Art. 2.
Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.
Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.