TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. RG 3443/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e “divorzio” quale domanda cumulata, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Francavilla al Parte_1 C.F._1
Mare (CH) alla Via San Rocco n. 16, presso lo studio dell'avv. , dal quale è Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: come da istanza del ricorrente depositata in data 26.08.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.07.2024
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, dopo il passaggio, in giudicato Parte_1 della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 17 Parte_1 settembre 1968 con;
che i coniugi hanno adottato cinque figli Controparte_1 Persona_1
(nato il [...]), e gemelle, (nate il 12.3.1971) (nato il Persona_2 CP_1 Persona_3
5.6.1972) e (nata il [...]), oggi tutti maggiorenni ed economicamente Persona_4 autosufficienti;
che l'unione coniugale nel tempo è naufragata tanto che i coniugi vivono già separati dal 1977; infatti, il si è allontanato da Foggia ed ha creato una nuova famiglia di fatto con tale Pt_1 dalla quale ha avuto tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i Per_5 coniugi hanno risolto le questioni patrimoniali per la divisione dei beni comuni e la permanenza dell'uno di essi in quella che era la casa familiare che è restata nella completa disponibilità della pagina 1 di 2 resistente che, nel frattempo, ha iniziato altra relazione dalla quale è nato il figlio Persona_6 facente parte del nucleo familiare della medesima. La resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 02.05.2025, il Giudice Istruttore, stante l'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ha dichiarato la contumacia della resistente nonché adottato i provvedimenti provvisori e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 18.03.2026. Con istanza di anticipazione udienza depositata in data 07.05.2025 nonché con successiva istanza del 26.08.2025, il ricorrente ha allegato il certificato di morte di , deceduta il Controparte_1
12.06.2025, e ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio. La causa, quindi, con ordinanza del 26.09.2025 è stata trattenuta per la decisione collegiale, con il parere favorevole del P.M., reso in data 01.10.2025. Orbene, rilevato che la resistente , è deceduta in data 12.06.2025, come da Controparte_1 documentazione in atti (cfr. certificato di morte allegato all'istanza di cancellazione del 26.08.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, in pendenza di un giudizio di separazione o di un giudizio di divorzio, la morte di uno dei due coniugi determina la cessazione del rapporto coniugale e la cessazione della stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status di coniuge, sia su quello relativo alle domande accessorie (ex multis, Cass. civ. n. 4092/2018; Cass. civ. n. 5441/2008). Non potrebbe, invero, esservi alcuno spazio neppure per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del defunto, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., in ordine alle domande di natura economica (es. assegno di mantenimento) non potendo gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare, ad esempio, l'insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento, dal momento che i diritti e gli obblighi che discendono dal rapporto coniugale sono personalissimi e dunque intrasmissibili agli eredi (ex multis, Cass. civ. n. 10065/2003). Per le medesime considerazioni, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge avvenuta in Controparte_1 corso di causa il 12.06.2025;
- nulla sulle spese. Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. RG 3443/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e “divorzio” quale domanda cumulata, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Francavilla al Parte_1 C.F._1
Mare (CH) alla Via San Rocco n. 16, presso lo studio dell'avv. , dal quale è Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI: come da istanza del ricorrente depositata in data 26.08.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.07.2024
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, dopo il passaggio, in giudicato Parte_1 della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Foggia in data 17 Parte_1 settembre 1968 con;
che i coniugi hanno adottato cinque figli Controparte_1 Persona_1
(nato il [...]), e gemelle, (nate il 12.3.1971) (nato il Persona_2 CP_1 Persona_3
5.6.1972) e (nata il [...]), oggi tutti maggiorenni ed economicamente Persona_4 autosufficienti;
che l'unione coniugale nel tempo è naufragata tanto che i coniugi vivono già separati dal 1977; infatti, il si è allontanato da Foggia ed ha creato una nuova famiglia di fatto con tale Pt_1 dalla quale ha avuto tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i Per_5 coniugi hanno risolto le questioni patrimoniali per la divisione dei beni comuni e la permanenza dell'uno di essi in quella che era la casa familiare che è restata nella completa disponibilità della pagina 1 di 2 resistente che, nel frattempo, ha iniziato altra relazione dalla quale è nato il figlio Persona_6 facente parte del nucleo familiare della medesima. La resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 02.05.2025, il Giudice Istruttore, stante l'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ha dichiarato la contumacia della resistente nonché adottato i provvedimenti provvisori e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 18.03.2026. Con istanza di anticipazione udienza depositata in data 07.05.2025 nonché con successiva istanza del 26.08.2025, il ricorrente ha allegato il certificato di morte di , deceduta il Controparte_1
12.06.2025, e ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio. La causa, quindi, con ordinanza del 26.09.2025 è stata trattenuta per la decisione collegiale, con il parere favorevole del P.M., reso in data 01.10.2025. Orbene, rilevato che la resistente , è deceduta in data 12.06.2025, come da Controparte_1 documentazione in atti (cfr. certificato di morte allegato all'istanza di cancellazione del 26.08.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, in pendenza di un giudizio di separazione o di un giudizio di divorzio, la morte di uno dei due coniugi determina la cessazione del rapporto coniugale e la cessazione della stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status di coniuge, sia su quello relativo alle domande accessorie (ex multis, Cass. civ. n. 4092/2018; Cass. civ. n. 5441/2008). Non potrebbe, invero, esservi alcuno spazio neppure per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del defunto, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., in ordine alle domande di natura economica (es. assegno di mantenimento) non potendo gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare, ad esempio, l'insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento, dal momento che i diritti e gli obblighi che discendono dal rapporto coniugale sono personalissimi e dunque intrasmissibili agli eredi (ex multis, Cass. civ. n. 10065/2003). Per le medesime considerazioni, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge avvenuta in Controparte_1 corso di causa il 12.06.2025;
- nulla sulle spese. Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2