Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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4 maggio 1999
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- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 26/07/2013, n. 3457Provvedimento: N. 02671/2013 AFFARE Numero 03457/2013 e data 26/07/2013 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013 NUMERO AFFARE 02671/2013 OGGETTO: Ministero dell'interno. Quesito relativo all'applicazione dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, in materia di autenticazione da parte di organi di governo degli enti locali delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali e per il deposito di iniziative popolari legislative e referendarie. LA SEZIONE Vista la relazione 27 giugno 2013. n. 3495, con la quale il ministero dell'interno - dipartimento degli affari interni e territoriali …Leggi di più...