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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16836 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA ), P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CALVETTO GABRIELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di PORTA VITTORIA nr. 54, giusta delega in atti;
Attore
E
n persona del l.r.p.t. (C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
IVA P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBA ALBERTO e ANNA CHIOZZA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in MILANO, Via FREGUGLIA nr. 8, per procura alle liti;
Convenuto Oggetto: risoluzione contratto di locazione di autoveicolo;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1
giudizio la deducendo: i) di aver stipulato -il Controparte_1
30.04.2022- il contratto di locazione a lungo termine nr. 41909176 (della durata di 48 mesi, dietro il pagamento del canone mensile di € 1.183,13), avente ad oggetto il veicolo LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0, targato GJ 528 YZ;
ii) di aver corrisposto il deposito cauzionale per € 3.543,81 a mezzo bonifico bancario;
iii) di aver riscontrato, già poco tempo dopo l'utilizzo, il malfunzionamento del veicolo;
iv) di non aver potuto utilizzare il veicolo, a causa di un primo guasto meccanico, durante il periodo in cui è stato presso l'officina specializzata dal 20 luglio 2022 al 30 agosto
2022; v) di non aver potuto utilizzare il veicolo a causa del secondo guasto meccanico dal 12 ottobre 2022 al 23 dicembre 2022; vi) di non aver potuto utilizzare il veicolo a causa di un terzo guasto meccanico dal 25 aprile 2023 al 19 maggio 2023; vii) di non aver nuovamente potuto utilizzare il veicolo, a causa di un quarto guasto meccanico, dal 21 maggio 2023 al 26 giugno 2023; viii) di aver inoltrato formale richiesta di risoluzione contratto di noleggio, ex art. 1453 c.c., il 25.05.2023; ix) di aver tentato invano di addivenire ad una risoluzione della vertenza, senza esito alcuno.
Ha chiesto quindi che fosse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento della convenuta -che non aveva provveduto a mantenere la cosa locata in buone condizioni di manutenzione e in stato da servire all'uso convenuto come previsto dall'art. 1575 c.c.- nonché, la condanna di quest'ultima al pagamento, a titolo restitutorio e risarcitorio, della somma complessiva di € 20.493,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria (quanto ad € 11.619,00, a titolo di restituzione dei canoni versati;
quanto ad € 330,25 a titolo di spese per il veicolo sostitutivo;
quanto ad € 3.543,81 a titolo di restituzione del deposito cauzionale;
la differenza a titolo di danni per il disagio patito).
La tempestivamente costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria sotto vari profili e ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di € 9.985,45, pari ai canoni di locazione non pagati da maggio 2023, per la penale di risoluzione anticipata e altre spese (come analiticamente indicate nelle fatture allegate).
La prima udienza di comparizione delle Parti è stata rinviata al fine di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione delle Parti personalmente.
Alla successiva udienza dell'8.11.2024 è stata formulata proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.; fallito il tentativo di conciliazione, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025.
Così brevemente riassunta la vicenda, la domanda avanzata dall'attrice non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che, alla stregua dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto - clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.-: “Il Cliente dichiara espressamente di conoscere tali condizioni, al momento della consegna del veicolo locato, sollevando da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre inadempienze non imputabili ad e facendo valere i propri diritti, in qualità di locatario, direttamente nei confronti della Casa
Costruttrice, così come stabilito nelle condizioni generali di garanzia fornite dalla stessa” (v. doc. 3 fascicolo attrice). Il patto, con il quale le Parti hanno inteso limitare la responsabilità della concedente è conforme al dettame dell'art. 1579 c.c., non CP_1
essendo emerso -né la società attrice ha chiesto di dimostrare- che la società convenuta abbia taciuto in mala fede i vizi dell'autovettura lamentati dalla conduttrice.
In tema di vizi della cosa concessa in locazione che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui -gli stessi- siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore), da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che, nella prima ipotesi, assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ad agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo;
mentre, nel secondo caso,
l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa e, in ogni caso, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
Va, ulteriormente, evidenziato che, nonostante i vizi lamentati, il godimento della cosa non è stato del tutto impossibile, essendo intervenuti dei fermi solo per alcuni periodi di tempo. Ai sensi dell'art. 1583 c.c., le riparazioni necessarie, anche ove comportino privazione del godimento della res, vanno tollerate dal conduttore e possono, tutt'al più, dare diritto, in presenza delle condizioni stabilite dal successivo art. 1584 c.c., alla riduzione del corrispettivo.
Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che la domanda attrice di “risoluzione del contratto per inadempimento” deve essere ritenuta del tutto infondata, con conseguente applicazione della penale per la risoluzione anticipata, per come calcolata dalla concedente e pari ad € 7.693,26.
Essendo precluso al conduttore la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto, sussiste il diritto della di ricevere i canoni di locazione residui e rimasti insoluti, le spese per sinistri, bolli e sanzioni amministrative, oltre alla penale per la risoluzione anticipata, pacificamente ammontanti in € 15.508,00.
A tale somma deve detrarsi quanto spetta all'attrice a titolo di riduzione del corrispettivo ex art. 1584, comma 1, c.c.
Ora, da quanto affermato dall'attrice -e non espressamente contestato dalla convenuta- è pacifico che il veicolo sia stato ricoverato in officina per 173 giorni (su un totale di 246 giorni di locazione) e che, ammontando il canone mensile ad € 1.183,13 -€ 39,44 giornaliere-, la somma spettante all'attrice a titolo di riduzione del prezzo è pari ad € 6.823,12. A tale importo andrà ulteriormente detratto, quanto versato a titolo di deposito cauzionale e pari ad € 3.544,92 e la somma di € 330,25 a titolo di spese per il veicolo sostitutivo (come da documentazione di spesa prodotta.
La somma ancora dovuta ammonta ad € 4.809,71.
Quindi, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la
[...]
va condannata al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € € 4.809,71, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole
[...]
scadenze fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione dell'ingiustificato rifiuto della della proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., deve Parte_1
trovare applicazione l'art. 96, III° co., c.p.c. e conseguentemente -quest'ultima- va condannata al pagamento della somma, liquidata in via equitativa, di € 2.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta le domande proposte dalla;
Parte_1
2. – accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la Parte_1
, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
della somma di € € 4.809,71, oltre interessi di mora nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
3. - condanna la , in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
al pagamento in favore della della somma di € 2.000,00. Controparte_1
4. - condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1
della delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€3.400,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma li 01.12.2025 Il Giudice Dr.ssa Tiziana Pavoni