in concreto DEl'operatività DEla clausola di esclusione di cui all'art. 648 bis c.p., nonché l'orientamento, oramai unanime, DEla giurisprudenza di legittimità». A quest'ultimo proposito, la ricorrente richiama, in particolare, il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite DEla Corte di cassazione con la sentenza AZ (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, AZ), secondo cui «[n]on è configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti DEl'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal DEitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni» (così la massima Rv. 259587-01). Richiamato tale principio, la CO asserisce che esso si dovrebbe ritenere applicabile anche nel caso in cui, come nella specie, ricorra il DEitto di associazione per DEinquere aggravato dall'agevolazione mafiosa, come sarebbe confermato dal fatto che l'art. 76, comma 4-bis, DE d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, esclude l'ammissione al patrocinio a spese DElo Stato, oltre che dei condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., anche dei condannati per i reati commessi al fine di agevolare l'attività DEle associazioni previste dallo stesso articolo, «sul chiaro presupposto», sostiene la ricorrente, che anche il reato di associazione per DEinquere aggravato dall'agevolazione mafiosa «possa produrre ex se lucrosi proventi, indipendentemente dai reati fine DEl'associazione». Pertanto, secondo la CO, anche nel caso di specie si dovrebbe ritenere che operi la clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen. La ricorrente sottolinea che anche il G.i.p. che emise la misura cautelare nei suoi confronti ebbe ad affermare come l'associazione per DEinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa «sia di per sé idonea a produrre proventi illeciti e che quindi possa costituire DEitto presupposto DE riciclaggio». 4.3. Con il terzo motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «erroneamente, ritenuto di poter affermare la penale responsabilità DEla CO relativamente alla sua partecipazione al reato associativo» di cui al capo 2) DEl'imputazione. Nell'esporre alcuni principi in tema di elementi costitutivi DE reato di partecipazione a un'associazione per DEinquere e di prova degli stessi elementi, la ricorrente asserisce che, nel caso di specie, non sarebbe stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, «DEla stabile messa a disposizione da parte DEla CO DE suo contributo per l'attività DEl'associazione, atteso che, la stessa, rivesta, appunto, solo lo status di intestataria di due carte ricaricabili PostePay (su cui, tra l'altro, le movimentazioni "anomale" sono avvenute a distanza di due anni l'una dall'altra), circostanza di per sé idonea ad escludere un contributo causale, se non meramente episodico od occasionale, all'associazione», 7 alla quale ella avrebbe, «tutt'al più, prestato un aiuto in maniera DE tutto sporadica e saltuaria». La ricorrente argomenta a seguire che «[n]essun altro elemento estrinseco- esterno, idoneo a suffragare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, è emerso tale da poter supportare la tesi accusatoria che vuole la CO stabilmente inserita nella compagine associativa. Anzi, [...] è emerso un "buco" collaborativo ed associativo lungo ben due anni! Tale circostanza, non correttamente valutata, è, sicuramente, un elemento di per sé idoneo a deporre in maniera univoca circa la non intraneità DEla CO nel sodalizio criminoso, stante la natura occasionale, episodica ed isolata DEla condotta, ed il ruolo marginale svolto dalla stessa». 4.4. Con il quarto motivo, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la ricorrente denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe «omesso la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., omettendo altresì la motivazione sul mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche». Quanto a tale mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di valutare la specifica doglianza che ella aveva al riguardo avanzato con l'ultimo motivo DE suo atto di appello, come risulterebbe dalla motivazione che figura nel terzo capoverso DEla pag. 35 DEla sentenza impugnata, la quale integrerebbe «un difetto assoluto di motivazione». La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe «off[erto] alcuna motivazione circa la gravità DE fatto e la personalità DEl'odierna imputata, tale da giustificare la pena irrogata pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione». Infine, «in ordine alla richiesta di erogazione DE minimo aumento per la continuazione, espressamente articolata con i motivi di appello, alcun tipo di argomentazione grafica è stata resa dalla Corte di Appello Partenopea». 5. Il ricorso di AN Di TO, a firma DEl'avv. Gianluca Orlando, è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità assoluta DEla sentenza in quanto priva DEl'indicazione DEla data DEla sua emissione, come previsto dall'art. 546, comma 1, lett. g), DElo stesso codice. Il Di TO rappresenta che la data di emissione DEla sentenza impugnata non sarebbe «ricostruibile neppure sulla base di altri elementi indicati nel provvedimento». In particolare, l'indicazione, che figura alla pag. 1, DE 11/01/2024 «quale data DEl'udienza di trattazione e di lettura DE dispositivo» (così il ricorso) risulterebbe «essere erronea (dal momento che vi è stata udienza di lettura DE dispositivo il successivo 21 marzo 2024 come emerge dai verbali di 8 udienza) atteso che se così fosse, considerati i 90 giorni indicati dal Collegio per il deposito, la sentenza risulterebbe depositata fuori termine (e non è stato dato alcun avviso di deposito all'odierno ricorrente)». 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità DEla sentenza, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-bis e 601 DElo stesso codice, per l'omessa notifica DE decreto di citazione per il giudizio di appello. Il Di TO lamenta che egli, collaboratore di giustizia elettivamente domiciliato presso il Servizio centrale di protezione, non ha mai ricevuto la notificazione DE decreto di citazione per il giudizio di appello presso tale Servizio centrale di protezione. Rappresenta che ciò sarebbe presumibilmente avvenuto in conseguenza di uno scambio di persona con il fratello EN Di TO, «erroneamente indicato come c.d.g. domiciliato presso il SCP» (il riferimento è, si deve ritenere, alla pag. 2 DEla sentenza impugnata), il quale, invece, diversamente da lui, non è mai stato sottoposto a un programma di protezione. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza e/o apparenza e l'illogicità DEla motivazione con riguardo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena. Il Di TO contesta la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli che figura alle pagg. 35-36 DEla sentenza impugnata, secondo cui la pena irrogata «deve invece ritenersi congrua, avendo riguardo alla gravità DE contegno tenuto dall'imputato, il quale, peraltro, ha già beneficiato DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti di cui al comma 3 DEl'art. 416 bis c.p. [recte: 416-bis.1 cod. pen.], con cui si è assicurato all'istante un trattamento premiale particolarmente significativo a seguito DEla dissociazione c.d. attuosa». Il ricorrente deduce in proposito che «[l]a motivazione è assolutamente carente quanto alla mancata concessione DEle attenuanti generiche e DE tutto illogica quanto al trattamento sanzionatorio dal momento che è mera clausola di stile ritenere una pena congrua sulla scorta DE contegno tenuto dall'imputato (che non si capisce se in relazione al reato commesso ovvero al contegno processuale!) ed in ogni caso DE tutto ininfluente è rigettare il motivo in punto di pena sulla scorta DEl'intervenuta concessione DEl'attenuante DEla collaborazione che prevede presupposti diversi per la concedibilità ed al più è elemento di favor per la commisurazione DEla pena piuttosto che, come pare aver ritenuto la Corte, elemento negativo». 9 6. Il ricorso di EN Di TO, a firma DEl'avv. AR Angelino, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 192, commi 1 e 3, DElo stesso codice, e DEl'art. 416 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEl'affermazione DEla sua responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. EN Di TO sostiene che, col ritenere che le dichiarazioni accusatorie di suo fratello e collaboratore di giustizia AN Di TO avessero trovato adeguato riscontro nella dichiarazioni accusatorie DEl'altro collaboratore di giustizia LU HI e negli esiti degli accertamenti bancari che erano stati svolti nei suoi confronti, non si sarebbe attenuta ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione sul tema DEla valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e avrebbe violato i criteri di valutazione DEla prova stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che avrebbe DE tutto omesso di operare la necessaria «valutazione, rigorosa e severa» DEle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, omettendo anche di motivare in modo adeguato in ordine alle censure difensive con le quali era stata chiesta una rivalutazione, appunto, rigorosa, DEle medesime dichiarazioni. Tanto alla luce DEla circostanza che i due collaboratori di giustizia avrebbero riferito «sul conto DEl'imputato fatti e circostanze antitetiche e inconciliabili, tali da non poter considerare dimostrata la partecipazione DE Di TO EN al sodalizio» di cui al capo 2) DEl'imputazione. A tale riguardo, il ricorrente denuncia anzitutto che la Corte d'appello di Napoli avrebbe motivato in modo apparente (al terzo capoverso DEla pag. 36 DEla sentenza impugnata) e apodittico (al secondo capoverso DEla pag. 37 DEla sentenza impugnata) in ordine all'inconciliabilità DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia a proposito DE ruolo che egli avrebbe avuto all'interno DE sodalizio criminoso, atteso che AN Di TO «non attribuisce compiti logistici al fratello [EN] (con riferimento alle attività di reperimento dei farmaci poi rivenduti) laddove il HI LU nelle sue dichiarazioni (vedasi interrogatorio DEl'11.05.2018 riportato a pagg 92 e ss. DEla Sentenza di primo grado e che si allega [...]) riferisce che i farmaci reperiti attraverso la consegna DEle false ricette alle farmacie laziali dallo stesso Di TO EN sarebbero stati poi consegnati al Di TO AN». Dopo avere affermato il dovere DE giudice di chiarire le ragioni per le quali, «pur in presenza di dichiarazioni discordanti possa individuarsi una convergenza DEle stesse che non infici la complessiva ricostruzione DEle vicende narrate e per 10 tale via la dimostrazione DE fatto narrato attribuito al singolo soggetto», EN Di TO ribadisce che i due collaboratori di giustizia avrebbero riferito «fatti diversi che avrebbero visto coinvolto l'imputato in diverse attività attuative DE programma criminoso DE sodalizio (operazioni logistiche di ritiro e consegna di farmaci per uno, apertura di un conto corrente presso l'ufficio postale per l'altro) in quanto la narrazione DE HI LU - circa il contributo logistico fornito dal Di TO EN - coinvolge la figura DE Di TO AN (collettore dei farmaci acquisiti fraudolentemente che procedeva alla successiva consegna per la spedizione all'estero) che invece nei suoi interrogatori non riferisce di farmaci consegnati dal fratello». Ne discenderebbe che, con riguardo al ruolo che egli avrebbe rivestito all'interno DE sodalizio, i contributi dichiarativi dei due collaboratori di giustizia non avrebbero potuto ritenersi riscontrarsi reciprocamente, atteso che gli stessi contributi convergevano in realtà esclusivamente «sul dato DEla titolarità DEla carta postepay evolution sulla quale venivano accreditate le somme derivanti dalla cessione dei farmaci di illecita provenienza». Il ricorrente deduce che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI sarebbero state tra loro divergenti anche su un altro punto dirimente DEla vicenda, cioè quello DEla disponibilità o no DEle carte PostePay Evolution nelle mani di MA RO. EN Di TO rappresenta in proposito che, mentre AN Di TO aveva riferito che le suddette carte erano materialmente detenute da MA RO, LU HI aveva narrato che il denaro, che costituiva il corrispettivo DEla vendita dei farmaci provento dei DEitti di truffa, veniva materialmente ritirato dai titolari DEle carte PostePay e successivamente consegnato in contanti nelle mani di MA RO. Il Di TO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe DE tutto omesso di motivare su tale evidente divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori. Il ricorrente deduce ancora che la sua disponibilità a farsi intestare la carta Postepay non avrebbe potuto «ad ogni modo assurgere al rango di elemento dimostrativo DEla sussistenza DEla affectio tipica DE fenomeno associativo» e che tale conclusione sarebbe corroborata dalla circostanza che la richiesta di intestarsi la suddetta carta proveniva da suo fratello AN Di TO. La Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato neppure sulla doglianza con la quale egli aveva rappresentato «l'episodicità DEla condotta ascritta L.] avuto riguardo alla circostanza che sulla carta Poste Pay intestata al Di TO EN erano state effettuate solo sei transazioni in un arco temporale di nove mesi e che, come evidenziato in precedenza, la carta Poste Pay evolution era nella 11 esclusiva disponibilità di RO MA il quale poteva prelevare in autonomia le somme accreditate». EN di TO afferma che egli avrebbe «assecondato la richiesta DE fratello Antirno, relativa all'intestazione di una carta Poste Pay, ignorando DE tutto l'esistenza di un'associazione per DEinquere finalizzata ai traffici oggetto DE procedimento [...], ed inconsapevole DEle intenzioni criminali DE fratello, non essendo neppure a conoscenza di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda». Egli non avrebbe potuto neppure ipotizzare le intenzioni illecite DE fratello, atteso che questi era alla sua prima esperienza criminale. Sarebbe pertanto mancata l'affectio societatis, attesa l'insussistenza di dati dimostrativi DEla sua coscienza e volontà di partecipare attivamente, mediante il proprio contributo, alla realizzazione DE programma DEinquenziale in modo stabile e permanente. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione DEl'art. 192, commi 1 e 3, DElo stesso codice, e DEl'art. 648-bis cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 20) DEl'imputazione. Dopo avere trascritto il terzo, il quarto e il quinto capoverso DEla pag. 37 e il primo paragrafo DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata, EN Di TO denuncia che la Corte d'appello di Napoli avrebbe motivato «in maniera contraddittoria allorché valorizza il ruolo svolto in seno al sodalizio di cui al capo 2) non limitando lo stesso alla sola intestazione DEla carta Poste Pay evolution, ma anzi individuando, attraverso la disamina DEle dichiarazioni DE HI LU, un contributo concreto DE Di TO all'attività di fraudolenta acquisizione dei farmaci poi rivenduti dal RO». Dopo avere trascritto un ampio stralcio DEle dichiarazioni rese da LU HI nel corso DE suo interrogatorio DE 11/05/2018, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Napoli, là dove, ritenendo credibili e riscontrate le stesse dichiarazioni, gli attribuisce un ruolo operativo nell'attività di acquisizione fraudolenta dei farmaci nelle farmacie DE Lazio («l'interessato ha preso parte al fenomeno associativo, attraverso il ritiro dei farmaci, attraverso la spendita DEle ricette false [...]»; terzo capoverso DEla pag. 37), cioè un coinvolgimento nel presupposto reato di truffa ai danni DE servizio sanitario regionale - mediante, appunto, «la spendita DEle ricette false» - finirebbe col confermare l'affermazione DEla sua responsabilità per il DEitto di riciclaggio in spregio alla clausola di riserva con la quale si apre la norma di cui all'art. 648-bis cod. pen.; la quale clausola 12 avrebbe invece imposto, alla luce DEla ricostruzione operata dalla stessa Corte d'appello, l'esclusione DEla suddetta responsabilità. EN Di TO denuncia ancora l'inadeguatezza DEla motivazione («non motiva in maniera adeguata») «poiché nel caso di specie non si ritiene configurabile il reato di riciclaggio trattandosi di condotte [...] - consistite in accrediti di somme su una carta di debito direttamente riferibile all'imputato alla quale seguivano dei prelievi di denaro contante - inidonee ad integrare il DEitto» suddetto, atteso che, per la configurabilità DElo stesso, sarebbe «necessaria una particolare intensità dissimulatoria, che manca nel caso di versamento di bonifico di una somma su un conto corrente intestato allo stesso imputato ed alla successiva attività di prelievo». Ad avviso DE ricorrente, la Corte d'appello di Napoli non avrebbe offerto una congrua e logica motivazione neppure DEla sussistenza DE dolo generico DE reato, segnatamente, «DEla consapevolezza circa la provenienza DEittuosa DE denaro o DE bene, unita a una volontà di ostacolare ogni accertamento circa la provenienza DEittuosa di detti beni». EN Di TO ribadisce al riguardo che quanto dichiarato da LU HI in ordine ai «compiti logistici» che egli avrebbe svolto «nell'attività di reperimento dei farmaci e di prelievo DEle somme accreditate non trova conferma nelle affermazioni DE Di TO AN il quale specifica che le carte Poste Pay intestate ai terzi erano materialmente nel possesso di RO MA». Ciò sarebbe «sufficiente ad escludere la consapevolezza e la volontà di ostacolare l'accertamento DEla provenienza DEittuosa dei beni difettando la prova che il Di TO EN fosse al corrente DEla movimentazione di denaro e dei relativi traffici illeciti». 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione con riguardo «al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche al contenimento DEla pena nel minimo edittale ed alla riduzione DEl'aumento per la continuazione». EN Di TO lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe fornito una congrua e logica motivazione con riguardo ai rilievi difensivi con i quali era stato evidenziato che la sua condotta di vita antecedente al reato avrebbe consentito di riconoscergli le invocate circostanze attenuanti generiche, atteso che si sarebbe limitata a stigmatizzare «la gravità DE contegno tenuto dall'imputato, il quale ha fornito all'associazione un contributo importantissimo per la realizzazione DE piano criminoso» (primo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata). Il ricorrente ribadisce in proposito che «sulla scorta dei dati 13 dichiarativi acquisiti e DEle indagini espletate poteva considerarsi dimostrata a carico DE Di TO EN esclusivamente l'intestazione DEla carta di debito Poste Pay evolution ma non le ulteriori attività riferite dal HI». La Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di motivare anche in ordine al fatto che egli è un soggetto incensurato e senza carichi pendenti e che ha sempre svolto una stabile e lecita attività lavorativa, circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte d'appello ai sensi DEl'art. 133, secondo comma, n. 2), cod. pen. La Corte d'appello avrebbe anche trascurato di considerare la circostanza «DEl'evidente coinvolgimento DE Di TO EN nei fatti di cui all'imputazione in virtù DE legame familiare con il fratello Di TO AN inserito nel gruppo capeggiato dal RO MA». Pertanto, una corretta valutazione dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Sotto un ulteriore profilo, la Corte d'appello di Napoli, nel confermare la pena base e gli aumenti per la continuazione, sarebbe incorsa nel medesimo errore nel quale era caduto il G.i.p. DE Tribunale di Napoli, «poiché non ha motivato in ordine alle ragioni che portano ad operare tale aumento in virtù DEla ritenuta continuazione tra le violazioni quantificato nella misura di mesi sei di reclusione per il capo 2)». 7. Il ricorso di LE GA, a firma DEl'avv. Emireno Valteroni, è affidato a due motivi. 7.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e attiene al rigetto, da parte DEla Corte d'appello di Napoli, DE primo motivo di appello con il quale il GA «evidenziava che l'associazione semplice aggravata dall'art. 416 bis n. 1 c.p. relativamente ai farmaci illecitamente commercializzati doveva ritenersi assorbita in quella di 416 bis c.p., associazione camorristica DE clan nuova gerarchia dei ES di RO MA, per la quale era già intervenuta sentenza di condanna definitiva» (così il titolo DE motivo di ricorso). Il GA espone che, nel proprio atto di appello, aveva evidenziato che le due associazioni (quella di cui al capo 2 DEl'imputazione e quella camorristica "Nuova gerarchia DE clan dei ES", per la partecipazione alla quale il ricorrente era già stato condannato) erano contestuali, in quanto «operanti nel medesimo tempo» - sicché «[i]l periodo di consumazione dei reati coincide» - erano «organizzate secondo criteri identici», erano entrambe capeggiate da MA RO, e anche che, come sarebbe stato affermato anche dal G.i.p. DE Tribunale 14 di Napoli, «tutti coloro che facevano parte DEla associazione clan dei casalesi facevano parte anche DEl'associazione aggravata dall'art. 416 bis c.p. contestata a parte per la commercializzazione dei farmaci acquisiti attraverso prescrizioni mediche false». Né sarebbe stato «fuori luogo che la nuova gerarchia DE clan dei ES si occupi DE traffico illecito di farmaci, peraltro consegnando una parte dei profitti al NE EL che aveva concesso al RO MA di creare l'associazione Nuova Gerarchia DE clan dei ES», con la conseguenza che «[i]l traffico illegale di farmaci, pertanto, può rientrare nello scopo sociale DEl'associazione di matrice camorristica». Ciò posto, il GA lamenta che l'affermazione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'esistenza di due distinte associazioni sarebbe «priva di fondamento oltreché di logica», atteso che «in atti non vi sono elementi che confortino questa conclusione anzi tutt'altro». A tale proposito, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva sottoposto alla valutazione DEla Corte d'appello di Napoli degli specifici elementi di prova dai quali si sarebbe potuta evincere l'esistenza di un'unica associazione criminosa camorristica. In particolare, oltre agli elementi che sono stati indicati sopra, egli aveva evidenziato la portata DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO, là dove essi avevano riferito: 1) il primo (LU HI), che era entrato nel gruppo camorristico denominato "Nuova gerarchia DE clan dei ES" nel 2016 e che MA RO gli «spiegò subito che uno dei settori dai quali traeva un forte guadagno era proprio quello dei farmaci ricettati e mi ordinò di entrare a farne parte» (così l'interrogatorio DE 11/05/2018, come riportato a pag. 21 DEla sentenza di primo grado), sicché tale settore «dei farmaci» si doveva ritenere «una DEle attività DEl'associazione camorristica (così il ricorso); 2) il secondo (AN Di TO), che MA RO «gestiva questo traffico di farmaci salva vita con metodi tipicamente camorristici [...] perché [...] era solito applicare metodi violenti tipicamente camorristici nei confronti di coloro i quali intendevano discostarsi da lui o contraddirlo nelle decisioni e racconta episodi di violenza subita da affiliati e concorrenti nel traffico di farmaci ricettati» (così il ricorso). Tutto ciò esposto, il GA lamenta che la motivazione DEla sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, illogica e frutto DE travisamento DEla prova, in quanto la Corte d'appello di Napoli avrebbe valutato in modo arbitrario e, appunto, illogico, «le risultanze processuali», in particolare, le indicate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le doglianze che, a proposito DE contenuto DEle stesse dichiarazioni, erano state avanzate nel suo atto di appello. 15 Sulla premessa che, secondo la Corte d'appello di Napoli, «la prova DEl'esistenza DEle due associazioni troverebbe la sua essenza nella diversa data di costituzione di esse» (così il ricorso), il GA contesta che la stessa Corte d'appello «ritiene che tale elemento temporale venga riferito dai collaboratori di Giustizia e che però entravano a far parte DEl'associazione DEla Nuova Gerarchia DE CL dei ES Di TO nel 2015 e HI nel luglio DE 2016 e nell'occasione DEla fiDEizzazione venivano coinvolti anche nel traffico illecito dei medicinali. Seppure fosse corretto asserire che il RO già nel 2011 svolgesse il traffico di farmaci ricettati non è dato conoscere le modalità i soggetti coinvolti l'esistenza di una associazione a DEinquere strutturata o svolta occasionalmente con il concorso nel reato di personaggi sempre diversi». Nel lamentare che la Corte d'appello di Napoli «sembra utilizzare DEle congetture per spiegare il proprio convincimento evitando di svolgere le opportune valutazioni sugli elementi di prova raccolti», il GA deduce ancora: a) che egli «entrava a far parte DEl'associazione Nuova Gerarchia DE clan dei ES nel luglio 2016 e tra le varie attività illecite si occupava anche DE traffico di farmaci ricettati e gli unici due reati fine contestati venivano commessi in data 7/03/17 e 24/04/2017 in piena operatività DEl'associazione camorristica»; b) quanto all'aggravante DEl'associazione "semplice" DEl'avere agito al fine di agevolare l'attività DE clan dei ES, che «parte dei proventi DEl'attività dei farmaci veniva consegnata al EL NE, così come accadeva per tutti gli altri proventi DEl'attività DEl'associazione camorristica»; c) che non è stata valutata l'indicata dichiarazione DE collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui MA RO «aveva metodi violenti camorristici nel gestire l'associazione anche quella dei farmaci ricettati, analoga gestione e metodo per entrambe le associazioni, unicità di esse, i farmaci un'attività illecita DEl'associazione camorristica». 7.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e attiene al rigetto DE motivo di appello con il quale «si chiedeva la concessione DEle attenuanti generiche da ritenersi nella massima estensione» (così il titolo DE motivo di ricorso). Dopo avere esposto che la Corte d'appello di Napoli avrebbe basato la conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche «sulla intrinseca gravità DEla condotta tenuta dai ricorrenti e DEla gravità dei fatti» (così il ricorso), il GA deduce che «non può dimenticarsi come la concessione DE beneficio in parola sia DE tutto indipendente dalla valutazione DEla sola condotta tenuta dagli imputati che non può perciò solo essere ostativa» e che la Corte d'appello 16 «avrebbe dovuto svolgere una valutazione globale degli elementi caratterizzanti il fatto». La stessa Corte non avrebbe «offerto [...] un adeguato percorso logico e giuridico ossequioso dei principi di cui all'art. 133 c.p.». Il GA evidenzia in proposito come egli sia incensurato e non annoveri altri carichi pendenti e lamenta che la Corte d'appello «sul punto in motivazione non riteneva di spendere alcuna considerazione». 8. Il ricorso di VI IE, a firma DEl'avv. EL Basile, è affidato a due motivi. 8.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125, comma 3, DElo stesso codice, e all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e ha a oggetto il disconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, vincolo che era stato invocato con i motivi di appello. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli, nel rigettare tali motivi, «non si confronta con l'analisi degli elementi di prova che, in riferimento al IE, dimostrano l'esistenza di una "continuità temporale ed operativa" tra le condotte di partecipazione ai due reati associativi». Rappresenta in proposito che: 1) «[s]eppure le indagini hanno accertato che l'associazione finalizzata al traffico dei farmaci era già operativa dal lontano anno 2011 e che la stessa ha operato sino all'arresto dei sodali, risalente al 5/6/2017, la concreta ed effettiva partecipazione DE IE VI all'interno di tale sodalizio è legata alle operazioni di accredito e prelievo DEle somme ricavate dalla vendita dei farmaci che, rubricate al capo 21) DEla contestazione, risultano consumate dal 16/12/2016 al 12/4/2017»; 2) dalla sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, «risulta che l'associazione ex art. 416 bis cp (denominata "nuova gerarchia dei ES") si è costituita nel mese di febbraio/marzo 2016 ed ha operato sino al 5/6/2017 (data di esecuzione DEl'occ per l'art. 416 bis cp)». Pertanto, facendo applicazione dei principi che sono stati richiamati dalla Corte d'appello di Napoli, e compiuta «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo» (così a pag. 43 DEla sentenza impugnata), ne discenderebbe che «l'associazione finalizzata alla vendita dei farmaci vede il ricorrente come partecipe, con specifico ruolo operativo, dal 16/12/2016 al 12/4/2017, quindi, lungo un arco cronologico più ristretto che coincide, sovrapponendosi, alla sua partecipazione all'associazione mafiosa (che si estende dal febbraio/marzo 2016 al 5/6/2017)». 17 Sarebbe, pertanto, evidente, l'«illegittimità» DEla motivazione là dove la Corte d'appello di Napoli, «senza un concreto e ragionato confronto con gli elementi di prova», ha escluso l'invocata continuazione argomentando che «il traffico illecito dei farmaci è [...] preesistente alla nascita DE nuovo gruppo criminale» (pag. 44 DEla sentenza impugnata). La denunciata «illegittimità» DEla motivazione risulterebbe ancor più evidente alla luce DEl'attribuzione DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere «agevolato» l'attività DEl'associazione camorristica. Secondo il ricorrente, «[l]a contestazione di tale aggravante (caratterizzata dal dolo specifico) e la contestuale partecipazione all'associazione mafiosa qualificano le condotte di partecipazione alle due associazioni, come manifestazione di un "unico programma criminoso"», atteso che «una parte dei proventi realizzati con la vendita dei farmaci salvavita era destinato alla famiglia NE, a titolo di "ricompensa" DE benestare rilasciato dal suo capo clan» (così a pag. 40 DEla sentenza impugnata). In conclusione, «operando nell'associazione finalizzata al commercio illecito dei farmaci e con le condotte accertate dal 16/12/2016 al 12/4/2017, il ricorrente IE VI ha, come risulta dalla lettura DE capo di imputazione sub 21), agito al fine specifico di "versare nelle casse DE sodalizio (mafioso) parte dei proventi DEl'illecita attività e così contribuendo a creare una provvista per il pagamento degli stipendi agli affiliati e/o ai propri familiari ed assicurando la sopravvivenza DEl'associazione"; di tale condotta ne risultava beneficiario il ricorrente, sia in quanto partecipe DEl'associazione mafiosa, sia in quanto partecipe DEl'associazione finalizzata al commercio illecito dei farmaci». 8.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 129 DElo stesso codice. Con tale motivo, il IE deduce che, poiché «[l]a consumazione DEle condotte di riciclaggio oggetto DE capo di imputazione sub 21) [...], accertate dal 16/12/16 al 12/4/17, si colloca nel medesimo periodo in cui il ricorrente ha partecipato al DEitto associativo ex art. 416 bis cp, con condotta accertata dal febbraio/marzo 2016 al 5/6/2017», ne discenderebbe, secondo il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite DEla Corte di cassazione con la già ricordata sentenza AZ, che «[n]on è configurabile il concorso fra i DEitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti DEl'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal DEitto di associazione mafiosa». 9. NL AT ha proposto due ricorsi, uno a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e uno a firma DEl'avv. SC ST. 18 9.1. Il ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola è affidato a tre motivi. 9.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge e difetto di motivazione, ex art. 606 co I lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 co. 3 c.p.p., difetto assoluto, contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione ex art. 606 co I lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p. contestato al capo 2) DEla rubrica. Violazione DEl'art. 533 co I c.p.p. sussistendo elementi probatori tesi ad accreditare un ragionevole dubbio. Violazione di legge ex art. 606 co. I lett. e) c.p.p. per difetto assoluto di motivazione in ordine al periodo di partecipazione al sodalizio ex art. 416 c.p. contestato dal 2011 al giugno 2017». Tutto con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. Il ricorrente denuncia la mancanza DEla motivazione in ordine alle doglianze, che aveva prospettato nel proprio atto di appello, relative alla mancanza di prova DEl'elemento soggettivo DE reato e al fatto che il Box Express da lui gestito era stato aperto solo nel 2014, mentre la contestazione di cui al capo 2) DEl'imputazione faceva riferimento alla partecipazione all'associazione per DEinquere «dall'anno 2011». Il AT contesta la valorizzazione, operata dai giudici DE merito, DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI. In particolare, quanto all'affermazione DE Di TO secondo cui «AT NL è partecipe DE traffico di farmaci illeciti», il ricorrente deduce che, poiché si tratterebbe di una chiamata in correità de relato «di cui è ignota la fonte, non avendo mai [il Di TO] riferito di aver parlato o avuto rapporti diretti con il ricorrente, non avendo indicato la fonte di conoscenza», la stessa chiamata avrebbe dovuto essere oggetto di un più rigoroso e approfondito controllo. Quanto all'affermazione di LU HI secondo cui «AT NL era perfettamente consapevole DE meccanismo illecito, tanto che ne ha parlato più volte personalmente con me», il AT deduce che essa «doveva formare oggetto di espressa valutazione in termini di credibilità intrinseca DEla dichiarazione, risultando necessario indagare, alla luce DE contenuto DEle conversazioni ambientali [...] di seguito riportate, [...] sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui poteva essere avvenuto il colloquio tra il loquens ed il ricorrente, nonché sulla effettiva natura e sussistenza di rapporti (di frequentazione di familiarità) tra i due, in ragione DEl'assenza di elementi probatori attestanti l'esistenza di pregressi rapporti con il AT che lui stesso definiva come soggetto che non serviva a niente perché era "caca sotto, insallanuto e scemo"». Tanto dedotto, il ricorrente rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva segnalato l'esistenza di intercettate conversazioni tra presenti il cui contenuto si 19 sarebbe poste in evidente contrasto con le affermazioni dei collaboratori di giustizia. Dopo avere riportato uno stralcio DEle conversazioni n. 289 e n. 731 DE 02/05/2017 (pag. 4 DE ricorso), il AT argomenta che tale elemento probatorio, la cui rilevanza era stata da lui rappresentata alla Corte d'appello di Napoli, «appariva decisivo ed in palese contrasto con l'affermazione DE HI LU, che palesava poca considerazione DE AT, soggetto al quale lui non si sarebbe mai rivolto "non ci stava la ragazza tua altrimenti io chiamavo a te io!" che si limitava a fare le spedizioni "questo che fa, non fa niente? ... niente proprio ...?"». Il ricorrente lamenta che, «[r]ispetto a tale informazione probatoria - che, lo si ribadisce, restituisce una fotografia DE ricorrente quale soggetto che non voleva aver niente a che vedere con la famiglia NE e con la stessa famiglia DEla fidanzata, tant'è che nella conversazione immediatamente successiva (n. 752 DE 02/05/2017) il HI LU ed il GA LE continuano a commentare la inutilità DE ricorrente - ovvero impossibilità di un suo coinvolgimento nelle vicende illecite di cui si occupano - si afferma "questo non sa nemmeno dove sta di casa. LU dice che il suocero glielo diceva che questo non serve proprio" - la sentenza impugnata non appare dirsi integrare o rafforzare il difetto di analisi operato DEla sentenza di primo grado». Il ricorrente lamenta che la doglianza, da lui avanzata alla Corte d'appello di Napoli, DEl'assenza di un riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso «che andasse oltre lo svolgimento DEl'attività di spedizioniere svolta in qualità di gestore DE Box Express», non sarebbe stata affrontata e superata dalla Corte d'appello, atteso che questa si sarebbe «limita[ta] ad analizzare la sovrapponibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori ritenute riscontrate dal semplice dato notorio, costituito dalla circostanza che effettivamente il AT gestisse il box Express [...] e che avesse effettuato la spedizione di pacchi per conto DE RO MA». La Corte d'appello di Napoli non avrebbe però «effettua[to] alcuna analisi in ordine all'assenza di elementi probatori da cui ricavare la consapevolezza DE AT NL, in relazione al contenuto dei pacchi che venivano ricevuti e spediti dai soggetti di cui si avvaleva il RO MA e che non lo inserivano come soggetto facente parte DE gruppo». La stessa Corte d'appello avrebbe «completamente pretermesso [...] l'analisi di una sovrapponibilità DE narrato [dei due collaboratori di giustizia] nella parte in cui si ricostruiva una consapevolezza DE ricorrente DE contenuto dei pacchi e DEle attività poste in essere dal RO MA e da coloro che lo collaboravano, rispetto alla quale, come evidenziato nelle conversazioni ambientali su indicate, e non valutate, manca una condivisione/adesione al programma criminoso DEl'associazione». 20 I giudici partenopei avrebbero anche omesso di considerare l'elemento, che era stato pure esso evidenziato nell'atto di appello, «sintomatico DEla non necessarietà DEl'attività DE AT rispetto ai traffici illeciti» di MA RO, costituito dal fatto che questi li «aveva in essere già da epoca precedente l'apertura DE box express DEla suocera DE AT». Il AT lamenta al riguardo che sarebbe «stato completamente pretermesso [...] il momento [DE suo] ingresso nell'associazione in questione», tenuto conto DE fatto che, come era stato segnalato nell'atto di appello, «il Box Express gestito dal ricorrente veniva aperto solo nel 2014, cosicché appare impossibile che abbia posto in essere l'attività cristallizzata nell'imputazione a far data dal 2011 [...]. Di talché, il RO MA era in grado di raggiungere i propri obiettivi a prescindere da un coinvolgimento DE ricorrente». Sarebbe stato pertanto necessario, «come sollecitato con l'atto di gravame, che il giudice DE gravame non solo DEimitasse il perimetro temporale di partecipazione DE ricorrente all'associazione, già in essere per come contestato dal 2011, ma al contempo risultava necessario individuare gli elementi probatori che evidenziassero per quale ragione ed in quale momento il contributo DE AT NL fosse divenuto essenziale al programma criminoso, già attuato negli anni precedenti il 2014 ed attuabile a prescindere dal ricorrente medesimo. Ben, invero, poteva alla luce degli elementi probatori segnalati dalla difesa inserirsi come occasionale, nella ragionevole tesi alternativa prospettata dalla difesa sulla quale, pure si segnala, una completa assenza di analisi e di motivazione». La sua «mancata partecipazione ai reati fine» e «l'assenza di elementi probatori tesi a documentare la volontà [...] di partecipare al sodalizio capeggiato dal RO» avrebbero «dovuto formare oggetto di specifica analisi, anche e soprattutto in ragione DEle emergenze probatorie attestanti una tesi alternativa, ovvero un coinvolgimento occasionale e temporaneamente funzionale in quel momento storico ad un programma criminoso a cui non aveva mai manifestato adesione il AT». Quanto alla valorizzazione, da parte dei giudici DE merito, DEl'affermazione DE collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui il AT sarebbe stato coinvolto nell'organizzazione di un incontro, presso un campo sportivo, tra MA RO e EL NE, il ricorrente deduce che «non viene indicato [...] quale sia l'elemento esterno di riscontro individualizzante». Di conseguenza, non sarebbe «logico far derivare la consapevolezza DE AT NL in ragione dei rapporti personali tra il predetto con esponenti DE gruppo NE "ragion per cui appariva poco verosimile che egli fosse ignaro DE contenuto dei pacchi" omettendo di analizzare il contenuto di segno contrario DEle conversazioni intercettate e segnalate». 21 La Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso anche di considerare il contenuto DEle intercettate conversazioni che erano intercorse nel 2017 tra MA RO e FF BO, soggetto che si recava presso il Box Express a consegnare i pacchi al AT, «dalla cui lettura poteva ricavarsi tutt'altro che una "partecipazione o condivisione" DE AT NL rispetto alle attività DE gruppo». Il ricorrente invoca in particolare: la conversazione n. 330 DE 05/04/2017 che è riportata alle pagg. 130-131 DEla sentenza di primo grado, là dove il RO diceva al BO «eh a posto Raffè, ora metti tutto nei pacchi, non farli rompere ... hai capito? E chiudili"; la successiva conversazione n. 331 DE 05/04/2017, nella quale «il BO chiedeva al RO di avvisare il soggetto a cui deve consegnare i pacchi per la spedizione che stava andando a consegnarli, strano che il BO non avesse familiarità, confidenza con il ricorrente proprio in ragione DE ruolo che costui svolgeva nell'ambito DE sodalizio». Il ricorrente ribadisce che, a fronte di un motivo di appello con il quale era stata argomentata la sua mancanza di consapevolezza di partecipare all'associazione per DEinquere - chiedendo che fosse verificato «il forte contrasto tra le affermazioni dei due loquentes con il contenuto DEle conversazioni telefoniche ed ambientali fin qui evidenziate» -, la Corte d'appello di Napoli avrebbe «omesso qualsivoglia motivazione, anche in punto di incompatibilità, ovvero di insussistenza di un ragionevole dubbio, rispetto ad una ricostruzione alternativa, derivante dalla lettura degli atti e prospettata dalla difesa». Entrambi i giudici DE merito avrebbero inoltre travisato la prova. 9.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione di legge ex art. 606 co I lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 co 3 c.p.p. ed art. 416 bis I c.p. difetto assoluto, contraddittorietà ed illogicità DEla motivazione», con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione camorristica "CL dei ES", riconducibile alla famiglia "NE". Dopo avere trascritto la motivazione che, a tale riguardo, è contenuta nel primo capoverso DEla pag. 46 DEla sentenza impugnata, il AT lamenta che «non si comprende come possa la Corte in assenza DEla indicazione di elementi esterni individualizzanti di riscontro al narrato DE collaboratore di giustizia Di TO AN, quindi in palese violazione DEl'art. 192 co. 3 c.p.p., ritenere dimostrata la sussistenza in capo al ricorrente DEla finalità specifica di agevolare il clan, ponendo in essere la condotta contestata al capo 2) DEla rubrica, ed in relazione ad un'attività che il RO MA poneva in essere già prima DE 2016 ovvero, come contestato, dal 2011. Del resto, lo stesso Di TO, affermava che "RO MA ha sempre detto a me e EN che questa era una sua 22 attività privata e che quindi i proventi che ne derivavano erano solo i suoi (cfr pag. 91 DEla sentenza di primo grado)». Mancherebbe, pertanto, nella sentenza impugnata, «un'analisi DEla valutazione probatoria DE narrato DE loquens sulla posizione DE ricorrente, che doveva aver fatto proprio il motivo a DEinquere DE correo (occorreva dimostrare il momento e l'effettiva conoscenza di tale ulteriore finalità che il RO aveva in animo di raggiungere con l'attività di traffico illecito di farmaci) che non trovava conferma in nessun elemento esterno individualizzante, trattandosi, per vero, di chiamata in correità de relato, senza l'indicazione DEla fonte da cui aveva appreso l'informazione». Nella motivazione DEla sentenza impugnata mancherebbe anche «la indicazione DEl'elemento probatorio attestante la conoscenza DE AT DE contenuto DEl'incontro in questione e cioè che nel corso di quell'incontro DE 2016 l'attività DE RO MA, avendo ad oggetto il traffico illecito di farmaci L.] fosse stata destinata anche ad agevolare il clan dei ES fazione NE, attraverso il versamento di somme di denaro». Il ricorrente deduce ancora chb «nemmeno la semplice conoscenza che il RO MA avesse rapporti con esponenti DE gruppo di NE EL poteva bastare a dimostrare la consapevolezza che l'attività "privata" DE RO MA posta in essere dal 2011 [...] fosse destinata ad agevolare il clan dei casalesi». Il AT lamenta altresì che la Corte d'appello di Napoli, a fronte DEle censure che egli aveva mosso al percorso argomentativo DEla sentenza di primo grado, si sarebbe limitata a «riproporre immotivatamente ed illogicamente le stesse argomentazioni». In particolare, l'argomentazione che fondava la sua consapevolezza DEl'agevolazione DE "CL dei ES" sull'essere stato il promotore DEl'incontro DE 2016 tra MA RO e EL NE «veniva ribadita dalla Corte d'Appello [...] senza che venisse effettuata una indicazione DEl'elemento probatorio di riscontro esterno che potesse individualizzare il ruolo effettivamente svolto dal AT nell'incontro in questione (incontro al quale non partecipava il ricorrente e rispetto al quale non viene indicato nemmeno per quali ragioni dovesse conoscerne il contenuto), omettendo di considerare quanto segnalato in ordine al contenuto DEle conversazioni ambientali registrate il 02/05/2017 nel corso DEle quali si evidenziava la assoluta riluttanza DE ricorrente ad avere rapporti con la famiglia NE, manifestando apertamente la volontà di non voler essere coinvolto». Sotto altro profilo, il «rapporto di affinità DE ricorrente con il figlio di NE EL fidanzato con la sorella DEla fidanzata DE AT NL» non 23 potrebbe, «di per sé, risultare indicativo nemmeno di una frequentazione» e sarebbe «inconferente rispetto alla necessità di dimostrare la consapevolezza DEla finalizzazione DEla condotta DE RO MA». Il AT conclude che la Corte d'appello di Napoli si sarebbe «limita[ta] all'affermazione apodittica DEla sussistenza DEl'aggravante in questione, non preoccupandosi di evidenziare quali siano gli elementi probatori che la giustifichino, e dai quali possa inferirsi in capo al ricorrente la specifica finalizzazione DEla condotta contestata al capo 2 DEla rubrica, ovvero la consapevolezza che i correi avessero tale finalità, di talché la motivazione sul punto risulta essere solo apparente». 9.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[d]ifetto assoluto, contraddittorietà e illogicità DEla motivazione ex art. 606 co. I lett. e) c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio e alla concessione DEle attenuanti generiche». Il ricorrente deduce come «nel caso di specie appaia immotivata la condanna che non tenga conto DE dato dirimente DEla condotta collaborativa tenuta dall'imputato». Secondo il AT, nella sentenza impugnata «le censure mosse dalla difesa vengono solo apparentemente superate: se da un lato, si prende atto DEl'atteggiamento collaborativo DEl'imputato; dall'altro si esclude che questo possa giustificare la concessione DEle attenuanti generiche in ossequio a quanto era stato ritenuto dal Giudice di prime cure». Il AT ribadisce di avere «serbato un comportamento assolutamente corretto e rispettoso nell'intero corso DE processo, anche in epoca non sospetta, in sede di perquisizione il AT ha fornito una piena e fattiva collaborazione indicando le spedizioni gestite dal RO». Pertanto, dalla sentenza impugnata non emergerebbero «quegli elementi che [...] consentirebbero di carpire le motivazioni sottese alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti», con la conseguenza che la stessa sentenza dovrebbe essere annullata «ai fini DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.». 9.2. Il ricorso a firma DEl'avv. SC ST è anch'esso affidato a tre motivi. 9.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 190, 192 III e IV comma, 533, 546, I comma, lett. e) c.p.p., 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 416 bis c.p., per avere la Corte di Appello di Napoli, nel valorizzare - ricorrendo ad una motivazione "generica" e "cumulativa" - gli elementi di prova dichiarativa, posti a sostegno DEl'affermazione di responsabilità DE ricorrente AT NL, rappresentati, 24 ad avviso DEla Corte, dalla "chiamata in correità" proveniente dai collaboratori di giustizia Di TO AN e HI LU, omesso di dare adeguata risposta alle dettagliate argomentazioni difensive - pur richiamate "genericamente" in sentenza - aventi ad oggetto "l'incoerenza, la contraddittorietà, la divergenza e l'assoluta inconciliabilità ed assenza di sovrapponibilità" dei singoli apporti dichiarativi - con specifico riferimento alle fasi ideativa, DEiberativa ed organizzativa, oltre che esecutiva - idonei ad incidere sul nucleo centrale DE racconto ed a minare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei singoli dichiaranti e DE loro dichiarato - valutazione parziale e travisante DEle fonti di prova dichiarativa - omessa valutazione di elementi decisivi idonei ad incidere sul giudizio di responsabilità DE ricorrente - omessa e travisante motivazione, con riferimento alle dettagliate doglianze difensive, per avere la Corte erroneamente ritenuto di avere adempiuto ai propri doveri motivazionali limitandosi ad elencare le doglianze difensive, piuttosto che valutarle separatamente e partitamente - violazione DE diritto alla prova - violazione di legge». Nel prendere le mosse dall'affermazione che gli elementi su cui si fonda il riconoscimento DEla sua responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere aggravata di cui al capo 2) DEl'imputazione sono costituiti dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI, il ricorrente denuncia «l'assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro oggettivo tale a supportarne il contenuto e la veridicità». Quanto, in particolare, alle affermazioni DE Di TO secondo cui NL AT sarebbe stato «una parte attiva di tale meccanismo [DE traffico illecito dei farmaci] perché cognato di NE NI, figlio di NE EL» e, in virtù di tale relazione, avrebbe organizzato l'incontro tra MA RO e EL NE a seguito DE quale quest'ultimo avrebbe autorizzato il RO a operare nel territorio casertano controllato dal clan che faceva capo allo stesso EL NE, il ricorrente deduce che: a) «il ruolo di "parte attiva" in seno all'organizzazione criminale dovuto al legame matrimoniale con la sig.na NA NE, sorella DEla moglie di NI NE, figlio di EL NE, è frutto di una pura e semplice congettura in considerazione DElo stato di assoluta incensuratezza DE AT NL da sempre onesto lavoratore»; b) la circostanza di avere organizzato il menzionato incontro tra MA RO e EL NE non avrebbe «trovato alcun riscontro oggettivo nel corso DEl'attività di indagine, ma anzi le intercettazioni ambientali hanno fornito un quadro totalmente diverso», e la stessa circostanza «appare tanto più carente, laddove non sono mai emersi legami di natura illecita tra la famiglia AT e la famiglia NE»; c) nel corso DE suo interrogatorio DE 03/07/2017, il Di TO aveva dichiarato che «RO MA ha sempre detto a me e a EN 25 Domenico che questa [DE traffico illecito dei farmaci] era una sua attività privata e che quindi i proventi che ne derivavano erano solo suoi». Secondo il AT, la circostanza di avere agevolato il clan camorristico sarebbe «destituita di fondamento atteso che il RO gestiva tale segmento criminale [cioè quello DE traffico illecito dei farmaci] sin dall'anno 2011, ovvero in epoca ben lontana e non correlata alla "presunta autorizzazione DE NE" avvenuta nell'anno 2016». Quanto alle dichiarazioni di LU HI, il ricorrente deduce che «non vi sono riscontri oggettivamente comprovanti la consapevolezza DE AT sul contenuto dei pacchi già imballati che provvedeva a spedire;
circostanza, questa, agevolmente evincibile nel corso DEl'intercettazione tra il RO ed il BO dove si fa riferimento solo alle confezioni di farmaci prelevati dal AT senza alcun riferimento DEla conoscenza da parte di quest'ultimo DE contenuto». Il AT asserisce che la sua «totale estraneità ai fatti contestati» e la sua «assoluta buona fede» emergerebbero dal «comportamento tenuto [...] nel corso DEl'attività di perquisizione DE 02/05/2018, laddove venne fornita da subito un'ampia collaborazione indicando tutte le spedizioni gestite dal RO. Appare evidente che, allorquando il AT fosse stato a conoscenza DEla natura illecita DEle spedizioni, non avrebbe messo a disposizione DEla A.G. documentazione difficilmente rintracciabile». La Corte d'appello di Napoli, invece di confutare adeguatamente le indicate specifiche doglianze che erano state prospettate dall'imputato nel proprio atto di appello, si sarebbe «limita[ta] a "riassumerle", svilendole nel loro significato pregnante e decisivo ai fini DEl'affermazione di responsabilità, incorrendo in un'eclatante violazione DE diritto di difesa DEl'imputato e DE diritto alla prova allorquando, come evidenziato, alcun riscontro ab externo DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è stato individuato». E ciò nonostante la propria difesa, «nell'evidenziare le numerose ed insuperabili discrasie emergenti dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai singoli propalanti», avesse inteso rappresentare «l'insussistenza DEla prova certa DEla sua partecipazione alle fasi ideativa, DEiberativa ed organizzativa, trattandosi di uno spedizioniere che non ha esitato a fornire fin dalla genetica fase DEle indagini ogni collaborazione possibile, [...] nella inconsapevolezza assoluta DE contenuto dei pacchi che provvedeva a spedire». La propria difesa aveva in particolare evidenziato «le insuperabili divergenze emergenti dal confronto tra i narrati DEle fonti dichiarative, soprattutto, con specifico riferimento alla "generica", ed in quanto tale "indimostrata ed indimostrabile" consapevolezza DE AT DE contenuto dei pacchi su citati». 26 Il ricorrente asserisce che «le discrasie e discrepanze relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia» risulterebbero evidenti mettendo le stesse dichiarazioni a confronto col compendio probatorio che era stato posto sostegno DEl'ordinanza cautelare n. 104/18 nei confronti di MA RO, in particolare, con il contenuto di «intercettazioni sia telefoniche che ambientali che cozzano clamorosamente con la imputazione odierna». Il AT argomenta in proposito che, «se il collaboratore Di TO fa risalire la conoscenza DE NE EL e DE RO MA avvenuta per il tramite DE sig. AT NL al dicembre DE 2016 salvo poi "rettificare" e ricondurla ad una data in cui il NE era libero e segnatamente febbraio 2016, non si comprende la correlazione DE percorso logico argomentativo DEla Corte di Appello rispetto a tale dichiarazione con l'altra dichiarazione DE Di TO incentrata sulla circostanza che l'attività riferita ai farmaci era di esclusiva pertinenza DE RO». Ad avviso DE ricorrente, la riprova che la Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa in una motivazione «travisante ed incomprensibile» sarebbe rinvenibile in quanto affermato dalla stessa Corte nel secondo, terzo, quarto e quinto capoverso DEla pag. 40 e nel primo capoverso DEla pag. 41 DEla sentenza impugnata, passaggi motivazionali che il ricorrente trascrive alle pagine settima e ottava DE proprio ricorso. Secondo il difensore DE AT, la trascritta motivazione sarebbe «apparente allorquando la Corte di Appello di Napoli motiva sia sulla colpevolezza nonché sulla correttezza DEla contestazione DEl'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. facendo riferimento ad una sentenza, la n° 1800/2020 DEla Corte di Appello di Napoli ove non compare nella maniera più assoluta il mio assistito, [...] soggetto assolutamente incensurato e mai neanche indagato nel processo di cui alla sentenza su riportata». Il ricorrente sottolinea ancora che «quanto intercettato a carico di affiliati DE RO e segnatamente HI e GA in data 02/05/2017, mal si concilia con la prospettazione accusatoria, allorquando gli stessi nel corso DEla loro conversazione, nel commentare le qualità DE sig. AT come spedizioniere, lo descrivevano come persona non avvezza al malaffare e certamente non inserita in contesti criminali». Un'altra «circostanza dirimente» sarebbe quella che «attiene all'epoca in cui la condotta criminosa sarebbe iniziata», atteso che sarebbe «irreale la contestazione formulata a carico DE sig. AT allorquando nel capo di imputazione si cristallizza l'epoca di commissione dei fatti a far data dall'anno 2011 ovvero ben 4 anni prima DEl'avvio da parte DE prevenuto DEl'attività di spedizioniere». 27 Tutte le indicate argomentazioni non sarebbero state vagliate dalla Corte d'appello di Napoli, pur a fronte DEla prospettazione, da parte DEla difesa DEl'imputato, di una tesi alternativa, basata sulle stesse argomentazioni, le quali sarebbero state «idonee a dimostrare l'assoluta estraneità, ai fatti contestati». 9.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: ««[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 125, III comma, 190, 192, 533 e 546, I comma, lett. e) c.p.p. per avere i Giudici DEla Corte di Appello di Napoli: a) omesso di dare conto DEle specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dei dichiaranti e DEla autonomia DEle singole chiamate - omessa motivazione circa il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti e DEl'autonomia DE dichiarato - violazione DE diritto alla prova». Il AT lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di valutare le argomentazioni difensive con le quali «era stata evidenziata l'assenza di autonomia tra le fonti dichiarative», così violando sia il diritto di difesa DEl'imputato sia i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di autonomia DEle chiamate in correità. Inoltre, la Corte d'appello di Napoli, con l'affermare che le dichiarazioni di AN Di TO e di LU HI sarebbero state «logiche e coerenti in quanto a conoscenza dei fatti per il ruolo rivestito nell'associazione ed a conoscenza dei legami familiari che legavano il sig. AT ai massimi esponenti DE medesimo clan» (così il ricorso), sarebbe incorsa «in due macroscopiche violazioni», in quanto avrebbe: a) «omesso di compiere qualsiasi valutazione DEl'attendibilità intrinseca DEle chiamate»; b) «DE tutto illogicamente ed immotivatamente, valorizzato l'apporto dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia Di TO AN e DE HI LU omettendo, viceversa, inspiegabilmente, di dare conto, attraverso una valutazione parziale e malevola DE dichiarato DE propalante, il valore liberatorio rappresentato da quelle stesse dichiarazioni nella parte nella quale il collaboratore chiariva che l'attività di contrabbando di farmaci era di assoluta pertinenza DE RO sin dall'anno 2011». Pertanto, la Corte d'appello di Napoli, «ricorrendo ad una motivazione "cumulativa" e "generica", sia DEle emergenze processuali che DEle specifiche doglianze difensive», sarebbe pervenuta ad una decisione viziata in quanto adottata in violazione DE principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice di appello deve dare compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione e deve argomentare in ordine a tali motivi in quanto dotati DE requisito DEla decisività. 9.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: ««[v]iolazione DEl'art. 606, I comma, lett. d) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 416 bis 1 e 133 c.p. per 28 essere incorsa la Corte di Appello di Napoli, adottando una motivazione "cumulativa", in una evidente omessa motivazione sulle richieste subordinate avanzate dalla difesa DE ricorrente». Il ricorrente lamenta che le argomentazioni sulla base DEle quali la Corte d'appello di Napoli ha confermato il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto la sussistenza DEla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbero «illogiche ed incomprensibili». 9.2.3.1. Quanto alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente deduce che egli, contrariamente a quanto avrebbe affermato la Corte d'appello di Napoli, «ha [...] sempre serbato un comportamento corretto e rispettoso sia durante il periodo di sottoposizione alla misura custodiale sia nel corso DEl'intero processo, ma ancor di più durante la fase DEle indagini preliminari [...] fornendo in sede di interrogatorio elementi utili a chiarire la propria posizione». Inoltre, «nel corso DEla perquisizione [...] sin da subito ha fornito una piena e fattiva collaborazione agli organi di polizia indicando le spedizioni gestite dal RO». Tale sua condotta, unitamente all'assenza di precedenti penali, avrebbe dovuto portare al riconoscimento le circostanze attenuanti generiche. 9.2.3.2. Quanto alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEl'associazione camorristica "CL dei ES", il ricorrente deduce che la motivazione, in quanto «sembra trovare fondamento esclusivamente sul vincolo familiare che lega il sig. AT con la famiglia NE», sarebbe «incomprensibile». Il ricorrente rappresenta al riguardo che: a) «sono proprio le dichiarazioni e le intercettazioni dei collaboratori di giustizia a far ritenere il AT DE tutto estraneo a contesti criminali ed associativi», atteso che, «se è vero, come riferito dal collaboratore Di TO, che il RO gestiva militarmente la propria organizzazione avrebbe avuto un ben altro comportamento verso un "presunto affiliato"»; b) rileverebbe anche «la valutazione personale DE AT che si evince dalle intercettazioni riguardanti il HI ed il GA i quali non hanno mai esitato a definirlo con aggettivi poco lusinghieri, circostanza che mal si concilia di nuovo con la asserita gestione militare DEl'associazione da parte DE RO», atteso che, «se il AT NL avesse rivestito la qualità di associato, peraltro con quelle "parentele" indicate, non avrebbe potuto essere trattato in quel modo da costoro, ma ancor di più non avrebbe potuto sottrarsi ad alcunché di richiesto quale appoggio alla associazione»; c) egli fornì «totale collaborazione» alla polizia giudiziaria in occasione DEla perquisizione subita e se «non fosse stato assolutamente inconsapevole DEl'oggetto DEle spedizioni non si sarebbe 29 adoperato con le FF.00. ad indicare tutte le spedizioni riconducibili al RO fornendo peraltro adeguata documentazione. Circostanze che mal si conciliano con il presunto benestare al RO addirittura DE NE EL che avrebbe visto un proprio affiliato addirittura collaborare con la A.G.»; d) «il vincolo familiare descritto con la famiglia NE [...] ha finito per rappresentare un pregiudizio che ha fortemente gravato sulla [sua] posizione»; e) qualora «effettivamente [...] avesse ricoperto un ruolo nell'associazione a DEinquere di cui all'odierno processo, né il RO né chiunque altro avrebbe potuto tenere tali comportamenti nei suoi confronti, ma proprio la inesistenza di tali vincoli illeciti ha fatto sì che si potesse arrivare addirittura alla minaccia fisica DElo stesso»; f) «se tale legame [familiare] è alla base DE riconoscimento DEl'aggravante contestata, davvero non si comprende il ragionamento logico argomentativo che ha portato [...] la Corte di appello [...] a ritenere lo stretto vincolo familiare che lega RO AN a RO MA [...] e Di TO EN a Di TO AN, di per sé non sufficiente ad integrarla», con una «disparità [che] appare non solo illogica ma assolutamente incomprensibile». 10. Il ricorso di FF BO, a firma DEl'avv. Giovanni Cacciapuoti, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 133 cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità DEla motivazione. Il ricorrente denuncia la «omessa, apparente od apodittica motivazione in ordine all'entità DEla pena ed alla errata valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena». La motivazione sarebbe «caratterizzata [...] da uno schema riepilogativo e acritico DE capo di imputazione». Essa sarebbe solo apparente, atteso che «[n]on pare [...], contrariamente a quanto si legge in sentenza, che l'Impugnato Giudice abbia prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale né tanto meno sembra diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato. Tale laconica motivazione realizza un evidente vizio motivazionale che determina, ovvero concorre a determinare la nullità DEla sentenza» per non avere la Corte d'appello di Napoli rispettato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il giudice deve motivare in modo congruo e logico il rigetto DEle richieste di parte. 10. Il ricorso di MA RO, a firma DEl'avv. EL Caiafa, è affidato a cinque motivi. 10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla conferma DEla sua responsabilità per 30 il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. Il RO espone che, con il proprio atto di appello, «rappresentava come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su cui si fonda la sentenza di condanna fossero tutt'altro che lineari, convergenti e riscontrate atteso che le intercettazioni telefoniche per il loro tenore devono considerarsi DE tutto neutre». Tanto esposto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non si sarebbe confrontata con tali «richieste difensive circa la valutazione DEl'attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali rendono propalazioni discordanti tra di loro e circa l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei suindicati», in quanto si sarebbe limitata a «riporta[re] quanto asserito dal Giudice di prime cure», rendendo una motivazione basata su argomentazioni di puro stile e, perciò, meramente apparente. 10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 649 DElo stesso codice per avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto «le condotte imputate al RO non assorbite dalla sentenza n. 1800/2020 emessa dalla Corte di appello di Napoli». Il ricorrente premette che, con tale sentenza, passata in giudicato, egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. «per aver fatto parte DEl'associazione di stampo camorristico di NE EL» e che, nella stessa sentenza, «veniva dato atto DEla nascita DE nuovo gruppo criminale denominato "nuova gerarchia dei casalesi" al cui vertice vi era RO MA il quale operava con il benestare di NE EL». MA RO espone quindi che il presente procedimento penale trarrebbe origine da un'attività di polizia giudiziaria diretta a contrastare il fenomeno DE traffico illecito di farmaci riconducibile a un gruppo di soggetti affiliati al "CL dei ES" e, in particolare, al nuovo gruppo denominato "Nuova Gerarchia DE CL dei ES", da lui stesso promosso. Ciò premesso ed esposto, il ricorrente riporta le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN Di TO secondo cui: MA RO «richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE»; «il RO MA gestiva questo traffico di farmaci salvavita con metodi tipicamente camorristici, non solo, infatti, egli era molto temuto da tutti noi partecipi per via DEla sua stretta parentela con il fratello RO SQ, [...] ma anche perché [...] era solito applicare metodi violenti, tipicamente camorristici, nei confronti di coloro i quali intendevano discostarsi da lui o contraddirlo nelle sue decisioni». 31 Secondo il ricorrente, da tali dichiarazioni DE collaboratore di giustizia si comprenderebbe «come l'attività posta in essere dal RO facesse parte insieme alle estorsioni, al traffico di armi ecc., DE fine unico DEl'associazione denominata "nuova gerarchia DE clan dei ES" in quanto, innanzitutto il RO ha operato tramite il benestare DE NE ed in secondo luogo in quanto i proventi DEl'attività illecita confluivano anche nelle casse DEla famiglia NE». Il RO contesta quindi la ritenuta sussistenza di due associazioni autonome, una di stampo camorristico e una finalizzata al traffico illecito di farmaci, e, in particolare, il rilievo «dirimente» che sarebbe stato in tale prospettiva attribuito dalla Corte d'appello di Napoli al «dato temporale ritenendo che il RO già dal 2011 si occupasse di farmaci e quindi in un momento storico antecedente la nascita DE gruppo "nuova gerarchia dei ES" che si colloca temporalmente nel 2016 oltre che per la circostanza che i componenti DEle associazioni risultavano essere solo parzialmente gli stessi». Secondo il ricorrente, se fossero state considerate e adeguatamente valutate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si sarebbe pervenuti ad una diversa decisione. Il RO riporta quindi: 1) la dichiarazione di AN Di TO, secondo cui «nel 2016 RO MA [...] richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE. Quando RO MA gli chiese questa autorizzazione, illustrò anche il traffico dei farmaci salvavita e ne ottenne in tal senso specifica autorizzazione»; 2) la dichiarazione di LU HI, secondo cui, «una volta effettuato il pagamento sulle postepay a noi intestate, noi stessi prevedevamo a prelevare per contanti il corrispettivo e lo portavamo per contanti a RO MA il quale ci corrispondeva una percentuale su questo importo pari a 1,50/2,00 euro per ricetta spesa. [...] di questo ricavato RO tratteneva una quota per sé [...]; una ulteriore quantità veniva utilizzata per pagare noi ed una terza quota veniva da lui versata alla famiglia NE, per come mi consta personalmente avendo io stesso portato somme alla famiglia di NE ON e in genere alla famiglia NE». Alla luce di tali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulterebbe «evidente che a seguito DE benestare DE NE ad agire nel nome DEla famiglia in relazione anche ai farmaci e alla circostanza che i proventi DEla vendita illecita dei farmaci confluivano nelle casse DElo stesso CL NE, che tra le attività DEl'associazione camorristica capeggiata dal RO vi è anche questa dei farmaci illeciti. Pertanto tale associazione ritenuta parallela dai Giudici di merito deve ritenersi assorbita dall'associazione già giudicata di cui all'art 416 bis c.p. e dunque ritenersi sussistente la violazione DE principio DE ne bis in idem». 32 Dopo un'ampia esposizione illustrativa DE principio di specialità, il ricorrente ribadisce che le condotte a lui attribuite «risultano assorbite dalla sentenza n. 1800/2020 emessa dalla Corte di Appello di Napoli [...] e che ci troviamo dunque in presenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem in quanto il RO per quei fatti e per quell'arco temporale risulta aver riportato già sentenza di condanna passata in giudicato, atteso che benché la condotta di cui al capo 2) viene astrattamente contestata dal 2011 al 5.6.2017 ma in concreto tutti i reati fine vengono contestati all'anno 2017». 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 416 bis cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza DEla circostanza aggravante cosiddetta DEl'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Dopo avere svolto alcune considerazioni generali sulle condizioni per la configurabilità di tale circostanza aggravante, il RO espone che, nel caso di specie, essa sarebbe stata ritenuta sussistente «sulla circostanza che i proventi ricavati dalla vendita dei farmaci era destinata [sic] alla famiglia NE oltre che dal fatto che all'interno DEla compagine associativa era presente Di AT NL legato da rapporti di parentela con i NE». Dopo avere trascritto il primo e il secondo capoverso DEla pag. 40 DEla sentenza impugnata, nei quali la Corte d'appello di Napoli ha argomentato l'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem, il ricorrente deduce che la stessa Corte d'appello, là dove ha motivato la sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, «ribalta completamente quanto asserito in precedenza ritenendo che parte dei proventi DEla vendita dei farmaci erano destinati alla famiglia NE in forza di un patto intercorso tra NE EL e RO MA». Ne risulterebbe, «dunque, anche a seguito DEla contraddizione DEla stessa Corte, che viene mal contestata l'aggravante in quanto la stessa dovrebbe attenere al metodo mafioso piuttosto che all'agevolazione anche e soprattutto in forza DEle propalazioni dei collaboratori di giustizia». 10.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo al disconoscimento DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800/20 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, vincolo che era stato invocato con i motivi di appello. Il RO deduce che sarebbe «evidente che i fatti per cui si procede [...] sono frutto di uno stesso iter criminis, il quale consiste in una iniziale programmazione di compiere una pluralità di reati, dall'inizio preordinati alla realizzazione di un 33 unico fine», considerato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è emerso «che il RO richiese ed ottenne da NE EL l'autorizzazione ad agire sui territori casertani a nome DEla famiglia NE anche in relazione al traffico illecito di farmaci. Dunque i reati di cui alla impugnata sentenza devono ritenersi quali reati fine DEl'associazione ex art. 416 bis c.p. già oggetto di giudicato». Dopo avere esposto le condizioni in presenza DEle quali è possibile ravvisare il vincolo DEla continuazione tra reati associativi, il RO contesta la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli (pag. 44 DEla sentenza impugnata) fondata sul «dato temporale» (in quanto «il traffico illecito dei farmaci è [...] preesistente alla nascita DE nuovo gruppo criminale, sicché non può essere considerato come uno dei settori di mercato DEl'associazione di stampo mafioso») e sulla diversità dei reati (in quanto «il capo di imputazione attesta che l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. non contempla, tra i reati fine, il traffico di farmaci»). Quanto, in particolare, all'argomento fondato sul «dato temporale», il RO rappresenta come Sez. 1, n. 39398 DE 29/03/2023, MI (non massimata), abbia affermato che l'elevato arco temporale all'interno DE quale sono stati commessi più reati non è ostativo al riconoscimento DEla continuazione. Dopo avere esposto alcune considerazioni di carattere generale sulle condizioni per ritenere la sussistenza DEla continuazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe «considera[to] che dal momento in cui il RO ha ricevuto il benestare DE NE, i reati commessi sono stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulta unitario e impone l'applicazione DEla disciplina DE reato continuato, disciplina che può essere applicata, indifferentemente, sia per i reati presupposti sia per una parte limitata di essi». La Corte d'appello di Napoli non avrebbe «verificato la possibilità di concedere il beneficio invocato, se non per tutti i reati almeno per una parte di essi, atteso che il pur elevato arco di tempo all'interno DE quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, DEle singole causali e dalla contiguità temporale». 10.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione DEl'art. 62-bis cod. pen., con riguardo al mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 34 Il RO deduce che la Corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto valutare la natura e l'entità dei fatti da lui commessi nonché la sua personalità e «alla luce di un criterio di proporzionalità tra il fatto e la posizione giuridica DElo stesso avrebbe dovuto concedere le invocate attenuanti generiche al fine di giungere alla commisurazione di una pena che potesse essere in linea con l'entità dei fatti e con la personalità DElo stesso». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di TO VA è inammissibile perché è stato proposto per un unico motivo DE tutto aspecifico e, perciò, non consentito. Si deve preliminarmente precisare che, diversamente da quanto è stato indicato dal VA nel suo ricorso: 1) egli è stato ritenuto responsabile non DE «reato associativo di cui al capo 1» DEl'imputazione ma DE reato associativo di cui al capo 2) DEl'imputazione; 2) la recidiva non gli era stata contestata (si veda anche, a tale proposito, la pag. 196, secondo capoverso, DEla sentenza di primo grado). Fatte queste precisazioni, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso - che, nella parte in fatto, si è riportato in modo pressoché integrale - risulta, in tutta evidenza, aspecifíco, atteso che, con esso, il ricorrente si è limitato a contestare, in modo DE tutto generico, la sua ritenuta partecipazione all'associazione - invocando, appunto, DE tutto genericamente, gli esiti DEl'istruttoria dibattimentale, senza in alcun modo precisare quali essi fossero stati - e ha omesso completamente di confrontarsi con le argomentazioni con le quali i giudici DE merito hanno motivato la suddetta partecipazione (si vedano, in particolare, le pagg. 28-30 DEla sentenza impugnata, la cui motivazione si salda, peraltro, con quella di cui alle pagg. 153-164 DEla conforme sentenza di primo grado). L'unico motivo, così formulato, si deve pertanto reputare non consentito, in quanto fuoriesce completamente dai necessari canoni di una ragionata censura DE percorso motivazionale DEla sentenza impugnata. 2. Il ricorso di AN CO. 2.1. Il primo motivo è fondato. Con lo specifico terzo motivo DEl'atto di appello a firma DEl'avv. Daniele Ionà (nona e decima pagina), AN CO aveva chiesto l'esclusione DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., come contestatale in relazione ai reati di cui ai capi 2), 14) e 15) DEl'imputazione. Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, come risulta dall'ultimo capoverso DEla pag. 19 e dal primo capoverso DEla pag. 34 DEla sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che il terzo 35 motivo di appello DEl'imputata fosse relativo alla richiesta di derubricare il reato di cui al capo 2) DEl'imputazione nel reato di favoreggiamento personale (laddove il motivo di appello concernente tale aspetto era invece il quarto). Ciò dà luogo a un vizio DEla motivazione che è rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che, nemmeno sulla base DEla motivazione complessivamente considerata DEla sentenza impugnata, è possibile ritenere che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente rigettata. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito osservare che: a) nei capi 14) e 15) DEl'imputazione, quali reati presupposto dei due reati di riciclaggio in essi contestati, erano indicati reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la CO non aveva concorso;
b) in correlazione con tali imputazioni, i giudici DE merito hanno individuato quali reati presupposto dei due reati di riciclaggio, appunto, reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la CO non aveva concorso. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività DEl'invocata clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., atteso che, a prescindere dalla questione se il reato di associazione per DEinquere cosiddetta semplice possa (o no) essere di per sé produttivo di proventi illeciti, autonomamente dai reati-fine, risulta dirimente il fatto che, nella fattispecie che viene qui in rilievo, il denaro che fu trasferito dall'imputata è stato accertato essere in concreto proveniente non dal reato di associazione per DEinquere ma, specificamente, dai reati-fine di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione la stessa imputata non aveva concorso, con la conseguente non operatività DEla menzionata clausola di riserva. Tale conclusione trova conforto anche nella sentenza DEle Sezioni unite AZ (Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, AZ, cit.), pur invocata dalla ricorrente, atteso che, nella motivazione di tale sentenza, le Sezioni unite hanno precisato che, «[n]ei confronti DE membro DEl'associazione mafiosa che "ripulisca" o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli DEitti- scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione DEla responsabilità prevista dall'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'oggetto DEl'attività tipica DE DEitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre» (pag. 23, ultimo capoverso). Anche nella massima DEla sentenza AZ è stato DE resto indicato che: «[i]n motivazione la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati [di associazione di tipo mafioso e di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita] nel caso DEl'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei 36 soli DEitti scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale»). Pertanto, a prescindere dalla questione DEla capacità o no DE reato di associazione cosiddetta semplice di produrre di per sé proventi illeciti, autonomamente dai reati-fine - aspetto sul quale, nella giurisprudenza DEla Corte di cassazione, non vi è unanimità di vedute (in senso negativo: Sez. 2, n. 5730 DE 20/09/2019, dep. 2020, Musto, Rv. 278244-01; in senso affermativo: Sez. 2, n. 30255 DE 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705-01) -, ciò che rileva è che, nel caso di specie, l'imputata non risulta avere concorso nei reati di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali che hanno specificamente "generato" le somme di denaro dei cui riciclaggi si sta discorrendo, atteso che ciò vale senz'altro a escludere l'operatività DEla clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., conformemente a quanto è previsto dalla stessa clausola. 2.3. Il terzo motivo non è consentito ed è, comunque, manifestamente infondato. Nelle loro conformi sentenze, i giudici DE merito hanno ritenuto la consapevole partecipazione DEla CO all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione sulla scorta DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia AN Di TO - che aveva tra l'altro affermato di avere «visto personalmente più volte la stessa [AN CO] coadiuvare il marito oppure in sua assenza occuparsi personalmente DEla tenuta DE materiale ricettato, che custodivano all'interno DEla camera da letto, in un armadio» (pag. 147 DEla sentenza di primo grado;
pag. 33 DEl'impugnata sentenza di secondo grado) -, le quali dichiarazioni avevano trovato riscontro individualizzante nella documentazione che era stata sequestrata, dalla quale risultavano le movimentazioni sulle carte e sul conto intestati alla CO, specificamente, gli accrediti da parte di società farmaceutiche estere e le fuoriuscite in favore di AR Minino, che era il referente DEl'associazione per DEinquere in Lombardia. Da tali elementi di prova, con i quali la ricorrente non risulta essersi compiutamente confrontata - dal che il carattere aspecifico DE motivo, che, per tale ragione, si deve reputare anzitutto non consentito -, la Corte d'appello di Napoli ha DE tutto logicamente desunto lo stabile e consapevole inserimento DEl'imputata nell'associazione per DEinquere, con i ruoli, perciò, sia di occuparsi, anche personalmente, DEla tenuta DE materiale ricettato, sia di apparire quale formale destinataria dei pagamenti da parte degli acquirenti esteri dei farmaci, di prelevare tali corrispettivi e di consegnarli a MA RO, capo DEl'associazione (secondo il meccanismo che era stato descritto dall'altro collaboratore di giustizia LU HI). 37 Tale motivazione DEla partecipazione DEla CO all'associazione per DEinquere risulta, come si è detto, pienamente logica, oltre che DE tutto conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DEla ricorrente, le quali si devono pertanto ritenere, in ogni caso, manifestamente infondate. 2.4. L'esame DE quarto motivo è assorbito dall'accoglimento DE primo motivo. 3. Il ricorso di AN Di TO. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ciò alla luce DE principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di nullità DEla sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità DEla data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, n. 19156 DE 13/12/2017, G., Rv. 273196-01; Sez. 4, n. 26387 DE 07/05/2009, Giunta, Rv. 244402-01; Sez. 5, n. 31404 DE 26/05/2004, Madonna, Rv. 229975-01; Sez. 1, n. 2817 DE 09/06/1994, Santini, Rv. 198908- 01). Nel caso in esame, la data di emissione DEla sentenza impugnata era stata indicata a pag. 1 DEla stessa sentenza ma era erronea (11/01/2024 anziché 21/03/2024). Tuttavia, è lo stesso ricorrente a indicare che dagli atti, specificamente, dai verbali di udienza, si poteva ricavare con esattezza che la sentenza era stata emessa, mediante la lettura DE dispositivo, il 21/03/2024. L'errore indicato è stato peraltro in ogni caso corretto con l'ordinanza di correzione di errore materiale DE 25/06/2024 DEla Corte d'appello di Napoli. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura dei verbali DEle udienze che si sono tenute davanti alla Corte d'appello di Napoli risulta che l'imputato AN Di TO: a) era presente alla prima udienza DE 11/06/2021, avendo partecipato alla stessa mediante collegamento in videoconferenza;
b) era assente per rinuncia alla successiva udienza DE 13/10/2021; c) era assente alle successive udienze (DE 24/11/2021, 19/01/2022, 04/03/2022, 27/04/2022, 10/06/2022, 28/09/2022, 18/01/2023, 26/04/2023, 24/05/2023, 21/09/2023, 14/12/2023, 11/01/2024, 01/02/2024 e 21/03/2024). Da tali risultanze emerge, in modo evidente, come il Di TO abbia sicuramente avuto effettiva conoscenza DEla pendenza DE processo di appello a suo carico, al quale aveva inizialmente partecipato per poi rinunciare alla stessa partecipazione, con la conseguente sanatoria di eventuali nullità DEla notificazione DE decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stato conseguito lo scopo sostanziale DEla stessa notificazione, cioè la conoscenza, da parte DEl'imputato, DE procedimento di appello a suo carico. 38 3.3. Il terzo motivo è fondato limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione, di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre è manifestamente infondato nella parte relativa al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena base. Nel suo atto di appello, il Di TO si era doluto: 1) DEla determinazione DEla pena base detentiva in misura (cinque anni di reclusione) superiore al minimo edittale previsto per il DEitto di riciclaggio (quattro anni di reclusione); 2) DEla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche;
3) DEla mancata concessione DEl'attenuante DEla collaborazione «nella sua massima estensione». 3.3.1. Il motivo è manifestamente infondato nella parte relativa al diniego DEle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione DEla misura DEla pena base. A proposito DEle doglianze relative al primo di tali punti (diniego DEla concessione DEle circostanze attenuanti generiche), si deve rammentare che, nel motivare il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 DE 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01) e che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento DE beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità DE colpevole o all'entità DE reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). A proposito DEle doglianze relative al punto DEla determinazione DEla misura DEla pena base, si deve rammentare che la giurisprudenza DEla Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione DEla pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 DE 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01) e che, anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione DEla pena rientra nella discrezionalità DE giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto 39 DEl'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni DE tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione DE ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 DE 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Considerati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, e rilevato che, nel caso di specie, la pena base irrogata di cinque anni di reclusione ed € 9.000,00 di multa è di gran lunga al di sotto DEla media edittale DEla pena per il DEitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (che è pari a otto anni di reclusione ed € 15.000,00 di multa), l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione DEla suddetta pena base e alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben può ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità DE reato (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nell'ultimo capoverso DEla pag. 35 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato») e il riferimento alla conseguente congruità DEla pena;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 3.3.2. Il motivo è invece fondato limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione, di cui al terzo comma DEl'art. 416-bis.1 cod. pen. In ordine a tale punto, la motivazione DEla Corte d'appello di Napoli che fa leva sulla congruità DEla pena inflitta «avuto riguardo alla gravità DE contegno tenuto dall'imputato» (il riferimento è, si deve ritenere, come si è detto, al "contegno" extraprocessuale e non a quello processuale) risulta viziata alla luce DE principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8, comma 1, DE d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.) si fonda sul mero presupposto DEl'utilità obiettiva DEla collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo DEla pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità DE reato o alla capacità a DEinquere DEl'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 DE 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287-01; Sez. 1, n. 31413 DE 19/06/2015, Ponticelli, 264756-01; Sez. 2, n. 34148 DE 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529-01; Sez. 6, n. 10740 DE 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249373-01). 4. Il ricorso di EN Di TO. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 40 La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente ritenuto la consapevole partecipazione di EN Di TO all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente, sul piano, appunto, DEla non contraddittorietà e DEla non manifesta illogicità DEla motivazione: a) la convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO secondo cui EN Di TO si era intestato la carta Postepay nella consapevolezza che, su di essa, sarebbero state accreditate le somme provento DEle vendite di farmaci procurati truffando i servizi sanitari regionali, dovendosi reputare parimenti non contraddittoria né manifestamente illogica la ritenuta (dalla Corte d'appello di Napoli) irrilevanza DE fatto che l'imputato avesse consegnato la suddetta carta Postepay a MA RO, come aveva affermato AN Di TO in un passaggio DEle suo interrogatorio DE 03/07/2017 (pag. 167 DEla sentenza di primo grado), o avesse invece conservato il possesso DEla stessa carta, dalla quale prelevava il denaro su di essa accreditato per consegnarlo a MA RO, come aveva affermato LU HI nel suo interrogatorio DE 05/05/2018 (pag. 165 DEla sentenza di primo grado) e, in realtà, anche lo stesso AN Di TO in un altro passaggio DElo stesso suo interrogatorio DE 03/07/2017 (sempre pag. 167 DEla sentenza di primo grado: «noi titolari DEle carte provvedevamo a svuotare il conto ed a consegnare il contante a RO MA presso la sua abitazione»); b) il riscontro documentale individualizzante di tali convergenti dichiarazioni costituito dalla documentazione che era stata sequestrata, dalla quale risultavano gli accrediti sulla menzionata carta Postepay intestata a EN Di TO da parte di società farmaceutiche estere. A fronte di ciò, si deve ritenere DE tutto ultronea l'ulteriore argomentazione DEla Corte d'appello di Napoli in ordine all'ulteriore ruolo che, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia LU HI, EN Di TO avrebbe avuto nel procacciamento dei farmaci. La motivazione DEla partecipazione di EN Di TO all'associazione per DEinquere risulta, perciò, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, oltre che DE tutto conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente, le quali si devono pertanto ritenere, per quanto si è detto, manifestamente infondate e, in assenza, come visto, di contraddizioni e di illogicità manifeste, sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione DE materiale probatorio, il che non è possibile fare in questa sede. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La manifesta infondatezza di tale motivo discende, anzitutto, dal già evidenziato (al punto 4.1) carattere ultroneo DEl'argomentazione DEla Corte 41 d'appello di Napoli in ordine all'ulteriore ruolo che EN Di TO avrebbe avuto nel procacciamento dei farmaci. LO rispetto al quale l'unico elemento di prova sarebbe stato costituito dalle dichiarazioni rese dal solo collaboratore di giustizia LU HI. Per tale ragione, si deve ritenere l'inoperatività DEl'invocata clausola di esclusione DEla responsabilità di cui all'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato presupposto. Si deve peraltro rilevare anche il difetto di interesse DE ricorrente in ordine al presente motivo di ricorso, atteso che l'accoglimento di esso comporterebbe l'attribuzione al Di TO, anziché DE solo reato di riciclaggio, di due reati, quello di truffa aggravata ai danni dei servizi sanitari regionali e quello di autoriciclaggio. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui, con esso, è stata sostenuta l'inadeguatezza DEla motivazione («non motiva in maniera adeguata») in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di riciclagg io. Alla luce DE dato testuale DEl'art. 648-bis cod. pen. e DEla giurisprudenza DEla Corte di cassazione (si vedano: Sez. 2, n. 19125 DE 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 18965 DE 21/04/2016, Barrai, Rv. 266947-01), si deve infatti ritenere che integri il reato di riciclaggio la condotta di chi, senza avere concorso nel reato presupposto, metta a disposizione la carta a sé intestata (o il proprio conto corrente) in modo da ostacolare l'identificazione DEla provenienza DEittuosa di somme da altri ricavate mediante lo stesso reato presupposto, consentendone il versamento sulla stessa carta (o conto corrente) e provvedendo, o consentendo, in seguito, l'incasso DEle medesime somme, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, la tracciabilità di tali operazioni (Sez. 2, n. 10939 DE 12/01/2024, Di AR, Rv. 286140-01). Il motivo è, infine, manifestamente infondato anche nella parte in cui, con esso, è stato sostenuto il vizio DEla motivazione in ordine alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di riciclaggio. Posto che tale elemento (DE dolo) consiste nella volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione DEla provenienza DEittuosa DE denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 DE 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 DE 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 DE 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01), si è già visto, nell'esaminare il primo motivo, come i collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO avessero concordemente rappresentato che EN Di TO si era intestato la carta Postepay nella consapevolezza che, su di essa, sarebbero state accreditate le somme provento DEle vendite di farmaci procurati truffando i servizi sanitari regionali, con la conseguenza che si doveva 42 ritenere logicamente comprovata la volontà DEl'imputato di compiere le attività di intestazione a sé DEla stessa carta e di incasso (direttamente effettuato o, comunque, consentito) DEle somme su di essa accreditate nella consapevolezza DEla provenienza DEittuosa di tali somme e DEl'idoneità DEle medesime attività a ostacolare l'identificazione di tale provenienza. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto rilevare che la pena base di quattro anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa che è stata irrogata per il più grave reato di riciclaggio (di cui al capo 20 DEl'imputazione) è pari al minimo edittale che è previsto per tale reato. Ciò rilevato, richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, e rilevato altresì che l'aumento di pena di sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa per la continuazione con il meno grave reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione risulta di entità contenuta, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione di tale aumento di pena e alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 38 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato») e DEl'importanza DE contributo che era stato fornito dall'imputato per la realizzazione degli scopi DEl'associazione per DEinquere;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Il ricorso di LE GA. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento DEla Corte di cassazione, che è condiviso dal Collegio, non vi sono ostacoli pregiudiziali alla configurabilità DE concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per DEinquere che sia dotata di un'autonoma struttura organizzativa e che, avvalendosi DE contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma DEittuoso, dalla cui attuazione possa discendere il concomitante conseguimento DEl'interesse DE clan di tipo mafioso (Sez. 2, n. 8790 DE 06/12/2023, dep. 2024, Tegano, Rv. 286005-01, con la quale la Corte ha confermato la contemporanea esistenza di un'associazione per DEinquere di tipo mafioso e di un'associazione per DEinquere finalizzata alla commissione di specifici reati e ha escluso la violazione DE principio DE ne bis in idem sul rilievo DEl'insussistenza, nel rapporto tra le fattispecie associative, di piena coincidenza degli elementi costitutivi, difettando nell'associazione per DEinquere "ordinaria" il profilo programmatico DE metodo mafioso;
Sez. 2, n. 43 41736 DE 09/04/2018, M., Rv. 274077-02; Sez. 6, n. 11356 DE 08/11/2027, dep. 2018, Ardente, Rv. 272524-01). Con tali pronunce, la Corte di cassazione ha precisato che l'elemento che caratterizza l'una associazione rispetto all'altra è costituito dal profilo programmatico e condiviso DEl'utilizzo DE metodo mafioso, il quale, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata alle attività criminali DEla diversa associazione ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione DEla gestione o DE controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio DE voto, il procacciamento di voti in occasione DEle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 DE 14/05/2019, RO, Rv. 276469-01, relativa alla distinzione tra associazione di tipo mafioso e associazione dedita al narcotraffico). Diversamente si deve invece ritenere allorché non ricorra il profilo DEl'utilizzo programmatico e condiviso DE metodo mafioso che, eventualmente, solo ab extrinseco accompagni occasionalmente la realizzazione di taluni episodi DEittuosi (Sez. 6, n. 11356 DE 08/11/2027, dep. 2018, Ardente, Rv. 272524-01; Sez. 6, n. 40548 DE 13/06/2017, Cuomo, Rv. 271390-01). Richiamati tali condivisi principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha messo in rilievo, richiamando anche il materiale probatorio che era stato valorizzato dal G.i.p. DE Tribunale di Napoli e le argomentazioni che erano state sviluppate dallo stesso G.i.p., gli elementi che riscontravano l'esistenza di un'associazione per DEinquere finalizzata al traffico illecito di farmaci concorrente con l'associazione camorristica per la partecipazione alla quale il GA era già stato condannato. La Corte d'appello di Napoli ha in proposito in particolare evidenziato che era emerso come l'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione: fosse dotata di un'autonoma struttura organizzativa;
si fosse avvalsa DE contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati al sodalizio camorristico;
avesse perseguito un proprio specifico programma criminoso, costituito, appunto, dal traffico illecito di farmaci, che, nella sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, non era indicato tra gli scopi DEl'associazione camorristica (e la cui attuazione si estendeva anche in Lombardia e nel Lazio); fosse dotata di autonomia patrimoniale, atteso che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale», il che non sarebbe avvenuto se si fosse stati in presenza di un unico organismo associativo;
era stata costituita, da MA RO, sin dal 2011, laddove la nascita DEl'associazione camorristica si collocava nel 2016. 44 Tale motivazione DE concorso DEle due associazioni (camorristica e semplice) e, quindi, DEl'insussistenza di una violazione DE divieto di bis in idem, risulta DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente, le quali, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, non appaiono comunque prospettare argomenti idonei a superare quelli che hanno indotto la Corte d'appello di Napoli a ritenere l'autonomia, strutturale e di scopo, DEl'associazione che gestiva il traffico illecito dei farmaci rispetto all'associazione camorristica che operava sul territorio perseguendo i propri diversi obiettivi. Idonei argomenti non sono in particolare ravvisabili nelle invocate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO. Con riguardo a quelle di quest'ultimo, si deve in particolare ritenere, anche alla luce dei principi che si sono esposti sopra, che da esse, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non emerga che l'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione operasse, come tale, secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovendosi in proposito altresì rilevare come l'utilizzo DE metodo mafioso non fosse stato neppure contestato nel suddetto capo 2). 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 42 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato»); motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 6. Il ricorso di VI IE. 6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che l'unicità DE disegno criminoso richiesto per la configurabilità DE reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma DEiberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 DE 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione fra reati DElo stesso tipo - furti in abitazione - commessi a distanza di un breve lasso temporale, 21 giorni in un caso e 10 in un altro). 45 Successivamente, con la sentenza Gargiulo, le Sezioni unite DEla Corte di cassazione hanno precisato che il riconoscimento DEla continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica DEla sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità DEle violazioni e DE bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità DEla condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e DE fatto che, al momento DEla commissione DE primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 DE 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). L'unicità DE disegno criminoso presuppone quindi l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo nella loro specificità (Sez. 1, n. 35797 DE 12/05/2006, Francini, Rv. 234980-01). Da quanto si è detto, discende anche che il problema DEla sussistenza o no DEla medesimezza DE disegno criminoso si risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all'apprezzamento DE giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 DE 18/10/2005, Traina, Rv. 232797-01). Con riguardo alla specifica situazione in cui sia stata riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, la Corte di cassazione ha chiarito che è possibile ravvisare il vincolo DEla continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili DEla contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e DE tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione DEla natura permanente DE reato associativo e DEl'omogeneità DE titolo di reato e DEle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 DE 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786-01; Sez. 6, n. 6851 DE 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106-01. Si vedano anche, con riguardo alla configurabilità DE vincolo DEla continuazione tra reati di associazione di tipo mafioso: Sez. 5, n. 20900 DE 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375-01; Sez. 6, n. 51906 DE 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). È stato altresì precisato che l'istituto DEla continuazione è inapplicabile a una pluralità di associazioni per DEinquere formatesi in relazione a situazioni nuove e impreviste, essendo queste incompatibili con l'identità DE disegno criminoso che caratterizza l'istituto (Sez. 1, n. 2167 DE 10/12/1993, dep. 1994, Gissi, Rv. 197565-01). Si è quindi correlativamente affermato che può essere legittimamente affermata l'appartenenza nel tempo di un soggetto ad associazioni diverse DE 46 medesimo stampo e negato il vincolo di continuazione tra le successive adesioni, pur ritenendosi attribuibile al soggetto, senza soluzione di continuità, la qualifica propria degli appartenenti a quel genere di associazioni criminose, atteso che non è sufficiente a radicare il vincolo DEla continuazione un generico piano di attività DEinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Sez. 5, n. 10930 DE 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206539-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato, nel senso DEl'esclusione DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la più volte citata sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla stessa Corte d'appello di Napoli, oltre al dato temporale DEla preesistenza DE traffico illecito di farmaci rispetto alla nascita DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES", la diversità dei reati-fine DEle due associazioni (quella camorristica appena menzionata e quella semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione), atteso che, tra i reati-fine DEla "Nuova gerarchia dei ES", non figurava il traffico illecito di farmaci. Quest'ultimo elemento, che il ricorrente ha trascurato di considerare, rende non illogica la conclusione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'assenza «di attuazione di un progetto criminoso unitario», cioè di quell'anticipata unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo, che è richiesta per la sussistenza DE vincolo DEla continuazione. Più precisamente, se tra i reati-fine DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES" non figurava il traffico illecito di farmaci, si deve reputare non illogico negare, come ha fatto la Corte d'appello di Napoli, che la partecipazione DEl'imputato all'altra associazione finalizzata al suddetto traffico e il riciclaggio DE denaro da esso proveniente - condotte che il IE afferma essere successive all'inizio DEla sua partecipazione all'associazione camorristica - potessero essere state il frutto di un'ideazione già presente nella mente DElo stesso IE quando egli decise di partecipare alla "Nuova gerarchia dei ES". La Corte d'appello di Napoli si deve pertanto ritenere essersi conformata ai sopra rammentati principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione, dovendosi precisare, con riguardo alle doglianze DE ricorrente, che perché si abbia l k reato continuato non è sufficiente un generico piano di attività DEinquenziale, né la concomitanza dei reati, ma occorre che tutte le azioni (o omissioni) siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali e individualizzanti, nell'originario disegno criminoso, al fine di evitare che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione di reati. 47 La logicità DEla conclusione DEla Corte d'appello di Napoli non è infine inficiata dall'attribuzione DEl'aggravante DEl'agevolazione DEla "Nuova gerarchia DE clan dei ES", atteso che la riconosciuta esistenza, in capo al IE, di una tale finalità, non implica logicamente l'unicità DE momento DEiberativo dei reati così aggravati e DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito osservare che: a) nel capo 21 DEl'imputazione, quale reato presupposto DE reato di riciclaggio in esso contestato, era indicato il reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione il IE non aveva concorso;
b) in correlazione con tale imputazione, i giudici DE merito hanno individuato quale reato presupposto DE reato di riciclaggio, appunto, il reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali, alla cui commissione il IE non aveva concorso. Alla luce di quanto si è argomentato esaminando il secondo motivo DE ricorso di AN CO (punto 2.2) - argomentazione alla quale, per brevità, si fa rinvio - ciò è sufficiente a escludere l'operatività DEl'implicitamente invocata clausola di esclusione DEla responsabilità che figura nell'incipit DEl'art. 648-bis cod. pen., atteso che, come si è visto, appunto, al punto 2.2, il fatto che, nel caso di specie, l'imputato non risulta avere concorso nel reato di truffa ai danni dei servizi sanitari regionali che ha specificamente "generato" le somme di denaro DE cui riciclaggio si sta discorrendo vale senz'altro a escludere l'operatività DEla suddetta clausola di esclusione DEla responsabilità, a prescindere dal fatto che lo stesso imputato possa avere partecipato a una (peraltro imprecisata) associazione di tipo mafioso (o, anche, all'associazione semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione). 7. I ricorsi di NL AT. 7.1. Il primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e il primo e il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST - i quali motivi, concernendo tutti l'affermazione di responsabilità DE ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione, possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Ciò con la sola eccezione DEla parte DE primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST in cui viene trattato il punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa. Tale parte verrà esaminata unitamente al secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e alla parte DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST relativa al punto DEla sussistenza DEla suddetta medesima circostanza aggravante (punto 9.2.3.2 DEla parte in fatto). 48 La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente ritenuto la consapevole partecipazione DE AT all'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente la valorizzata convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI, le cui dichiarazioni sono state, dai giudici DE merito, nelle loro conformi sentenze, motivatamente reputate attendibili e correttamente ritenute riscontrarsi reciprocamente. Collaboratori i quali avevano riferito DE ruolo che il AT, in quanto gestore DE Box Express sito in Parete, aveva rivestito nell'ambito DEl'associazione per DEinquere di ricevere le ricette rubate e di spedire all'estero i farmaci ottenuti truffando i servizi sanitari regionali, nella piena consapevolezza DE contenuto dei pacchi che riceveva e spediva e, quindi, DEla sua partecipazione, con il ruolo indicato, all'associazione criminosa (AN Di TO: «AT NL è partecipe DE traffico di farmaci illeciti», pag. 139 DEla sentenza di primo grado, «NL era pagato molto bene da RO MA per il servizio che svolgeva (ossia lo smercio DEle ricette false alle farmacie e la distribuzione dei farmaci ricettati)», pag. 144 DEla sentenza di primo grado;
LU HI: «AT NL era perfettamente consapevole DE meccanismo illecito, tanto che ne ha parlato più volte personalmente con me», pag. 145 DEla sentenza di primo grado). Tali convergenti chiamate in correità, con le quali i due menzionati collaboratori di giustizia appaiono riferire fatti da loro direttamente conosciuti in quanto membri DEl'associazione criminosa - e non, contrariamente a quanto è sostenuto nel ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola con riguardo alle dichiarazioni di AN Di TO, de relato - , avevano trovato altresì riscontro documentale individualizzante, come è stato adeguatamente rappresentato dalla Corte d'appello di Napoli, nella documentazione che era stata sequestrata: sia presso l'abitazione DEla cittadina ucraina Aleksandra Malicheva, luogo ritenuto una DEle basi operative DEl'associazione nel territorio DE Lazio, costituita da una ricevuta di spedizione di un pacco con consegna al AT;
sia presso il Box Express gestito dallo stesso AT, costituita da 24 moduli di ordini di spedizione riconducibili all'attività illecita che faceva capo a MA RO. Tale motivazione DEla consapevole partecipazione DE AT all'associazione per DEinquere risulta, perciò, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, oltre che conforme alla legge penale, sicché essa si sottrae alle censure DE ricorrente. In particolare: a) diversamente da quanto è sostenuto dal AT, l'invocato contenuto di conversazioni intercettate (in specie, tra LU HI ed LE GA e tra MA RO e FF BO) non appare affatto logicamente incompatibile con la consapevolezza, da parte DE AT, DE contenuto dei pacchi 49 che riceveva e spediva e, quindi, DEla sua partecipazione all'associazione per DEinquere, come era stato riferito dai collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI;
b) nell'imputazione, era stato contestato al AT di essere lo spedizioniere dei farmaci che venivano ottenuti truffando i servizi sanitari regionali, con la conseguenza che l'affermazione DEla sua responsabilità si deve ritenere relativa alla partecipazione all'associazione per DEinquere per il periodo in cui egli, in quanto gestore DE Box Express sito in Parete, ha svolto il suddetto ruolo di spedizioniere;
c) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che MA RO avesse cominciato il proprio traffico illecito di farmaci già prima che il AT avesse iniziato a gestire il Box Express non implica logicamente che lo stesso AT non abbia rivestito, una volta assunta tale gestione, il ruolo di consapevole spedizioniere DEl'associazione per DEinquere;
d) sempre diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il fatto che il AT, nel corso DEla perquisizione che fu effettuata presso il Box Express che era da lui gestito, potesse avere avuto un atteggiamento "collaborativo" con gli agenti operanti non esclude logicamente che egli avesse rivestito l'indicato ruolo di consapevole spedizioniere DEl'associazione per DEinquere, come era stato riferito dai collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI;
e) ancora diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, i collaboratori di giustizia AN TO e LU HI hanno riferito fatti la cui conoscenza appare autonoma, essendo stati, gli stessi fatti, direttamente e indipendentemente appresi da ciascuno dei due collaboratori in quanto entrambi membri DEl'associazione criminosa. A fronte DEl'assenza, nella sentenza impugnata, per le ragioni che si sono dette, di contraddizioni e di illogicità manifeste, così come di violazioni di legge, le doglianze DE ricorrente, lungi dall'evidenziare effettive contraddizioni o illogicità, finiscono con l'essere sostanzialmente dirette a ottenere un diverso giudizio in ordine alla credibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla valenza probatoria DEle conversazioni intercettate e, più in generale, DE materiale probatorio, per giungere a una ricostruzione alternativa DEla vicenda, il che non è possibile fare in questa sede. 7.2. La parte DE primo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST in cui viene trattato il punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, il secondo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e la parte DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST relativa al punto DEla sussistenza DEla suddetta medesima circostanza aggravante (punto 9.2.3.2 DEla parte in fatto) sono fondati, nei termini che seguono. 50 La Corte d'appello di Napoli ha così motivato la consapevolezza, in capo al AT, DEla finalità agevolatrice DE clan dei ES, riconducibile alla famiglia "NE", e, quindi, la sussistenza, in capo allo stesso AT, DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua variante cosiddetta teleologica: «[n]on vi è dubbio, poi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che l'istante fosse consapevole DEla finalità di agevolare la vita DE clan NE. In proposito, non può sottacersi che AT NL fu il promotore DEl'incontro avvenuto nel 2016 tra NE EL e RO MA, dal che consegue che egli fosse perfettamente a conoscenza DEl'accordo raggiunto tra i due in quell'occasione» (primo capoverso DEla pag. 46 DEla sentenza impugnata). Come risulta da tale motivazione, la Corte d'appello di Napoli ha perciò fondato l'attribuzione all'imputato DEla circostanza aggravante in questione sulla chiamata in correità DE collaboratore di giustizia AN Di TO, il quale aveva riferito che «AT NL è stato uno dei promotori DEl'incontro tra NE EL e RO [MA] di cui ho parlato sopra» (pag. 139 DEla sentenza di primo grado), cioè DEl'incontro nel quale il RO avrebbe chiesto al NE l'autorizzazione" a operare nei territori "controllati" dal clan NE (pag. 138 DEla sentenza di primo grado). A tale proposito, si deve osservare che, nel proprio atto di appello, il AT aveva lamentato come tale chiamata in correità di AN Di TO non fosse sul punto corroborata da riscontri esterni (pag. 12 DEl'atto di appello DE AT). La Corte d'appello di Napoli ha però DE tutto omesso di esaminare tale doglianza DE AT. Il che sarebbe stato invece necessario fare, atteso che i riscontri esterni che sono richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., devono riguardare il contenuto DEla chiamata in correità in relazione ai diversi profili DEla responsabilità penale e, quindi, in relazione non solo al fatto-reato e al suo legame con l'imputato, ma anche alle circostanze aggravanti, le quali possono avere effetti significativi sulla pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti DE AT limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio a un'altra sezione DEla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su tale punto. 7.3. L'esame DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. Carlo De Stavola e DE terzo motivo DE ricorso a firma DEl'avv. SC ST, nella parte di questo motivo che concerne il punto relativo al diniego DEle circostanze attenuanti generiche (punto 9.2.3.1 DEla parte in fatto) è assorbito dall'accoglimento DE ricorso sul punto DEla sussistenza DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa (punto 7.2). 51 8. Il ricorso di FF BO è inammissibile perché è stato proposto per un unico motivo DE tutto aspecifico e, perciò, non consentito. Tale unico motivo di ricorso - che, nella parte in fatto, si è riportato in modo pressoché integrale - risulta aspecifico. Con esso, il ricorrente ha contestato la «motivazione in ordine all'entità DEla pena», la «valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena», ancora, la motivazione in quanto «caratterizzata [...] da uno schema riepilogativo e acritico DE capo d'imputazione» e in quanto «l'Impugnato Giudice» non avrebbe «prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale né tanto meno risulta diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato» e non avrebbe «rispettato il principio [...] secondo cui il giudice deve motivare in modo congruo e logico il rigetto DEle richieste di parte». Tali censure risultano, all'evidenza, DE tutto generiche, atteso che, con esse, il BO ha in realtà DE tutto omesso di confrontarsi concretamente con la motivazione DEla sentenza impugnata - alla quale egli ha operato dei riferimenti che sono, appunto, DE tutto generici -, come pure di specificare perché la stessa motivazione si dovrebbe ritenere viziata con riguardo alla «valutazione DEla gravità DE reato nella commisurazione DEla pena», perché sarebbe «caratterizzata da uno schema riepilogativo e acritico DE capo d'imputazione», perché la Corte d'appello di Napoli non avrebbe «prestato il dovuto ossequio imposto dalla legge nell'applicazione DEla dosimetria sanzionatoria ai criteri ed i parametri di cui all'art. 133 DE codice penale», perché non risulterebbe «diafano il percorso logico argomentativo che sottende a tale risultato», e, infine, quali sarebbero state le «richieste di parte» in ordine alle quali la stessa Corte d'appello non avrebbe «motiva[to] in modo logico e congruo». L'unico motivo, così formulato, si deve pertanto reputare non consentito, in quanto fuoriesce completamente dai necessari canoni di una ragionata censura DE percorso motivazionale DEla sentenza impugnata. 9. Il ricorso di MA RO. 9.1. Il primo motivo non è consentito ed è, in ogni caso, manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha infatti non illogicamente ritenuto la responsabilità DE RO per il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione. A sostenere logicamente tale conclusione, si deve considerare DE tutto sufficiente, sul piano, appunto, DEla non contraddittorietà e DEla non manifesta illogicità DEla motivazione: a) la convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AN Di TO e LU HI - le cui dichiarazioni 52 sono state, dai giudici DE merito, motivatamente reputate attendibili e correttamente ritenute riscontrarsi reciprocamente -, collaboratori i quali avevano concordemente riferito circa il ruolo di primazia che il RO rivestiva nell'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione, alla quale gli stessi collaboratori partecipavano, e che era, appunto, capeggiata dal RO (AN Di TO: «RO MA, infatti, dapprima agli arresti domiciliari e successivamente, mi pare da aprile 2016, in stato di libertà, cominciò ad essere il vero artefice di tutto il traffico», pag. 98 DEla sentenza di primo grado;
LU HI: «ebbi rapporti soprattutto con RO MA in ordine a questo affare in quanto RO mi spiegò subito che uno dei settori dai quali traeva un forte guadagno era proprio quello dei farmaci ricettati e mi ordinò di entrare a farne parte», pagg. 99-100 DEla sentenza di primo grado); b) l'ulteriore riscontro individualizzante a tali convergenti dichiarazioni dei due menzionati collaboratori di giustizia costituito dal contenuto di conversazioni intercettate, il quale risultava anch'esso confermativo DE suddetto ruolo di primazia che il RO rivestiva nell'associazione per DEinquere (la Corte d'appello di Napoli ha citato, in particolare, il contenuto DEla conversazione - che la stessa Corte ha logicamente ritenuto «emblematica» DE «ruolo indiscusso di coordinatore tenuto da RO MA» - DE 26/04/2017 tra il RO e VI IE, nel corso DEla quale MA RO aveva detto al IE: «io sono quello che deve pensare, io sono quello che deve dare, voi dovete solo eseguire, tu non devi pensare niente, hai capito perché se voi pensate fate solo guai»; pag. 52 DEla sentenza impugnata). Tale motivazione DEla responsabilità DE RO per il reato di promozione e direzione DEl'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione risulta, perciò, DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché si sottrae alle censure DE ricorrente. Tali censure risultano, peraltro, anche aspecifiche, atteso che il RO, nell'argomentare il motivo in esame, e in particolare nel lamentare che, nel proprio atto di appello, aveva contestato che le dichiarazioni DE Di TO e DE HI sarebbero state «tutt'altro che lineari, convergenti e riscontrate, atteso che le intercettazioni telefoniche per il loro tenore devono considerarsi DE tutto neutre», e che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di confrontarsi con tali «richieste difensive circa la valutazione DEl'attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia L.] e circa l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei suindicati», ha DE tutto omesso, egli sì, di confrontarsi compiutamente con le conformi motivazioni dei giudici DE merito e di specificare quali sarebbero state le «richieste difensive» che non sarebbero state esaminate dalla Corte d'appello di Napoli, nonché le ragioni per le quali le citate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si 53 sarebbero dovute ritenere «tutt'altro che lineari, convergenti» e le citate conversazioni intercettate «DE tutto neutre». 9.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni che si sono esposte nel rigettare l'analogo primo motivo DE ricorso di LE GA (punto 5.1). Nel richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di concorso tra associazione di tipo mafioso e associazione per DEinquere cosiddetta semplice, si è nel suddetto punto osservato come la Corte d'appello di Napoli, richiamando anche il materiale probatorio che era stato valorizzato dal G.i.p. DE Tribunale di Napoli e le argomentazioni che erano state sviluppate dallo stesso G.i.p., abbia messo in rilievo come fosse emerso che l'associazione per DEinquere di cui al capo 2) DEl'imputazione: fosse dotata di un'autonoma struttura organizzativa;
si fosse avvalsa DE contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati al sodalizio camorristico;
avesse perseguito un proprio specifico programma criminoso, costituito, appunto, dal traffico illecito di farmaci, che, nella sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla Corte d'appello di Napoli, non era indicato tra gli scopi DEl'associazione camorristica (e la cui attuazione si estendeva anche in Lombardia e nel Lazio); fosse dotata di autonomia patrimoniale, atteso che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale», il che non sarebbe avvenuto se si fosse stati in presenza di un unico organismo associativo;
era stata costituita, da MA RO, sin dal 2011, laddove la nascita DEl'associazione camorristica si collocava nel 2016. Sempre al punto 5.1, si è rappresentato come tale motivazione DE concorso DEle due associazioni (camorristica e semplice) e, quindi, DEl'insussistenza di una violazione DE divieto di bis in idem, risulti DE tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste. Tale motivazione si sottrae alle censure anche DE RO, le quali, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, non appaiono comunque prospettare argomenti idonei a superare quelli che hanno indotto la Corte d'appello di Napoli a ritenere l'autonomia, strutturale e di scopo, DEl'associazione che gestiva il traffico illecito dei farmaci rispetto all'associazione camorristica che operava sul territorio perseguendo i propri diversi obiettivi. Idonei argomenti non sono in particolare ravvisabili nelle invocate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO. Con riguardo a quelle di quest'ultimo, come si è già detto al punto 5.1, si deve in particolare ritenere, anche alla luce dei principi che si sono richiamati sopra, che da esse, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non emerga che l'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione operasse, come tale, secondo il 54 paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovendosi in proposito altresì rilevare come l'utilizzo DE metodo mafioso non fosse stato neppure contestato nel suddetto capo 2). Infine: a) il fatto che solo una parte dei proventi che venivano realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia "NE" mentre tutta la restante parte «entrava a far parte DE patrimonio sociale» DEl'associazione di cui al capo 2) DEl'imputazione, costituisce, come si è visto, un argomento che milita nel senso DE concorso e non DEl'identità DEle due associazioni (camorristica e semplice); b) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che il traffico dei farmaci potesse essere stato "autorizzato" da EL NE non implica logicamente la coincidenza DEl'associazione semplice sub iudice con l'associazione camorristica per la partecipazione alla quale il RO era già stato condannato. 9.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha non illogicamente confermato l'attribuzione al RO DEla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa (segnatamente, DEl'agevolazione DE clan "NE"). A sostenere logicamente, e anche giuridicamente, tale conclusione, si deve reputare DE tutto sufficiente la valorizzata convergenza DEle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia LU HI e AN Di TO - le quali si riscontravano reciprocamente -, secondo cui, come è stato congruamente sottolineato dalla Corte d'appello di Napoli, una parte dei proventi che erano ricavati dalla vendita dei farmaci ottenuti truffando i servizi sanitari regionali veniva destinato dal RO alla famiglia "NE", con la conseguente evidente sussistenza, in capo allo stesso RO, DEla finalità di agevolare l'attività DE clan "NE". È, poi, DE tutto insussistente la denunciata contraddizione nella quale sarebbe asseritamente incorsa la Corte d'appello di Napoli, atteso che, nell'argomentare sia l'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem sia la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa, la Corte d'appello ha sempre identicamente e coerentemente ritenuto che una parte dei proventi DE traffico illeciti dei farmaci era destinata dal RO alla famiglia "NE" (pag. 40: «i collaboratori di giustizia hanno riferito [...] che solo una parte dei proventi realizzati con la vendita dei farmaci era destinata alla famiglia NE, a titolo di "ricompensa" DE benestare rilasciato dal suo capo clan»; pag. 52: «entrambi i propalanti hanno fatto riferimento ai proventi DEla vendita dei farmaci, una cui parte veniva destinata alla famiglia NE in forza di un patto intercorso proprio tra NE EL e RO MA»). 55 Più in generale, non sono riscontrabili contraddizioni tra la parte DEla motivazione DEla sentenza impugnata relativa all'insussistenza DEla violazione DE principio DE ne bis in idem e la parte DEla stessa sentenza relativa alla sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione mafiosa. 9.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Come si è visto esaminando il primo motivo DE ricorso di VI IE (punto 6.1, al quale si fa rinvio per l'esposizione dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, in tema di unicità DE disegno criminoso, anche con specifico riferimento alla continuazione tra reati associativi), la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato, nel senso DEl'esclusione DE vincolo DEla continuazione tra i reati sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 1800 DE 21/07/2020 DEla stessa Corte d'appello di Napoli, sia il dato temporale DEla preesistenza DE traffico illecito di farmaci rispetto alla nascita DEl'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei ES", con la conseguenza che lo stesso traffico non si poteva considerare come uno dei "settori" gestiti dall'associazione camorristica, sia la diversità dei reati-fine DEle due associazioni (quella camorristica, appena menzionata, e quella semplice di cui al capo 2 DEl'imputazione), atteso che, tra i reati-fine DEla "Nuova gerarchia dei ES", non figurava il traffico illecito di farmaci. La valorizzazione di tali elementi rende non illogica la conclusione DEla Corte d'appello di Napoli DEl'assenza dei presupposti per il riconoscimento DE vincolo DEla continuazione, nel senso di quell'anticipata unitaria ideazione di più violazioni DEla legge penale, già presenti nella mente DE reo, che, secondo la giurisprudenza DEla Corte di cassazione, è richiesta per la sussistenza DE medesimo vincolo. Più precisamente, se l'associazione per DEinquere finalizzata al traffico illecito di farmaci era stata contestata al RO «dall'anno 2011», mentre l'associazione camorristica "Nuova gerarchia dei casalesi" risulta essere stata costituita solo diversi anni dopo (nel 2016, pag. 182 DEla sentenza di primo grado), e se tra i reati-fine di tale associazione camorristica non figurava il traffico illecito di farmaci, si deve reputare non illogico negare, come ha fatto la Corte d'appello di Napoli, che la partecipazione DEl'imputato alla stessa associazione camorristica potesse essere stato il frutto di un'ideazione già presente nella mente DE RO quando egli, nel 2011, decise di costituire l'associazione per DEinquere finalizzata al traffico dei farmaci. La logicità e la correttezza in diritto DEla conclusione DEla Corte d'appello di Napoli non sono infine inficiate dall'elemento che il RO, da un certo momento in poi, avrebbe ottenuto da EL NE l'autorizzazione" a operare nel "settore" DE traffico illecito dei farmaci, atteso che l'esistenza di una tale "autorizzazione" non implica, né logicamente né giuridicamente, né che i reati di traffico illecito dei farmaci costituissero dei reati-fine DEl'associazione 56 camorristica, come è sostenuto dal ricorrente, né l'unicità DE momento DEiberativo degli stessi reati e di quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. 9.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 3.3.1, si deve ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla conferma DE diniego DEle circostanze attenuanti generiche ben possa ritenersi sufficientemente assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante la valorizzazione DEla gravità dei reati (così dovendosi intendere l'espressione, utilizzata dalla stessa Corte d'appello nel primo capoverso DEla pag. 53 DEla sentenza impugnata: «gravità DE contegno tenuto dall'imputato»), nell'evidenziata assenza di elementi positivi che potessero indurre a concedere le richieste circostanze attenuanti;
motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 10. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AN CO limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, nei confronti di AN Di TO limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione e nei confronti di NL AT limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio a un'altra sezione DEla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sui predetti punti;
b) i ricorsi degli stessi AN CO, AN Di TO e NL AT devono essere dichiarati inammissibili nel resto, con la conseguenza che, ai sensi DEl'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., occorre dichiarare nel dispositivo l'irrevocabilità DEle rispettive affermazioni di responsabilità di tali imputati;
c) i ricorsi di TO VA, EN Di TO, LE GA, VI IE, FF BO e MA RO devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di tali imputati, ai sensi DEl'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento DEle spese DE procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione DEla causa di inammissibilità, al pagamento DEla somma di C 3.000,00 ciascuno in favore DEla cassa DEle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di CO AN limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa;
- nei confronti di Di TO AN limitatamente all'entità DEla riduzione di pena per la circostanza attenuante DEla collaborazione;
- nei confronti di AT NL limitatamente alla circostanza aggravante DEl'agevolazione mafiosa, con rinvio ad altra sezione DEla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti imputati ed irrevocabili le 57 rispettive affermazioni di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di VA DA, Di TO EN, GA LE, IE VI, BO FF, RO MA, che condanna al pagamento DEle spese processuali e ciascuno DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 06/06/2025.