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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4721/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4721/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo Babini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), Galleria di Palazzo Minardi n.27, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“..SIA PRONUNCIATA
sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Lugo, alle seguenti
CONDIZIONI 1.I ricorrenti continueranno a dimorare nelle rispettive abitazioni di residenza indicate in premessa
ovvero, in caso di variazione delle stesse, se ne daranno tempestiva comunicazione.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. Affidamento: mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente in quanto Per_1
Per_ partecipa alla società DIAR IMPIANTI SNC ed ha un adeguato reddito, la figlia resta affidata
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion
fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a
cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le
naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee
parentali.
Per_ 4. Collocamento: resterà collocata prevalentemente presso la dimora paterna.
Per_ 5.Frequentazione scolastica: proseguirà la frequentazione dell'Istituto Professionale ER
– Strocchi di Faenza.
6. Vacanze estive, natalizie e pasquali: la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore per i periodi
che i ricorrenti prenderanno di comune accordo tra loro e la figlia medesima.
7. Frequentazione della madre: libera possibilità di frequentazione reciproca di madre e figlia, ogni
qualvolta vorranno, compatibilmente con i rispettivi impegni ed esigenze.
Spese mantenimento ordinario e straordinario
Per_ 8. Di tutte le spese di mantenimento ordinario della figlia , stante il mutuo che grava sulla moglie
e la differenza reddituale tra i coniugi, si farà carico il marito. Per le spese straordinarie scolastiche,
sanitarie e farmaceutiche non dispensate dal SSN, si faranno carico entrambi i genitori nella misura
del 50% ciascuno.
Per_ 9. L'assegno unico per la figlia spetterà al padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10. essendo entrambi economicamente autosufficienti, i ricorrenti fanno rispettiva rinuncia a
chiedere somme a titolo di assegno divorzile.
ALTRE CONDIZIONI
11. Entrambi i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per ragioni
di lavoro e diporto.
* * *
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 53/2025, pubblicata il 29/01/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata Parte_2 Parte_1 ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 53/2025, pubblicata il 29/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, relativi all'affidamento e collocamento della figlia minore , alle modalità di Per_2 frequentazione del genitore non collocatario ed al mantenimento della stessa, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati della figlia, nè con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4721/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Lugo (RA) C.F._2 il 27.07.2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n.21, parte I;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, relativi all'affidamento e collocamento della figlia minore , alle modalità di frequentazione del genitore Per_2 non collocatario ed al mantenimento della stessa, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4721/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo Babini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), Galleria di Palazzo Minardi n.27, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“..SIA PRONUNCIATA
sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Lugo, alle seguenti
CONDIZIONI 1.I ricorrenti continueranno a dimorare nelle rispettive abitazioni di residenza indicate in premessa
ovvero, in caso di variazione delle stesse, se ne daranno tempestiva comunicazione.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. Affidamento: mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente in quanto Per_1
Per_ partecipa alla società DIAR IMPIANTI SNC ed ha un adeguato reddito, la figlia resta affidata
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion
fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a
cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le
naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee
parentali.
Per_ 4. Collocamento: resterà collocata prevalentemente presso la dimora paterna.
Per_ 5.Frequentazione scolastica: proseguirà la frequentazione dell'Istituto Professionale ER
– Strocchi di Faenza.
6. Vacanze estive, natalizie e pasquali: la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore per i periodi
che i ricorrenti prenderanno di comune accordo tra loro e la figlia medesima.
7. Frequentazione della madre: libera possibilità di frequentazione reciproca di madre e figlia, ogni
qualvolta vorranno, compatibilmente con i rispettivi impegni ed esigenze.
Spese mantenimento ordinario e straordinario
Per_ 8. Di tutte le spese di mantenimento ordinario della figlia , stante il mutuo che grava sulla moglie
e la differenza reddituale tra i coniugi, si farà carico il marito. Per le spese straordinarie scolastiche,
sanitarie e farmaceutiche non dispensate dal SSN, si faranno carico entrambi i genitori nella misura
del 50% ciascuno.
Per_ 9. L'assegno unico per la figlia spetterà al padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10. essendo entrambi economicamente autosufficienti, i ricorrenti fanno rispettiva rinuncia a
chiedere somme a titolo di assegno divorzile.
ALTRE CONDIZIONI
11. Entrambi i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per ragioni
di lavoro e diporto.
* * *
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 53/2025, pubblicata il 29/01/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata Parte_2 Parte_1 ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 53/2025, pubblicata il 29/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, relativi all'affidamento e collocamento della figlia minore , alle modalità di Per_2 frequentazione del genitore non collocatario ed al mantenimento della stessa, sussistono i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati della figlia, nè con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4721/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in Lugo (RA) C.F._2 il 27.07.2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n.21, parte I;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, relativi all'affidamento e collocamento della figlia minore , alle modalità di frequentazione del genitore Per_2 non collocatario ed al mantenimento della stessa, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) Spese compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè