Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 22/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Consigliere Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 23979 del registro di segreteria, su ricorso promosso da:
1. A.M omissis
2. B.E. omissis
3. B.R. omissis
4. B.M. omissis
5. B.M. omissis
6. B.M. omissis
7. B.M. omissis
8. B.L. omissis
9. C.P. omissis
10. C.C. omissis
11. C.N. omissis
12. C.G. omissis
13. D.M.M. omissis
14. F.D. omissis
15. G.G.P. omissis
16. G.C.G. omissis
17. L.P. omissis
18. M.D. omissis
19. M.A. omissis
20. M.S. omissis
21. M.G. omissis
22. M.G. omissis
23. M.G. omissis
24. N.L. omissis
25. P.L. omissis
26. P.G. omissis
27. P.R. omissis
28. P.A. omissis
29. P.R. omissis
30. R.A. omissis
31. R.F. omissis
32. R.M.G. omissis
33. S.G. omissis
34. S.V.G. omissis
35. T.C. omissis
36. T.S.F. omissis
37. V.R. omissis
38. V.D. omissis
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall’ Avv. Matteo Pavanetto (cod. fisc. [...]) del foro di Forlì, indirizzo PEC matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu, e numero di fax 0543.091798, e con elezione di domicilio presso e nello studio del patrocinatore in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, in funzione del ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso:
- l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA 02121151001, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Silvia Zecchini e Franca Borla, PEC: avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it e avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Arcivescovado n. 9, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del 22 marzo 2024;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e conseguente illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione della pensione, introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, ed attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023, con vittoria di onorari e spese;
Uditi, nella pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l’Avvocato Silvia ZECCHINI per l’INPS, nessuno comparso per i ricorrenti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Ritenuto in
FATTO
I ricorrenti chiedono che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.
Più in particolare, con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare illegittime e, occorrendo, annullare tutte le ritenute/riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 261-268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e di tutti i relativi atti e provvedimenti, posti in essere per effettuare le ritenute medesime; rideterminare, conseguentemente, il trattamento pensionistico, spettante a decorrere dall’1.1.2019 nella sua interezza e senza alcuna illegittima decurtazione; condannare l’ente erogatore del trattamento pensionistico alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ed indebitamente trattenute, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta alla data di effettiva restituzione; con il favore delle spese.
Si è costituito in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso, ritenendo insussistenti i profili di illegittimità costituzionale e sul piano del diritto sovranazionale prospettati dalle controparti.
In particolare, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, l’intervento sulla perequazione non avrebbe, secondo l’ente previdenziale, l’effetto di paralizzare o di sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche quelli di importo più elevato, operando un raffreddamento con indici graduali e proporzionati che non si scontrano con il principio di ragionevolezza, tali anche da non configurare un prelievo tributario con possibile violazione dell’art. 3 Cost.
Con riferimento alla durata della misura ed alla sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, l’Istituto previdenziale resistente puntualizza che il legislatore ha pienamente rispettato la proiezione triennale della manovra di finanza pubblica, costituente un parametro di accertamento dell’illegittimità costituzionale delle normative di settore, secondo i precedenti arresti del Giudice delle leggi, poiché la misura riduttiva opera per il solo periodo 2023-2024.
Riscontrata, infine, la corretta applicazione delle percentuali perequative in favore dei ricorrenti, l’INPS concludeva per il rigetto del ricorso.
Questo Giudice, con ordinanza, adottata all’esito dell’udienza del 22 gennaio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate in ricorso, questione già sollevata da varie Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti.
Questo Giudice ha fissato, quindi, ai fini della prosecuzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle predette questioni.
In data 13 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha depositato una nota con la quale si richiede una declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione del procedimento, con integrale compensazione delle spese.
A seguito dell’udienza del 21 gennaio 2026, le parti presenti hanno concluso come da verbale.
Quindi, il giudizio è stato definito ed è stata data lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
Ritenuto in
DIRITTO
1. Le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nel presente giudizio, sono state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025, pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025.
2. Va rilevato che, cessata – a seguito della pubblicazione della predetta sentenza - la causa di sospensione e non presentata dalle parti alcuna istanza di prosecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio di tre mesi da tale data, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.
3. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., nonché tenuto conto della complessità e novità delle questioni coinvolte nella fattispecie in esame.
P Q M
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in esame,
DICHIARA
l’estinzione del giudizio.
COMPENSA
integralmente le spese.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice Consigliere dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 22/01/2026 Il Direttore della Segreteria
AT UG
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Consigliere dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 22/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa AT Scrugli
F.to digitalmente
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