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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2598/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15851/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Largo Plebiscito 80059 Torre Del Greco NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500001044 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2743/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 23/7/2025 e depositato il 18/9/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato contro il comune di Torre del Greco e la PUBLISERVIZI S.R.L. l'intimazione di pagamento n.
55622500001044, emessa in data 31/03/2025 da Publiservizi S.r.l. per conto del Comune di Torre del Greco, per un importo totale di € 23.381,97, notificata in data 26.05.2025, nonché avverso gli atti presupposti e segnatamente:
Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia n. 19362300000687, emesso in data
14/09/2023;
Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia n. 19362300001381, emesso in data Indirizzo_1.
Ha premesso che «in data 09/10/2018, la società Ricorrente_1 S.r.l. avviava la propria attività di "Artigianato non alimentare: Meccatronica Carrozzeria Gommista" nei locali siti in Torre del Greco (NA), al Indirizzo_2 . Contestualmente, in ossequio alla normativa vigente, la società odierna ricorrente presentava, in data 09/10/2018, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Torre del Greco, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 68675. Con successiva nota Prot. SUAP INF.81290 del 27/11/2018, lo stesso S.U.A.P. del Comune di
Torre del Greco provvedeva a trasmettere la suddetta S.C.I.A. a tutti gli uffici competenti, tra cui, espressamente, l'"UFFICIO TRIBUTI" del Comune e la società concessionaria "PUBLISERVIZI SRL" (doc.
1 Prot. SUAP). La piena conoscenza dell'inizio dell'attività e della relativa data di decorrenza (09/10/2018) da parte della concessionaria Publiservizi S.r.l. è altresì comprovata dalla "Scheda di Rilevazione Superfici assoggettabili al Tributo TARI" (Codice Pratica: 11K02--2022--3319), redatta dalla stessa Publiservizi, nella quale, alla voce "DATA INIZIO Occupazione/Detenzione", è riportata esattamente la data del "09/10/2018"
(doc. 2 -- Scheda di Rilevazione). Ciò nonostante, in palese contraddizione con le evidenze documentali in possesso degli stessi Enti, la Publiservizi S.r.l., per conto del Comune di Torre del Greco, emetteva due avvisi di accertamento esecutivi, nn. 19362300000687 e 19362300001381, fondando la pretesa tributaria e le relative sanzioni sulla presunta "omessa denuncia" di inizio occupazione ai fini TARI».
Ha quindi fatto valere i seguenti motivi.
«1) SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:
L'INESISTENZA DELLA "OMESSA DENUNCIA".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che sia il Comune di Torre del Greco che la sua concessionaria Publiservizi S.r.l. erano perfettamente a conoscenza dell'avvio dell'attività della Ricorrente_1 S.r.l. sin dal 09/10/2018».
«2) IN Indirizzo_3: SULLA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 161, L. 296/2006.
In via gradata, si eccepisce la decadenza del potere di accertamento dell'Ente impositore per le annualità più remote eventualmente ricomprese negli atti impugnati. L'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, stabilisce che: "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale termine ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza del potere impositivo dell'Ente locale, senza possibilità di interruzione o sospensione.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti sono stati emessi nel corso del 2023. In applicazione della norma citata, il potere di accertamento poteva essere legittimamente esercitato, al più tardi, per le obbligazioni tributarie la cui dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata a partire dall'anno 2018 (relative al periodo d'imposta 2017). Infatti, per una dichiarazione da presentarsi nel 2017, il termine quinquennale di decadenza è spirato il 31 dicembre 2022. Pertanto, qualora gli atti impugnati includessero pretese tributarie per annualità antecedenti a quella il cui obbligo dichiarativo è sorto nel 2018 (i.e., per il periodo d'imposta
2017), tali pretese sarebbero irrimediabilmente viziate da decadenza. Ad esempio, una pretesa relativa all'anno d'imposta 2016, la cui dichiarazione andava presentata nel 2017, avrebbe dovuto essere accertata entro e non oltre il 31/12/2022. La notifica di un avviso di accertamento nel 2023 per tale annualità sarebbe, quindi, tardiva e illegittima. Si chiede, pertanto, a questa Nominativo_1 di voler verificare le singole annualità oggetto di accertamento e di dichiarare la decadenza del potere impositivo per tutte quelle per le quali il termine di cui all'art. 1, co. 161, L. 296/2006 non sia stato rispettato».
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si sono costituiti sia il Comune di TORRE DEL GRECO, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, che la Publiservizi S.R.L., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ha pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale, essendo unico legittimato passivo nel presente giudizio la concessionaria per la riscossione Publiservizi s.r.l.
Avendo il Comune di Torre del Greco, con contratto sottoscritto in data 22.01.2019, affidato alla Publiservizi
s.r.l. la gestione in concessione delle attività di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali, ed il correlato
Contenzioso, merita condivisione quanto affermato dalla Suprema corte, con l'ordinanza n. 38985/2021, che ha chiarito che, in caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
4. Le doglianze della società ricorrente sono inammissibili.
In accordo a quanto dedotto dal Comune, non avendo la società ricorrente negato che gli avvisi di accertamento le sono stati notificati (il che è stato peraltro anche documentato) ed essendo incontroverso che contro di essi non fu proposta impugnazione, le deduzioni svolte avverso l'intimazione di pagamento – che è atto di mera rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 50 d.P.R. 602 del
1973) – sono precluse, essendo consentite doglianze e censure consistenti in vizi del solo l'atto impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco e dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di Publiservizi S.R.L.; condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali ai resistenti, liquidandole per ciascuno in 2.000,00
€ per compensi e 300,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15851/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Largo Plebiscito 80059 Torre Del Greco NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500001044 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2743/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 23/7/2025 e depositato il 18/9/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato contro il comune di Torre del Greco e la PUBLISERVIZI S.R.L. l'intimazione di pagamento n.
55622500001044, emessa in data 31/03/2025 da Publiservizi S.r.l. per conto del Comune di Torre del Greco, per un importo totale di € 23.381,97, notificata in data 26.05.2025, nonché avverso gli atti presupposti e segnatamente:
Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia n. 19362300000687, emesso in data
14/09/2023;
Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia n. 19362300001381, emesso in data Indirizzo_1.
Ha premesso che «in data 09/10/2018, la società Ricorrente_1 S.r.l. avviava la propria attività di "Artigianato non alimentare: Meccatronica Carrozzeria Gommista" nei locali siti in Torre del Greco (NA), al Indirizzo_2 . Contestualmente, in ossequio alla normativa vigente, la società odierna ricorrente presentava, in data 09/10/2018, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Torre del Greco, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 68675. Con successiva nota Prot. SUAP INF.81290 del 27/11/2018, lo stesso S.U.A.P. del Comune di
Torre del Greco provvedeva a trasmettere la suddetta S.C.I.A. a tutti gli uffici competenti, tra cui, espressamente, l'"UFFICIO TRIBUTI" del Comune e la società concessionaria "PUBLISERVIZI SRL" (doc.
1 Prot. SUAP). La piena conoscenza dell'inizio dell'attività e della relativa data di decorrenza (09/10/2018) da parte della concessionaria Publiservizi S.r.l. è altresì comprovata dalla "Scheda di Rilevazione Superfici assoggettabili al Tributo TARI" (Codice Pratica: 11K02--2022--3319), redatta dalla stessa Publiservizi, nella quale, alla voce "DATA INIZIO Occupazione/Detenzione", è riportata esattamente la data del "09/10/2018"
(doc. 2 -- Scheda di Rilevazione). Ciò nonostante, in palese contraddizione con le evidenze documentali in possesso degli stessi Enti, la Publiservizi S.r.l., per conto del Comune di Torre del Greco, emetteva due avvisi di accertamento esecutivi, nn. 19362300000687 e 19362300001381, fondando la pretesa tributaria e le relative sanzioni sulla presunta "omessa denuncia" di inizio occupazione ai fini TARI».
Ha quindi fatto valere i seguenti motivi.
«1) SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:
L'INESISTENZA DELLA "OMESSA DENUNCIA".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che sia il Comune di Torre del Greco che la sua concessionaria Publiservizi S.r.l. erano perfettamente a conoscenza dell'avvio dell'attività della Ricorrente_1 S.r.l. sin dal 09/10/2018».
«2) IN Indirizzo_3: SULLA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 161, L. 296/2006.
In via gradata, si eccepisce la decadenza del potere di accertamento dell'Ente impositore per le annualità più remote eventualmente ricomprese negli atti impugnati. L'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, stabilisce che: "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale termine ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza del potere impositivo dell'Ente locale, senza possibilità di interruzione o sospensione.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti sono stati emessi nel corso del 2023. In applicazione della norma citata, il potere di accertamento poteva essere legittimamente esercitato, al più tardi, per le obbligazioni tributarie la cui dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata a partire dall'anno 2018 (relative al periodo d'imposta 2017). Infatti, per una dichiarazione da presentarsi nel 2017, il termine quinquennale di decadenza è spirato il 31 dicembre 2022. Pertanto, qualora gli atti impugnati includessero pretese tributarie per annualità antecedenti a quella il cui obbligo dichiarativo è sorto nel 2018 (i.e., per il periodo d'imposta
2017), tali pretese sarebbero irrimediabilmente viziate da decadenza. Ad esempio, una pretesa relativa all'anno d'imposta 2016, la cui dichiarazione andava presentata nel 2017, avrebbe dovuto essere accertata entro e non oltre il 31/12/2022. La notifica di un avviso di accertamento nel 2023 per tale annualità sarebbe, quindi, tardiva e illegittima. Si chiede, pertanto, a questa Nominativo_1 di voler verificare le singole annualità oggetto di accertamento e di dichiarare la decadenza del potere impositivo per tutte quelle per le quali il termine di cui all'art. 1, co. 161, L. 296/2006 non sia stato rispettato».
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si sono costituiti sia il Comune di TORRE DEL GRECO, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, che la Publiservizi S.R.L., resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ha pregio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale, essendo unico legittimato passivo nel presente giudizio la concessionaria per la riscossione Publiservizi s.r.l.
Avendo il Comune di Torre del Greco, con contratto sottoscritto in data 22.01.2019, affidato alla Publiservizi
s.r.l. la gestione in concessione delle attività di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali, ed il correlato
Contenzioso, merita condivisione quanto affermato dalla Suprema corte, con l'ordinanza n. 38985/2021, che ha chiarito che, in caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
4. Le doglianze della società ricorrente sono inammissibili.
In accordo a quanto dedotto dal Comune, non avendo la società ricorrente negato che gli avvisi di accertamento le sono stati notificati (il che è stato peraltro anche documentato) ed essendo incontroverso che contro di essi non fu proposta impugnazione, le deduzioni svolte avverso l'intimazione di pagamento – che è atto di mera rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 50 d.P.R. 602 del
1973) – sono precluse, essendo consentite doglianze e censure consistenti in vizi del solo l'atto impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco e dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di Publiservizi S.R.L.; condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali ai resistenti, liquidandole per ciascuno in 2.000,00
€ per compensi e 300,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello