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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2012 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C. Costantino ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Dragone, a Brindisi, in via O. Flacco, n. 60; opponente
(p.Iva e C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Giudo, presso il cui studio a Brindisi, in via Tor Pisana, n. 128;
opposta
*******
Motivi della decisione
e , nella qualità di fideiussore della prima, con atto di citazione in Parte_2 Parte_1 opposizione del 15.9.2011, notificato il 28.9.2011, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/2011 emesso il 29.6.2011 da questo Tribunale e dichiarato immediatamente esecutivo in favore di per il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di 1.078,866,04 euro, oltre interessi e spese, in parte dovute per pretesi scoperti di c.c. ed in parte per pretesi saldi debitori di due contratti di mutui chirografari. Gli opponenti hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione concessa, l'accertamento della nullità per superamento del tasso soglia, la violazione dell'art. 1283 c.c., l'applicazione illegittima dei giorni valuta, l'illegittimità delle fideiussioni prestate a garanzia dei contratti di mutuo;
la simulazione di questi ultimi, la nullità delle fideiussioni perché costituite pur nella consapevolezza dell'incapienza del patrimonio sociale. In via riconvenzionale, hanno
1 chiesto la ripetizione delle somme pagate o la loro compensazione con quelle ancora dovute. Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 2.11.2011, si è costituita in giudizio la banca opposta contestando i motivi posti a base dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, ha escluso che nel caso di specie sia stato illegittimamente applicato un regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, pattuito invece dall'Istituto di credito;
ha argomentato in ordine alla irripetibilità degli interessi pagati, in quanto adempimento di un'obbligazione naturale;
ha dichiarato la legittimità dei contratti di mutuo, i cui importi sarebbero stati regolarmente accreditati sul conto corrente n. 10597137. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme accertate in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
La causa, dopo il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa, l'interruzione del giudizio per il fallimento di nelle more era fallita, con Parte_2 la prosecuzione dell'opposizione solo da parte del fideiussore e l'esperimento Parte_1 negativo della procedura della mediazione obbligatoria disposta d'ufficio dal G. U. per l' altro opponente, è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. con le quali Parte_1 ha chiesto che fosse disposta una c.t.u. contabile al fine di rideterminare il credito dovuto alla banca opposta;
ha chiesto inoltre che fosse ordinata alla banca l'esibizione in giudizio estratti conto e di altra documentazione. Rigettata l'istanza di ammissione della c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di rimessione sul ruolo, è stato disposto l'ordine di esibizione nei confronti della banca nonché una c.t.u. contabile. Rinviata la causa per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
La consulenza contabile ha avuto ad oggetto la rideterminazione del saldo dare-avere dei rapporti di conto corrente, con esclusione delle competenze prescritte, con verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, della verifica della legittima applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della corretta applicazione di altre voci di spesa (commissione di massimo scoperto, spese) e dei giorni valuta. In ordine ai contratti di mutuo chirografario, è stato chiesto al consulente di descriverne le caratteristiche, con specifico riferimento alle fideiussioni prestate ed a chiarire eventuali collegamenti negoziali con i contratti di apertura di conto corrente. Ad integrazione dei quesiti, all'udienza cartolare del 25 novembre 2021, è stato inoltre disposto che il c.t.u. accertasse se per la stesura dei contratti di fideiussione prestati sia stato utilizzato lo schema di contratto di fideiussione predisposto dall' Abi nel 2003.
Le risultanze della consulenza contabile appaiono coerenti sotto il profilo logico ed esaustive. Il consulente ha esaminato i rapporti intercorsi fra le parti, accertando in particolare, con riguardo al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 110070714, già n. 10597137 sottoscritto il 15 marzo 2006, un saldo del rapporto, alla data del 29 novembre 2011, data di chiusura del conto, pari a 417.468,80 euro, a debito per il correntista, a fronte di un saldo “da estratto conto”, alla stessa data, pari ad 473.255,33 euro, a debito per il correntista. Il calcolo è stato effettuato in applicazione di criteri pattiziamente concordati dalle parti, ovvero il computo degli interessi debitori/creditori ai tassi rivenienti dalla contrattualistica esaminata, come variati in estratto conto, soltanto ove in melius
2 per il correntista;
capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e di quelli passivi per l'intero periodo di computo;
C.M.S. (commissione di massimo scoperto) trimestrale nelle percentuali pattuite, con la stessa capitalizzazione degli interessi;
spese fisse e variabili nella misura pattuita, mai capitalizzate;
giorni di valuta nella misura pattuita.
Quanto al contratto di conto corrente n. 11052868 stipulato il 15 marzo 2006, il consulente ha calcolato il saldo a partire dalla prima operazione, datata 10 giugno 2008 fino alla data di chiusura del 12 ottobre 2011, il consulente ha adottato i medesimi criteri, giungendo a determinare un credito per il correntista pari a 6.641,66 euro, a fronte di un saldo “da estratto conto”, alla stessa data, pari a euro 49,39 euro, a debito per il correntista.
Il consulente ha ricalcolato anche il saldo del conto corrente n. 10597152 stipulato dalle parti il 23 marzo 2006, che tuttavia è estraneo all'oggetto di questo giudizio e pertanto tali accertamenti sono destinati a rimanere dalle valutazioni di questo giudice.
La consulenza ha avuto ad oggetto anche i contratti di mutuo chirografario del 6 maggio 2009, uno per l'importo di 180.000,00 euro e l'altro per quello di 200.000,00 euro. L'ausiliario ha descritto i due contratti, indicando i tassi di interesse pattuiti nonchè l'intenzione espressa delle parti di destinare le somme mutuate alla “riscadenzatura debiti a breve”. Dal prospetto n. 1 allegato alla perizia, si evince che il giorno della sottoscrizione del mutuo sono stati accreditati sul conto corrente n. 10597137 gli importi di 178.000,00 e 198.000,00 euro (ovvero delle somme mutuate, al netto delle spese), come del resto dichiarato dalle stesse parti nel testo del regolamento contrattuale. Si deve pertanto rigettare anche l'eccezione di difetto di causa dei contratti in parola, alla luce del reale accredito delle somme su uno dei conti corrente intestati alla società. Sul punto, le allegazioni difensive dell'opponente appaiono invero temerarie.
Venendo infine alla validità della fideiussione costituita a carico di il 20 marzo Parte_1 2006, sino alla concorrenza dell'importo di euro 700.000,00 (elevato poi a 910.000,00 e successivamente a 1.300.000,00 euro), per l'adempimento delle obbligazioni verso Controparte_2
si deve rilevare che il dettato degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 di cui al contratto
[...] di fideiussione, datato 20 marzo 2006, risulta essere speculare a quello contenuto nel c.d. “schema ABI” dell'11 luglio 2003, come accertato dal consulente. Ebbene, tanto non può indurre alla declaratoria di nullità della fideiussione prestata dall'opponente. Si deve infatti rilevare che gli atti difensivi non contengono alcuna specifica indicazione del profilo di condotta anticoncorrenziale rilevante nel caso di specie. Sebbene infatti la nullità derivata delle fideiussioni in quanto redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI per violazione della legge numero 287/1990 possa essere rilevata d'ufficio, è tuttavia necessario che la parte interessata abbia introdotto in giudizio gli elementi in fatto da cui possa rilevarsi tale illegittimità.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è nel senso che in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle” dipendente da intesa restrittiva «a monte», in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte: si vedano sul punto Cass. 8 gennaio 2025, n. 416; Cass. 13 gennaio 2025, n. 863 e da ultimo 10 luglio 2025, n. 18851: in questa ordinanza la Corte ha escluso che fosse necessario che i fatti costitutivi della nullità fossero allegati nel rispetto dei termini preclusivi operanti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. U. 7 maggio 2013, n. 10531, secondo cui il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente 3 che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione). E tuttavia, in materia di nullità contrattuale per violazione della normativa antitrust, vale il principio generale per cui il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è subordinato alla condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867). Si rammenta che con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia ha accertato che alcune clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus contenevano disposizioni che, nella misura in erano applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990. Come ricordato nella cit. Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994, nell'ottobre del 2002 l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale-tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che, prima della diffusione tra gli istituti di credito, fu comunicato alla Banca d'Italia, all'epoca autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito;
questa, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie», predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. La Banca d'Italia interpellò, in via consultiva, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la quale rilevò come la disciplina della fideiussione omnibus, di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili in linea generale «di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, «di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore». Posto che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento n. 55.
L'accertamento circa la rispondenza della fideiussione costituita nel caso di specie allo schema ABI è stata disposto d'ufficio dal giudice mediante consulenza contabile e tuttavia nessuna allegazione aveva svolto parte opponente sul punto, essendosi limitata ad eccepire la nullità della garanzia ex art. 1956 c.c.. Si rammenta, in argomento che “la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 30383/2024, Cass. n. 34053/2023). Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 17 gennaio 2025, n. 1170, come già ord. n. 1851 del 25/01/2025. La parte ha infatti argomentato sul punto solo in sede di comparsa conclusionale, tuttavia non svolgendo alcun argomento avente ad oggetto l'intesa anticoncorrenziale che sarebbe stata posta in essere nel caso di specie mediante l'adozione di quello schema contrattuale, bensì svolgendo mere generiche difese in punto di diritto. Nella medesima comparsa conclusionale, parte opponente ha inoltre argomentato in ordine alla violazione del diritto dei consumatori quanto alla deroga all' art. 1957 c. c. che non sarebbe stata oggetto di specifica approvazione per iscritto. Il motivo di opposizione è infondato, atteso che, come ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. 17.02.2025 | n. 3989).
4 Verificata, per le ragioni che precedono, la quasi totale infondatezza delle ragioni di opposizione spiegate dall'opponente, gli accertamenti svolti dal consulente nominato hanno tuttavia determinato una riquantificazione del credito della banca opposta;
esso è costituito dal saldo a credito della banca di 417.468,80 euro quanto al rapporto di c.c. di corrispondenza n. 110070714, già n. 10597137; dal saldo a credito del correntista di 6.641,66 euro quanto al contratto di conto corrente n. 11052868; dal saldo a credito della banca di 263.266,98 euro quanto al rapporto di mutuo chirografario n. 6427981; del saldo a credito della banca di 236.940,27 euro quanto al rapporto di mutuo chirografario n. 6427985, per un totale di 911.034,39 euro, somma su cui devono essere calcolati gli interessi da dì della domanda, fino all'effettivo soddisfo.
Tanto determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento del nuovo saldo dei due conti correnti, con condanna di parte opponente al pagamento di quanto determinato a debito.
La revoca del decreto ingiuntivo con rideterminazione delle somme dovute dalla parte debitrice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese della espletata c.t.u. devono invece essere poste a carico di entrambe le parti, in quote eguali.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 159/2012 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara parzialmente fondata l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 288/2011;
condanna al pagamento in favore di in persona del suo Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., della somma complessiva di 911.034,39 euro, oltre interessi, dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
pone quelle di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali, con debito solidale nei confronti dell'ausiliario.
Così deciso in Brindisi in data 24 novembre 2025.
Il Giudice
OB RA
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