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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 12996/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico 70, presso lo studio degli avv.ti
Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 30.9.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è invalida nella misura Parte_1
del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.9.2023) ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché che versa, con medesima decorrenza, in uno stato di handicap non in situazione di gravità, ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/92; rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle della fase di a.t.p.; spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 - Parte_1 esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'assegno di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/1971, nonché il riconoscimento del suo stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/1992 (domanda del 16.9.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di dette prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti sanitari - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della CP_1 sussistenza di essi.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, riportandosi alla Ctu espletata nel giudizio di a.t.p..
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 9 della relazione peritale) che determinavano dalla domanda amministrativa, e determinano tuttora, una sua riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% (come già accertato in sede di a.t.p.) e che non determinano una riduzione dell'autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
La domanda diretta all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno di invalidità civile e quella diretta al riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità vanno pertanto disattese.
2 Va invece dichiarato, come già accertato in sede di a.t.p, con conclusioni del
Ctu sul punto non contestate (e rispetto alle quali non è stata disposta alcuna omologa parziale) che la ricorrente è invalida nella misura del 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.9.2023) ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché, con medesima decorrenza, che versa in uno stato di handicap non in situazione di gravità, ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/92.
Visto l'esito complessivo del giudizio, compreso quello della fase di a.t.p., le spese vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' dal momento che la ricorrente può beneficiare dell'esonero dal CP_1
pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio.
Roma, 1.10.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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