Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta del -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011.
2) Della nota cat. Q2/2/ant/b.n. della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
3) Delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
4) Della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;
5) Della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
6) Della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della associazione-OMISSIS-;
7) Della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e all'art 91 comma 6 del D.LGS 6/9/2011 n. 159 e dei motivi che la sottendono di cui si ignorano estremi e contenuto;
8) La Nota della DIA di Napoli recante la comunicazione dell'esistenza di 4 appalti pubblici;
9) Risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti;
10) Nota della Prefettura di Caserta prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
11) Nota di trasmissione ANAC dell'avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/3/2023:
- per l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. ER IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’Associazione ricorrente – che svolge l'attività di canile, di assistenza veterinaria e di costruzione e gestione di rifugi per il ricovero, la pensione, la cura e la tutela di animali – ha impugnato, con il ricorso introduttivo, così come integrato dai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 22/3/2023, unitamente agli atti presupposti e collegati indicati in epigrafe, l’informativa antimafia del -OMISSIS- emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta, con la quale, facendo seguito a precedenti provvedimenti interdittivi del 2018 (prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-), è stato fornito riscontro negativo alla domanda di riesame dalla medesima formulata.
2. – Secondo quanto dedotto in ricorso, l’impugnata informativa antimafia sconterebbe un vistoso deficit motivazionale in termini – principalmente – di mancata attualizzazione del giudizio prognostico sul rischio infiltrativo, avendo la Prefettura “ paventato apoditticamente la sussistenza delle cause interdittive previste dall’art. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ” e trascurato del tutto, in particolare, che “ gli elementi che hanno supportato l’emanazione dell’originaria misura interdittiva sono stati tutti superati, sono inattuali e comunque non possono assurgere, sine die, ad elementi di controindicazioni a carico della società da scrutinare ” (p. 4 e s.).
2.1. – Siffatti ‘elementi di controindicazione’ consisterebbero, in sostanza, nell’influenza esercitata sull’associazione ricorrente, ad avviso della Prefettura, dal sig. -OMISSIS-, i cui due figli ne erano dipendenti a tempo indeterminato, “ consulente legale ” e “ legale rappresentante ” dell’ente ricorrente (come tale presentatosi, ad es., nel corso della procedura di gara indetta dal Comune di Sarno per l’affidamento del servizio di “ custodia e di mantenimento dei cani randagi vaganti sul territorio comunale ”), ritenuto fonte di possibile contagio e gravemente controindicato sul piano antimafia – controllato in compagnia di soggetti contigui al clan dei -OMISSIS-(-OMISSIS-) – e con precedenti penali.
2.2. – In tale quadro, la recisione, all’indomani della prima interdittiva del 2018, del legame professionale con il -OMISSIS- (e il licenziamento dei figli), secondo la rinnovata prognosi inferenziale svolta dalla Prefettura e compendiata nell’interdittiva del 2023, oggetto di impugnazione in questa sede, assumerebbe, anche in considerazione dell’invarianza dal 2014 dell’assetto amministrativo dell’associazione, una connotazione puramente elusiva, senza considerare l’ulteriore manovra strumentale realizzata dall'Associazione allo scopo di proseguire nella sua attività, consistente nell’affitto, pochi giorni dopo l’interdittiva del 16/11/2028, del complesso aziendale corrente in -OMISSIS-, avente ad oggetto l'attività di canile con assistenza veterinaria e ricovero animali, alla “ -OMISSIS- società cooperativa ”, tra i cui dipendenti figurano, a decorrere dall'anno 2018, oltre ad alcuni ex dipendenti dell’Associazione ricorrente, i nipoti e la moglie del sig. -OMISSIS-.
Di qui la ritenuta permanenza, senza variazioni sostanziali, ad avviso della Prefettura, degli elementi di controindicazione posti a fondamento delle precedenti informative interdittive che hanno attinto l’associazione ricorrente, con conseguente conferma dell’attualità della prognosi infiltrativa.
2.3. – La valenza la significatività indiziaria di siffatti elementi è tuttavia contestata dalla ricorrente, che rimarca, di contro, l’intervenuta estromissione del sig. -OMISSIS-, l’assenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al medesimo (“ di talché l'Autorità prefettizia non avrebbe potuto estendere le verifiche antimafia nei suoi confronti ”), la circostanza che il legale rappresentante dell’Associazione è un soggetto incensurato, il tempo assai limitato trascorso alle dipendenze della società affittuaria -OMISSIS- dai nipoti del sig. -OMISSIS- e l’assenza di sintomaticità a fini antimafia dei controlli ascritti a quest’ultimo, sia perché registrati con professionisti sia perché, in ogni caso, singoli, sporadici e molto risalenti nel tempo.
2.4. – In ogni caso – come ulteriormente argomenta la ricorrente nell’atto per motivi aggiunti – a tutto concedere, la sua posizione avrebbe dovuto essere valutata ai fini della verifica del “ requisito dell'occasionalità dell'agevolazione ”, richiesto dall'art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 in vista della possibile adozione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate nel compendio impugnatorio, del quale ha conseguentemente invocato la reiezione per infondatezza.
4. – Con ordinanza n. 718 del 19/4/2023 è stata respinta, con diffusa motivazione, l’istanza di tutela cautelare, ritenendo che “ l'interruzione dei rapporti lavorativi con -OMISSIS- – persona interessata da precedenti penali - appare assumere una valenza meramente formale, non supportata dalla reale intenzione dell'Associazione di recidere qualsiasi tipo di legame con un soggetto controindicato, in grado di influenzare le scelte imprenditoriali, avuto riguardo ad una serie di elementi, quali, da un lato, l'invarianza dell'assetto amministrativo dell'Associazione (-OMISSIS- risulta amministratore unico a far data dal -OMISSIS-), e, dall'altro, la mancata emersione, in sede d’istruttoria, di eventi nuovi di segno contrario, indicativi di una chiara intenzione di dissociazione rispetto alle riscontrate cointeressenze con soggetti contigui ad associazioni camorristiche, idonei ad introdurre fattivamente indici di superamento del rischio di inquinamento mafioso ”.
4.1. – Inoltre, si è osservato, “ il provvedimento interdittivo ha compiutamente dato atto che le riportate circostanze sono state già vagliate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3945/2020, tali che, in relazione alle stesse, le tesi sostenute dall’Associazione ricorrente non appaiono in grado di neutralizzare i riferiti elementi di controindicazione ai fini antimafia ” e, ancora, che “ la stipula, altresì, del contratto di affitto del ramo d'azienda, essendo intervenuta in data 22 novembre 2018, immediatamente dopo la notifica del precedente provvedimento interdittivo del 16 novembre 2018, ad operatore economico immune da pregiudizi antimafia e presso il quale sono stati assunti stretti congiunti di -OMISSIS-, perpetua ed attualizza il rischio di permeabilità dell'Associazione alle finalità della criminalità organizzata ”.
5. – All’udienza pubblica del 24/9/2025, in vista della quale l’Associazione ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti, la controversia è stata introitata in decisione.
6. – Il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va rigettato, risultando idoneamente supportata, sul piano motivazionale, ad avviso del Collegio, la valutazione prognostica di segno interdittivo nuovamente compiuta dalla Prefettura di Caserta.
7. – È stato osservato che, in sede di riesame dell’informativa antimafia, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un'interdittiva rimangono inalterati, fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo; ai fini dell'aggiornamento, l'istanza dell'impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l'àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell'aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall'impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2018, n. 2720).
8. – Sul medesimo crinale interpretativo, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, proprio perché i fatti sui quali si fonda l'interdittiva possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la rimozione della misura ostativa occorre " che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità " ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; Id., 30 maggio 2024, n. 6043).
8.1. – Ne deriva che, applicando gli ordinari principi in tema di onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sull’impresa che chieda l’aggiornamento l’onere di allegare e di documentare i fatti nuovi e sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare il superamento dell’originaria prognosi di rischio infiltrativo.
8.2. – Nella specie parte ricorrente, all’opposto, per un verso non ha addotto alcun nuovo elemento istruttorio, informativo o di fatto, da sottoporre al giudizio della Prefettura, per altro verso si è limitata, in sostanza, senza però contestarli nella loro dimensione storico-fattuale, a contrastare e depotenziare, suggerendone una lettura soggettivamente diversa e rimarcandone la risalenza, la valenza segnaletica del complesso degli elementi indiziari raccolti dalla Prefettura e posti alla base del ragionamento induttivo espresso nel provvedimento interdittivo.
9. – Verosimilmente, invece, nel caso oggetto del presente giudizio, la persistenza dell’esposizione dell’associazione ricorrente al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata è stata argomentata dall’autorità prefettizia valorizzando la mancata emersione, in sede di istruttoria, di eventi nuovi di segno contrario, idonei a introdurre fattivamente indici di superamento del rischio di inquinamento mafioso e indicativi di una chiara dissociazione della ricorrente rispetto alle riscontrate cointeressenze con il soggetto contiguo ad associazioni camorristiche.
9.1. – In tale direzione è stato assegnato rilievo, anzitutto, al dato della invarianza – dal 2014 – dell’assetto gestionale dell’associazione, incentrato sulla sola figura dell'amministratore unico, -OMISSIS- (peraltro già controllato con il sig. -OMISSIS-); è stata ritenuta insufficiente, inoltre, siccome meramente elusiva, l’interruzione dei rapporti lavorativi con -OMISSIS-, misura non supportata dalla reale intenzione dell'Associazione di recidere ogni tipo di legame con il soggetto controindicato, in grado di influenzarne le scelte imprenditoriali, come del resto ragionevolmente si ricava dalla richiamata stipula, subito dopo la conferma dell’interdittiva (nel 2018), da parte della ricorrente, di un contratto di affitto di azienda a una società nella quale figuravano, quali dipendenti, i nipoti e la moglie del -OMISSIS- e nella quale sono transitati alcuni dipendenti dell’associazione ricorrente.
9.2. – Di qui l’assunto che la misura di self cleaning consistente nella rescissione di ogni rapporto professionale con il -OMISSIS- – unitamente al licenziamento dei figli – non costituisca uno strumento obiettivamente idoneo a depotenziare il compendio indiziante che ha condotto all'emanazione delle precedenti informazioni interdittive, come peraltro riconosciuto dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso avverso l’interdittiva n. -OMISSIS- (Sez. III, n. 3945/2020, cit.).
9.3. – La giurisprudenza ha chiarito, del resto, che il semplice decorso del tempo non determina, automaticamente, la perdita di rilevanza degli elementi indiziari sulla cui base è stata formulata la prognosi infiltrativa, in coerenza con gli indirizzi che reputano possibile l’adozione dell’interdittiva anche sulla base di elementi fattuali risalenti e che assumono il carattere neutro del semplice decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, onerando tuttavia l’amministrazione di effettuare un motivato aggiornamento delle proprie verifiche (Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; Id., 3 marzo 2021, n. 1838; Id., 11 maggio 2020, n. 2962).
10. – Non sussiste, in conclusione, per quanto osservato, il denunciato deficit motivazionale dell’impugnata interdittiva antimafia, neanche con riferimento alla omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, coerentemente esclusa dall’Autorità prefettizia a fronte dell’argomentata persistenza del rischio di contaminazione criminale dell’associazione ricorrente, suscettibile di essere tuttora ‘contagiata’ dall’ex consulente legale stante, da un lato, la natura solo strumentale della recisione dei legami professionali con quest’ultimo – di guisa che non è possibile escludere la persistenza, di fatto, di una sua funzione ‘gestoria’ dell’Associazione – e, dall’altro, il permanere di collegamenti tra questa e alcuni familiari del -OMISSIS- (la moglie e i nipoti -OMISSIS-), dipendenti della società cooperativa (“-OMISSIS-”, anch’essa successivamente attinta da interdittiva, come segnala la difesa erariale) che si è resa cessionaria dell’azienda dell’associazione ricorrente.
11. – Va disattesa, da ultimo, considerato il potere di etero-direzione dell’Associazione riconosciuto dalla Prefettura in capo al -OMISSIS-, anche la doglianza che si appunta sulla violazione dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, motivata sul presupposto che la P.A. non avrebbe potuto estendere le verifiche antimafia nei suoi confronti in quanto, formalmente, privo della titolarità di alcun potere gestorio o di rappresentanza dell'Associazione; va osservato, in senso contrario, che l'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 statuisce che " il Prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa ", per l’effetto legittimando l’effettuazione di verifiche anche nei confronti di coloro che esercitino poteri di indirizzo e di gestione dell’ente in via occulta, essendo del resto plausibile che il collegamento con la criminalità organizzata sia dimostrato dalla presenza di un socio o di un amministratore, formale o occulto, che, per vicende proprie, costituisca la fonte del contagio mafioso, in ragione della sua posizione e funzione assunta all'interno dell'impresa.
12. – Quanto precede conduce alla reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome infondati.
13. – Le spese, attesa la complessità e peculiarità della materia e considerata, altresì, la delicatezza delle valutazioni rimesse alla competenza della Prefettura, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 22 marzo 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE SI, Presidente FF
ER IN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IN | PE SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.