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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste come in atti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso cumulativo contro la STEP s.r.l. – concessionaria per il Comune di Nasino (SV) -. La controversia attiene ad Avvisi di accertamento: -
n.24 del 4.12.2024, relativo ad IMU per anno 2021; - n.195 del 4.12.2024 relativo ad IMU per anno
2022. Gli atti impositivi contengono la richiesta di versamento della somma complessiva: - di euro 344,57
a titolo di Imposta, sanzione per omesso parziale versamento e interessi, quanto al 2021; - di euro 396,40,
a titolo di Imposta, sanzione per omesso parziale versamento e interessi, quanto al 2022. Tanto, in relazione al possesso – per le quote del 50% e del 25% - di diversi fabbricati ubicati in quel Comune e pervenuti alla stessa a titolo di eredità.
****************
- La Ricorrente, impugnati gli Avvisi, ha chiesto: - in via principale, l'annullamento degli Accertamenti;
- in subordine, la rideterminazione dell'Imposta dovuta, considerando i versamenti effettuati dai contitolari degli immobili, con compensazione con gli importi dovuti e rimborso di quanto versato in eccedenza dagli stessi.
Vinte le spese.
IN DIRITTO – OMESSA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE (ISTANZA DI AUTOTUTELA) DEL 6.11.2023 –
VIOLAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L.212/2000).
Con la memoria di cui all'istanza di autotutela la Contribuente aveva sia giustificata la differenza attribuitale dalla Concessionaria, sia formulata proposta di definizione degli Accertamenti, secondo ragionevolezza.
In particolare, la Concessionaria non ha preso in considerazione quanto versato cumulativamente dai
Comproprietari (Appartenenti alla medesima Famiglia) – trattandosi di somma complessiva superiore al dovuto -.
****************
- La Concessionaria resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 25.03.2025, concludendo per la reiezione del ricorso;
vinte le spese.
1. Sull'omessa valutazione delle memorie difensive del 06.11.2023 – violazione dello Statuto del
Contribuente (legge n. 212/2000).
In data 10.02.2025, la Concessionaria, in riscontro all'istanza presentata da Contribuente, confermava i provvedimenti emessi e comunicava che, dalle verifiche effettuate sui flussi dei versamenti IMU, i versamenti prodotti ed indicati in istanza erano già stati considerati ai fini dell'imposta versata, in quanto già presenti nella banca dati. In data 11.02.2025, la Contribuente ripresentava, nei contenuti e nei versamenti, l'identica istanza già presentata il 17.01.2025 e già riscontrata.
Tanto premesso è da considerare: - che l'accertamento esecutivo IMU n. 24 per l'anno 2021 è stato emesso per il parziale versamento dell'imposta relativamente alla lista degli immobili indicati nell'avviso stesso, di cui la Sig.ra Ricorrente_1 risultava titolare pro-quota, come dalla visura catastale in allegato n. 4.
Dall'esame dello stesso - pagina 4, sezione “Riepilogo dovuto per tributo – Elaborazione Accertamento
Dovuto/Versato”-, risulta che, a fronte di un dovuto d'imposta pari ad euro 992,00, la Contribuente abbia versata un'imposta pari ad euro 749,00. È la stessa ricorrente che in impugnazione, a pagina 7, riconosce l'imposta dovuta e quella versata. Da rammentare che, nel caso di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, come nel caso di specie, ciascuno è tassato pro-quota. In altri termini, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà.
Pertanto la produzione di ulteriori versamenti a nome del contribuente Nominativo_1, non sono afferenti alla posizione della Ricorrente, ma sono da computare esclusivamente alla posizione IMU di quel
Contribuente, in riferimento alle proprie quote di comproprietà degli immobili;
posizione quest'ultima che non è oggetto della presente impugnazione. La documentazione prodotta in impugnazione ed afferente ai versamenti effettuati dal Sig. Nominativo_1 per la propria posizione e titolarità dei fabbricati non è afferente all'impugnazione de quo.
Analoga la situazione quanto all'avviso di accertamento n.195 per l'anno 2022,
Da esso è dato riscontrare come, a fronte di un dovuto d'imposta pari ad euro 1.044,00, risulta un versato d'imposta pari ad euro 781,82. Anche in detto caso, è la stessa ricorrente che in impugnazione, alla pagina
7, riconosce l'imposta dovuta e l'imposta versata, come riportato sotto in stralcio.
Non pertinente la produzione di ulteriori versamenti a nome del contribuente Nominativo_1 ; tali versamenti, infatti, sono da computare esclusivamente alla posizione IMU di detto Contribuente, in riferimento alle proprie quote di immobili in comproprietà dell'odierna ricorrente.
Priva di pregio, quindi, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente sul punto.
Come riportato nella tabella della “lista immobili” contenuta all'interno degli avvisi di accertamento, gli immobili oggetto di accertamento sono quelle identificati catastalmente al:
-
(nel 2021: per 1 mese al 25% di diritto di proprietà e per 11 mesi al 50% di diritto di proprietà); -f xxx (nel 2021: per 1 mese al 25% di diritto di proprietà e per 11 mesi al 50% di diritto di proprietà); ▪ xxx
Gli immobili oggetto di accertamento, correttamente riportati nella tabella della lista immobili sopra citata, sono tutti ascrivibili catastalmente alla ricorrente, come desumibile dalla visura catastale per intestatario in allegato n. 4 e nelle visure per fabbricato in allegato n. 5.
La richiesta formulata dalla ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che risulta assodato che la stessa detenga la proprietà catastale degli immobili de quo, comprovata attraverso la produzione delle correlate visure.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che, "pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi. Tuttavia
l'intestazione di un immobile ad un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze" (Cass. n. 5316/19) ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Nella specie il ricorrente non ha offerto una siffatta prova.
Per quanto concerne la casistica di specie, appare opportuno rilevare che il Tribunale di Pavia sez. III, con sentenza del 10.01.2019, n.35 ha ritenuto che in tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, rilevi come a partire dalla riforma dal 1939, la funzione primaria del
Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell'individuazione del proprietario (ex art. 11, DPR. 8 giugno 2001, n. 327); o per l'individuazione dei coefficienti di computo del canone con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 dell'abrogata L. 27 luglio 1978, n. 392); ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l'immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione.
In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz'altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito”.
In aggiunta, sempre la Cassazione con sentenza n. 14420/2010, aveva già avuto modo di fissare il principio riaffermato dalla stessa Corte con la decisione n. 5316/19.
****************
- La Ricorrente, con Memoria del 20.05.2025 ha replicato.
Controparte asserisce di aver considerato tutti i versamenti effettuati ai fini dell'imposta versata, in quanto presenti in banca dati senza nemmeno preoccuparsi di chiedere a precisazione di quanto affermato dalla ricorrente, ulteriore documentazione a conferma di quanto asserito nell'istanza presentata ai fini della autotutela e senza chiarire quali versamenti siano stati considerati, salvo poi affermare che ciascuno è tassato pro-quota in proporzione alla propria quota di proprietà. Tutto ciò, senza giustificare il mancato accoglimento/rifiuto delle istanze presentate, non effettuando alcuna comunicazione sui provvedimenti emessi;
da confermare quindi l'omesso esame e valutazione della memorie difensive e violazione dello statuto dei diritti del contribuente.
Tanto premesso in merito alla documentazione prodotta, relativa ai versamenti effettuati dal Sig. Nominativo_1
, STEP dichiara che questi adempimenti non sono afferenti all'impugnazione. La Concessionaria, tuttavia, pare non aver considerato, non essendone a conoscenza per sua negligenza, il fatto che la proprietà/ possesso degli immobili si è trasferita in capo alla contribuente in seguito a denuncia di successione (allegata alla presente) depositata in data 29.11.2021; termine entro il quale tutti i chiamati all'eredità (quindi anche il Sig. Nominativo_1) erano obbligati in solido al pagamento delle obbligazioni sino al termine di chiusura della successione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da STEP per l'anno 2021, sono da considerarsi tutti i versamenti risultanti in banca dati, anche quelli effettuati dall'erede Nominativo_1 in quanto co-obbligato in solido.
Sempre poi in considerazione a quanto affermato da Concessionaria, in merito alla soggettività dell'IMU, se fosse stata data risposta alle istanze presentate, la ricorrente avrebbe giustificato per l'anno 2022 i versamenti effettuati in maniera non corrispondente alle quote di proprietà in quanto a seguito di accordo stipulato con il proprio fratello/erede l'IMU sarebbe stata versata in base all'effettivo possesso degli immobili;
accordo che, come anche stabilito con sentenza di Cassazione n.6882/2019, consente la traslazione del versamento dell'imposta a carico di soggetto diverso dal proprietario (in questo caso il comproprietario).
Tale accordo è stato in seguito ratificato da atto di divisione ereditaria redatto da notaio Nominativo_2 (notaio in Ceva) del 21/12/2023 rep. 45064 (allegato alla presente). Per cui, verificato che l'imposta è stata interamente e correttamente versata da entrambe i comproprietari, sull'intero valore imponibile della proprietà, non può che essere considerata valida l'eccezione presentata da parte della contribuente su quanto dovuto/versato da entrambe i comproprietari anche per l'anno 2022.
*****************
- All'odierna udienza, celebrata da remoto con partecipazione del solo Difensore di ricorrente, questi ha confermate le proprie argomentazioni, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni e domanda come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la trattazione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
A) Vero, che quanto alle obbligazioni IMU su immobili indivisi, ciascun erede debba rispondere secondo la propria quota ereditata;
- vero anche, che nel caso di specie, la successione del Sig.Nominativo_3, deceduto il 6 febbraio 2021 – di cui a denuncia in data 29 novembre 2021, sia stata seguita da un atto di divisione formalizzato nel dicembre 2023. Atto di divisione con cui vi è stata una ripartizione della titolarità esclusiva degli immobili ereditati tra gli aventi causa – nello specifico i Fratelli Ricorrente_1 Nominativo_1) -. te_1
B) L'Atto divisione sopracitato, tra l'altro, prevede che: - “ 4) ... La presente divisione sarà immediatamente operativa per ogni conseguente effetto;
”.
C) Tanto rilevato, è da considerare: - che l'Accordo di divisione del 2023, abbia assegnata la proprietà esclusiva degli immobili ereditati nel territorio del Comune di Nasino, ripartita tra i due Fratelli;
- che, quanto meno dalle produzioni di Ricorrente, risulti che l'entità del versato per le due annualità oggetto di giudizio sia stata superiore al dovuto complessivamente dagli Eredi;
- che tra gli stessi sia intervenuto accordo per la ripartizione delle obbligazioni IMU e che, il Sig.Nominativo_4 (erede di Nominativo_1, deceduto il 3 marzo 2024) abbia dichiarato di rinunciare a richiedere il rimborso di quanto corrisposto in più a titolo di
IMU, per la quota del Defunto padre, in relazione alle annualità 2021 e 2022. Dichiarazione in cui viene specificato che quel De cuius non abbia indicato detto credito tra quelli caduti in successione.
D) Da considerare, in tale quadro, come la divisione ereditaria abbia efficacia retroattiva (al momento dell'apertura della successione), sebbene non dichiarativa, ma pur sempre traslativa. In tal senso, le SSUU della Cassazione di cui a sent.25021 dep.7 ottobre 2019.
E) Le riportate considerazioni evidenziano la sussistenza quanto meno di ragioni di carattere sostanziale, legate alla specificità del caso in questione, per le quali la Concessionaria avrebbe potuto e dovuto verificare la fondatezza delle osservazioni giustificative contenute nelle istanze per autotutela, non limitandosi a far valere il principio secondo il quale ogni soggetto passivo IMU risponde del proprio in base alla quota eredita del bene indiviso;
tanto più che la questione afferiva a persone legate da stretto rapporto parentale.
Comportamento che certo si inquadra nell'ambito del generale principio di collaborazione e buone fede che dovrebbe caratterizzare il rapporto Cittadino-contribuente/Fisco (art.10 della L.212/2000).
Al riguardo, è da rilevare come la risposta del 10.02.2023 richiamata da STEP srl, si limiti a confermare gli accertamenti, in quanto i versamenti della Sig.ra Ricorrente_1 erano già presenti in banca data, senza nulla precisare quanto al LO (Nominativo_1). Laddove l'Istante chiedeva un intervento che non avrebbe inciso in alcun modo sull'entità del tributo dovuto al Comune.
Né Resistente, in sede contenziosa, ha prodotto conteggi relativi alla posizione dell'oramai defunto contitolare, Sig.Nominativo_1; produzioni che avrebbero contribuito a fotografare con precisione la situazione complessiva dare/avere.
Non dirimenti i richiami alla giurisprudenza che attestano solo della valenza probatoria delle iscrizioni catastali;
criterio che andrebbe comunque letto alla luce delle specificità del caso di specie.
F) Da considerare, piuttosto, come solo di recente, con l'Ordin.11097 dep.28.04.2025, la Cassazione abbia chiarito che ogni coerede debba versare l'IMU pro-quota ereditata, così destituendo di valenza il concetto di responsabilità solidale affermato dal primo comma dell'art.65 del DPR.600/1973.
G) Da compensare le spese di giudizio, stante la singolarità del caso deciso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.t.e.p. S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste come in atti. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso cumulativo contro la STEP s.r.l. – concessionaria per il Comune di Nasino (SV) -. La controversia attiene ad Avvisi di accertamento: -
n.24 del 4.12.2024, relativo ad IMU per anno 2021; - n.195 del 4.12.2024 relativo ad IMU per anno
2022. Gli atti impositivi contengono la richiesta di versamento della somma complessiva: - di euro 344,57
a titolo di Imposta, sanzione per omesso parziale versamento e interessi, quanto al 2021; - di euro 396,40,
a titolo di Imposta, sanzione per omesso parziale versamento e interessi, quanto al 2022. Tanto, in relazione al possesso – per le quote del 50% e del 25% - di diversi fabbricati ubicati in quel Comune e pervenuti alla stessa a titolo di eredità.
****************
- La Ricorrente, impugnati gli Avvisi, ha chiesto: - in via principale, l'annullamento degli Accertamenti;
- in subordine, la rideterminazione dell'Imposta dovuta, considerando i versamenti effettuati dai contitolari degli immobili, con compensazione con gli importi dovuti e rimborso di quanto versato in eccedenza dagli stessi.
Vinte le spese.
IN DIRITTO – OMESSA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE (ISTANZA DI AUTOTUTELA) DEL 6.11.2023 –
VIOLAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L.212/2000).
Con la memoria di cui all'istanza di autotutela la Contribuente aveva sia giustificata la differenza attribuitale dalla Concessionaria, sia formulata proposta di definizione degli Accertamenti, secondo ragionevolezza.
In particolare, la Concessionaria non ha preso in considerazione quanto versato cumulativamente dai
Comproprietari (Appartenenti alla medesima Famiglia) – trattandosi di somma complessiva superiore al dovuto -.
****************
- La Concessionaria resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 25.03.2025, concludendo per la reiezione del ricorso;
vinte le spese.
1. Sull'omessa valutazione delle memorie difensive del 06.11.2023 – violazione dello Statuto del
Contribuente (legge n. 212/2000).
In data 10.02.2025, la Concessionaria, in riscontro all'istanza presentata da Contribuente, confermava i provvedimenti emessi e comunicava che, dalle verifiche effettuate sui flussi dei versamenti IMU, i versamenti prodotti ed indicati in istanza erano già stati considerati ai fini dell'imposta versata, in quanto già presenti nella banca dati. In data 11.02.2025, la Contribuente ripresentava, nei contenuti e nei versamenti, l'identica istanza già presentata il 17.01.2025 e già riscontrata.
Tanto premesso è da considerare: - che l'accertamento esecutivo IMU n. 24 per l'anno 2021 è stato emesso per il parziale versamento dell'imposta relativamente alla lista degli immobili indicati nell'avviso stesso, di cui la Sig.ra Ricorrente_1 risultava titolare pro-quota, come dalla visura catastale in allegato n. 4.
Dall'esame dello stesso - pagina 4, sezione “Riepilogo dovuto per tributo – Elaborazione Accertamento
Dovuto/Versato”-, risulta che, a fronte di un dovuto d'imposta pari ad euro 992,00, la Contribuente abbia versata un'imposta pari ad euro 749,00. È la stessa ricorrente che in impugnazione, a pagina 7, riconosce l'imposta dovuta e quella versata. Da rammentare che, nel caso di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, come nel caso di specie, ciascuno è tassato pro-quota. In altri termini, l'IMU grava su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà.
Pertanto la produzione di ulteriori versamenti a nome del contribuente Nominativo_1, non sono afferenti alla posizione della Ricorrente, ma sono da computare esclusivamente alla posizione IMU di quel
Contribuente, in riferimento alle proprie quote di comproprietà degli immobili;
posizione quest'ultima che non è oggetto della presente impugnazione. La documentazione prodotta in impugnazione ed afferente ai versamenti effettuati dal Sig. Nominativo_1 per la propria posizione e titolarità dei fabbricati non è afferente all'impugnazione de quo.
Analoga la situazione quanto all'avviso di accertamento n.195 per l'anno 2022,
Da esso è dato riscontrare come, a fronte di un dovuto d'imposta pari ad euro 1.044,00, risulta un versato d'imposta pari ad euro 781,82. Anche in detto caso, è la stessa ricorrente che in impugnazione, alla pagina
7, riconosce l'imposta dovuta e l'imposta versata, come riportato sotto in stralcio.
Non pertinente la produzione di ulteriori versamenti a nome del contribuente Nominativo_1 ; tali versamenti, infatti, sono da computare esclusivamente alla posizione IMU di detto Contribuente, in riferimento alle proprie quote di immobili in comproprietà dell'odierna ricorrente.
Priva di pregio, quindi, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente sul punto.
Come riportato nella tabella della “lista immobili” contenuta all'interno degli avvisi di accertamento, gli immobili oggetto di accertamento sono quelle identificati catastalmente al:
-
(nel 2021: per 1 mese al 25% di diritto di proprietà e per 11 mesi al 50% di diritto di proprietà); -f xxx (nel 2021: per 1 mese al 25% di diritto di proprietà e per 11 mesi al 50% di diritto di proprietà); ▪ xxx
Gli immobili oggetto di accertamento, correttamente riportati nella tabella della lista immobili sopra citata, sono tutti ascrivibili catastalmente alla ricorrente, come desumibile dalla visura catastale per intestatario in allegato n. 4 e nelle visure per fabbricato in allegato n. 5.
La richiesta formulata dalla ricorrente, pertanto, non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che risulta assodato che la stessa detenga la proprietà catastale degli immobili de quo, comprovata attraverso la produzione delle correlate visure.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che, "pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi. Tuttavia
l'intestazione di un immobile ad un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze" (Cass. n. 5316/19) ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Nella specie il ricorrente non ha offerto una siffatta prova.
Per quanto concerne la casistica di specie, appare opportuno rilevare che il Tribunale di Pavia sez. III, con sentenza del 10.01.2019, n.35 ha ritenuto che in tema di prova della proprietà di un immobile, pur escludendo natura di “piena prova” ai dati catastali, rilevi come a partire dalla riforma dal 1939, la funzione primaria del
Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche – ma non solo – ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio e che le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell'individuazione del proprietario (ex art. 11, DPR. 8 giugno 2001, n. 327); o per l'individuazione dei coefficienti di computo del canone con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 dell'abrogata L. 27 luglio 1978, n. 392); ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l'immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione.
In base al preferibile orientamento, pertanto, ad avviso del Tribunale “le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare senz'altro la proprietà di un immobile, possono tuttavia – nel concorso di altri elementi – essere utilizzate quali dati indiziari e presuntivi da parte del giudice del merito”.
In aggiunta, sempre la Cassazione con sentenza n. 14420/2010, aveva già avuto modo di fissare il principio riaffermato dalla stessa Corte con la decisione n. 5316/19.
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- La Ricorrente, con Memoria del 20.05.2025 ha replicato.
Controparte asserisce di aver considerato tutti i versamenti effettuati ai fini dell'imposta versata, in quanto presenti in banca dati senza nemmeno preoccuparsi di chiedere a precisazione di quanto affermato dalla ricorrente, ulteriore documentazione a conferma di quanto asserito nell'istanza presentata ai fini della autotutela e senza chiarire quali versamenti siano stati considerati, salvo poi affermare che ciascuno è tassato pro-quota in proporzione alla propria quota di proprietà. Tutto ciò, senza giustificare il mancato accoglimento/rifiuto delle istanze presentate, non effettuando alcuna comunicazione sui provvedimenti emessi;
da confermare quindi l'omesso esame e valutazione della memorie difensive e violazione dello statuto dei diritti del contribuente.
Tanto premesso in merito alla documentazione prodotta, relativa ai versamenti effettuati dal Sig. Nominativo_1
, STEP dichiara che questi adempimenti non sono afferenti all'impugnazione. La Concessionaria, tuttavia, pare non aver considerato, non essendone a conoscenza per sua negligenza, il fatto che la proprietà/ possesso degli immobili si è trasferita in capo alla contribuente in seguito a denuncia di successione (allegata alla presente) depositata in data 29.11.2021; termine entro il quale tutti i chiamati all'eredità (quindi anche il Sig. Nominativo_1) erano obbligati in solido al pagamento delle obbligazioni sino al termine di chiusura della successione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da STEP per l'anno 2021, sono da considerarsi tutti i versamenti risultanti in banca dati, anche quelli effettuati dall'erede Nominativo_1 in quanto co-obbligato in solido.
Sempre poi in considerazione a quanto affermato da Concessionaria, in merito alla soggettività dell'IMU, se fosse stata data risposta alle istanze presentate, la ricorrente avrebbe giustificato per l'anno 2022 i versamenti effettuati in maniera non corrispondente alle quote di proprietà in quanto a seguito di accordo stipulato con il proprio fratello/erede l'IMU sarebbe stata versata in base all'effettivo possesso degli immobili;
accordo che, come anche stabilito con sentenza di Cassazione n.6882/2019, consente la traslazione del versamento dell'imposta a carico di soggetto diverso dal proprietario (in questo caso il comproprietario).
Tale accordo è stato in seguito ratificato da atto di divisione ereditaria redatto da notaio Nominativo_2 (notaio in Ceva) del 21/12/2023 rep. 45064 (allegato alla presente). Per cui, verificato che l'imposta è stata interamente e correttamente versata da entrambe i comproprietari, sull'intero valore imponibile della proprietà, non può che essere considerata valida l'eccezione presentata da parte della contribuente su quanto dovuto/versato da entrambe i comproprietari anche per l'anno 2022.
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- All'odierna udienza, celebrata da remoto con partecipazione del solo Difensore di ricorrente, questi ha confermate le proprie argomentazioni, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni e domanda come formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la trattazione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
A) Vero, che quanto alle obbligazioni IMU su immobili indivisi, ciascun erede debba rispondere secondo la propria quota ereditata;
- vero anche, che nel caso di specie, la successione del Sig.Nominativo_3, deceduto il 6 febbraio 2021 – di cui a denuncia in data 29 novembre 2021, sia stata seguita da un atto di divisione formalizzato nel dicembre 2023. Atto di divisione con cui vi è stata una ripartizione della titolarità esclusiva degli immobili ereditati tra gli aventi causa – nello specifico i Fratelli Ricorrente_1 Nominativo_1) -. te_1
B) L'Atto divisione sopracitato, tra l'altro, prevede che: - “ 4) ... La presente divisione sarà immediatamente operativa per ogni conseguente effetto;
”.
C) Tanto rilevato, è da considerare: - che l'Accordo di divisione del 2023, abbia assegnata la proprietà esclusiva degli immobili ereditati nel territorio del Comune di Nasino, ripartita tra i due Fratelli;
- che, quanto meno dalle produzioni di Ricorrente, risulti che l'entità del versato per le due annualità oggetto di giudizio sia stata superiore al dovuto complessivamente dagli Eredi;
- che tra gli stessi sia intervenuto accordo per la ripartizione delle obbligazioni IMU e che, il Sig.Nominativo_4 (erede di Nominativo_1, deceduto il 3 marzo 2024) abbia dichiarato di rinunciare a richiedere il rimborso di quanto corrisposto in più a titolo di
IMU, per la quota del Defunto padre, in relazione alle annualità 2021 e 2022. Dichiarazione in cui viene specificato che quel De cuius non abbia indicato detto credito tra quelli caduti in successione.
D) Da considerare, in tale quadro, come la divisione ereditaria abbia efficacia retroattiva (al momento dell'apertura della successione), sebbene non dichiarativa, ma pur sempre traslativa. In tal senso, le SSUU della Cassazione di cui a sent.25021 dep.7 ottobre 2019.
E) Le riportate considerazioni evidenziano la sussistenza quanto meno di ragioni di carattere sostanziale, legate alla specificità del caso in questione, per le quali la Concessionaria avrebbe potuto e dovuto verificare la fondatezza delle osservazioni giustificative contenute nelle istanze per autotutela, non limitandosi a far valere il principio secondo il quale ogni soggetto passivo IMU risponde del proprio in base alla quota eredita del bene indiviso;
tanto più che la questione afferiva a persone legate da stretto rapporto parentale.
Comportamento che certo si inquadra nell'ambito del generale principio di collaborazione e buone fede che dovrebbe caratterizzare il rapporto Cittadino-contribuente/Fisco (art.10 della L.212/2000).
Al riguardo, è da rilevare come la risposta del 10.02.2023 richiamata da STEP srl, si limiti a confermare gli accertamenti, in quanto i versamenti della Sig.ra Ricorrente_1 erano già presenti in banca data, senza nulla precisare quanto al LO (Nominativo_1). Laddove l'Istante chiedeva un intervento che non avrebbe inciso in alcun modo sull'entità del tributo dovuto al Comune.
Né Resistente, in sede contenziosa, ha prodotto conteggi relativi alla posizione dell'oramai defunto contitolare, Sig.Nominativo_1; produzioni che avrebbero contribuito a fotografare con precisione la situazione complessiva dare/avere.
Non dirimenti i richiami alla giurisprudenza che attestano solo della valenza probatoria delle iscrizioni catastali;
criterio che andrebbe comunque letto alla luce delle specificità del caso di specie.
F) Da considerare, piuttosto, come solo di recente, con l'Ordin.11097 dep.28.04.2025, la Cassazione abbia chiarito che ogni coerede debba versare l'IMU pro-quota ereditata, così destituendo di valenza il concetto di responsabilità solidale affermato dal primo comma dell'art.65 del DPR.600/1973.
G) Da compensare le spese di giudizio, stante la singolarità del caso deciso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.