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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12736/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dagli avv.ti GIANLUCA MIANO e VALERIA Parte_1
LO VECCHIO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rapp.
[...]
e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 13.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentir: “1) Condannare il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, nonché l
[...] [...]
Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, per
[...] tutti i motivi esposti in narrativa, a corrispondere a Parte_1
quanto di sua spettanza a titolo di differenze retributive da
[...] quantificarsi a mezzo CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2) Il tutto con vittoria di spese e compensi”, con distrazione. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva CP_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale delle differenze retributive nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente, e domandava, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione versata in atti, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ricorrente, atteso che, per quanto si vedrà in seguito, in ragione del mancato pagamento delle differenze retributive - oggetto della sentenza n. 2008 del 21.06.2021, emessa tra le parti da Codesto Tribunale – risulta perdurante l'interesse della ricorrente ai fini dell'azione in giudizio.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione, atteso che codesto
Tribunale, con la summenzionata sentenza del 21.06.2021, ha condannato l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 06.02.2014.
Dunque, al credito maturato dall'odierna ricorrente – oggetto dell'intervenuta sentenza, pacificamente passata in giudicato – dovrà applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. Sicché, considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio, come rappresentato dal è stato notificato in 09.01.2024, allo stato, CP_1 non risulta intervenuta alcuna prescrizione.
Ciò premesso, nel caso in esame l'odierna ricorrente rivendica il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera così come accertato da Codesto Tribunale, con sentenza n. 2008/2021, il quale ha condannato l'Amministrazione resistente “a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 06.02.2014, oltre interessi
e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo”.
La ricorrente ha rappresentato, altresì, che essendo in quiescenza dal 1° luglio 2022, ha appreso nulla ha percepito a tale titolo. Pertanto, la con il ricorso introduttivo ha domandato la condanna del Parte_1
al pagamento delle suddette differenze retributive da CP_1 quantificarsi a mezzo CTU contabile.
D'altro canto, il ha rappresentato che il decreto di CP_1 ricostruzione della carriera, riemesso (in data 22.11.2023) in applicazione della sentenza n. 2008 del 21.06.2021, è stato inviato alla Ragioneria
Territoriale dello Stato per il visto di regolarità e la conseguente registrazione, con riscontro positivo che è avvenuto soltanto in data
21.12.2023 n. 9783 (in atti). Secondo l'Amministrazione resistente, prima del completamento dell'iter amministrativo legislativamente previsto non sarebbe stato possibile corrispondere il dovuto a parte ricorrente (si v. pag. 4 memoria difensiva).
Quindi, l'amministrazione resistente ha sostanzialmente ammesso di non aver adempiuto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente per il suddetto titolo.
Dunque, ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente, con ordinanza del 13/09/2024 veniva disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Quantifichi il CTU quanto spettante a Parte_1
, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 2008/2021 del
[...]
21/6/2021, al netto di quanto già percepito”.
Ebbene, come definitivamente si evince dall'elaborato peritale in atti, sono dovute alla ricorrente “differenze retributive per complessivi €
5.515,83, relative al periodo tra il 02.01.2018 e il 22.06.2021, oltre interessi per € 602,59, relativi al periodo 02.01.2018-04.07.2025, e rivalutazione pari ad € 1.054,29, per un totale pari ad € 7.172,88”.
Dunque, il CTU ha quantificato le spettanze dovute alla ricorrente, nonché gli interessi e la relativa rivalutazione.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, rese dal CTU attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa.
Pertanto, la parte resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo complessivo di € 7.172,88 a titolo di differenze retributive. In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della sig. dell'importo Parte_1 complessivo di € 7.172,88 a titolo di differenze retributive;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 04.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12736/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dagli avv.ti GIANLUCA MIANO e VALERIA Parte_1
LO VECCHIO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rapp.
[...]
e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 13.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentir: “1) Condannare il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, nonché l
[...] [...]
Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, per
[...] tutti i motivi esposti in narrativa, a corrispondere a Parte_1
quanto di sua spettanza a titolo di differenze retributive da
[...] quantificarsi a mezzo CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2) Il tutto con vittoria di spese e compensi”, con distrazione. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva CP_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale delle differenze retributive nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente, e domandava, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione versata in atti, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ricorrente, atteso che, per quanto si vedrà in seguito, in ragione del mancato pagamento delle differenze retributive - oggetto della sentenza n. 2008 del 21.06.2021, emessa tra le parti da Codesto Tribunale – risulta perdurante l'interesse della ricorrente ai fini dell'azione in giudizio.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione, atteso che codesto
Tribunale, con la summenzionata sentenza del 21.06.2021, ha condannato l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 06.02.2014.
Dunque, al credito maturato dall'odierna ricorrente – oggetto dell'intervenuta sentenza, pacificamente passata in giudicato – dovrà applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. Sicché, considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio, come rappresentato dal è stato notificato in 09.01.2024, allo stato, CP_1 non risulta intervenuta alcuna prescrizione.
Ciò premesso, nel caso in esame l'odierna ricorrente rivendica il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera così come accertato da Codesto Tribunale, con sentenza n. 2008/2021, il quale ha condannato l'Amministrazione resistente “a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione a decorrere dal 06.02.2014, oltre interessi
e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo”.
La ricorrente ha rappresentato, altresì, che essendo in quiescenza dal 1° luglio 2022, ha appreso nulla ha percepito a tale titolo. Pertanto, la con il ricorso introduttivo ha domandato la condanna del Parte_1
al pagamento delle suddette differenze retributive da CP_1 quantificarsi a mezzo CTU contabile.
D'altro canto, il ha rappresentato che il decreto di CP_1 ricostruzione della carriera, riemesso (in data 22.11.2023) in applicazione della sentenza n. 2008 del 21.06.2021, è stato inviato alla Ragioneria
Territoriale dello Stato per il visto di regolarità e la conseguente registrazione, con riscontro positivo che è avvenuto soltanto in data
21.12.2023 n. 9783 (in atti). Secondo l'Amministrazione resistente, prima del completamento dell'iter amministrativo legislativamente previsto non sarebbe stato possibile corrispondere il dovuto a parte ricorrente (si v. pag. 4 memoria difensiva).
Quindi, l'amministrazione resistente ha sostanzialmente ammesso di non aver adempiuto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente per il suddetto titolo.
Dunque, ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente, con ordinanza del 13/09/2024 veniva disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Quantifichi il CTU quanto spettante a Parte_1
, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 2008/2021 del
[...]
21/6/2021, al netto di quanto già percepito”.
Ebbene, come definitivamente si evince dall'elaborato peritale in atti, sono dovute alla ricorrente “differenze retributive per complessivi €
5.515,83, relative al periodo tra il 02.01.2018 e il 22.06.2021, oltre interessi per € 602,59, relativi al periodo 02.01.2018-04.07.2025, e rivalutazione pari ad € 1.054,29, per un totale pari ad € 7.172,88”.
Dunque, il CTU ha quantificato le spettanze dovute alla ricorrente, nonché gli interessi e la relativa rivalutazione.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, rese dal CTU attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa.
Pertanto, la parte resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo complessivo di € 7.172,88 a titolo di differenze retributive. In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della sig. dell'importo Parte_1 complessivo di € 7.172,88 a titolo di differenze retributive;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 04.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli