Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2025, proposto da
LE IO ES, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Anna Borzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 44 in data 3 luglio 2025, prot. n. 26960, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di condono edilizio n. 33308 ai sensi della legge n. 326/2003 presentata in data 1 dicembre 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa RI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 44 in data 3 luglio 2025, prot. n. 26960, con cui l’Amministrazione ha negato la concessione edilizia in sanatoria per opere consistenti nella realizzazione di una unità abitativa sulla terrazza di copertura dei garage esistenti e nella realizzazione al piano terra di un portico antistante il garage, nella Via Motta 150 (foglio di mappa 5, particella 1084).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il ricorrente ha acquistato l’immobile in questione nell’ambito di una procedura esecutiva in forza del decreto di trasferimento n. 622/2023 del Tribunale di Catania; b) in data 1 dicembre 2004 era stata presentata istanza di condono edilizio n. 33308 ai sensi della legge n. 326/2003; c) né il decreto di trasferimento, né la perizia redatta in occasione della procedura esecutiva evidenziavano la già esistente costruzione sopra la terrazza e soltanto dopo l’acquisto il ricorrente ha appreso che le opere non erano sanate, sicché non ha presentato entro 120 giorni l’istanza di sanatoria di cui all’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985; d) a seguito dell’impugnato diniego l’interessato ha incaricato un tecnico per la presentazione di una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia con legge regionale n. 27/2024; e) il diniego del Comune si fonda sul presupposto che l’immobile ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico in forza del D.P.R.S. n. 548/1968, efficace dal 7 aprile 1965, e che non era pervenuto il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali prescritto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003; f) si lamenta la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ed il vizio di eccesso di potere, posto che, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, la regolarizzazione risulta oggi possibile con una doppia conformità “asimmetrica” o “alleggerita”; g) l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque accertare la conformità sostanziale dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della domanda e quando le opere sono state realizzate; h) il citato l’art. 36-bis, comma 4, consente il rilascio del parere paesaggistico anche per opere con aumento di volumi o superfici; i) la tardività dell’istanza presentata dall’interessato non appare rilevante in quanto determinata da fatto del terzo, cioè dal consulente tecnico che, nell’ambito della procedura esecutiva, non ha fornito rappresentazione dell’abuso; l) è stato, altresì, leso il legittimo affidamento del ricorrente e l’Amministrazione ha violato i principi di buona fede e correttezza, nonché gli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990, in quanto l’acquisto è stato effettuato sulla base di atti che non menzionavano alcuna irregolarità.
Il Comune, non costituito in giudizio, ha depositato documentazione in data 23 settembre 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, quanto al nucleo fondamentale della vicenda, rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d , del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Ciò vale anche in ambito regionale, come ripetutamente chiarito in numerose pronunce del Tribunale e di questa Sezione, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi: cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, II Sezione, n. 1538/2025, n. 1537/2025, n. 1536/2025, n. 1422/2025, n. 1421/2025, n. 1420/2025, n. 1384/2025, n. 1383/2025, n. 1382/2025, n. 1381/2025, n. 1301/2025, n. 1299/2025, n. 1298/2025, n. 1297/2025, n. 1296/2025, n. 894/2025, n. 713/2025, n. 711/2025, n. 575/2025, n. 356/2025, n. 341/2025, n. 340/2025, n. 256/2025, n. 137/2025, n. 129/2025, n. 4174/2024, n. 4169/2024, n. 4167/2024, n. 4009/2024, n. 4008/2024, n. 3973/2024, n. 3959/2024, n. 3790/2024, n. 3758/2024, n. 3757/2024, n. 3684/2024, n. 3578/2024, n. 3552/2024, n. 3546/2024, n. 3540/2024, n. 3539/2024, n. 3473/2024, n. 3311/2024, n. 3267/2024, n. 3265/2024, n. 3262/2024, n. 3130/2024, n. 3044/2024, n. 3043/2024, n. 3038/2024, n. 2892/2024, n. 2874/2024, n. 2873/2024, n. 2871/2024, n. 2867/2024, n. 2866/2024, n. 2829/2024, n. 2811/2024, n. 2794/2024, n. 2736/2024, n. 2652/2024, n. 2651/2024, n. 2650/2024, n. 2223/2024, n. 2222/2024, n. 2071/2024, n. 2071/2024, n. 2068/2024, n. 1794/2024, n. 1791/2024, n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1759/2024, n. 1755/2024, n. 1754/2024, n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1620/2024, n. 1619/2024, n. 1581/24, n. 1561/2024, n. 1330/2024, n. 1278/2024, n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024, n. 1090/2024.
In ordine alle specifiche censure sollevate dall’interessato deve, poi, osservarsi quanto segue: a) il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi (circostanza non contestata in ricorso e risultante documentalmente dall’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, nella quale l’illecito da sanare viene ricondotto alla “tipologia di abuso 1”); b) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); c) il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in relazione alla tipologia 1 dell’abuso edilizio e all’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; d) non assume rilevanza la presentazione di un’istanza per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001 (in data, peraltro, successiva all’adozione del provvedimento in questa sede impugnato), il quale disciplina un diverso procedimento e riguarda interventi realizzati “ in parziale difformità dal permesso di costruire ”.
Per quanto precede il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione sulle spese processuali deve essere adottata stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DA LI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OL | DA LI |
IL SEGRETARIO