Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 20 dicembre 2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]G, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Garro Luca e dell'Avv. Cicia Lara che la rappresentano come da procura in atti e
( ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Garro Luca e dell'Avv. Cicia
Lara che lo rappresentano come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, che è stabilita in Brugherio, via Dante n.
110/G.
2. Il figlio vedrà il padre ogni volta che lo vorrà ed indicativamente, nel periodo scolastico, Persona_1 tutti i weekend. I periodi di vacanza verranno regolati come segue, salvo miglior accordo e/o diversa volontà del minore:
- vacanze natalizie: dall'ultimo giorno di scuola fino al 29 dicembre e dal 30 dicembre fino alla ripresa delle attività scolastiche alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori.
- vacanze pasquali: i genitori suddivideranno il periodo in parti eguali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno di Lunedì dell'Angelo.
1° maggio così come i periodi di chiusura della scuola quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carnevale, elezioni, referendum etc. saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
- Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori dovesse assentarsi per motivi di lavoro, il figlio rimarrà collocato presso l'abitazione dell'altro genitore.
3. I genitori provvederanno al mantenimento ordinario del figlio in via diretta per i periodi di permanenza dello stesso presso ciascun dei genitori.
4. Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, così come di seguito elencate, verranno suddivise tra i genitori al 50%:
a) spese mediche: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese sub. lett. a), b), c), d), e) e f) dovranno essere debitamente documentate dal genitore anticipatario, il quale dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Tutte le spese sub. lett. b), d) e f) dovranno, altresì, essere preventivamente concordate. Pertanto, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro
10 giorni dalla richiesta;
in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti nonché autosufficienti e, conseguentemente, di non aver nulla a che pretendere reciprocamente anche a titolo di alimenti e/o mantenimento.
6. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio.
7. spese compensate.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con Decreto n. 2992/2022 emesso in data 17 febbraio 2022.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cologno Monzese il 15 settembre 2002 (Atto trascritto al n. 95, P. II,
[...] Parte_2
Serie A, del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. compensa le spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi