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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMAA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 150/2023, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento violazione del Codice della Strada
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato Napoli) parte appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (contumace – in Controparte_1 primo grado difeso dall'avv. Gaetano Milano, giusta procura in atti)
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Innanzitutto, si rileva che nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte dell'ente avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti. Infatti, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della L.689/1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (Cassazione, Sez. 2, sent. nr.
12663/2010). Attesa l'identità di ratio, ritiene il giudicante che tali principi possano trovare applicazione anche nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di invio a mezzo pec della memoria difensiva e dei documenti ad essa allegati. Pertanto, è ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto ritualmente proposta dalla parte appellante all'atto della costituzione in giudizio avvenuta il 4/6/2018 (come documentato in atti), dunque ben prima dell'udienza ex art. 320 c.p.c. fissata il 20/6/2018 (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 9754/2010).
p. 1/3
2. L'eccezione oltre ad essere ammissibile è fondata, atteso che ai sensi dell'art. 7, co. 2
Dlgs.150/2011 la competenza spetta al giudice del luogo ove è stata commessa l'infrazione – San
EL in Tagliamento (VE) – nella fattispecie individuato nel Giudice di Pace di Pordenone. La sentenza impugnata, pertanto, è nulla, tuttavia, non si rende necessaria la remissione del fascicolo al primo giudice, sia in quanto l'ipotesi non è contemplata dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sia in quanto parte appellante ha chiesto la decisione nel merito.
3. Ciò posto, l'opposizione è fondata ed è accolta. In particolare, si rileva che l'ente non ha fornito prova della taratura periodica del dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità, né tanto meno della sua omologazione, come dedotto con il ricorso in opposizione. Infatti, in atti non vi è alcun documento che provi l'effettuazione di tali attività necessarie ai fini della legittimità dell'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità.
Infatti, secondo il più recente orientamento di legittimità “nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi
equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n.
285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile
l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 26521/2025). Ed ancora, “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi
equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n.
285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cassazione, sez. 2, ord. nr. 10505/2024).
Con riferimento alla taratura, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione
o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata
p. 2/3 effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). Applicando tali principi, si ribadisce che l'ente non ha fornito prova né dell'omologazione, né della taratura dell'apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato nel caso di specie.
4. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello è dichiarata la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 149/2021 e, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte appellata, è annullato il provvedimento impugnato.
5. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 149/2021, ogni ulteriore, diversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
- accoglie l'opposizione proposta dalla originaria parte ricorrente ed annulla il provvedimento impugnato;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 23/12/2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMAA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 150/2023, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento violazione del Codice della Strada
TRA
, in persona del Prefetto p.t. (Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato Napoli) parte appellante
E in persona del legale rapp.te p.t. (contumace – in Controparte_1 primo grado difeso dall'avv. Gaetano Milano, giusta procura in atti)
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 23/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Innanzitutto, si rileva che nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte dell'ente avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti. Infatti, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della L.689/1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (Cassazione, Sez. 2, sent. nr.
12663/2010). Attesa l'identità di ratio, ritiene il giudicante che tali principi possano trovare applicazione anche nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di invio a mezzo pec della memoria difensiva e dei documenti ad essa allegati. Pertanto, è ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto ritualmente proposta dalla parte appellante all'atto della costituzione in giudizio avvenuta il 4/6/2018 (come documentato in atti), dunque ben prima dell'udienza ex art. 320 c.p.c. fissata il 20/6/2018 (Cassazione, Sez. 2, sent. nr. 9754/2010).
p. 1/3
2. L'eccezione oltre ad essere ammissibile è fondata, atteso che ai sensi dell'art. 7, co. 2
Dlgs.150/2011 la competenza spetta al giudice del luogo ove è stata commessa l'infrazione – San
EL in Tagliamento (VE) – nella fattispecie individuato nel Giudice di Pace di Pordenone. La sentenza impugnata, pertanto, è nulla, tuttavia, non si rende necessaria la remissione del fascicolo al primo giudice, sia in quanto l'ipotesi non è contemplata dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sia in quanto parte appellante ha chiesto la decisione nel merito.
3. Ciò posto, l'opposizione è fondata ed è accolta. In particolare, si rileva che l'ente non ha fornito prova della taratura periodica del dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità, né tanto meno della sua omologazione, come dedotto con il ricorso in opposizione. Infatti, in atti non vi è alcun documento che provi l'effettuazione di tali attività necessarie ai fini della legittimità dell'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità.
Infatti, secondo il più recente orientamento di legittimità “nelle violazioni per superamento del limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi
equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo, come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n.
285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che svolgono, per gli autovelox è indispensabile
l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 26521/2025). Ed ancora, “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi
equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n.
285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cassazione, sez. 2, ord. nr. 10505/2024).
Con riferimento alla taratura, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione
o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata
p. 2/3 effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). Applicando tali principi, si ribadisce che l'ente non ha fornito prova né dell'omologazione, né della taratura dell'apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato nel caso di specie.
4. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello è dichiarata la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 149/2021 e, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte appellata, è annullato il provvedimento impugnato.
5. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 149/2021, ogni ulteriore, diversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
- accoglie l'opposizione proposta dalla originaria parte ricorrente ed annulla il provvedimento impugnato;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 23/12/2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3