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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10810/2025
Oggi 26/11/2025 sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_2
avv.ta Calvetta in sost Avv.to PAZZAGLIA ANTONIO
Per anche in proprio, l'avv.ta Controparte_1
Occhialini;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Calvetta precisa le conclusioni come da ricorso
L'avv.ta Occhialini precisa le conclusioni come da comparsa, menziona la giurisprudenza secondo cui la PA è onerata di provare il corretto funzionamento dell'apparecchio, in particolare Giudice di
Pace di Lugo a proposito dell'impianto CP_2
Le procuratrici discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
PA US
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10810/2025 tra le parti:
Parte Appellante: Controparte_3
in persona della o del legale rappresentante pro-
[...] tempore, con l'Avv.to PAZZAGLIA ANTONIO
Parte Appellata: con l'Avv.to Controparte_1
NT VI
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 267/2025 Parte_1 Parte_2 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha accolto l'opposizione di Parte_3 al verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. reg.
[...] 39922/2022 n. VR9868 elevato per la violazione dell'art. 146 co. 3 CdS.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado non si sarebbe dovuta porre il problema dell'omologazione dell'apparecchio di rilevazione dell'infrazione poiché non oggetto di doglianza in primo grado e, in ogni caso, avrebbe dovuto escludere la necessità dell'omologazione per questo tipo di dispositivo.
Pertanto, chiede il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione. si difende riportandosi a tutti i motivi di opposizione già Parte_3 svolti in primo grado.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Parte_3
3 2.
L'appello è fondato.
2.1
Per quanto riguarda la legittimazione ad appellare, secondo l'appellato questa difetterebbe “atteso che il soggetto verbalizzante dell'originario verbale differisce evidentemente dall'odierno appellante”.
Il Tribunale osserva che nel verbale si legge che la Polizia locale che ha elevato la sanzione afferisce all' , odierna appellante. Controparte_3
2.2
Il Tribunale non ignora che, con riferimento al difetto di omologazione degli autovelox, con Ordinanza n. 10505/2024, seguita da ulteriori pronunce dello stesso tenore, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
Successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 26315/2024) mostra che il principio potrebbe essere esteso a ogni strumento di rilevazione di infrazioni al codice della strada.
Il Tribunale osserva che senz'altro è vero che l'art. 142 comma 6 Cds dispone che: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Tuttavia, la norma non dice che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, così come per la rilevazione delle altre infrazioni, le “risultanze di apparecchiature debitamente omologate” sono le uniche fonti di prova.
Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative, oggetto del giudizio è la fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione (in altri termini, oggetto dell'accertamento è se il sanzionato abbia o non abbia commesso quell'infrazione, non se l'apparecchio con cui quest'infrazione è stata rilevata sia o non sia omologato, questione che al più attiene all'utilizzabilità o meno di quello specifico mezzo di prova, che è profilo da tenersi nettamente distinto) e, dunque, il convincimento del giudice può fondarsi, in assenza di limiti espressi, come in qualsiasi altro giudizio, sulle regole generali, a partire da quelle che presiedono alla formazione del thema probandum sulla base del principio di non contestazione.
Nel caso di specie, si tratta di capire se nel compendio di allegazioni e prove presente in atti emerge o meno la circostanza che quel giorno a quell'ora e in quel luogo l'appellato sia passato o meno con il rosso.
Sul punto, il Tribunale osserva:
4 1) nelle videoriprese prodotte dall'appellato, si vede che sopra ciascun impianto semaforico posto all'incrocio (da una parte e dall'altra della carreggiata) tra via Marconi e l'inizio del ponte sul fiume c'è il segnale triangolare di precedenza;
Pt_1
2) nelle fotografie di parte appellante che ritraggono il passaggio dell'autovettura dell'appellato si vede il riflesso del flash su entrambi i triangoli;
3) la luce del semaforo accesa è quella subito sotto i triangoli abbagliati dal flash (cioè, tra i triangoli abbagliati dal flash e la luce accesa non c'è uno spazio nero che possa contenere una luce ipoteticamente spenta;
per altro verso, nelle videoriprese dell'appellato si coglie un piccolo spazio tra i segnali triangolari e i semafori sottostanti che corrisponde a quello delle fotografie);
4) quindi, la luce accesa non può che essere quella più alta delle tre luci che compongono gli impianti semaforici;
5) deve concludersi che quelle fotografie ritraggono un'autovettura che passa col semaforo rosso.
Pertanto, posto che parte appellata neppure afferma che quella ritratta nelle fotografie non sia la sua autovettura e che non ci sono motivi di ritenere che il dispositivo di rilevazione dell'infrazione, omologato o meno, abbia fotografato un evento mai accaduto (cioè, il passaggio dell'autovettura dell'appellato in quel luogo e a quell'ora; del resto, nel momento in cui l'appellato sostiene di essere passato con il giallo, implicitamente ammette di essere passato in quel luogo a quel giorno e a quell'ora), la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione è fondata poiché dalla documentazione in atti emerge che al momento del passaggio dell'autovettura il semaforo era rosso.
3.
Le spese del giudizio di appello (non quelle di primo grado, perché la PA si è difesa in proprio) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di Parte_3 al verbale n. reg. 39922/2022 n. VR9868 Polizia Locale
[...] Parte_4 ;
[...] 2) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del grado di appello, liquidate in euro 364,50 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 26/11/2025
Il giudice
PA US
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10810/2025
Oggi 26/11/2025 sono comparsi:
Per , Parte_1 Parte_2
avv.ta Calvetta in sost Avv.to PAZZAGLIA ANTONIO
Per anche in proprio, l'avv.ta Controparte_1
Occhialini;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.ta Calvetta precisa le conclusioni come da ricorso
L'avv.ta Occhialini precisa le conclusioni come da comparsa, menziona la giurisprudenza secondo cui la PA è onerata di provare il corretto funzionamento dell'apparecchio, in particolare Giudice di
Pace di Lugo a proposito dell'impianto CP_2
Le procuratrici discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
PA US
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10810/2025 tra le parti:
Parte Appellante: Controparte_3
in persona della o del legale rappresentante pro-
[...] tempore, con l'Avv.to PAZZAGLIA ANTONIO
Parte Appellata: con l'Avv.to Controparte_1
NT VI
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 267/2025 Parte_1 Parte_2 con cui il Giudice di Pace di Bologna ha accolto l'opposizione di Parte_3 al verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. reg.
[...] 39922/2022 n. VR9868 elevato per la violazione dell'art. 146 co. 3 CdS.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado non si sarebbe dovuta porre il problema dell'omologazione dell'apparecchio di rilevazione dell'infrazione poiché non oggetto di doglianza in primo grado e, in ogni caso, avrebbe dovuto escludere la necessità dell'omologazione per questo tipo di dispositivo.
Pertanto, chiede il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione. si difende riportandosi a tutti i motivi di opposizione già Parte_3 svolti in primo grado.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Parte_3
3 2.
L'appello è fondato.
2.1
Per quanto riguarda la legittimazione ad appellare, secondo l'appellato questa difetterebbe “atteso che il soggetto verbalizzante dell'originario verbale differisce evidentemente dall'odierno appellante”.
Il Tribunale osserva che nel verbale si legge che la Polizia locale che ha elevato la sanzione afferisce all' , odierna appellante. Controparte_3
2.2
Il Tribunale non ignora che, con riferimento al difetto di omologazione degli autovelox, con Ordinanza n. 10505/2024, seguita da ulteriori pronunce dello stesso tenore, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità”.
Successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ord. n. 26315/2024) mostra che il principio potrebbe essere esteso a ogni strumento di rilevazione di infrazioni al codice della strada.
Il Tribunale osserva che senz'altro è vero che l'art. 142 comma 6 Cds dispone che: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Tuttavia, la norma non dice che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, così come per la rilevazione delle altre infrazioni, le “risultanze di apparecchiature debitamente omologate” sono le uniche fonti di prova.
Nelle opposizioni alle sanzioni amministrative, oggetto del giudizio è la fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione (in altri termini, oggetto dell'accertamento è se il sanzionato abbia o non abbia commesso quell'infrazione, non se l'apparecchio con cui quest'infrazione è stata rilevata sia o non sia omologato, questione che al più attiene all'utilizzabilità o meno di quello specifico mezzo di prova, che è profilo da tenersi nettamente distinto) e, dunque, il convincimento del giudice può fondarsi, in assenza di limiti espressi, come in qualsiasi altro giudizio, sulle regole generali, a partire da quelle che presiedono alla formazione del thema probandum sulla base del principio di non contestazione.
Nel caso di specie, si tratta di capire se nel compendio di allegazioni e prove presente in atti emerge o meno la circostanza che quel giorno a quell'ora e in quel luogo l'appellato sia passato o meno con il rosso.
Sul punto, il Tribunale osserva:
4 1) nelle videoriprese prodotte dall'appellato, si vede che sopra ciascun impianto semaforico posto all'incrocio (da una parte e dall'altra della carreggiata) tra via Marconi e l'inizio del ponte sul fiume c'è il segnale triangolare di precedenza;
Pt_1
2) nelle fotografie di parte appellante che ritraggono il passaggio dell'autovettura dell'appellato si vede il riflesso del flash su entrambi i triangoli;
3) la luce del semaforo accesa è quella subito sotto i triangoli abbagliati dal flash (cioè, tra i triangoli abbagliati dal flash e la luce accesa non c'è uno spazio nero che possa contenere una luce ipoteticamente spenta;
per altro verso, nelle videoriprese dell'appellato si coglie un piccolo spazio tra i segnali triangolari e i semafori sottostanti che corrisponde a quello delle fotografie);
4) quindi, la luce accesa non può che essere quella più alta delle tre luci che compongono gli impianti semaforici;
5) deve concludersi che quelle fotografie ritraggono un'autovettura che passa col semaforo rosso.
Pertanto, posto che parte appellata neppure afferma che quella ritratta nelle fotografie non sia la sua autovettura e che non ci sono motivi di ritenere che il dispositivo di rilevazione dell'infrazione, omologato o meno, abbia fotografato un evento mai accaduto (cioè, il passaggio dell'autovettura dell'appellato in quel luogo e a quell'ora; del resto, nel momento in cui l'appellato sostiene di essere passato con il giallo, implicitamente ammette di essere passato in quel luogo a quel giorno e a quell'ora), la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione è fondata poiché dalla documentazione in atti emerge che al momento del passaggio dell'autovettura il semaforo era rosso.
3.
Le spese del giudizio di appello (non quelle di primo grado, perché la PA si è difesa in proprio) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di Parte_3 al verbale n. reg. 39922/2022 n. VR9868 Polizia Locale
[...] Parte_4 ;
[...] 2) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del grado di appello, liquidate in euro 364,50 (di cui 64,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali e accessori di legge.
Bologna, 26/11/2025
Il giudice
PA US
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