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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 727 2025 promosso da
"rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 C.F. 1 Parte 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTORE
nei confronti di
" rappresentato e difeso dall'Avv. ed Controparte_1 C.F. 2
elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO CONTUMACE
***
Oggi 09/10/2025, davanti al Giudice AR HI, sono comparsi per l'attore l'avv. Parte 1
[...] l'avv. Luca Ricato
Il procuratore della parte discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il signor Parte 1 ha convenuto in giudizio il signor al fine di ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo al pagamento del Controparte_1
compenso maturato a seguito dell'espletamento di prestazioni professionali in suo favore.
وIl ricorrente affermava di aver compiuto, su incarico del signor CP 1 una serie di attività
inerenti i seguenti procedimenti:
procedimento di separazione giudiziale n. 2399/2022 R.G. Tribunale di Treviso promosso dalla sig.ra Parte_2 moglie del sig. Controparte 1 ;
All'esito del giudizio di separazione, il legale ricorrente notiziava il cliente dell'avvenuto deposito della decisione del Tribunale e, a conclusione dell'incarico, gli consegnava la notula relativa alle spese ed alle competenze per l'attività giudiziale svolta fino ad allora, per una somma totale di €
8.074,77. Il sig. Controparte_1 non versava alcunché, nemmeno in esito raccomandata a.r.
inviata in data 10/11/2023, dall'avvocato.
. procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza) avviato nei confronti del sig. a seguito di denuncia per la Controparte_1
violazione dell'art. 570 bis c.p. sporta dalla sig.ra Parte 2 e definito con decreto di archiviazione, su richiesta del Pubblico Ministero.
notiziava il sig. CP 1 Con comunicazione del 16/10/2023, l'avv. Parte 1
dell'archiviazione del processo, e gli trasmetteva la notula relativa alle spese e competenze per l'attività giudiziale svolta fino ad allora, per una somma totale di € 2.344,27.
versato alcunché, in data 10/11/2023, l'avv. Parte 1 Non avendo il sig. Controparte 1
inviava raccomandata a.r. al sig. Controparte_1 trasmettendo nuovamente la notula che '
integrava con le spese e competenze per l'attività giudiziale svolta sino alla fase conclusiva,
terminata con decreto di archiviazione, intimando il pagamento del maggior importo di € 4.419,90,
di cui nulla veniva corrisposto dal Cliente.
Il ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di
€ 12.494,67 (€ 8.074,77 e € 4,419,90), comprensiva di 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22%
I.V.A., oltre ad interessi legali, maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo Il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 9/05/2025 il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava,
per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9/10/25.
***
1) Dell'attività svolta
Con riferimento al procedimento civile n. 2399/2022 R.G. introdotto innanzi al Tribunale di Treviso
era stato conferito mandato professionale in data 30/05/2022.
Il legale ha attestato l'avvenuto deposito, in data 31/05/2022, di istanza di visibilità temporanea del fascicolo informatico relativo al procedimento civile sopracitato;
il successivo inoltro, in data
6/05/2022, di proposta per una separazione consensuale al difensore di controparte in esito al quale,
tra il 16 giugno 2022 ed il 26 giugno 2022, le parti addivenivano ad un accordo circa le condizioni per la separazione consensuale tra i coniugi. Il 22/07/2022, l'avv. Parte 1 depositava memoria difensiva di costituzione con proposta di separazione consensuale e, in data 26/09/2022, il Tribunale di Treviso pronunciava decreto di omologazione di separazione consensuale tra i sig.ri Parte 2 e Controparte_1
Con riferimento al procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza), a seguito della denuncia sporta, in data 15/03/2023, dalla sig.ra Parte 2
il sig.
,Controparte_1 convocato per l'identificazione dalla Legione Carabinieri Veneto, Stazione
di Bassano del Grappa (VI), eleggeva domicilio presso lo Studio Associato Amica Lex.
In data 24 aprile 2023, il Pubblico Ministero richiedeva l'applicazione della pena nel corso delle indagini ai sensi dell'art. 447, III comma, c.p.p., nei confronti del sig. Controparte 1
In data 19/05/2023, il Tribunale di Vicenza fissava udienza al fine della discussione, ai sensi dell'art. 447 c.p.p.
Il successivo 16/12/2023, la sig.ra Pt 2 rimetteva la querela e il sig. Controparte_1 accettava
la remissione di querela. Parte 1 ha dedotto di aver partecipato alle udienze tenutesi in data 22/11/2023 e L'avv.
20/12/2023 senza però depositare i relativi verbali. In data 7/02/2024, la Legione Carabinieri Veneto, Stazione di Bassano del Grappa (VI), notificava al sig. Controparte_1 invito a presentarsi per rendere interrogatorio che si svolgeva regolarmente con l'assistenza del legale ricorrente. L'avv. Parte 1 in data 21/03/2024, depositava, quindi, in via telematica memoria per l'archiviazione al Tribunale di Vicenza (doc. 21); il 18/10/2024, il GIP del Tribunale di Vicenza,
accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, emetteva decreto di archiviazione del procedimento penale pendente a carico del sig. Controparte 1 (doc. 22).
L'Avv. Parte_1 a fronte dell'opera prestata in esecuzione del primo incarico emetteva la notula del 27/07/2022, per Euro 8.074,77 che, in esito alla definizione del procedimento penale integrava con l'ulteriore importo di Euro 4.419,90 (comprensivo di accessori di legge), il tutto per complessivi
Euro 12.494,67.
"L'attore indirizzava la propria pretesa di pagamento nei confronti del sig. CP_1 che, tuttavia,
pur a seguito di solleciti a lui diretti dal ricorrente, nulla versava quale corrispettivo per l'attività
svolta dall'Avv. Parte_1
2) Del compenso
Nel merito la pretesa è documentata e fondata.
Quanto al procedimento civile RG n. 2399/2022 dalla documentazione in atti si evince che, proposto il ricorso dalla moglie del sig. CP 1 , l'avv. Parte 1 ha tenuto corrispondenza con il legale della controparte al fine di addivenire ad un accordo, per poi depositare memoria di costituzione avente ad oggetto le condizioni di accordo con la proposta di una definizione consensuale del giudizio.
Il contezioso è stato definito mediante un accordo formalizzato all'udienza presidenziale a cui è
seguito il decreto di omologa del Tribunale.
In relazione al quantum del compenso dovuto all'Avv. Parte 1 per l'attività effettuata in favore del signor Controparte_1 devono prendersi come riferimento i parametri previgenti, applicabili و
ratione temporis al compenso richiesto dall'avv. Parte 1 dal momento che le prestazioni dell'attore si sono concluse nel settembre del 2022 con la pronuncia dell'omologa di separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 9 all.to ricorso). Sulla base di tali parametri, assumendo il valore indeterminabile, complessità bassa, potranno essere riconosciute e liquidate le fasi di studio e di trattazione che, calcolate sul valore medio, sono quantificabili in euro 2.767,00 al netto di accessori di legge ed interessi dal dovuto al saldo.
Quanto al procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza) dalla documentazione prodotta da parte attrice, comprensiva dell'atto di nomina del difensore, si evince che l'avv. Parte 1 ha partecipato all'interrogatorio del 7.2.24, oltre ad aver depositato memoria con richiesta di archiviazione al Tribunale di Vicenza (cfr. doc. 21 all.to ricorso).
Possono quindi essere riconosciute le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) ai valori minimi, alla luce della particolare semplicità della vicenda, conclusasi a seguito di remissione di querela da parte del coniuge separato del sig. CP_1 , per un totale di euro 1.513 accessori esclusi.
Il resistente deve quindi essere condannato a pagare l'importo totale di euro 4.280 oltre accessori di legge.
3) Delle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori minimi per fase di studio ed introduttiva (considerata la discussione ex art. 281 sexies cod. proc civ.).
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il signor Controparte_1 , a corrispondere all'Avv. Parte 1 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, la somma complessiva di € 4.280 oltre accessori di legge ed oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte 1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 810 per compensi, € 237 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA se dovuti per legge;
Così deciso in Treviso, 9 ottobre 2025.
Il Giudice
AR HI
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 727 2025 promosso da
"rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 C.F. 1 Parte 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTORE
nei confronti di
" rappresentato e difeso dall'Avv. ed Controparte_1 C.F. 2
elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO CONTUMACE
***
Oggi 09/10/2025, davanti al Giudice AR HI, sono comparsi per l'attore l'avv. Parte 1
[...] l'avv. Luca Ricato
Il procuratore della parte discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il signor Parte 1 ha convenuto in giudizio il signor al fine di ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo al pagamento del Controparte_1
compenso maturato a seguito dell'espletamento di prestazioni professionali in suo favore.
وIl ricorrente affermava di aver compiuto, su incarico del signor CP 1 una serie di attività
inerenti i seguenti procedimenti:
procedimento di separazione giudiziale n. 2399/2022 R.G. Tribunale di Treviso promosso dalla sig.ra Parte_2 moglie del sig. Controparte 1 ;
All'esito del giudizio di separazione, il legale ricorrente notiziava il cliente dell'avvenuto deposito della decisione del Tribunale e, a conclusione dell'incarico, gli consegnava la notula relativa alle spese ed alle competenze per l'attività giudiziale svolta fino ad allora, per una somma totale di €
8.074,77. Il sig. Controparte_1 non versava alcunché, nemmeno in esito raccomandata a.r.
inviata in data 10/11/2023, dall'avvocato.
. procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza) avviato nei confronti del sig. a seguito di denuncia per la Controparte_1
violazione dell'art. 570 bis c.p. sporta dalla sig.ra Parte 2 e definito con decreto di archiviazione, su richiesta del Pubblico Ministero.
notiziava il sig. CP 1 Con comunicazione del 16/10/2023, l'avv. Parte 1
dell'archiviazione del processo, e gli trasmetteva la notula relativa alle spese e competenze per l'attività giudiziale svolta fino ad allora, per una somma totale di € 2.344,27.
versato alcunché, in data 10/11/2023, l'avv. Parte 1 Non avendo il sig. Controparte 1
inviava raccomandata a.r. al sig. Controparte_1 trasmettendo nuovamente la notula che '
integrava con le spese e competenze per l'attività giudiziale svolta sino alla fase conclusiva,
terminata con decreto di archiviazione, intimando il pagamento del maggior importo di € 4.419,90,
di cui nulla veniva corrisposto dal Cliente.
Il ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di
€ 12.494,67 (€ 8.074,77 e € 4,419,90), comprensiva di 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22%
I.V.A., oltre ad interessi legali, maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo Il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 9/05/2025 il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava,
per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9/10/25.
***
1) Dell'attività svolta
Con riferimento al procedimento civile n. 2399/2022 R.G. introdotto innanzi al Tribunale di Treviso
era stato conferito mandato professionale in data 30/05/2022.
Il legale ha attestato l'avvenuto deposito, in data 31/05/2022, di istanza di visibilità temporanea del fascicolo informatico relativo al procedimento civile sopracitato;
il successivo inoltro, in data
6/05/2022, di proposta per una separazione consensuale al difensore di controparte in esito al quale,
tra il 16 giugno 2022 ed il 26 giugno 2022, le parti addivenivano ad un accordo circa le condizioni per la separazione consensuale tra i coniugi. Il 22/07/2022, l'avv. Parte 1 depositava memoria difensiva di costituzione con proposta di separazione consensuale e, in data 26/09/2022, il Tribunale di Treviso pronunciava decreto di omologazione di separazione consensuale tra i sig.ri Parte 2 e Controparte_1
Con riferimento al procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza), a seguito della denuncia sporta, in data 15/03/2023, dalla sig.ra Parte 2
il sig.
,Controparte_1 convocato per l'identificazione dalla Legione Carabinieri Veneto, Stazione
di Bassano del Grappa (VI), eleggeva domicilio presso lo Studio Associato Amica Lex.
In data 24 aprile 2023, il Pubblico Ministero richiedeva l'applicazione della pena nel corso delle indagini ai sensi dell'art. 447, III comma, c.p.p., nei confronti del sig. Controparte 1
In data 19/05/2023, il Tribunale di Vicenza fissava udienza al fine della discussione, ai sensi dell'art. 447 c.p.p.
Il successivo 16/12/2023, la sig.ra Pt 2 rimetteva la querela e il sig. Controparte_1 accettava
la remissione di querela. Parte 1 ha dedotto di aver partecipato alle udienze tenutesi in data 22/11/2023 e L'avv.
20/12/2023 senza però depositare i relativi verbali. In data 7/02/2024, la Legione Carabinieri Veneto, Stazione di Bassano del Grappa (VI), notificava al sig. Controparte_1 invito a presentarsi per rendere interrogatorio che si svolgeva regolarmente con l'assistenza del legale ricorrente. L'avv. Parte 1 in data 21/03/2024, depositava, quindi, in via telematica memoria per l'archiviazione al Tribunale di Vicenza (doc. 21); il 18/10/2024, il GIP del Tribunale di Vicenza,
accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, emetteva decreto di archiviazione del procedimento penale pendente a carico del sig. Controparte 1 (doc. 22).
L'Avv. Parte_1 a fronte dell'opera prestata in esecuzione del primo incarico emetteva la notula del 27/07/2022, per Euro 8.074,77 che, in esito alla definizione del procedimento penale integrava con l'ulteriore importo di Euro 4.419,90 (comprensivo di accessori di legge), il tutto per complessivi
Euro 12.494,67.
"L'attore indirizzava la propria pretesa di pagamento nei confronti del sig. CP_1 che, tuttavia,
pur a seguito di solleciti a lui diretti dal ricorrente, nulla versava quale corrispettivo per l'attività
svolta dall'Avv. Parte_1
2) Del compenso
Nel merito la pretesa è documentata e fondata.
Quanto al procedimento civile RG n. 2399/2022 dalla documentazione in atti si evince che, proposto il ricorso dalla moglie del sig. CP 1 , l'avv. Parte 1 ha tenuto corrispondenza con il legale della controparte al fine di addivenire ad un accordo, per poi depositare memoria di costituzione avente ad oggetto le condizioni di accordo con la proposta di una definizione consensuale del giudizio.
Il contezioso è stato definito mediante un accordo formalizzato all'udienza presidenziale a cui è
seguito il decreto di omologa del Tribunale.
In relazione al quantum del compenso dovuto all'Avv. Parte 1 per l'attività effettuata in favore del signor Controparte_1 devono prendersi come riferimento i parametri previgenti, applicabili و
ratione temporis al compenso richiesto dall'avv. Parte 1 dal momento che le prestazioni dell'attore si sono concluse nel settembre del 2022 con la pronuncia dell'omologa di separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 9 all.to ricorso). Sulla base di tali parametri, assumendo il valore indeterminabile, complessità bassa, potranno essere riconosciute e liquidate le fasi di studio e di trattazione che, calcolate sul valore medio, sono quantificabili in euro 2.767,00 al netto di accessori di legge ed interessi dal dovuto al saldo.
Quanto al procedimento penale n. 2737/2023 R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza) dalla documentazione prodotta da parte attrice, comprensiva dell'atto di nomina del difensore, si evince che l'avv. Parte 1 ha partecipato all'interrogatorio del 7.2.24, oltre ad aver depositato memoria con richiesta di archiviazione al Tribunale di Vicenza (cfr. doc. 21 all.to ricorso).
Possono quindi essere riconosciute le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) ai valori minimi, alla luce della particolare semplicità della vicenda, conclusasi a seguito di remissione di querela da parte del coniuge separato del sig. CP_1 , per un totale di euro 1.513 accessori esclusi.
Il resistente deve quindi essere condannato a pagare l'importo totale di euro 4.280 oltre accessori di legge.
3) Delle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori minimi per fase di studio ed introduttiva (considerata la discussione ex art. 281 sexies cod. proc civ.).
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il signor Controparte_1 , a corrispondere all'Avv. Parte 1 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, la somma complessiva di € 4.280 oltre accessori di legge ed oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'Avv. Parte 1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 810 per compensi, € 237 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA se dovuti per legge;
Così deciso in Treviso, 9 ottobre 2025.
Il Giudice
AR HI