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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2303/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17/06/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PALUMBO FRANCESCO e l'avv. PALUMBO CRISTIANA Parte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 16/01/2025 per l'avv. SPAGNARDI MASSIMO ha concluso come da Parte_2
nota depositata in data 27/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:13 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2303/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2303/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti PALUMBO FRANCESCO e PALUMBO CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi studi degli stessi siti in Latina (LT), Via Cattaneo n. 11 e Via Zeppieri snc, in virtù di separate procure allegate al fascicolo telematico;
attore contro
c.f./p.i. ) (già, , Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del suo procuratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNARDI
MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Antonio Rosmini
n. 12, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor a convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa Parte_2
(già, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] Controparte_1
l'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo come da contratto polizza assicurativa sopra precisata e per l'effetto condannare la convenuta al relativo pagamento in favore dell' attore della somma di euro 17.209,66, oltre IVA, e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, e come sarà, ulteriormente, precisata e quantificata in corso di giudizio, anche all'esito di CTU, che sin d'ora si richiede, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, premettendo di essere proprietario del veicolo Mercedes classe SLK Tg. FL614FR (all. 10), ha dedotto: - di aver stipulato con la società convenuta, in data
21/12/2017, “polizza AMISSIMA n. 821031016 con decorrenza dal 21/12/2017 al CP_2
21/12/2018, avente ad oggetto le seguenti garanzie: incendio massimale euro 35.000,00, furto massimale euro 35.000,00, cristalli massimale euro 500,00, eventi naturali euro 35.000,00, eventi sociopolitici euro 35.000,00, pagando regolarmente i relativi premi assicurativi (all. 1); - di aver subìto, tra le ore 14:00 del 13/07/2018 e le ore 23:30 del 15/07/2018, il furto parziale della propria autovettura, parcheggiata all'interno del cortile della propria abitazione sita in Via Belice n. 6, Latina
(LT), con numerosi e gravi danni, quantificati in complessivi euro 20.995,79 (= €17.209,66 + €
3.786,13 i.v.a.) (vd. all. 7, preventivo del 30.7.2018 emessa dalla concessionaria Mercedes “L'auto
S.r.l.”); - che la convenuta, ancorché avesse proceduto a periziare il veicolo oggetto di sinistro, non aveva provveduto a corrispondergli l'indennizzo dovutole in forza del contratto.
Tanto premesso, espletate con esito negativo la procedura di negoziazione assistita e di mediazione,
l'attore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta depositata il 23/08/2021, contestando integralmente la ricostruzione attorea e, in particolare, la veridicità delle circostanze dedotte da controparte circa l'asserito furto (an), nonché circa il profilo di quantificazione del danno (quantum), ha chiesto la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, con la refusione delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ciò posto, ancorché non sia contestata la sussistenza della polizza assicurativa stipulata tra le odierne parti in causa (vd. all. 1, citazione), dall'istruttoria documentale e orale espletata, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lamentato, ovvero il furto parziale con relativo danneggiamento del veicolo di proprietà attorea e, dunque, il diritto dell'attore a percepire l'agognato indennizzo.
A tale riguardo, non giova la denuncia/querela di furto contro ignoti presentata dall'attore in data
16/07/2018 presso i Carabinieri di Latina, cui aveva fatto seguito l'apertura di un fascicolo penale con relativo decreto di archiviazione del 12/12/2018 (cfr. all. 8, attoreo).
Trattasi, invero, di documentazione proveniente dalla stessa parte e, come tale, sprovvista di fidefacienza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/06/2003, n. 10128; Cassazione civile sez. VI,
21/10/2022, n. 31107: “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero
[...]
frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del Pt_3
giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento”).
A tale proposito, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato.” (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2023, n. 3446, conf. Cassazione civile, sez. VI,
07/11/2022, n. 32637: “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati”).
Né, invero, l'effettivo verificarsi dell'episodio denunciato può ricavarsi dalle non illuminanti e generiche testimonianze espletate al riguardo.
In particolare, la teste già collega di lavoro dell'attore, nulla ha saputo riferire in Testimone_1 ordine alle circostanze del denunciato sinistro (vd. verbale ud. 4/04/2023 “…sul cap. 2 Non ero presente la domenica quando è stata rinvenuta la macchina con le parti asportate, l'ho saputo il lunedì mattina quando sono andata al lavoro.”), così come generica e non esaustiva la testimonianza resa da compagno di il quale, premettendo di non essere a Testimone_2 Testimone_1
conoscenza se, in data 13/07/2018 alle ore 14.00 circa l'attore avesse parcheggiato e chiuso a chiave il veicolo Mercedes classe SLK Tg. FL 614 FR all'interno della propria abitazione sita in Via Belice,
n.6, Latina, si è limitato a riferire di essersi fermato, - il lunedì successivo, insieme alla propria compagna che accompagnava al lavoro -, “davanti all'attività di il cancello aperto”, Persona_1 notando il il di lui padre, , in prossimità dell'automobile che, a suo dire, non avrebbe Pt_1 Per_2 presentato la parte davanti (vd. verbale ud. 21.11.23: “…da fuori ho visto che tutta la parte davanti non c'era più; quindi, ho pensato che avesse avuto incidentata, c'erano dei vetri a terra.”), senza, purtuttavia, asserire alcunché in ordine ad un possibile furto.
Nulla ha, invece, saputo riferire il teste di parte attrice (vd. verb. ud. 23/04/2024). Testimone_3
Parte attrice ha poi rinunciato all'escussione degli altri testi indicati in lista (vd. verb. ud. 23.4.24).
Orbene, è chiaro che, in un quadro probatorio connotato da lacunosità, non può rivestire alcun elemento significativo l'unica testimonianza resa dal signor padre dell'attore, Testimone_4
soggetto avvinto da rapporti di parentela con il predetto.
Oltre alla mancata dimostrazione dell'«an» della pretesa, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi che non sia stata raggiunta nemmeno la prova che il veicolo oggetto di causa fosse idoneo a svolgere la sua funzione e che lo stesso fosse munito di un apprezzabile valore economico all'epoca del lamentato furto.
Secondo l'indirizzo ermeneutico, infatti, “Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, dev'essere cioè dimostrata la così detta preesistenza dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare
l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo. Non è ragionevolmente pensabile il furto di un veicolo inservibile e privo di qualsivoglia valore economico, come dovrebbe ritenersi quello oggetto di denuncia quando manchi la prova dell'avvenuta riparazione, da fornirsi in modo rigoroso e convincente al cospetto della documentata eccezione secondo la quale
l'autovettura, prima del furto, era stata coinvolta in un sinistro ed era stata ridotta ad un rottame, inservibile e privo di valore. Non è sufficiente la comunicazione di una fattura, trattandosi di documento proveniente da soggetto estraneo al processo, non accreditata da alcun altro elemento probatorio e neppure oggetto di prova testimoniale al fine dell'eventuale conferma del suo tenore quando, a rendere poco convincente tale documento, si aggiunga la mancata produzione delle bolle di accompagnamento dei numerosi pezzi di ricambio in essa menzionati.” (Corte appello, Milano,
05/11/2004). Nel caso di specie, nessun documento è stato prodotto da parte attrice atto a dimostrare la preesistenza dell'autovettura all'epoca del presunto furto, né tanto meno alcuna prova è stata fornita per comprovare l'apprezzabile valore economico del veicolo, considerata l'entità distruttiva della collisione precedente (v. relazione investigativa, all. 2, comparsa).
In particolare, parte attrice ha dedotto che, alcuni mesi prima del lamentato furto, il veicolo era stato sottoposto, in data 12/12/2017, a riparazioni presso la carrozzeria all'esito del quale era CP_3 stata consegnata regolarmente in perfetto stato e completamente riparata, allegando, all'uopo, una mera dichiarazione a firma del titolare della e n. 4 fotografie, del tutto inutilizzabili ai Parte_4 fini dell'asserita prova in quanto sprovviste di elementi atti a ricondurre le stesse all'autovettura oggetto di causa (all. 11, citazione).
Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuta riparazione del veicolo, allegandone il relativo preventivo (“Spetta all'assicurato che abbia subito il furto dell'autovettura assicurata provarne il valore nel momento del sinistro. Quando sia emerso che il veicolo in precedenza aveva subito gravi danni in occasione di un incidente stradale e di tali gravi danni non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riparazione, la prova del valore del veicolo rubato non può ritenersi raggiunta e l'indennizzo non può essere corrisposto”, così, Tribunale di
Milano, 26/10/2005).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, in assenza di un esaustivo e completo quadro probatorio, ben si comprende il diniego all'ingresso di una c.t.u. dal carattere estremamente esplorativo, il che fa, pertanto, ritenere legittimo il rifiuto della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo (“In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” Corte appello, Milano, sez. IV,
09/09/2021, n. 2616).
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea non merita accoglimento e va, pertanto, integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini