Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13/2024 promossa da:
in persona del l.r. p.t., con Avv. Franzoni e Bozzetti OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Casati OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 12.02.2025. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.1754/23 pubblicato da questo Tribunale il 15.11.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare alla in Controparte_1 persona del l.r. p.t., la somma di €.43.730,26 (per le prestazioni descritte nelle fatture n.FV23/774 del 28.02.2023 di €.32.930,75 con DDT n.DT23/1270 del 02.02.2023, n.FV23/1470 del 31.03.2023 di
€.8.137,40 con DDT n.DT23/3416 del 23.03.2023, n.FV23/2946 del 31.05.2023 di €.12.826,10 con DDT n.DT23/4864 del 02.05.2023, avendo già versato un acconto) oltre interessi e spese di procedura, sul presupposto della nullità e/o inesistenza della notifica del precetto per difetto di allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo, del numero del decreto e della firma digitale del giudice che lo aveva emesso nonché della mancanza di valida prova del credito monitoriamente azionato e in difetto di alcun riconoscimento di debito, e ne chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva nonché la declaratoria di nullità e/o inesistenza. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la in persona del l.r. p.t., e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, stante in primis la regolarità dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e del conseguente precetto e l'infondatezza dell'opposizione spiegata, e, infine, avanzava domanda di condanna della controparte per lite temeraria. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante e ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 12.02.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Bisogna in via preliminare delibare sull'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica del precetto fondato sul decreto ingiuntivo opposto. Tale eccezione risulta infondata.
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- secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. ex plurimis Cass. 7476/1997, Cass. 1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass.17371/2003, …) e, dovendo egli dimostrare sia l'an sa il quantum della sua pretesa, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011; Cass. 5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass.9439/2022; Cass.12517/2016; Cass.3727/2012; Cass.5356/2009; Cass. 10031/04). Da tanto ne consegue, dunque, che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito: tale prova può essere fornita in sede monitoria dalle fatture e dalla contabilità; purtuttavia, all'atto della contestazione da parte del debitore con la proposizione dell'opposizione, tale documentazione non è più sufficiente, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, sicché il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. in senso conforme, ex plurimis, Cass.5915/2011, Cass.5071/2009: Cass.17371/2003:
pagina 2 di 5 “… nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”);
- a seguito delle contestazioni mosse dall'opponente nell'atto di opposizione, s'impone, quindi, alla parte opposta di indicare specificamente e provare i fatti costitutivi della propria domanda nonché del proprio adempimento e gli inadempimenti della controparte, non potendo affatto concludersi per una relevatio dell'opposto dall'onere della prova: “… a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati…” (v. Cass.4197/1982, conformi Cass.3307/1986, Cass.2901/1975);
- la fattura commerciale, poi, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, che purtuttavia non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, devono ritenersi ammissibili altre prove (v. ex multis Cass.10160/99, Cass.9593/04, Cass.15383/10, Cass.299/16). Ciò posto, all'esito del processo, risulta, in fatto, pacifico e/o di documentalmente provato:
- la fornitura a parte opponente delle prestazioni descritte nelle fatture poste alla base del credito monitoriamente azionato (v. docc. 1 e ss. allegati all'istanza monitoria), così come da ordini di fornitura del materiale che aveva inviato a (v. doc. 18 di parte opposta); Parte_1 Controparte_1
- l'avvenuto riconoscimento di debito da parte opponente, che dapprima tentava di giustificare i propri ritardi nei pagamenti delle fatture citate, poi si scusava del ritardo, riconoscendo espressamente il debito, e proponeva un piano di rientro (v. docc. 5 e ss. allegati all'istanza monitoria). Nel caso di specie, dunque, a fondamento della propria domanda, l'opposta ha prodotto documentazione proveniente da parte opponente contenente un chiaro riconoscimento di debito: deve, pertanto, concludersi che l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza del credito, atteso che la citata documentazione non solo ammette l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione dello stesso, ma anche l'esistenza del credito come azionato. È noto, sull'argomento, che il riconoscimento di un debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale;
non esige formule particolari, non ha carattere recettizio e può risultare, anche implicitamente, da un atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva, da cui, in forza dell'art. 1988 cod. civ., deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass pagina 3 di 5 9097/2018, Cass. 15353/2002), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 15575/2000, Cass. 17423/2007; Cass. 18259/2006; Cass. 7262/2006, Cass. 2091/2022, ecc.). Da tanto ne consegue che chi propone una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo su un credito fondato - come nella specie - su una ricognizione di debito, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore a tale riconoscimento: nel caso in esame, pertanto, era la società opponente a dover dedurre tempestivamente e provare l'invalidità della documentazione posta a supporto del credito azionato. Ebbene, parte opponente nulla a tal proposito ha provato, onde è necessario il ricorso al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale onus probadi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento delle pretese in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Le circostanze riferite dall'opposta risultano, poi, riscontrate anche a seguito della prova orale svolta: in particolare, come emerge dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 13.11.2024 (
[...]
e ), le prestazioni descritte nelle fatture sono state regolarmente adempiute Tes_1 Testimone_2 per conto dell'opposta e comunque risultano riscontrate dalla documentazione prodotta in fase monitoria e di merito. Da quanto sopra emerge che l'opposizione spiegata dalla in persona del l.r. p.t., non Parte_1 appare fondata e va reietta l'opposizione, e, dunque, va confermato il decreto ingiunto opposto. Va, infine, reietta la domanda avanzata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti, dovendosi ritenere che abbiano semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può pagina 4 di 5 essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in considerazione delle questioni giuridiche sollevate, computati sul complessivo importo per cui è causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del l.r. p.t, e, per l'effetto, Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1754/23 emesso da questo Tribunale il 15.11.2023 a favore di in persona del l.r. p.t., Controparte_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio il 12.02.25.
Il Giudice A.D'Elia
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