TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1211/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice relatore dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1211/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORINO- Parte_1 C.F._1 RODRIGUEZ ERNESTO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 13.6.2025 ha chiesto di poter adottare la figlia della Parte_1 moglie ), nata a [...] il [...]. Persona_1 CP_1
Nel corso dell'udienza del 2.10.2025 hanno espresso il consenso all'adozione, l'adottanda, il convivente more uxorio dell'adottanda, la madre e coniuge dell'adottante, nonché le figlie dell'adottante, e , entrambe maggiorenni. Persona_2 Persona_3
L'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dalla madre, , e dal padre, Persona_1 Persona_4 residente in [...](Pe) in Contrada Fiorano n. 9/c.
Come risulta dalla relata di notifica depositata dal ricorrente in data 25.07.2025, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati correttamente notificati al il quale tuttavia non è Persona_4 comparso e non ha espresso il proprio dissenso all'adozione.
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 291 e seguenti c.c..
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, ha Parte_1 un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda; inoltre, come già detto, hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante e all'adottanda, anche la madre di quest'ultima, che è anche coniuge dell'adottante, e le discendenti legittime di quest'ultimo.
Va, poi, considerato che non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Deve trovare accoglimento anche la domanda di proposta all'udienza del 2.10.25, di CP_1 anteporre il cognome dell'adottante al proprio, secondo quanto consentito dall'art.299 c.c..
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] a [...], da parte di CP_1
, nato il [...] a [...]. Parte_1
2. dispone che al cognome venga anteposto il cognome in modo che l'adottata si chiami CP_1 Pt_1
. Testimone_1 pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara 13 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti che hanno prestato il consenso all'adozione.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice relatore dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1211/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORINO- Parte_1 C.F._1 RODRIGUEZ ERNESTO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 13.6.2025 ha chiesto di poter adottare la figlia della Parte_1 moglie ), nata a [...] il [...]. Persona_1 CP_1
Nel corso dell'udienza del 2.10.2025 hanno espresso il consenso all'adozione, l'adottanda, il convivente more uxorio dell'adottanda, la madre e coniuge dell'adottante, nonché le figlie dell'adottante, e , entrambe maggiorenni. Persona_2 Persona_3
L'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dalla madre, , e dal padre, Persona_1 Persona_4 residente in [...](Pe) in Contrada Fiorano n. 9/c.
Come risulta dalla relata di notifica depositata dal ricorrente in data 25.07.2025, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati correttamente notificati al il quale tuttavia non è Persona_4 comparso e non ha espresso il proprio dissenso all'adozione.
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 291 e seguenti c.c..
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, ha Parte_1 un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda; inoltre, come già detto, hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante e all'adottanda, anche la madre di quest'ultima, che è anche coniuge dell'adottante, e le discendenti legittime di quest'ultimo.
Va, poi, considerato che non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Deve trovare accoglimento anche la domanda di proposta all'udienza del 2.10.25, di CP_1 anteporre il cognome dell'adottante al proprio, secondo quanto consentito dall'art.299 c.c..
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] a [...], da parte di CP_1
, nato il [...] a [...]. Parte_1
2. dispone che al cognome venga anteposto il cognome in modo che l'adottata si chiami CP_1 Pt_1
. Testimone_1 pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara 13 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti che hanno prestato il consenso all'adozione.
pagina 3 di 3