Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/04/2026, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2026, proposto da
MP NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Universita' e Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Della sentenza TAR Lazio n. 12968/2025 resa inter partes, pubblicata in data 01/7/2025 e notificata in data 7/7/2025 su ricorso NRG 5143/2021, recante l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 15/04/2021 e degli atti connessi come indicati in ricorso e conseguentemente
PER LA DA
1. dell'Amministrazione resistente al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione,
2. dell’Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di €. 650/00 a titolo di rimborso contributo unificato versato nel giudizio TAR Lazio NRG 5143/2021 definito con la citata sentenza TAR Lazio n. 12968/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. LI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Il ricorrente impugnava il giudizio collegiale negativo espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016
Con sentenza n. 12968/2025 resa inter partes, pubblicata in data 01/7/2025 (doc. 1) il Tribunale accoglieva il ricorso ed annullava gli atti gravati.
La sentenza così dispone: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, secondo le modalità indicate in motivazione”.
La sentenza era notificata dalla ricorrente a mezzo pec in data 7/7/2025 al Ministero, sia presso l’Avvocatura (doc. 2) sia al Ministero in proprio (doc. 3). Nell’ambito di tale giudizio la ricorrente provvedeva a versare il contributo unificato di iscrizione a ruolo, in data 5/10/2021, per €. 650/00
(doc. 4).
La suddetta sentenza passava in giudicato per decorrenza del termine cd. “breve” di impugnazione, in data 5/10/2025 stante la citata notifica della stessa avvenuta in data 7/7/2025.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Non risulta invero che, a seguito della notifica della sentenza da ottemperare e nei termini a tale scopo fissati dal giudicato, sia stata nuovamente disposta la rivalutazione della domanda di abilitazione, nel rispetto delle specifiche modalità prescritte dal giudicato.
Neppure risulta essere stato rimborsato il contributo unificato.
A tal proposito, osserva il Collegio che sebbene la sentenza abbia disposto, in motivazione, la compensazione delle spese di lite, egualmente il rimborso del contributo unificato è a carico della parte soccombente secondo l’art.13, comma 6 bis, del DPR 115/2001 (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 2/10/2025, n. 7699, secondo cui “A norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla 'parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio', derivando l'obbligo del rimborso direttamente e automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza, essendo lo stesso sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.”).
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’Amministrazione soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza da ottemperare di assicurare piena e completa esecuzione alla decisione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte se anteriore e con riserva, decorso tale termine, di procedere alla nomina del Commissario ad acta su istanza di parte ricorrente, notificata a controparte, con oneri a carico dell’Amministrazione.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere a dare piena ed esaustiva esecuzione al giudicato della cui ottemperanza si tratta entro i termini e con le modalità di cui in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione intimata alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso del contributo unificato di cui al presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI AG, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LI AG | IA MI |
IL SEGRETARIO