Articolo 517 quinquies del Codice penale
Articolo 517 quaterArticolo 573
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15 agosto 2009
Art. 517-quinquies.

(( (Circostanza attenuante). )) ((Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti))
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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