Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Assenza di motivazione

    L'atto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dalla legge necessari a rendere edotto il contribuente della pretesa e ad approntare adeguata difesa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La resistente ha depositato prova della notifica della cartella di pagamento presupposta, effettuata in data antecedente alla notifica dell'atto impugnato e non era decorso il termine triennale di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 120
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo