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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 254/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 254/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol.
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Tufano ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Pompei (NA), alla Via Piave nr. 12, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmario Forlenza ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Eboli (SA), alla Via Jury Gagarin nr. 64, presso studio difensore,
- appellato –
E
, in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo ed elettivamente CP_3 domiciliato in Salerno (SA), alla Via SS. Martiri Salernitani nr. 31, presso studio difensore.
- altra parte appellata –
1 *********
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Salerno
– Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 1122-bis cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. notificato a mezzo pec in data
06/03/2024 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 11/03/2024, Parte_1 proponeva gravame avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol.
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente Parte_1 all'immediata temporanea rimozione dell'impianto fotovoltaico, di sua proprietà esclusiva, allocato sul tetto condominiale onde consentire i lavori di rifacimento del medesimo tetto e per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli stessi;
2) condanna la resistente al pagamento dell'importo di € Parte_1
100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla sua comunicazione;
3) condanna la resistente a rifondere Parte_1 al ricorrente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 7.896,00, di cui € 280,00 per esborsi ed
€ 7.616,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito di parte ricorrente Avv. Vincenzo Fiorillo;
4) condanna la resistente a rifondere Parte_1 all'interveniente volontario le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito del terzo intervenuto Avv. Gianmario
Forlenza; 5) pone a definitivo carico della resistente le spese di consulenza tecnica Parte_1
pag. 2/8 d'ufficio con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente e del terzo intervenuto delle somme da questi ultimi eventualmente anticipate al Ctu”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - secondo la forma del procedimento sommario di cognizione - depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di
Salerno in data 07/12/2022, notificato a mezzo posta in data 28/01/2023 per Parte_1
il in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore, esponeva che in data 19/05/2021 con verbale CP_3 di assemblea veniva approvato - all'unanimità dei presenti - il punto n. 4) dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Lavori tetto di copertura” e consistenti nella manutenzione straordinaria del tetto con il rifacimento integrale della impermeabilizzazione CP_4
e del manto di copertura: precisava il nel ricorso introduttivo che tali lavori si CP_2 erano resi necessari in quanto in alcuni appartamenti sottostanti – in particolare l'unità immobiliare mansardata di proprietà dei condomini e , i quali avevano già CP_1 Per_1 inviato una diffida allegata al verbale dell'assemblea del 19/05/2021 - si erano verificati e continuavano a verificarsi notevoli fenomeni infiltrativi.
Lamentava, tuttavia, il ricorrente Condominio che i lavori non avevano potuto avere mai inizio in quanto - proprietaria di un impianto fotovoltaico allocato sul Parte_1 tetto condominiale - rifiutava di consentire la rimozione temporanea di tale impianto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori: a tal uopo e al fine di far recedere la Pt_1 dall'opposizione ai lavori, il aveva anche deliberato nell'assemblea del CP_2
30/12/2021 la costituzione di un fondo spese per la realizzazione dei lavori al tetto di €
48.225,08 – delibere poi impugnate dalla dinanzi al Tribunale di Salerno con giudizio Pt_1 ancora pendente;
pertanto, essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Salerno 1) di condannare la alla rimozione Pt_1 dell'impianto fotovoltaico per onde consentire i lavori di rifacimento del tetto, 2) di condannare la ex art. 614-bis c.p.c., a pagare una somma equitativamente determinata Pt_1 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pag. 3/8 Con decreto del 11/01/2023 il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 10/03/2023, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28/02/2023, si costituiva in giudizio quale Parte_1 parte convenuta, che in via preliminare chiedeva sospendersi il procedimento e/o riunire i procedimenti pendenti tra le stesse parti, in via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U.; con comparsa di intervento volontario principale ex art. 105, comma 1, c.p.c. depositata telematicamente in data 06/07/2023, si costituiva in giudizio che – ricostruita Controparte_1 preliminarmente la vicenda in fatto e in diritto - chiedeva condannarsi Parte_1 alla rimozione dell'impianto fotovoltaico sito sul tetto del e di CP_2 CP_2 sua esclusiva proprietà per consentire l'inizio dei i lavori di rifacimento del tetto, con vittoria di spese.
Ritenuti insussistenti i presupposti ex art. 295 c.p.c. per la sospensione necessaria del processo e ritenuta la compatibilità dell'attività istruttoria con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. e perveniva all'udienza del
22/12/2023 con termine alle parti per il deposito di memorie, al cui esito il G.I. si riservava.
Con ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol. 2845/2024 del 15/02/2024
- repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del 22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva la domanda e condannava a rimuovere Parte_1 temporaneamente l'impianto fotovoltaico per consentire i lavori di rifacimento del tetto e per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli stessi, condannava la resistente al Pt_1 pagamento dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, poneva le spese di lite a carico della resistente quantificate in € 7.896,00 per il Condominio e in € 3.809,00 per l'interveniente volontario, oltre spese di C.T.U.
Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c., l'odierna appellante, , censurava Parte_1
pag. 4/8 l'impugnata ordinanza sulla base di tre motivi così come meglio articolati in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere il presente appello sospendere il presente procedimento e/o riunire i procedimenti pendenti tra le stesse parti secondo le disposizioni di legge e nel merito e solo dopo aver disposto la riunione dei procedimenti si chiede di accertare che la causa delle infiltrazioni è ascrivibile alla rottura del cordolo degli abbaini è per l'effetto condannare il all'esecuzione delle opere senza CP_2 rimuovere i pannelli fotovoltaici. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. e prova per testi.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza all'ordinanza e per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
con altra comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17/05/2024, si costituiva in giudizio il
[...]
in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2 CP_3
quale altra parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame,
[...] con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 10/07/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in quanto tale norma non trova applicazione - secondo il dettato codicistico del secondo comma – quando “b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater” e per essere la causa non affetta da manifesta infondatezza. L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito pag. 5/8 riportate. Il primo motivo di appello è relativo alla mancata affermazione della necessaria pregiudizialità tra il fascicolo n. 3139/2022 Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale, non sospesa, di esecuzione dei lavori sul tetto condominiale, causa infiltrazioni, con il fascicolo di cui alla decisione, o comunque di non aver sospeso il procedimento ex art. 295 c.p.c. e proceduto alla riunione. Orbene, la riunione dei giudizi rientra nella valutazione discrezionale del giudice, e come tale non è vincolante, inoltre nel caso di specie alcuna ipotesi di identità di giudizio ricorreva, essendo un processo rivolta alla verifica dei motivi di impugnazione della delibera, e l'atro alla condanna per l'esecuzione dei lavori urgenti sul tetto condominiale, attraverso l'eliminazione dei pannelli fotovoltaici collocati dalla appellante, causa infiltrazioni. Ugualmente, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del processo. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c necessita che la soluzione di un processo, in via pregiudiziale, incida in maniera sostanziale sulla definizione dell'atro, in modo da evitare conflitti tra giudicati, poiché la decisione sulla causa pregiudicante deve avere un'efficacia di giudicato nel processo sospeso. Nel caso di specie, il collegamento è solo eventuale, in quanto al di là della delibera che abbia disposto l'esecuzione dei lavori di manutenzione, qualora ricorra una situazione di urgenza conclamata dalla condizione di fatto e di riscontro delle cause delle infiltrazioni, l'amministratore è legittimato alla promozione della relativa azione per attenere la rimozione degli ostacoli alla esecuzione dei lavori di manutenzione, al fine di evitare u pregiudizio imminente. ( Cass. Civ. n.
21242/2019 – n. 4364/2001 -n. 27519/2012) Infine, va osservato che l'eccezione di mancato preventivo tentativo di conciliazione non costituisce un motivo di appello, ed è stato formulato nelle sole conclusioni, come tali inammissibile, comunque precluso dalla mancata formulazione in primo grado. Nessun vizio ricorre in relazione alla mancata verifica della nullità della delibera, non essendo l'oggetto del contendere del processo che ci occupa.
Trattandosi poi di vizzi procedurali, la mancata espressa motivazione, con esame del merito deve intendersi come rigetto implicito, e come tale non causa di nullità della sentenza. ( Cass.
Civ. n. 10946/2023). In relazione al merito, l'appello è infondato, in quanto la prova testimoniale non ammessa attiene a valutazioni tecniche e pertanto non acquisibili a mezzo di testimone, nel caso di specie, anche nominato consulente di parte. In relazione alle contestazioni sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sulla individuazione delle cause delle infiltrazioni, collegate dall'appellante al cordolo degli abbaini, va osservato che il pag. 6/8 primo giudice ha motivato sul punto, e che le conclusioni sono riportate nella consulenza d'ufficio. Il consulente, esaminati i luoghi e la natura copiosa delle infiltrazioni ha ritenuto che per le caratteristiche ed estensione esse derivassero dallo stato di impermeabilizzazione che, se pur esistente non svolge la funzione per cui è installato. Pertanto, ha concluso per la necessità del rifacimento del manto impermeabile al fine di impedire il passaggio dell'acqua piovana. Detti lavori hanno reso necessaria la rimozione dei pannelli fotovoltaici. Il consulente di ufficio ha preso in considerazione le osservazioni di parte a mezzo dei rispettivi consulenti, confermando la causa delle infiltrazioni. Anzi, agli atti vi è una risposta a chiarimenti che esclude la riconducibilità agli abbaini o lucernai o alla rottura del cordolo perimetrale delle infiltrazioni. In particolare, ha osservato che la scarsa manutenzione del legno esterno degli abbaini ne determina il deperimento, ma non influisce sulle infiltrazioni lamentate. Come ha escluso l'esistenza di lesioni nella muratura cordolo perimetrale. Inoltre, ha escluso che la rottura o il distacco della scossalina sul colmo incida sulla causa delle infiltrazioni da vizio di impermeabilizzazione del tetto. Pertanto, le osservazioni non sono rimaste prive di risposta, e la risposta appare logicamente e tecnicamente sostenuta da dati scientifici, per cui corretta. Per tali ragioni, l'appello va rigettato, non va sottaciuto che allo stato i pannelli fotovoltaici sono stati rimossi in esecuzione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, valore indeterminato, bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché nei confronti di
[...] CP_3
avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol. Controparte_1
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 7/8 2. le spese sono liquidate a carico di parte appellante in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellate e per ciascuna di esse, con attribuzione al difensore antistatario per il Condominio
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 /09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 254/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 254/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol.
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Tufano ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Pompei (NA), alla Via Piave nr. 12, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmario Forlenza ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Eboli (SA), alla Via Jury Gagarin nr. 64, presso studio difensore,
- appellato –
E
, in persona dell'amministratore Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo ed elettivamente CP_3 domiciliato in Salerno (SA), alla Via SS. Martiri Salernitani nr. 31, presso studio difensore.
- altra parte appellata –
1 *********
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Salerno
– Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 1122-bis cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. notificato a mezzo pec in data
06/03/2024 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 11/03/2024, Parte_1 proponeva gravame avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol.
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente Parte_1 all'immediata temporanea rimozione dell'impianto fotovoltaico, di sua proprietà esclusiva, allocato sul tetto condominiale onde consentire i lavori di rifacimento del medesimo tetto e per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli stessi;
2) condanna la resistente al pagamento dell'importo di € Parte_1
100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla sua comunicazione;
3) condanna la resistente a rifondere Parte_1 al ricorrente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 7.896,00, di cui € 280,00 per esborsi ed
€ 7.616,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito di parte ricorrente Avv. Vincenzo Fiorillo;
4) condanna la resistente a rifondere Parte_1 all'interveniente volontario le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito del terzo intervenuto Avv. Gianmario
Forlenza; 5) pone a definitivo carico della resistente le spese di consulenza tecnica Parte_1
pag. 2/8 d'ufficio con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente e del terzo intervenuto delle somme da questi ultimi eventualmente anticipate al Ctu”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - secondo la forma del procedimento sommario di cognizione - depositato e iscritto a ruolo presso il Tribunale di
Salerno in data 07/12/2022, notificato a mezzo posta in data 28/01/2023 per Parte_1
il in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore, esponeva che in data 19/05/2021 con verbale CP_3 di assemblea veniva approvato - all'unanimità dei presenti - il punto n. 4) dell'ordine del giorno avente ad oggetto “Lavori tetto di copertura” e consistenti nella manutenzione straordinaria del tetto con il rifacimento integrale della impermeabilizzazione CP_4
e del manto di copertura: precisava il nel ricorso introduttivo che tali lavori si CP_2 erano resi necessari in quanto in alcuni appartamenti sottostanti – in particolare l'unità immobiliare mansardata di proprietà dei condomini e , i quali avevano già CP_1 Per_1 inviato una diffida allegata al verbale dell'assemblea del 19/05/2021 - si erano verificati e continuavano a verificarsi notevoli fenomeni infiltrativi.
Lamentava, tuttavia, il ricorrente Condominio che i lavori non avevano potuto avere mai inizio in quanto - proprietaria di un impianto fotovoltaico allocato sul Parte_1 tetto condominiale - rifiutava di consentire la rimozione temporanea di tale impianto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori: a tal uopo e al fine di far recedere la Pt_1 dall'opposizione ai lavori, il aveva anche deliberato nell'assemblea del CP_2
30/12/2021 la costituzione di un fondo spese per la realizzazione dei lavori al tetto di €
48.225,08 – delibere poi impugnate dalla dinanzi al Tribunale di Salerno con giudizio Pt_1 ancora pendente;
pertanto, essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Salerno 1) di condannare la alla rimozione Pt_1 dell'impianto fotovoltaico per onde consentire i lavori di rifacimento del tetto, 2) di condannare la ex art. 614-bis c.p.c., a pagare una somma equitativamente determinata Pt_1 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pag. 3/8 Con decreto del 11/01/2023 il Giudice designato fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 10/03/2023, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28/02/2023, si costituiva in giudizio quale Parte_1 parte convenuta, che in via preliminare chiedeva sospendersi il procedimento e/o riunire i procedimenti pendenti tra le stesse parti, in via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U.; con comparsa di intervento volontario principale ex art. 105, comma 1, c.p.c. depositata telematicamente in data 06/07/2023, si costituiva in giudizio che – ricostruita Controparte_1 preliminarmente la vicenda in fatto e in diritto - chiedeva condannarsi Parte_1 alla rimozione dell'impianto fotovoltaico sito sul tetto del e di CP_2 CP_2 sua esclusiva proprietà per consentire l'inizio dei i lavori di rifacimento del tetto, con vittoria di spese.
Ritenuti insussistenti i presupposti ex art. 295 c.p.c. per la sospensione necessaria del processo e ritenuta la compatibilità dell'attività istruttoria con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. e perveniva all'udienza del
22/12/2023 con termine alle parti per il deposito di memorie, al cui esito il G.I. si riservava.
Con ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol. 2845/2024 del 15/02/2024
- repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del 22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva la domanda e condannava a rimuovere Parte_1 temporaneamente l'impianto fotovoltaico per consentire i lavori di rifacimento del tetto e per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli stessi, condannava la resistente al Pt_1 pagamento dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, poneva le spese di lite a carico della resistente quantificate in € 7.896,00 per il Condominio e in € 3.809,00 per l'interveniente volontario, oltre spese di C.T.U.
Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c., l'odierna appellante, , censurava Parte_1
pag. 4/8 l'impugnata ordinanza sulla base di tre motivi così come meglio articolati in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere il presente appello sospendere il presente procedimento e/o riunire i procedimenti pendenti tra le stesse parti secondo le disposizioni di legge e nel merito e solo dopo aver disposto la riunione dei procedimenti si chiede di accertare che la causa delle infiltrazioni è ascrivibile alla rottura del cordolo degli abbaini è per l'effetto condannare il all'esecuzione delle opere senza CP_2 rimuovere i pannelli fotovoltaici. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. e prova per testi.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 24/04/2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza all'ordinanza e per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
con altra comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17/05/2024, si costituiva in giudizio il
[...]
in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2 CP_3
quale altra parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame,
[...] con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 10/07/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in quanto tale norma non trova applicazione - secondo il dettato codicistico del secondo comma – quando “b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater” e per essere la causa non affetta da manifesta infondatezza. L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito pag. 5/8 riportate. Il primo motivo di appello è relativo alla mancata affermazione della necessaria pregiudizialità tra il fascicolo n. 3139/2022 Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale, non sospesa, di esecuzione dei lavori sul tetto condominiale, causa infiltrazioni, con il fascicolo di cui alla decisione, o comunque di non aver sospeso il procedimento ex art. 295 c.p.c. e proceduto alla riunione. Orbene, la riunione dei giudizi rientra nella valutazione discrezionale del giudice, e come tale non è vincolante, inoltre nel caso di specie alcuna ipotesi di identità di giudizio ricorreva, essendo un processo rivolta alla verifica dei motivi di impugnazione della delibera, e l'atro alla condanna per l'esecuzione dei lavori urgenti sul tetto condominiale, attraverso l'eliminazione dei pannelli fotovoltaici collocati dalla appellante, causa infiltrazioni. Ugualmente, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del processo. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c necessita che la soluzione di un processo, in via pregiudiziale, incida in maniera sostanziale sulla definizione dell'atro, in modo da evitare conflitti tra giudicati, poiché la decisione sulla causa pregiudicante deve avere un'efficacia di giudicato nel processo sospeso. Nel caso di specie, il collegamento è solo eventuale, in quanto al di là della delibera che abbia disposto l'esecuzione dei lavori di manutenzione, qualora ricorra una situazione di urgenza conclamata dalla condizione di fatto e di riscontro delle cause delle infiltrazioni, l'amministratore è legittimato alla promozione della relativa azione per attenere la rimozione degli ostacoli alla esecuzione dei lavori di manutenzione, al fine di evitare u pregiudizio imminente. ( Cass. Civ. n.
21242/2019 – n. 4364/2001 -n. 27519/2012) Infine, va osservato che l'eccezione di mancato preventivo tentativo di conciliazione non costituisce un motivo di appello, ed è stato formulato nelle sole conclusioni, come tali inammissibile, comunque precluso dalla mancata formulazione in primo grado. Nessun vizio ricorre in relazione alla mancata verifica della nullità della delibera, non essendo l'oggetto del contendere del processo che ci occupa.
Trattandosi poi di vizzi procedurali, la mancata espressa motivazione, con esame del merito deve intendersi come rigetto implicito, e come tale non causa di nullità della sentenza. ( Cass.
Civ. n. 10946/2023). In relazione al merito, l'appello è infondato, in quanto la prova testimoniale non ammessa attiene a valutazioni tecniche e pertanto non acquisibili a mezzo di testimone, nel caso di specie, anche nominato consulente di parte. In relazione alle contestazioni sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sulla individuazione delle cause delle infiltrazioni, collegate dall'appellante al cordolo degli abbaini, va osservato che il pag. 6/8 primo giudice ha motivato sul punto, e che le conclusioni sono riportate nella consulenza d'ufficio. Il consulente, esaminati i luoghi e la natura copiosa delle infiltrazioni ha ritenuto che per le caratteristiche ed estensione esse derivassero dallo stato di impermeabilizzazione che, se pur esistente non svolge la funzione per cui è installato. Pertanto, ha concluso per la necessità del rifacimento del manto impermeabile al fine di impedire il passaggio dell'acqua piovana. Detti lavori hanno reso necessaria la rimozione dei pannelli fotovoltaici. Il consulente di ufficio ha preso in considerazione le osservazioni di parte a mezzo dei rispettivi consulenti, confermando la causa delle infiltrazioni. Anzi, agli atti vi è una risposta a chiarimenti che esclude la riconducibilità agli abbaini o lucernai o alla rottura del cordolo perimetrale delle infiltrazioni. In particolare, ha osservato che la scarsa manutenzione del legno esterno degli abbaini ne determina il deperimento, ma non influisce sulle infiltrazioni lamentate. Come ha escluso l'esistenza di lesioni nella muratura cordolo perimetrale. Inoltre, ha escluso che la rottura o il distacco della scossalina sul colmo incida sulla causa delle infiltrazioni da vizio di impermeabilizzazione del tetto. Pertanto, le osservazioni non sono rimaste prive di risposta, e la risposta appare logicamente e tecnicamente sostenuta da dati scientifici, per cui corretta. Per tali ragioni, l'appello va rigettato, non va sottaciuto che allo stato i pannelli fotovoltaici sono stati rimossi in esecuzione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, valore indeterminato, bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché nei confronti di
[...] CP_3
avverso l'ordinanza di accoglimento totale ex art. 702-ter n. cronol. Controparte_1
2845/2024 del 15/02/2024 - repert. n. 896/2024 del 15/02/2024 - del Tribunale di Salerno, emessa in data 14/02/2024 allo scioglimento della riservata assunta all'udienza del
22/12/2023, depositata in data 15/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 27/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 7/8 2. le spese sono liquidate a carico di parte appellante in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellate e per ciascuna di esse, con attribuzione al difensore antistatario per il Condominio
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16 /09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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