Articolo 14 della Legge 30 aprile 1999, n. 120
Articolo 13
Versione
4 maggio 1999
Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
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