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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1329/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio N 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9093 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, quale erede anche a nome degli altri eredi di DeCuius_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Palestrina richiede il pagamento dell'Imu e della Tasi per l'anno 2018 per le aree ritenute fabbricabili ricadenti in “Zona O” come da Variante al P.R.G. del Comune di Palestrina approvata con D.G.R. Lazio n. 687 del 2014 che, invece sarebbero ancora di natura agricola stante l'assenza di strumenti urbanistici e dei piani particolareggiati con i quali rendere effettiva la possibilità edificatoria e, conseguentemente, anche stabilire in “nuovo” valore commerciale, così determinando una violazione dell'art. 53 Cost. Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la violazione del diritto di difesa derivato dalla mancata allegazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'imposizione anche al fine di verificare la corretta valutazione della base imponibile con conseguente violazione delle disposizioni regolamentari in materia.
2. Si è costituito il Comune di Palestrina affermando la correttezza del proprio operato non potendosi considerare valide le ragioni esposte in ricorso. In particolare, la natura edificatoria dei terreni ricompresi nello strumento urbanistico è sufficiente per l'imposizione tributaria de qua e non ricorre alcuna violazione del Regolamento ICI citato dal contribuente, poiché, quanto all'anno di imposta oggetto del contenzioso
(2018), vige invece il Regolamento I.U.C. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.34/2014.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente va osservato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, attingendo il piano probatorio ogni ulteriore questione circa l'idoneità, in concreto, del criterio applicato in sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto (cfr. Cass. n. 26431 del 08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26336 del 09/10/2024).
3. La giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI-IMU, ha ulteriormente specificato che l'avviso di accertamento riferito alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass., 5 luglio
2017, n. 16620; Cass., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161). Così, anche la delibera prevista dall'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass. 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass. 17 giugno 2021,
n. 17403; Cass. 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass. 2 maggio 2023, n.
11449).
4. Appare opportuno aggiungere che la determinazione dell'imposta comunale presuppone l'accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare l'inclusione dell'area nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici adottati (cfr. Cass. n. 1465 del 23/01/2020; Cass.
n. 9202 del 3/4/2019; Cass. n. 27426 del 29/10/2018). Inoltre, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto
2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485;
Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510). Pertanto, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
da ciò, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata ( Cass. 17 luglio 2025, n. 19801; Cass.
4 ottobre 2024, n. 26089; Cass. 22 dicembre 2023, n. 35900; Cass., 29 marzo 2022, n. 10003; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 26 marzo 2021, n. 8614; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 12 luglio
2021, n. 19811; Cass. 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681).
Tuttavia, grava sul contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (v. Cass. n. 4590 del
21/02/2025; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161; Cass. n. 27441 del 23/10/2024; Cass. n. 29845 del
20/11/2024; Cass. 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. n.16620 del
05/07/2017; Cass. 5 luglio 2017, n. 16620).
5. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in 250 euro, più eventuali accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palestrina - Via Del Tempio N 1 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9093 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, quale erede anche a nome degli altri eredi di DeCuius_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Palestrina richiede il pagamento dell'Imu e della Tasi per l'anno 2018 per le aree ritenute fabbricabili ricadenti in “Zona O” come da Variante al P.R.G. del Comune di Palestrina approvata con D.G.R. Lazio n. 687 del 2014 che, invece sarebbero ancora di natura agricola stante l'assenza di strumenti urbanistici e dei piani particolareggiati con i quali rendere effettiva la possibilità edificatoria e, conseguentemente, anche stabilire in “nuovo” valore commerciale, così determinando una violazione dell'art. 53 Cost. Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la violazione del diritto di difesa derivato dalla mancata allegazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dell'imposizione anche al fine di verificare la corretta valutazione della base imponibile con conseguente violazione delle disposizioni regolamentari in materia.
2. Si è costituito il Comune di Palestrina affermando la correttezza del proprio operato non potendosi considerare valide le ragioni esposte in ricorso. In particolare, la natura edificatoria dei terreni ricompresi nello strumento urbanistico è sufficiente per l'imposizione tributaria de qua e non ricorre alcuna violazione del Regolamento ICI citato dal contribuente, poiché, quanto all'anno di imposta oggetto del contenzioso
(2018), vige invece il Regolamento I.U.C. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.34/2014.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente va osservato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, attingendo il piano probatorio ogni ulteriore questione circa l'idoneità, in concreto, del criterio applicato in sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto (cfr. Cass. n. 26431 del 08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26336 del 09/10/2024).
3. La giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI-IMU, ha ulteriormente specificato che l'avviso di accertamento riferito alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass., 5 luglio
2017, n. 16620; Cass., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161). Così, anche la delibera prevista dall'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass. 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass. 17 giugno 2021,
n. 17403; Cass. 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass. 2 maggio 2023, n.
11449).
4. Appare opportuno aggiungere che la determinazione dell'imposta comunale presuppone l'accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare l'inclusione dell'area nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici adottati (cfr. Cass. n. 1465 del 23/01/2020; Cass.
n. 9202 del 3/4/2019; Cass. n. 27426 del 29/10/2018). Inoltre, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto
2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485;
Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510). Pertanto, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
da ciò, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata ( Cass. 17 luglio 2025, n. 19801; Cass.
4 ottobre 2024, n. 26089; Cass. 22 dicembre 2023, n. 35900; Cass., 29 marzo 2022, n. 10003; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 26 marzo 2021, n. 8614; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 12 luglio
2021, n. 19811; Cass. 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681).
Tuttavia, grava sul contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (v. Cass. n. 4590 del
21/02/2025; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161; Cass. n. 27441 del 23/10/2024; Cass. n. 29845 del
20/11/2024; Cass. 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. n.16620 del
05/07/2017; Cass. 5 luglio 2017, n. 16620).
5. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in 250 euro, più eventuali accessori di legge, se dovuti.