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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica: SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3923/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500024786000 CONTRAV. CODICE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202500024786000, relativa al motociclo targato Targa_1, notificata il 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973.
Il ricorrente deduce che la cartella esattoriale che ha originato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, datata 30 ottobre 2024, secondo non è mai stata effettivamente ricevuta;
che le e sanzioni tributarie contestate risalgono al 2021, mentre il veicolo in questione è stato acquistato e immatricolato solo il 1 marzo 2024, rendendo impossibile l'attribuzione delle sanzioni a tale mezzo e che le sanzioni sono state emesse dalla Polizia Urbana di Palermo, città in cui il ricorrente dichiara di non essere mai stato.
In conclusione il ricorrente sostiene la non legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per errori nella notifica, incongruenza temporale delle sanzioni rispetto all'immatricolazione del veicolo e per la provenienza delle sanzioni da un ente di una città dove non è mai stato.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento, la sospensione cautelare e il riconoscimento delle spese legali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio e ha chiesto:
la revoca della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, sostenendo che il preavviso di fermo non ha natura esecutiva e che la sospensione sarebbe comunque infondata per assenza di un danno irreparabile documentato dal ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso per vizi formali (mancanza di firma e mancata notifica all'Agenzia), nonché per tardività e per la proposizione di eccezioni non più contestabili secondo la giurisprudenza;
il difetto di giurisdizione della Corte tributaria, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario poiché riguarda crediti derivanti da contravvenzioni stradali e non tributi;
l'infondatezza delle doglianze di merito, affermando che la cartella sottesa è stata regolarmente notificata secondo la normativa vigente e che le contestazioni sulle sanzioni e sulla provenienza territoriale delle stesse sono irrilevanti, poiché ciò che conta è la regolarità del titolo e non la coincidenza tra veicolo oggetto dell'infrazione e quello attualmente di proprietà del debitore.
Infine, l'Agenzia ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e si è riservata ogni ulteriore difesa e mezzo istruttorio, depositando la documentazione di rito e chiedendo di poter partecipare alle udienze da remoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve valutare l'eccezione di carenza di giurisdizione di questa Corte, a favore del giudice ordinario, dedotta dalla resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Analizzati gli atti di causa e verificato che l'atto impugnato si riferisce ad un'infrazione al Codice della Strada si deve rilevare che, come tale, non è soggetto alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria, bensì alla giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del Giudice di Pace o, in alternativa, al Prefetto.
Ne consegue che questa Corte non può che dichiarare la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Il Giudice
ET RI CH
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica: SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3923/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500024786000 CONTRAV. CODICE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202500024786000, relativa al motociclo targato Targa_1, notificata il 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973.
Il ricorrente deduce che la cartella esattoriale che ha originato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, datata 30 ottobre 2024, secondo non è mai stata effettivamente ricevuta;
che le e sanzioni tributarie contestate risalgono al 2021, mentre il veicolo in questione è stato acquistato e immatricolato solo il 1 marzo 2024, rendendo impossibile l'attribuzione delle sanzioni a tale mezzo e che le sanzioni sono state emesse dalla Polizia Urbana di Palermo, città in cui il ricorrente dichiara di non essere mai stato.
In conclusione il ricorrente sostiene la non legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per errori nella notifica, incongruenza temporale delle sanzioni rispetto all'immatricolazione del veicolo e per la provenienza delle sanzioni da un ente di una città dove non è mai stato.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento, la sospensione cautelare e il riconoscimento delle spese legali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio e ha chiesto:
la revoca della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, sostenendo che il preavviso di fermo non ha natura esecutiva e che la sospensione sarebbe comunque infondata per assenza di un danno irreparabile documentato dal ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso per vizi formali (mancanza di firma e mancata notifica all'Agenzia), nonché per tardività e per la proposizione di eccezioni non più contestabili secondo la giurisprudenza;
il difetto di giurisdizione della Corte tributaria, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario poiché riguarda crediti derivanti da contravvenzioni stradali e non tributi;
l'infondatezza delle doglianze di merito, affermando che la cartella sottesa è stata regolarmente notificata secondo la normativa vigente e che le contestazioni sulle sanzioni e sulla provenienza territoriale delle stesse sono irrilevanti, poiché ciò che conta è la regolarità del titolo e non la coincidenza tra veicolo oggetto dell'infrazione e quello attualmente di proprietà del debitore.
Infine, l'Agenzia ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e si è riservata ogni ulteriore difesa e mezzo istruttorio, depositando la documentazione di rito e chiedendo di poter partecipare alle udienze da remoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve valutare l'eccezione di carenza di giurisdizione di questa Corte, a favore del giudice ordinario, dedotta dalla resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Analizzati gli atti di causa e verificato che l'atto impugnato si riferisce ad un'infrazione al Codice della Strada si deve rilevare che, come tale, non è soggetto alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria, bensì alla giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del Giudice di Pace o, in alternativa, al Prefetto.
Ne consegue che questa Corte non può che dichiarare la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Il Giudice
ET RI CH