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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2572/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...]; Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Artioli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Mazzini n. 5
- attore - contro
, C.F. nata in [...] il 13 CP_1 C.F._1 febbraio 1966;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del Matrimonio tra il sig.
e la sig.ra . Parte_1 CP_1
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2024 Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
[...] contratto con , dalla quale era giudizialmente separato CP_2 in forza della sentenza n. 879/2023 emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 13 luglio 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 27 agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, la quale in data 30 settembre 2024 ritirava a CP_2 mani proprie la notifica del ricorso e pedissequo, non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025, sentito l'attore personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla CP_2 parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 di 4 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Castelnovo di Sotto (RE) in data 30 luglio 2016.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 879/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 13 luglio 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
3 di 4 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] CP_1 nata in [...] il [...], contratto a Castelnovo di Sotto
(RE) in data 30 luglio 2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2016 parte 1 numero 7;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2572/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...]; Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Artioli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Mazzini n. 5
- attore - contro
, C.F. nata in [...] il 13 CP_1 C.F._1 febbraio 1966;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del Matrimonio tra il sig.
e la sig.ra . Parte_1 CP_1
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2024 Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
[...] contratto con , dalla quale era giudizialmente separato CP_2 in forza della sentenza n. 879/2023 emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 13 luglio 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 27 agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, la quale in data 30 settembre 2024 ritirava a CP_2 mani proprie la notifica del ricorso e pedissequo, non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025, sentito l'attore personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla CP_2 parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
2 di 4 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Castelnovo di Sotto (RE) in data 30 luglio 2016.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 879/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 13 luglio 2023 (pubblicata in pari data).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
3 di 4 Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] CP_1 nata in [...] il [...], contratto a Castelnovo di Sotto
(RE) in data 30 luglio 2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2016 parte 1 numero 7;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4