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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1001 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2023
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Brigida Marra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Scafati (SA) alla Via
Giacomo Matteotti n.52, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Controparte_1
Nocerino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Torre del Greco (NA) alla via V.
Veneto n. 36, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/07/2023, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 cui all'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 04.4.2023, nel senso di disporre un diverso calendario per il diritto di visita del resistente nei confronti dei figli minori e di
“sollecitare” il resistente all'adempimento dell'obbligo di mantenimento. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva il sopraggiungere di comportamenti, imputabili alla controparte, pregiudizievoli per l'incolumità ed il benessere psico-fisico della prole.
Regolarmente si è costituito in giudizio , il quale contestava la domanda chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Istruita la causa, venivano innanzitutto disposti incontri in forma protetta tra il padre e la prole, e nel contempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dei fatti emersi e della delicatezza della questione.
Alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, parte ricorrente in corso di causa chiedeva altresì disporre l'affidamento esclusivo a sè dei minori, con conferma del diritto di visita del padre in modalità protette.
La causa, infine, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2025.
*
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Giova richiamare in via assolutamente preliminare l'orientamento della Suprema Corte, cui questo
Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2,
I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Di conseguenza, la deroga rispetto a siffatta “regola” deve fondarsi sulla deduzione e prova di fatti e circostanze tali da indurre a ritenere che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori si determini in un pregiudizio per la sua salute psico-fisica.
Ciò posto, bisogna evidenziare come la consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare, ha rilevato che, nonostante il forte affetto che lega i figli ad entrambi i genitori, sussistono tuttavia profili di forte criticità con riguardo al rapporto tra la prole e la figura paterna.
Si richiama innanzitutto la segnalazione di P.G. del 15.1.2023 inviata all'intestato Tribunale con cui I
Carabinieri della Stazione di san Marzano Sul Sarno hanno evidenziato che il resistente ha tentato di prendere con sé i figli minori, verso le ore 16.00 circa, nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione, conseguente all'assunzione di alcool, per come dedotto dal suo “alito vinoso”. Ed ancora: le difficoltà relazionali tra il padre e la prole d'età sono emerse anche a seguito del monitoraggio avviato da parte dei Servizi Sociali durante gli incontri protetti disposti nel corso del giudizio. Costoro hanno infatti evidenziato che benché nei primi periodi vi siano stati colloqui positivi tra la prole ed il padre, il rapporto si è gradualmente deteriorato a causa dei comportamenti sempre meno costruttivi del resistente, tanto da culminare in un netto rifiuto di ed a proseguire Per_1 Per_2 gli incontri protetti con la figura paterna.
In ultimo, vanno richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Consulente d'Ufficio:
“La signora possiede adeguate competenze genitoriali e si percepisce tutto il suo impegno nel mantenere Parte_1 la serenità e il benessere dei minori.
Il signor , soprattutto a causa di alcuni tratti di personalità predominanti, presenta inadeguate competenze CP_1 genitoriali che, nonostante il forte legame e affetto tra lui e i bambini, minano i loro rapporto”;
“L'affidamento condiviso è contrario all'interesse dei minori, i quali hanno espresso anche loro il disagio provato per i comportamenti disfunzionali manifestati dal padre”;
“Quindi si consiglia di affidare i minori esclusivamente alla signora con collocazione prevalente Parte_1 presso di lei e diritto di visita del padre, due volte a settimana, presso i servizi sociali”;
Alla luce di tutto quanto emerso dagli atti, reputa quindi il Collegio di disporre, nel superiore interesse della prole, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. Deve confermarsi, inoltre, il diritto di visita del padre in ambiente protetto, fino ad un auspicabile recupero del rapporto con la prole.
Come suggerito dalla CTU, si invitano le parti ad intraprendere gli appositi percorsi di sostegno psicologico, in funzione del benessere proprio e soprattutto dei minori.
Con riguardo poi al dedotto inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento gravanti sul padre, in assenza di prova contraria, ritiene il Collegio di ammonire al rispetto degli Controparte_1 obblighi genitoriali nei confronti della prole, sia di natura personale che economica.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a modifica delle condizioni di separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del 04.4.2023 così provvede:
a) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
b) Dispone il diritto di visita del padre in forma protetta, onerando i Servizi Sociali di disporre idoneo calendario e di relazionare periodicamente l'intestata Autorità sul monitoraggio del nucleo;
c) Ammonisce all'adempimento dei doveri sia morali che economici verso la prole;
Controparte_1
d) Rigetta le ulteriori domande;
e) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, comprese quelle di
CTU liquidate con separato provvedimento, quantificate nella misura di euro 4.000,00. Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 15.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire