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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI IE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1918/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. PAGAM. n. 29620249003298029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- SOLLEC. PAGAM. n. 29620249003298029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2760/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29620249003298029000, emesso dalla Agenzia delle entrate-Riscossione e notificato in data 29.01.2024, nonché il ruolo in esso incorporato e gli atti prodromici all'emissione della stessa, relativo a Tassa automobilistica anno 2018, eccependo l'assenza di motivazione e la prescrizione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il ricorso e depositando documentazione diretta a comprovare la notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione relativa alla asserita assenza di motivazione, considerato che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e necessari a rendere edotto il contribuente della pretesa e ad approntare adeguata difesa.
Non coglie nemmeno nel segno l'eccezione di prescrizione, posto che parte resistente ha depositato prova della notifica della cartella di pagamento n.29620210090527137/000, effettuata via posta e consegnata a persona di famiglia il 14.11.2022 (trattandosi di notifica via posta effettuata a mani di famigliare, non è necessario l'invio di alcuna ulteriore raccomandata informativa).
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato non era affatto decorso il termine triennale di prescrizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 233,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese di giudizio liquidate in € 233,00. Palermo, 7.11.2025 La Giudice Daniela Galazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZI IE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1918/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC. PAGAM. n. 29620249003298029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- SOLLEC. PAGAM. n. 29620249003298029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2760/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29620249003298029000, emesso dalla Agenzia delle entrate-Riscossione e notificato in data 29.01.2024, nonché il ruolo in esso incorporato e gli atti prodromici all'emissione della stessa, relativo a Tassa automobilistica anno 2018, eccependo l'assenza di motivazione e la prescrizione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il ricorso e depositando documentazione diretta a comprovare la notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione relativa alla asserita assenza di motivazione, considerato che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e necessari a rendere edotto il contribuente della pretesa e ad approntare adeguata difesa.
Non coglie nemmeno nel segno l'eccezione di prescrizione, posto che parte resistente ha depositato prova della notifica della cartella di pagamento n.29620210090527137/000, effettuata via posta e consegnata a persona di famiglia il 14.11.2022 (trattandosi di notifica via posta effettuata a mani di famigliare, non è necessario l'invio di alcuna ulteriore raccomandata informativa).
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato non era affatto decorso il termine triennale di prescrizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 233,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese di giudizio liquidate in € 233,00. Palermo, 7.11.2025 La Giudice Daniela Galazzi