Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice o.p. dott.ssa Maria
Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
altre controversie di diritto amministrativo - opposizione ad avviso di pagamento Prot. N. PG/773171/366 del 26/10/2021, per occupazione di suolo, con la quale si intimava l'immediato pagamento della complessiva somma di € 30.753,00, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli al Viale Gramsci, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Claps (C.F.: ) dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._2
procura in atti
- ATTORE
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti (C.F.:
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e dell'Avv. Nicola Massaro (C.F.: C.F._3
), come da procure in atti, C.F._4
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: Per l'attore, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di pagamento opposto, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata ridurre il presunto credito vantato, e quindi l'indennità e le sanzioni, in misura pari a un terzo della somma richiesta. Per
il convenuto, rigettare integralmente la domanda e confermare l'avviso di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2022 il sig. , Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta, conveniva in giudizio il CP_1
al fine di impugnare l'invito al pagamento Prot. N. PG/ 773171/366
[...]
del 26 ottobre 2021, per occupazione di suolo senza il relativo titolo necessario, con la quale si intimava l'immediato pagamento della somma di euro 60.827,00 pena l'azione esecutiva. Detto avviso di pagamento si fonda su verbale di Polizia Municipale del 3 novembre 2019, a mezzo del quale i
Vigili Urbani avrebbero accertato la suddetta occupazione. Parte opponente impugnava l'avviso richiamato sotto molteplici profili, come dalle difese in atti. L''attore evidenzia la nullità dell'avviso di pagamento notificato al ricorrente, in quanto da esso non si evincerebbero le modalità ed i termini del controllo effettuato dalla Autorità competente, né tantomeno si rinviene la notifica del verbale prodromico al presente avviso di pagamento impugnato, atto presupposto fondamentale ai fini dell'esercizio della pretesa da parte dell'amministrazione. Eccepiva, altresì, l'illegittimità del provvedimento
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nella parte in cui il estende il periodo di presunta occupazione CP_1
abusiva ai 31 giorni antecedenti la data dell'accertamento. L'Ente impositore non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attività commerciale de quo osserva il riposo settimanale la domenica, sicché occorre sottrarre almeno quattro giorni. Infine, eccepisce l'errato calcolo degli interessi. Il Controparte_1
si costituiva tardivamente con relativa comparsa, impugnando l'atto di opposizione e chiedendone il rigetto. La difesa del assumeva che nei CP_1
confronti dell'attore in più occasioni il aveva mosso alcuni addebiti CP_1
relativi a controversie quasi del tutto sovrapponibili a quella odierna.
L'Avvocatura comunale ha evidenziato, all'uopo, che l'avviso impugnato trae origine dal verbale di accertamento n. VV/19990008472 del 3 dicembre 2019
della Polizia Municipale, redatto in presenza dell'attore e a lui immediatamente contestato.
L'avviso di pagamento riporta ogni singolo elemento di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'amministrazione comunale, ivi incluso anche il verbale della Polizia Municipale che, nella vicenda in esame, funge da atto presupposto, a differenza di quanto asserito dall'attore.
Prive di fondamento, a detta dell'amministrazione convenuta, sono anche le contestazioni relative alle modalità di occupazione del suolo pubblico, le quali sono specificamente individuate dall'amministrazione convenuta, nonché la conseguente c corretta qualificazione dell'occupazione come temporanea.
Per ciò che concerne la durata dell'occupazione, il Comune evidenzia che spetta all'occupante superare la presunzione di durata della stessa pari a trentuno giorni.
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Con riguardo all'ultima doglianza sollevata dall'attore, l'Avvocatura dell'amministrazione comunale richiama il dato testuale riportato dall'art. 35,
comma 2, del citato Regolamento comunale COSAP, il quale stabilisce che
“l'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 50%; sulla stessa indennità,
si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36”. Da ciò
discenderebbe che gli interessi maturano sull'indennità, comprensiva tanto del canone che della relativa maggiorazione.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, questo Giudice ritiene l'opposizione infondata e da rigettare per le ragioni che seguono.
Va premesso che l'avviso di pagamento scaturisce dal verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in data 3 dicembre 2019, così come risulta dall'atto allegato alla comparsa di costituzione del CP_1
per l'abusiva occupazione di una superficie pari a 50,00 metri
[...]
quadrati, contestato all'attore.
La durata dell'occupazione abusiva è stata calcolata a partire dalla data dell'accertamento e per tutti i trenta giorni antecedenti a questo, cioè per il periodo 4 ottobre 2019 – 3 novembre 2019.
L'amministrazione ha applicato la presunzione (di carattere relativo) prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 17 del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico. L'ente
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pubblico ha, poi, applicato la sanzione amministrativa prevista dall'art.63, comma 2, lett. g bis), del d.lgs. n. 446/1997, maggiorato ai sensi dell'art. 35,
comma 2, del medesimo regolamento comunale.
Sempre in via preliminare, inoltre, occorre evidenziare che il presente giudizio ha ad oggetto il primo atto attraverso cui il come previsto CP_1
dall'art. 35 del regolamento COSAP, procede al recupero dell'indennità per l'occupazione sine titulo di suolo pubblico.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha qualificato il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) istituito dall'art. 63 d.lgs.
n. 446/1997 come «corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o
eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del suddetto canone è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è
irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico» (Cass. Civ., Sez. V, 11 gennaio
2022, n. 509).
Dalla qualificazione in termini di mero corrispettivo della somma discendono una serie di conseguenze in punto di disciplina, atteso che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento (ovvero all'avviso/invito di pagamento) ex art. 3 regio decreto n. 639/1910 ha caratteristiche diverse dall'opposizione a sanzione amministrativa proposta ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981 (oggi trasfusa nel d.lgs. n. 151/2011).
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Orbene, in materia di occupazione di suolo pubblico il verbale rileva come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale. Esso rappresenta l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. Eventuali vizi afferenti aspetti formali del verbale stesso, a meno che non diano luogo ad una compressione totale del diritto di difesa dell'interessato, non integrano fatti impeditivi del diritto della p.a. alla corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico. Le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno, quindi, natura di diritto di credito, sicché
la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa-obbligo e non nel tipo potere - interesse legittimo. Il processo, in sintesi, non ha ad oggetto l'atto, in sé privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto.
Posto che oggetto della cognizione è il rapporto giuridico complessivamente considerato, l'azione introdotta dall'opponente va qualificata come domanda di accertamento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito spetta al suo titolare, ossia al (Cass. Civ., Sez. III, 12 CP_1
dicembre 2014, n. 26158).
Detto onere risulta essere stato sufficientemente raggiunto dalle allegazioni documentali portate alla luce da parte della difesa dell'amministrazione convenuta, la quale ha provato che le modalità e i mezzi con i quali si è provveduto all'occupazione del suolo pubblico risultano conformi alla descrizione fornita dall'art. 17 del Regolamento comunale in materia vigente
ratione temporis, secondo cui le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono
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effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
Il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva identifica in modo inequivocabile la tipologia di manufatti a mezzo dei quali è stata rilevata l'infrazione (panche mobili, cassette di legno e merce). Tale circostanza di fatto non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore,
il quale si è limitato a contestare la qualificazione giuridica effettuata da parte dell'amministrazione e dalla quale questo Giudice non intende distaccarsi.
Ebbene, non risultano esservi delle ragioni sulla base delle quali quantificare diversamente il canone. Gli oggetti utilizzati dall'attore per l'occupazione non sono, infatti, suscettibili di generare un'occupazione permanente.
Incide, peraltro, sempre sula quantificazione del canone anche la durata, effettiva o presunta, della stessa. Ebbene, l'opponente non ha in alcun modo fornito la prova in grado di superare la presunzione di occupazione di trentuno giorni dalla data di accertamento. Egli, cioè, ha solo allegato ma non ha provato di non aver posto in essere l'occupazione nelle giornate in cui asserisce di aver osservato il riposo settimanale, motivo per cui non appare fondata la relativa eccezione.
Rispetto agli interessi, il dato normativo (art. 35, comma 2, del citato
Regolamento COSAP) appare cristallino nell'individuare le somme maturate a titolo di interesse. A tal proposito appare pertinente l'eccezione di parte convenuta, la quale si limita a richiamare l'art. 35, comma 2, del citato
Regolamento comunale, il quale stabilisce che “l'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 50%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come
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stabiliti al successivo art. 36”. Gli interessi di cui si discute, cioè, maturano sull'indennità, comprensiva comprende sia il canone sia la maggiorazione.
In conclusione, l'atto di citazione in opposizione proposto dal sig. Parte_1
deve ritenersi infondato in ogni suo motivo e va rigettato per le ragioni sopra esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n.55
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso l'avviso/invito al pagamento emesso dal prot. n. PG/ 773171/366 del 26 ottobre 2021 per la somma Controparte_1
portata dallo stesso e conferma il provvedimento impugnato;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
del convenuto che si quantificano in euro 3.809,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati
C.P.A. e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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