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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11744 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 34439/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
.F. - P.IVA PEC: CodiceFiscale_2 P.IVA_1 atti. Email_1
ATTRICE
CONTRO
con sede in alla via del Maio di Porto Controparte_1 CP_1
l legale rapp te, rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiunta tamente, dagli avv.ti Francesco Cipriani Marinelli (C.F.
[...]
e EP Ci C.F._3 Email_2
quali CodiceFiscale_4 Email_3 soci dello quale Controparte_2 elettivament me in atti. CP_1
CONVENUTA
CONTRO
(già ), C.F. , Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 ranc Place Esplanade Nord e con sede secondaria in Milano, Via Fabio Filzi n. 29, in persona del legale rappresentante e (C.F. ) con sede in Controparte_5 P.IVA_4
Roma, Viale Cesare P egale e, entrambe rappresentate e difese, dall' avvocato Francesco Murvana (C.F. C.F._5
- fax 02.45072334 - indirizzo PEC:
[...] Email_4 micilio eletto presso lo studio dell' C.F._6
- fax 081.667469 - indirizzo PEC:
[...] Email_5
Piazza Eritrea n. 3, come in atti CP_1
ER CH Conclusioni parte attrice: conclude per l'accoglimento della domanda e per la condanna della convenuta, e/o delle società Controparte_1 assicurative chiamate in garanzia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla attrice nella misura di € 12.064,00, oltre spese mediche quantificate in € 442,410, e/o comunque nella misura che è stata determinata dal CTU pari ad € 8.911,41 di cui € 3.196,00 quale danno permanente (3%), € 1.598,00 quale aumento personalizzato, € 3.675,00 quale danno biologico (temporaneo) ed € 442,41 quale spese, oltre spese CTU e CTP, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni parte convenuta: In via definitiva, rigetti la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le causali esposte e per quelle che verranno documentate e provate a seguito della istruttoria della causa. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della proposta domanda, porsi qualsiasi provvedimento che dovesse essere disposto a carico della convenuta Società, anche a carico della (già denominata Controparte_4 CP_6
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale
[...] in Londra Leadenhall Street 100, Regno Unito, sede secondaria e
[...]
(P.IVA. e C.F. ), Via Fabio Filzi n. 29 – Controparte_7 P.IVA_3
20124, della , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, Viale Cesare Pavese, 385 , e comunque, con condanna e declaratoria per dette compagnie di assicurazioni, ognuna per quanto di ragione e nella misura come sopra precisata (50% – 50% Controparte_4 Controparte_5
), di manlevare e tenere indenne la Società Convenuta, i propri danti e aventi
[...] causa, da ogni e qualsiasi pregiudizio, a qualsiasi titolo in relazione a qualsiasi danno onere, costo o spesa e da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio in capo al e nei confronti dell'attore, comunque, con espressa declaratoria CP_1 di rivalsa della detta per tutte le causali esposte, Controparte_1 nessuna esclusa, nei confronti della richiamata compagnia di assicurazione.
Conclusioni terzi chiamati: nel merito: respingere le domande svolte nei confronti di e conseguentemente mandare assolte Controparte_1 [...]
e da ogni onere e spesa;
in subordine: Controparte_3 Controparte_5 in caso di anche parziale accoglimento delle domande dell'attrice, limitare la determinazione degli importi risarcitori secondo quanto esposto in atti;
in via parimenti subordinata: in caso di condanna in qualsiasi misura nei confronti di Controparte_1
, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è prestata con
[...]
l'oggetto e i limiti del contratto assicurativo n. ITCANA01404; accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è assunta in coassicurazione tra Controparte_3
e e che potrebbe essere
[...] Controparte_5 Controparte_3 teoricamente obbligata alla manleva solo limitatamente al 50% dell'eventuale esborso risarcitorio posto in capo a e che Controparte_1 [...] potrebbe essere teoricamente obbligata alla manleva solo Controparte_5 limitatamente al 50% dell'eventuale esborso risarcitorio posto in capo a
[...]
conseguentemente contenere l'eventuale condanna di Controparte_1
e nel rispetto dei detti limiti, Controparte_3 Controparte_5 nonché della rispettiva quota di coassicurazione del 50%. Con vittoria di spese e competenze nei confronti dell'attrice, e con espressa domanda di compensazione delle spese nei confronti di ”. Controparte_1
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la IG.ra conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale la al fine di sentire condannare la Controparte_1 convenuta società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, come in premessa descritti nella misura di € 12.064,49 oltre alle spese mediche quantificate in € 250,00. A sostegno della domanda allegava le seguenti circostanze: 1) In data 28/01/2017 la istante aveva acquistato il biglietto n. 25.743.91 “Distinti inferiori” per accedere all'interno dello Stadio San Paolo di per assistere all'incontro calcistico della CP_1 squadra del contro la squadra del Palermo. 2) Il giorno 29/01/2017 la istante si CP_1 era recata presso lo Stadio San Paolo di gestito dalla CP_1 Controparte_1
e aveva acceduto alla struttura, munita di biglietto di ingresso di cui
[...] innanzi, portato appunto per assistere alla competizione. 3) Terminato l'incontro calcistico, verso le ore 22.45 del giorno 29/01/2017 la IG.ra , Parte_1 mentre percorreva le scale che dalle poltrone “Distinti Inferiori” conducono all'uscita, cadeva malamente a causa di una sostanza scivolosa non visibile e posta su dette scale.
Incardinata la lite, si costituiva la convenuta società che impugnava la domanda, deducendo che la signora non aveva prodotto il biglietto per la Parte_1 partita indicata e che, in ogni caso, la società aveva adottato tutte le misure per evitare il danno lamentato. Ciò posto la società chiedeva di chiamare in causa le società assicuratrici per la responsabilità civile per quell'evento e rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate.
Espletata prova testi e CTU, con Ordinanza del 02.07.2024, ravvisandosi sufficienti elementi per una definizione bonaria della vertenza, le parti erano invitate ex art 185 bis a formulare proposta transattiva, che però sortiva risultato negativo. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 25.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era assegnata a sentenza.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Per quanto concerne la legittimazione attiva, parte attrice ha prodotto copia del biglietto acquistato per assistere alla partita di calcio;
tale documento costituisce l'elemento essenziale dello instaurarsi del rapporto con reciproche obbligazioni tra l'organizzatore dell'evento e lo spettatore. Quella passiva della convenuta Società è pacifica, non essendo stata contestata, come pure quella delle Società assicuratrici chiamate in garanzia.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attrice è caduta e si è provocata le ferite di cui in atti, a causa di una sostanza oleosa, non visibile a prima vista, che alla pressione del piede ha causato lo scivolamento del medesimo, facendo perdere l'equilibrio alla suddetta attrice.
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduta all'interno di locali di pertinenza dello Stadio, riportando delle lesioni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia. Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti del proprietario o del custode, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che il luogo su cui sono avvenuti i fatti denunciati era connotato dai caratteri dell'insidia. I testimoni infatti hanno riferito che la macchia di liquido scivoloso non era visibile, anche a causa della non forte illuminazione ivi presente. Risulta anche dimostrato che la caduta è avvenuta esattamente sulla macchia di liquido scivoloso, avendo i testimoni assistito ocularmente alla medesima, nel momento in cui avveniva, e non avendola semplicemente appreso successivamente;
trattasi perciò di insidia inaspettata ed occulta.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico. Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta della CP_1 Controparte_1
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 3,0; inabilità temporanea totale 10 GG, inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 20 GG al 50%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato: Danno biologico permanente (età 43 anni) € 2.416,19
Invalidità temporanea totale € 468,80 Invalidità temporanea parziale al 75% € 703,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 234,40 Totale danno biologico temporaneo € 1.406,40
TOTALE GENERALE: € 3.822,59
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 442,41 per le spese mediche come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 4.265,00.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 02.01.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
Va ora analizzata la chiamata in garanzia.
Circa la copertura in ordine ai danni per cui è causa, va preliminarmente ribadito che l'oggetto della presente controversia è riconducibile a quello di Responsabilità Civile ex art. 2051 C.C. trattandosi di danno causato da struttura di cui la convenuta
[...]
è custode;
tale tipo di sinistro rientra indubbiamente tra quelli Controparte_1 rativa prestata dalle società assicuratrici chiamate in garanzia.
Infondata è l'eccezione in merito alla violazione delle condizioni contrattuali di cui alla voce “Gestione vertenze – Spese legali”. A tal riguardo, va primariamente rilevato come le Compagnie assicuratrici e la Società assicurata abbiano in larga misura interessi confliggenti tra di loro. Interesse primario delle Compagnie, infatti, è dimostrare che il sinistro non è coperto dalla polizza. Solo secondariamente, ed in via subordinata, qualora sia dimostrata la validità e l'operatività della polizza, interesse della Compagnia è difendere l'assicurato nel merito, per evitare di doverlo risarcire del danno. Appare pertanto evidente che l'interpretazione di una clausola, la quale concludesse per l'obbligatorietà in capo all'assicurato di avvalersi della difesa offerta dalla Compagnia assicuratrice, sarebbe nulla per conflitto di interessi ed immancabile riverbero sulla illiceità della causa negoziale. La clausola medesima, quindi, andrà correttamente interpretata quale mera facoltà concessa all'Assicurato che, in ogni caso, non incide sull'operatività della relativa copertura assicurativa e non incide sul governo delle spese del processo ex art. 91 del Codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_1
(P.IVA ) in persona del le P.IVA_2 dell'eve r cui è causa.
-2) Per l'effetto condanna la (P. IVA Controparte_1
) in persona del le di parte P.IVA_2 porto di €. 4.265,00 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.
-3) Condanna la (P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legal e legali, uro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale ra
[...] P.IVA_2
-5) Accoglie la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta Controparte_1
(P. IVA ) nei confronti di
[...] P.IVA_2 Controparte_3
C.F. Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
do le te
[...] P.IVA_4
(P.IVA dal pagamento di Controparte_1 P.IVA_2 pagare i a presente sentenza, compresi gli onorari di cui al punto 3 e 4 nei limiti di massimale della polizza e in ragione del 50% cadauna.
-6) Condanna infine (già Controparte_3 Controparte_4
), C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
dei r r elle s nte giudizio in favore della (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale r ito Eur onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, e in ragione del 50% cadauna.
Così deciso in Napoli, 13/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 34439/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
.F. - P.IVA PEC: CodiceFiscale_2 P.IVA_1 atti. Email_1
ATTRICE
CONTRO
con sede in alla via del Maio di Porto Controparte_1 CP_1
l legale rapp te, rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiunta tamente, dagli avv.ti Francesco Cipriani Marinelli (C.F.
[...]
e EP Ci C.F._3 Email_2
quali CodiceFiscale_4 Email_3 soci dello quale Controparte_2 elettivament me in atti. CP_1
CONVENUTA
CONTRO
(già ), C.F. , Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 ranc Place Esplanade Nord e con sede secondaria in Milano, Via Fabio Filzi n. 29, in persona del legale rappresentante e (C.F. ) con sede in Controparte_5 P.IVA_4
Roma, Viale Cesare P egale e, entrambe rappresentate e difese, dall' avvocato Francesco Murvana (C.F. C.F._5
- fax 02.45072334 - indirizzo PEC:
[...] Email_4 micilio eletto presso lo studio dell' C.F._6
- fax 081.667469 - indirizzo PEC:
[...] Email_5
Piazza Eritrea n. 3, come in atti CP_1
ER CH Conclusioni parte attrice: conclude per l'accoglimento della domanda e per la condanna della convenuta, e/o delle società Controparte_1 assicurative chiamate in garanzia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla attrice nella misura di € 12.064,00, oltre spese mediche quantificate in € 442,410, e/o comunque nella misura che è stata determinata dal CTU pari ad € 8.911,41 di cui € 3.196,00 quale danno permanente (3%), € 1.598,00 quale aumento personalizzato, € 3.675,00 quale danno biologico (temporaneo) ed € 442,41 quale spese, oltre spese CTU e CTP, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni parte convenuta: In via definitiva, rigetti la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le causali esposte e per quelle che verranno documentate e provate a seguito della istruttoria della causa. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della proposta domanda, porsi qualsiasi provvedimento che dovesse essere disposto a carico della convenuta Società, anche a carico della (già denominata Controparte_4 CP_6
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale
[...] in Londra Leadenhall Street 100, Regno Unito, sede secondaria e
[...]
(P.IVA. e C.F. ), Via Fabio Filzi n. 29 – Controparte_7 P.IVA_3
20124, della , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, Viale Cesare Pavese, 385 , e comunque, con condanna e declaratoria per dette compagnie di assicurazioni, ognuna per quanto di ragione e nella misura come sopra precisata (50% – 50% Controparte_4 Controparte_5
), di manlevare e tenere indenne la Società Convenuta, i propri danti e aventi
[...] causa, da ogni e qualsiasi pregiudizio, a qualsiasi titolo in relazione a qualsiasi danno onere, costo o spesa e da qualsivoglia obbligazione scaturente dal presente giudizio in capo al e nei confronti dell'attore, comunque, con espressa declaratoria CP_1 di rivalsa della detta per tutte le causali esposte, Controparte_1 nessuna esclusa, nei confronti della richiamata compagnia di assicurazione.
Conclusioni terzi chiamati: nel merito: respingere le domande svolte nei confronti di e conseguentemente mandare assolte Controparte_1 [...]
e da ogni onere e spesa;
in subordine: Controparte_3 Controparte_5 in caso di anche parziale accoglimento delle domande dell'attrice, limitare la determinazione degli importi risarcitori secondo quanto esposto in atti;
in via parimenti subordinata: in caso di condanna in qualsiasi misura nei confronti di Controparte_1
, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è prestata con
[...]
l'oggetto e i limiti del contratto assicurativo n. ITCANA01404; accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa è assunta in coassicurazione tra Controparte_3
e e che potrebbe essere
[...] Controparte_5 Controparte_3 teoricamente obbligata alla manleva solo limitatamente al 50% dell'eventuale esborso risarcitorio posto in capo a e che Controparte_1 [...] potrebbe essere teoricamente obbligata alla manleva solo Controparte_5 limitatamente al 50% dell'eventuale esborso risarcitorio posto in capo a
[...]
conseguentemente contenere l'eventuale condanna di Controparte_1
e nel rispetto dei detti limiti, Controparte_3 Controparte_5 nonché della rispettiva quota di coassicurazione del 50%. Con vittoria di spese e competenze nei confronti dell'attrice, e con espressa domanda di compensazione delle spese nei confronti di ”. Controparte_1
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la IG.ra conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale la al fine di sentire condannare la Controparte_1 convenuta società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, come in premessa descritti nella misura di € 12.064,49 oltre alle spese mediche quantificate in € 250,00. A sostegno della domanda allegava le seguenti circostanze: 1) In data 28/01/2017 la istante aveva acquistato il biglietto n. 25.743.91 “Distinti inferiori” per accedere all'interno dello Stadio San Paolo di per assistere all'incontro calcistico della CP_1 squadra del contro la squadra del Palermo. 2) Il giorno 29/01/2017 la istante si CP_1 era recata presso lo Stadio San Paolo di gestito dalla CP_1 Controparte_1
e aveva acceduto alla struttura, munita di biglietto di ingresso di cui
[...] innanzi, portato appunto per assistere alla competizione. 3) Terminato l'incontro calcistico, verso le ore 22.45 del giorno 29/01/2017 la IG.ra , Parte_1 mentre percorreva le scale che dalle poltrone “Distinti Inferiori” conducono all'uscita, cadeva malamente a causa di una sostanza scivolosa non visibile e posta su dette scale.
Incardinata la lite, si costituiva la convenuta società che impugnava la domanda, deducendo che la signora non aveva prodotto il biglietto per la Parte_1 partita indicata e che, in ogni caso, la società aveva adottato tutte le misure per evitare il danno lamentato. Ciò posto la società chiedeva di chiamare in causa le società assicuratrici per la responsabilità civile per quell'evento e rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate.
Espletata prova testi e CTU, con Ordinanza del 02.07.2024, ravvisandosi sufficienti elementi per una definizione bonaria della vertenza, le parti erano invitate ex art 185 bis a formulare proposta transattiva, che però sortiva risultato negativo. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 25.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era assegnata a sentenza.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Per quanto concerne la legittimazione attiva, parte attrice ha prodotto copia del biglietto acquistato per assistere alla partita di calcio;
tale documento costituisce l'elemento essenziale dello instaurarsi del rapporto con reciproche obbligazioni tra l'organizzatore dell'evento e lo spettatore. Quella passiva della convenuta Società è pacifica, non essendo stata contestata, come pure quella delle Società assicuratrici chiamate in garanzia.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, entrambi i testi escussi hanno riferito che l'attrice è caduta e si è provocata le ferite di cui in atti, a causa di una sostanza oleosa, non visibile a prima vista, che alla pressione del piede ha causato lo scivolamento del medesimo, facendo perdere l'equilibrio alla suddetta attrice.
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduta all'interno di locali di pertinenza dello Stadio, riportando delle lesioni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia. Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti del proprietario o del custode, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che il luogo su cui sono avvenuti i fatti denunciati era connotato dai caratteri dell'insidia. I testimoni infatti hanno riferito che la macchia di liquido scivoloso non era visibile, anche a causa della non forte illuminazione ivi presente. Risulta anche dimostrato che la caduta è avvenuta esattamente sulla macchia di liquido scivoloso, avendo i testimoni assistito ocularmente alla medesima, nel momento in cui avveniva, e non avendola semplicemente appreso successivamente;
trattasi perciò di insidia inaspettata ed occulta.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico. Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta della CP_1 Controparte_1
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 3,0; inabilità temporanea totale 10 GG, inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 20 GG al 50%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato: Danno biologico permanente (età 43 anni) € 2.416,19
Invalidità temporanea totale € 468,80 Invalidità temporanea parziale al 75% € 703,20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 234,40 Totale danno biologico temporaneo € 1.406,40
TOTALE GENERALE: € 3.822,59
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 442,41 per le spese mediche come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 4.265,00.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 02.01.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
Va ora analizzata la chiamata in garanzia.
Circa la copertura in ordine ai danni per cui è causa, va preliminarmente ribadito che l'oggetto della presente controversia è riconducibile a quello di Responsabilità Civile ex art. 2051 C.C. trattandosi di danno causato da struttura di cui la convenuta
[...]
è custode;
tale tipo di sinistro rientra indubbiamente tra quelli Controparte_1 rativa prestata dalle società assicuratrici chiamate in garanzia.
Infondata è l'eccezione in merito alla violazione delle condizioni contrattuali di cui alla voce “Gestione vertenze – Spese legali”. A tal riguardo, va primariamente rilevato come le Compagnie assicuratrici e la Società assicurata abbiano in larga misura interessi confliggenti tra di loro. Interesse primario delle Compagnie, infatti, è dimostrare che il sinistro non è coperto dalla polizza. Solo secondariamente, ed in via subordinata, qualora sia dimostrata la validità e l'operatività della polizza, interesse della Compagnia è difendere l'assicurato nel merito, per evitare di doverlo risarcire del danno. Appare pertanto evidente che l'interpretazione di una clausola, la quale concludesse per l'obbligatorietà in capo all'assicurato di avvalersi della difesa offerta dalla Compagnia assicuratrice, sarebbe nulla per conflitto di interessi ed immancabile riverbero sulla illiceità della causa negoziale. La clausola medesima, quindi, andrà correttamente interpretata quale mera facoltà concessa all'Assicurato che, in ogni caso, non incide sull'operatività della relativa copertura assicurativa e non incide sul governo delle spese del processo ex art. 91 del Codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_1
(P.IVA ) in persona del le P.IVA_2 dell'eve r cui è causa.
-2) Per l'effetto condanna la (P. IVA Controparte_1
) in persona del le di parte P.IVA_2 porto di €. 4.265,00 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.
-3) Condanna la (P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legal e legali, uro 237,00 per spese ed Euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
(P.IVA ) in persona del legale ra
[...] P.IVA_2
-5) Accoglie la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta Controparte_1
(P. IVA ) nei confronti di
[...] P.IVA_2 Controparte_3
C.F. Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
do le te
[...] P.IVA_4
(P.IVA dal pagamento di Controparte_1 P.IVA_2 pagare i a presente sentenza, compresi gli onorari di cui al punto 3 e 4 nei limiti di massimale della polizza e in ragione del 50% cadauna.
-6) Condanna infine (già Controparte_3 Controparte_4
), C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
dei r r elle s nte giudizio in favore della (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale r ito Eur onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, e in ragione del 50% cadauna.
Così deciso in Napoli, 13/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria