TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 480
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio rileva che le opere in questione, consistenti nella creazione di nuovi volumi e superfici, sono sanabili ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, solo a condizione che ricorrano congiuntamente determinate condizioni, tra cui il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in relazione alla tipologia di abuso edilizio (tipologia 1) e all'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Non assume rilevanza la presentazione di un'istanza per accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001, poiché tale norma disciplina un diverso procedimento e riguarda interventi realizzati 'in parziale difformità dal permesso di costruire'. Inoltre, in materia di repressione degli abusi edilizi, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, né alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'intervento repressivo, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 480
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 480
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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