Articolo 10 della Legge 11 ottobre 1984, n. 706
Articolo 9Articolo 11
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8 novembre 1984
Art. 10. (Entrate)

Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1983 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 2.307.149.170 interamente versate.
Al 31 dicembre 1983 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 8 novembre 1984