Articolo 2 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1834
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 febbraio 1963
Art. 2.
Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell' articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , costituisce sinistro - ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge - decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963