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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 109/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 109/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 655/2021 pubblicata il 28/09/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 2446/16 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'AMICO SILVANA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 47 PRESSO AVVOCATURA PROVINCIALE CAMPOBASSO
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SI IC, elettivamente domiciliato in C.DA CERRO 86010 ORATINO presso il difensore
APPELLATO- APELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/2/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. D'AMICO SILVANA conclude per Parte_1
l'accoglimento integrale dell'appello della ed il rigetto dell'appello Parte_1 incidentale del;
Controparte_2 per l'appellato , l'avv. Controparte_2
SI IC chiede che la Corte voglia così provvedere:
“
1. Rigettare il gravame presentato dalla in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 655/21 nella parte in cui condanna l'appellante principale al pagamento della somma pari ad euro 121.175,96 o della somma minore che sarà accertata nel corso del giudizio oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
o comunque nella somma che sarà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso.
Pag. 1 a 8
2. Riformare la sentenza di primo grado n. 655/21 nella parte in cui statuisce la non debenza delle somme ingiunte a titolo di contribuzione al mutuo per la realizzazione del raccordo ferroviario per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento della somma, come richiesta in primo grado pari ad € 108.110,68 Parte_1 ovvero quella minore indicata in sede di CTU o determinata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo.
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 655/21 nella parte in cui statuisce la non debenza delle somme ingiunte a titolo di ripianamento delle perdite pregresse per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della Parte_1 somma, come richiesta in primo grado in € 103.659,00 ovvero quella minore indicata in sede di CTU o determinata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese (incluso il rimborso dei costi sostenuti per l'espletata CTU) e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n.578/2016 notificato il 19 ottobre 2016, veniva ingiunto alla il pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
della somma di € euro 343.351,19, per le seguenti voci:
[...]
a) Euro 131.351,19, quale contributo per la gestione annuale ordinaria (quote dal 2002 al 2011);
b) Euro 108.110,68, quale contributo spese (derivanti anche da contratto di mutuo) per la realizzazione delle opere di raccordo ferroviario Campobasso Boiano;
c) Euro 103.659,00 quale misura del contributo per il ripianamento delle perdite e del disavanzo di bilancio del . CP_2
Con citazione notificata in data 28/11/16 la proponeva Parte_1 opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, contestando:
-difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
-non debenza delle somme in considerazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale (con riferimento alle poste tanto sub a) quanto sub b));
- erroneità dei calcoli eseguiti per aver posto a base degli stessi un numero di abitanti superiore a quello risultante dal censimento Istat 2001 e comunque non debenza di somma alcuna per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il mancato perfezionamento del procedimento volto all'individuazione delle somme dovute, per mancanza di atto di approvazione regionale sul punto;
- esercizio del diritto di recesso da parte della con delibera n. 79/7 del Parte_1
27.11.2012, ove la conferma dell'impegno assunto di compartecipazione al mutuo non potrebbe essere intesa come accollo dello stesso;
-mancata realizzazione del raccordo ferroviario;
-vincolatività della decisione di ripianamento delle perdite assunta dal (nel CP_2
2013 e ratificata nel 2014) unicamente per i soggetti che risultavano essere consorziati al momento dell'adozione della stessa, non anche per la , receduta nel 2012; Parte_1
-divieto posto in capo all'ente provinciale, ex art. 6 co. 19 d.l. 78/2010, di effettuare trasferimenti straordinari, anche alla luce degli obiettivi generali di finanza pubblica aventi ad oggetto il contenimento della spesa da parte degli enti locali e della legge 56/2014 di riforma delle Province.
La formulava anche domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € Parte_1
27.220,71, a titolo di restituzione di somme versate e non dovute.
Pag. 2 a 8 Il , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, ha CP_2 chiesto accertare la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con rigetto della domanda riconvenzionale.
Espletata CTU contabile, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 655/2021 pubblicata il 28/09/2021, così provvedeva:
“-accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della minor somma pari ad euro 121.175,96, Parte_3 oltre interessi legali, dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente;
- spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà dell'importo liquidato;
- compensa per due terzi le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte opposta
alla rifusione, in favore della parte Parte_3 opponente , delle spese di lite per il rimanente terzo non compensato, Parte_1 che liquida complessivamente in euro 7.120,00 (in applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, riconoscendo tutte le fasi), oltre spese vive, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale: confermava l'ordinanza resa dall'istruttore che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione ordinaria;
-quanto ai contributi consortili: in relazione all'eccezione di prescrizione riteneva che per i contributi annuali il CP_2 aveva posto in essere una pluralità di atti interruttivi infraquinquennali come da documentazione in atti;
l'eccezione della relativa al mancato perfezionamento dell'iter deliberativo era Parte_1 infondata, in quanto dalla documentazione risultavano comprovati tutti gli atti necessari all'approvazione della delibera;
sulla base degli accertamenti esperiti dal CTU risultava dovuta la somma di € 121.175,96;
-quanto agli importi richiesti a titolo di contribuzione per la realizzazione delle opere di raccordo ferroviario: la somma richiesta di € 108.110,68 non era dovuta, in quanto, come risultava dalla CTU, la Provincia aveva versato le rate dovute sino all'anno 2012 incluso, anno nel quale era stato esercitato il recesso dal;
non poteva ritenersi riconoscimento di debito la CP_2 deliberazione in data 27/1/12 della , in quanto con la stessa la confermava Parte_1 Parte_1 unicamente l'impegno assunto quanto alla compartecipazione al mutuo acceso dal CP_2 per la realizzazione del raccordo ferroviario;
-la domanda riconvenzionale veniva ritenuta infondata, in quanto in considerazione della regolarità del procedimento per l'applicazione di diverso coefficiente numerico per abitante, i conteggi del erano corretti;
CP_2
-le contestazioni relative alla richiesta di pagamento di some a titolo di ripianamento delle perdite erano fondate, in quanto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, TUSP, era operante il divieto di “soccorso finanziario”, tenuto conto delle perdite complessivamente subite dal CP_2 particolarmente ingenti e dalla mancata entrata in finzione dell'anello ferroviario.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione Parte_1 notificata il 24/3/22 e iscritta a ruolo il 29/03/2022, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di € 121.175,96; in via subordinata, chiedeva che fossero dichiarate prescritte le somme relative alle quote societarie degli anni 2002, 2003 e 2004 e 2005.
Si costituiva il , Parte_2
Pag. 3 a 8 con comparsa depositata tempestivamente il 9/6/22, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della condanna della al pagamento della somma di € 121.175,96, o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia;
proponeva appello incidentale, chiedendo:
- la condanna della al pagamento della somma di € 108.110,68 o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di contribuzione al mutuo per la realizzazione del raccordo ferroviario;
-la condanna della al pagamento della somma di € 103.659,00 o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di ripianamento delle perdite pregresse
Con ordinanza del 28/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I) errata, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 21 dello Statuto consortile originario e successivo adeguamento e per violazione dell'art. 20 e seguenti della legge 241 del 1990; errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle norme;
la delibera relativa all'adeguamento della quota societaria era soggetta, al pari delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, che doveva effettuare un controllo di merito;
la Regione non si era pronunciata e non poteva ritenersi la formazione di silenzio-assenso, ma di una fattispecie di silenzio- inadempimento, per la quale si doveva ricorrere al giudice amministrativo per superare l'inerzia della PA;
l'aggiornamento delle quote sarebbe stato effettuato in maniera illegittima, con la conseguenza che le quote richieste non erano dovute;
II) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.; ferma la prescrizione quinquennale ritenuta dal Tribunale la quota dell'anno 2002 era prescritta, perché la nota prot. n. 994 del 31 ottobre 2007, era pervenuta tardivamente, a prescrizione maturata;
non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, neanche all'altro presunto atto costituito, secondo la tesi del Tribunale, dalla successiva nota prot. n. 767 del 20 luglio 2012, in quanto non conteneva espressa indicazione delle quote societarie da pagare (“quote gestione anni precedenti”), ma soltanto quelle relative al raccordo ferroviario con l'indicazione delle annualità 2002, 2003, 2004; risultava prescritto il diritto di credito relativo alla quota societaria dell'anno 2005, in quanto l'unico atto interruttivo era la richiesta di pagamento dell'anno 2005, con nota prot. n. 202/2005; successivamente, e fino all'azione giudiziaria promossa dal , non era pervenuto all'Ente alcun atto CP_2 interruttivo della prescrizione, motivo per cui andavano dichiarate prescritte tutte le somme richieste.
3. I motivi di appello incidentale sono i seguenti:
I) sul ripianamento delle perdite – fondatezza della pretesa – carenza motivazionale – erroneo richiamo ed applicazione del t.u.s.p. – errata valutazione ed applicazione dello statuto consortile - violazione degli artt. 115 ss. c.p.c – violazione dell'art. 112 c.p.c. – contraddittorietà della motivazione;
II) sul raccordo ferroviario – fondatezza della pretesa – carenza motivazionale –– errata valutazione ed applicazione dello statuto consortile - violazione degli artt. 115 ss. c.p.c. – violazione dell'art 112 c.p.c. – contraddittorietà della motivazione;
III) sulla prescrizione quinquennale ex art. 2948 – infondatezza dell'assunto – erronea valutazione delle risultanze probatorie – violazione degli artt. 112 e ss. c.p.c..
4. Con il primo motivo di appello, la contesta che la delibera Parte_1 del 18/12/2000 relativa all'adeguamento ed aumento della quota societaria era soggetta, al pari delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, che doveva effettuare un controllo di merito, come prevedeva l'art. 13 del vecchio statuto consortile;
la Regione non si era pronunciata e non poteva ritenersi la formazione di silenzio-assenso, ma di una fattispecie di silenzio-inadempimento, per la quale si doveva
Pag. 4 a 8 ricorrere al giudice amministrativo per superare l'inerzia della PA;
solo con la legge regionale n.8 dell'8 aprile 2004 era stato previsto all'art. 4 la formazione del silenzio assenso sulle modiche dello statuto dei consorzi in caso di inerzia della Giunta Regionale;
ne conseguiva che l'aggiornamento delle quote per gli anni 2002, 2003 e 2004 era stato effettuato in maniera illegittima, con la conseguenza che le quote richieste non erano dovute.
Il Tribunale ha rilevato che la delibera del 18/12/2000 era stata inviata alla CP_2 Giunta regionale, che con delibera del 4/3/2002 aveva approvato all'unanimità la delibera consortile;
la Giunta Regionale aveva inviato comunicazione al Consiglio Regionale, che entro il termine di venti giorni, non ne aveva disposto l'annullamento, con conseguente formazione del silenzio assenso come previsto dallo statuto, nella sua originaria formulazione, e come previsto anche come principio generale.
Osserva la Corte che l'articolo 21 dello statuto del , al comma 3, nella CP_2 formulazione originaria, prevede, in linea generale, che le deliberazioni del diventano CP_2 esecutive se la regione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento, ad eccezione delle deliberazioni sottoposte al controllo di merito, come elencate nei commi successivi;
per quest'ultime è espressamente previsto che le deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della regione, che deve pronunciarle entro il termine massimo di 60 giorni o di 40 giorni ( a seconda del tipo di deliberazione) dalla data di ricezione.
Ritiene il Collegio che lo statuto del ha previsto in linea generale la formazione CP_2 del silenzio assenso, in caso di inerzia della Regione alla scadenza dei venti giorni dalla ricezione;
per le deliberazioni soggette al controllo di merito, ha stabilito unicamente dei termini massimi più lunghi (di sessanta o di 40 giorni), senza prevedere alcuna deroga al principio generale della esecutività in caso di inerzia previsto al comma 3 citato;
va peraltro rilevato che tale interpretazione dello statuto è del tutto conforme ai principi generali sul silenzio-assenso della PA di cui alla legge n. 241/90; infine va pure rilevato che lo stesso art. 20, co. 4 della legge n. 241/90, indica in modo espresso i procedimenti per i quali non si applicano le previsioni del silenzio-assenso (procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico…) tra i quali non rientra certamente il procedimento amministrativo in esame.
5. Con il secondo motivo di appello la contesta che, fermo il ritenuto termine Parte_1 prescrizionale di cinque anni, la quota dell'anno 2002 era prescritta, perché la nota di interruzione prot. n. 994 del 31 ottobre 2007, era pervenuta tardivamente, a prescrizione maturata;
non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, neanche all'altro, presunto atto costituito, secondo la tesi del Tribunale, dalla successiva nota prot.n. 767 del 20 luglio 2012, in quanto non contiene espressa indicazione delle quote societarie da pagare (“quote gestione anni precedenti”) ma soltanto quelle relative al raccordo ferroviario con l'indicazione delle annualità 2002, 2003, 2004; risultava prescritto il diritto di credito relativo alla quota societaria dell'anno 2005 in quanto l'unico atto interruttivo era la richiesta di pagamento dell'anno 2005, con nota prot. n. 202/2005; successivamente, e fino all'azione giudiziaria promossa dal , non era pervenuto all'Ente alcun atto interruttivo della CP_2 prescrizione, motivo per cui andavano dichiarate prescritte tutte le somme richieste.
Osserva la Corte che, preliminarmente, va condivisa la statuizione del Tribunale circa l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc, trattandosi prestazioni periodiche (corresponsione di conferimenti annuali), in conformità ai principi espressi dalla Cassazione con le pronunce n. 26013/14 e n. 3628/21; per quanto rilevato, deve essere rigettato il terzo motivo di appello incidentale proposto dal , che ha sostenuto la CP_2 sussistenza di termine decennale;
neppure l'allegato inizio del decorso della prescrizione dalla data di recesso del consorziato è motivo fondato, tenuto conto che il richiamato l'art. 11 dello Statuto disciplina unicamente gli effetti del recesso del consorziato e gli obblighi del recedente nei confronti del e dei terzi, senza nulla statuire sulla prescrizione del diritto ai CP_2 pagamenti relativi alle prestazioni periodiche, secondo quanto previsto dai principi di diritto generali in tema di obbligazioni.
Il motivo di appello è infondato.
Pag. 5 a 8 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla , rilevando la Parte_1 sussistenza di atti interruttivi (nota prot. 202 del 2.5.2005, nota prot. 994 del 31.10.2007, nota prot. 767 del 20.7.2012).
Come contestato dal , con la nota n. 994 del 31.10.07, il ha richiesto CP_2 CP_2 espressamente il pagamento in riferimento “alla quota di gestione anni 2002, 2003 e 2004”, con la somma indicata di € 126.249,99, evidentemente riferita ai conferimenti annuali;
detta nota deve ritenersi atto interruttivo valido anche per l'annualità 2002, atteso che, bilancio di esercizio dell'anno 2002 è stato approvato il 27.6.2003; del pari la nota n. 767 del 20.7.12 deve ritenersi atto interruttivo della prescrizione, atteso il riferimento , tra le altre richieste di pagamento, al pagamento delle “quote gestione anni precedenti”, peraltro indicando l'importo di € 133.626,07; è infondata pertanto l'eccezione delle secondo la quale non vi Parte_1 sarebbe indicazione delle quote societarie da pagare;
infine, quanto alla quota del 2005, con la nota n. 202 del 2.05.2005 il ha sollecitato il pagamento della quota gestione anno CP_2 2005, specificamente indicata.
6. Passando all'esame dell'appello incidentale del , con il primo motivo si CP_2 contesta l'erronea pronuncia di rigetto della domanda relativa al pagamento delle somme asseritamente dovute relative al ripianamento delle perdite anni 2003-2012; il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento all'art. 14 comma 5 del D.lgs. 175/2016 (t.u.s.p.) e al divieto di soccorso finanziario, senza tener conto che il è ente pubblico economico;
erroneo CP_2 era il riferimento alla pronuncia della Cassazione n. 18235/2008 e all'art. 2615 cc;
era ingiustificato il richiamo agli artt. 2447 e 2482 ter c.c..
Il tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che l'art. 14, co. 5 d.lgs. 175/2016 (TUSP) stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1 co. 3 l. 196/2009 – tra le quali rientrano le Province - non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
il divieto in parola opera anche nei confronti dei consorzi secondo la giurisprudenza della Corte dei conti richiamata in sentenza.
Osserva la Corte che viene in rilievo la deliberazione n. 46 del 23.12.13, con la quale il Comitato Direttivo del ha deliberato il ripianamento delle perdite a carico degli enti CP_2 consortili per il periodo 2003-2012.
A prescindere dalle contestazioni tra le parti relative alla applicabilità o meno agli enti pubblici economici della disciplina di cui al divieto di soccorso, va rilevato che la Provincia ha riproposto in appello la contestazione relativa all'inoperatività della deliberazione del
, assunta nell'anno 2013, nei confronti della , tenuto conto del recesso posto CP_2 Parte_1 in essere dalla stessa con deliberazione di consiglio provinciale n. 79/7 del 27 Parte_1 novembre 2012.
Rileva la Corte che il consorziato che recede resta obbligato, per effetto dell'art. 11 comma 2 dello statuto, ad assolvere a “tutti gli obblighi e tutte le deliberazioni assunte dal
sino alla data del recesso”, oltre a essere tenuto al pagamento delle quote dovute
CP_2 per l'anno in cui il recesso è stato esercitato. Posto che nessun obbligo ulteriore rispetto alla quota ordinaria era stato deliberato dal prima del recesso della ,
CP_2 Parte_1 quest'ultima non è obbligata, in base allo statuto, a partecipare al ripianamento delle perdite, deciso dopo il recesso operato;
nessun obbligo di contribuire al ripianamento delle perdite può, infatti, sussistere a carico del consorziato prima dell'adozione della delibera che lo dispone e questa obbliga soltanto chi in quel momento partecipa al , per espressa previsione
CP_2 dello statuto, del resto conforme ai principi valevoli in tema di società; peraltro va rilevato che il diritto a pretendere la partecipazione di ogni consorziato alla copertura delle perdite di esercizio sull'art. 7 comma 3 dello statuto, non è conforme a tale clausola, che, nella versione vigente al momento della delibera (statuto approvato l'11.7.2008), nello stabilire le modalità di determinazione dei contributi per il funzionamento del , stabilisce che la misura di
CP_2 questi “può essere annualmente adeguata, con delibera del Consiglio generale, in misura non
Pag. 6 a 8 superiore a quanto necessario al pareggio di bilancio”. Si tratta di operazione (adeguamento annuale) affatto diversa da quella che il ha realizzato con la delibera che ha preso in CP_2 considerazione le perdite degli esercizi precedenti a partire dal 2003, stabilendo di porle a carico di tutti gli enti consorziati, anche se receduti, al fine di realizzare il pareggio di bilancio.
7. Con il secondo motivo, il contesta l'erronea pronuncia di rigetto della CP_2 domanda di pagamento di somme a titolo di contribuzione per la realizzazione di opere per il raccordo ferroviario inerenti alle rate dal 2002 al 2016, richieste dal nell'importo CP_2 indicato di € 108.110,68; con la deliberazione di Consiglio Provinciale del 27.11.2012 la Parte_1 si era e si era impegnata a partecipare all'obbligazione di pagamento delle rate di mutuo ventennale contratto dal consorzio sino alla sua scadenza.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che risultava ex actis e dalla CTU svolta che la aveva regolarmente corrisposto tutte le rate dovute a tale titolo, sino al 2012 Parte_1 incluso, anno nel quale aveva esercitato il diritto di recesso;
non poteva ritenersi riconoscimento di debito la deliberazione in data 27/1/12 della , in quanto con la Parte_1 stessa la confermava unicamente l'impegno assunto quanto alla compartecipazione Parte_1 al mutuo acceso dal per la realizzazione del raccordo ferroviario. CP_2
Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto.
Come risulta dalla documentazione in atti, la , con deliberazioni adottate in pari Parte_1 data, ha deliberato sia il recesso della Provincia di dal Parte_1 [...]
, sia la conferma dell'impegno assunto dalla Parte_2 Parte_1
di compartecipazione al mutuo ventennale acceso dal per la
[...] CP_2 realizzazione del raccordo ferroviario a servizio dell'agglomerato industriale.
Va preliminarmente confermato che risulta incontestato il fatto che la ha Parte_1 corrisposto sino al 2012 tutti gli importi dovuti per la causale relativa alla realizzazione del raccordo ferroviario.
Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art. 11 co. 2 dello Statuto del , “il Consorziato che recede rimane obbligato a garantire, sia nei confronti del CP_2
che nei confronti dei terzi, l'assolvimento di tutti gli obblighi e di tutte le deliberazioni CP_2 assunte dal sino alla data del recesso stesso ed è tenuto altresì al pagamento delle CP_2 quote dovute per l'anno in cui il recesso è stato esercitato”; il fatto che con la delibera del 2012 la ha confermato il proprio impegno alla compartecipazione al mutuo, non significa Parte_1 che la si sia impegnata inequivocabilmente al pagamento delle rate successive al Parte_1 proprio recesso dalla compagine del , tanto più in relazione all'espressa previsione CP_2 della clausola statutaria sopra indicata, che esclude qualsiasi obbligo per il socio receduto di rispondere per le obbligazioni successive alla data del recesso.
8. Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di grado di appello.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 655/2021 pubblicata il Parte_2
28/09/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
-dichiara che a carico dell'appellante principale e di quello incidentale sussiste il
Pag. 7 a 8 presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 109/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 655/2021 pubblicata il 28/09/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 2446/16 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'AMICO SILVANA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 47 PRESSO AVVOCATURA PROVINCIALE CAMPOBASSO
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SI IC, elettivamente domiciliato in C.DA CERRO 86010 ORATINO presso il difensore
APPELLATO- APELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/2/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. D'AMICO SILVANA conclude per Parte_1
l'accoglimento integrale dell'appello della ed il rigetto dell'appello Parte_1 incidentale del;
Controparte_2 per l'appellato , l'avv. Controparte_2
SI IC chiede che la Corte voglia così provvedere:
“
1. Rigettare il gravame presentato dalla in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 655/21 nella parte in cui condanna l'appellante principale al pagamento della somma pari ad euro 121.175,96 o della somma minore che sarà accertata nel corso del giudizio oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
o comunque nella somma che sarà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso.
Pag. 1 a 8
2. Riformare la sentenza di primo grado n. 655/21 nella parte in cui statuisce la non debenza delle somme ingiunte a titolo di contribuzione al mutuo per la realizzazione del raccordo ferroviario per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento della somma, come richiesta in primo grado pari ad € 108.110,68 Parte_1 ovvero quella minore indicata in sede di CTU o determinata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo.
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 655/21 nella parte in cui statuisce la non debenza delle somme ingiunte a titolo di ripianamento delle perdite pregresse per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della Parte_1 somma, come richiesta in primo grado in € 103.659,00 ovvero quella minore indicata in sede di CTU o determinata in corso di giudizio oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese (incluso il rimborso dei costi sostenuti per l'espletata CTU) e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n.578/2016 notificato il 19 ottobre 2016, veniva ingiunto alla il pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
della somma di € euro 343.351,19, per le seguenti voci:
[...]
a) Euro 131.351,19, quale contributo per la gestione annuale ordinaria (quote dal 2002 al 2011);
b) Euro 108.110,68, quale contributo spese (derivanti anche da contratto di mutuo) per la realizzazione delle opere di raccordo ferroviario Campobasso Boiano;
c) Euro 103.659,00 quale misura del contributo per il ripianamento delle perdite e del disavanzo di bilancio del . CP_2
Con citazione notificata in data 28/11/16 la proponeva Parte_1 opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, contestando:
-difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
-non debenza delle somme in considerazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale (con riferimento alle poste tanto sub a) quanto sub b));
- erroneità dei calcoli eseguiti per aver posto a base degli stessi un numero di abitanti superiore a quello risultante dal censimento Istat 2001 e comunque non debenza di somma alcuna per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il mancato perfezionamento del procedimento volto all'individuazione delle somme dovute, per mancanza di atto di approvazione regionale sul punto;
- esercizio del diritto di recesso da parte della con delibera n. 79/7 del Parte_1
27.11.2012, ove la conferma dell'impegno assunto di compartecipazione al mutuo non potrebbe essere intesa come accollo dello stesso;
-mancata realizzazione del raccordo ferroviario;
-vincolatività della decisione di ripianamento delle perdite assunta dal (nel CP_2
2013 e ratificata nel 2014) unicamente per i soggetti che risultavano essere consorziati al momento dell'adozione della stessa, non anche per la , receduta nel 2012; Parte_1
-divieto posto in capo all'ente provinciale, ex art. 6 co. 19 d.l. 78/2010, di effettuare trasferimenti straordinari, anche alla luce degli obiettivi generali di finanza pubblica aventi ad oggetto il contenimento della spesa da parte degli enti locali e della legge 56/2014 di riforma delle Province.
La formulava anche domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € Parte_1
27.220,71, a titolo di restituzione di somme versate e non dovute.
Pag. 2 a 8 Il , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, ha CP_2 chiesto accertare la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con rigetto della domanda riconvenzionale.
Espletata CTU contabile, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 655/2021 pubblicata il 28/09/2021, così provvedeva:
“-accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della minor somma pari ad euro 121.175,96, Parte_3 oltre interessi legali, dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente;
- spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà dell'importo liquidato;
- compensa per due terzi le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte opposta
alla rifusione, in favore della parte Parte_3 opponente , delle spese di lite per il rimanente terzo non compensato, Parte_1 che liquida complessivamente in euro 7.120,00 (in applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, riconoscendo tutte le fasi), oltre spese vive, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale: confermava l'ordinanza resa dall'istruttore che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione ordinaria;
-quanto ai contributi consortili: in relazione all'eccezione di prescrizione riteneva che per i contributi annuali il CP_2 aveva posto in essere una pluralità di atti interruttivi infraquinquennali come da documentazione in atti;
l'eccezione della relativa al mancato perfezionamento dell'iter deliberativo era Parte_1 infondata, in quanto dalla documentazione risultavano comprovati tutti gli atti necessari all'approvazione della delibera;
sulla base degli accertamenti esperiti dal CTU risultava dovuta la somma di € 121.175,96;
-quanto agli importi richiesti a titolo di contribuzione per la realizzazione delle opere di raccordo ferroviario: la somma richiesta di € 108.110,68 non era dovuta, in quanto, come risultava dalla CTU, la Provincia aveva versato le rate dovute sino all'anno 2012 incluso, anno nel quale era stato esercitato il recesso dal;
non poteva ritenersi riconoscimento di debito la CP_2 deliberazione in data 27/1/12 della , in quanto con la stessa la confermava Parte_1 Parte_1 unicamente l'impegno assunto quanto alla compartecipazione al mutuo acceso dal CP_2 per la realizzazione del raccordo ferroviario;
-la domanda riconvenzionale veniva ritenuta infondata, in quanto in considerazione della regolarità del procedimento per l'applicazione di diverso coefficiente numerico per abitante, i conteggi del erano corretti;
CP_2
-le contestazioni relative alla richiesta di pagamento di some a titolo di ripianamento delle perdite erano fondate, in quanto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, TUSP, era operante il divieto di “soccorso finanziario”, tenuto conto delle perdite complessivamente subite dal CP_2 particolarmente ingenti e dalla mancata entrata in finzione dell'anello ferroviario.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione Parte_1 notificata il 24/3/22 e iscritta a ruolo il 29/03/2022, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di € 121.175,96; in via subordinata, chiedeva che fossero dichiarate prescritte le somme relative alle quote societarie degli anni 2002, 2003 e 2004 e 2005.
Si costituiva il , Parte_2
Pag. 3 a 8 con comparsa depositata tempestivamente il 9/6/22, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della condanna della al pagamento della somma di € 121.175,96, o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia;
proponeva appello incidentale, chiedendo:
- la condanna della al pagamento della somma di € 108.110,68 o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di contribuzione al mutuo per la realizzazione del raccordo ferroviario;
-la condanna della al pagamento della somma di € 103.659,00 o di quella Parte_1 ritenuta di giustizia a titolo di ripianamento delle perdite pregresse
Con ordinanza del 28/2/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I) errata, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 21 dello Statuto consortile originario e successivo adeguamento e per violazione dell'art. 20 e seguenti della legge 241 del 1990; errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle norme;
la delibera relativa all'adeguamento della quota societaria era soggetta, al pari delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, che doveva effettuare un controllo di merito;
la Regione non si era pronunciata e non poteva ritenersi la formazione di silenzio-assenso, ma di una fattispecie di silenzio- inadempimento, per la quale si doveva ricorrere al giudice amministrativo per superare l'inerzia della PA;
l'aggiornamento delle quote sarebbe stato effettuato in maniera illegittima, con la conseguenza che le quote richieste non erano dovute;
II) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.; ferma la prescrizione quinquennale ritenuta dal Tribunale la quota dell'anno 2002 era prescritta, perché la nota prot. n. 994 del 31 ottobre 2007, era pervenuta tardivamente, a prescrizione maturata;
non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, neanche all'altro presunto atto costituito, secondo la tesi del Tribunale, dalla successiva nota prot. n. 767 del 20 luglio 2012, in quanto non conteneva espressa indicazione delle quote societarie da pagare (“quote gestione anni precedenti”), ma soltanto quelle relative al raccordo ferroviario con l'indicazione delle annualità 2002, 2003, 2004; risultava prescritto il diritto di credito relativo alla quota societaria dell'anno 2005, in quanto l'unico atto interruttivo era la richiesta di pagamento dell'anno 2005, con nota prot. n. 202/2005; successivamente, e fino all'azione giudiziaria promossa dal , non era pervenuto all'Ente alcun atto CP_2 interruttivo della prescrizione, motivo per cui andavano dichiarate prescritte tutte le somme richieste.
3. I motivi di appello incidentale sono i seguenti:
I) sul ripianamento delle perdite – fondatezza della pretesa – carenza motivazionale – erroneo richiamo ed applicazione del t.u.s.p. – errata valutazione ed applicazione dello statuto consortile - violazione degli artt. 115 ss. c.p.c – violazione dell'art. 112 c.p.c. – contraddittorietà della motivazione;
II) sul raccordo ferroviario – fondatezza della pretesa – carenza motivazionale –– errata valutazione ed applicazione dello statuto consortile - violazione degli artt. 115 ss. c.p.c. – violazione dell'art 112 c.p.c. – contraddittorietà della motivazione;
III) sulla prescrizione quinquennale ex art. 2948 – infondatezza dell'assunto – erronea valutazione delle risultanze probatorie – violazione degli artt. 112 e ss. c.p.c..
4. Con il primo motivo di appello, la contesta che la delibera Parte_1 del 18/12/2000 relativa all'adeguamento ed aumento della quota societaria era soggetta, al pari delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, che doveva effettuare un controllo di merito, come prevedeva l'art. 13 del vecchio statuto consortile;
la Regione non si era pronunciata e non poteva ritenersi la formazione di silenzio-assenso, ma di una fattispecie di silenzio-inadempimento, per la quale si doveva
Pag. 4 a 8 ricorrere al giudice amministrativo per superare l'inerzia della PA;
solo con la legge regionale n.8 dell'8 aprile 2004 era stato previsto all'art. 4 la formazione del silenzio assenso sulle modiche dello statuto dei consorzi in caso di inerzia della Giunta Regionale;
ne conseguiva che l'aggiornamento delle quote per gli anni 2002, 2003 e 2004 era stato effettuato in maniera illegittima, con la conseguenza che le quote richieste non erano dovute.
Il Tribunale ha rilevato che la delibera del 18/12/2000 era stata inviata alla CP_2 Giunta regionale, che con delibera del 4/3/2002 aveva approvato all'unanimità la delibera consortile;
la Giunta Regionale aveva inviato comunicazione al Consiglio Regionale, che entro il termine di venti giorni, non ne aveva disposto l'annullamento, con conseguente formazione del silenzio assenso come previsto dallo statuto, nella sua originaria formulazione, e come previsto anche come principio generale.
Osserva la Corte che l'articolo 21 dello statuto del , al comma 3, nella CP_2 formulazione originaria, prevede, in linea generale, che le deliberazioni del diventano CP_2 esecutive se la regione non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento, ad eccezione delle deliberazioni sottoposte al controllo di merito, come elencate nei commi successivi;
per quest'ultime è espressamente previsto che le deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della regione, che deve pronunciarle entro il termine massimo di 60 giorni o di 40 giorni ( a seconda del tipo di deliberazione) dalla data di ricezione.
Ritiene il Collegio che lo statuto del ha previsto in linea generale la formazione CP_2 del silenzio assenso, in caso di inerzia della Regione alla scadenza dei venti giorni dalla ricezione;
per le deliberazioni soggette al controllo di merito, ha stabilito unicamente dei termini massimi più lunghi (di sessanta o di 40 giorni), senza prevedere alcuna deroga al principio generale della esecutività in caso di inerzia previsto al comma 3 citato;
va peraltro rilevato che tale interpretazione dello statuto è del tutto conforme ai principi generali sul silenzio-assenso della PA di cui alla legge n. 241/90; infine va pure rilevato che lo stesso art. 20, co. 4 della legge n. 241/90, indica in modo espresso i procedimenti per i quali non si applicano le previsioni del silenzio-assenso (procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico…) tra i quali non rientra certamente il procedimento amministrativo in esame.
5. Con il secondo motivo di appello la contesta che, fermo il ritenuto termine Parte_1 prescrizionale di cinque anni, la quota dell'anno 2002 era prescritta, perché la nota di interruzione prot. n. 994 del 31 ottobre 2007, era pervenuta tardivamente, a prescrizione maturata;
non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, neanche all'altro, presunto atto costituito, secondo la tesi del Tribunale, dalla successiva nota prot.n. 767 del 20 luglio 2012, in quanto non contiene espressa indicazione delle quote societarie da pagare (“quote gestione anni precedenti”) ma soltanto quelle relative al raccordo ferroviario con l'indicazione delle annualità 2002, 2003, 2004; risultava prescritto il diritto di credito relativo alla quota societaria dell'anno 2005 in quanto l'unico atto interruttivo era la richiesta di pagamento dell'anno 2005, con nota prot. n. 202/2005; successivamente, e fino all'azione giudiziaria promossa dal , non era pervenuto all'Ente alcun atto interruttivo della CP_2 prescrizione, motivo per cui andavano dichiarate prescritte tutte le somme richieste.
Osserva la Corte che, preliminarmente, va condivisa la statuizione del Tribunale circa l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc, trattandosi prestazioni periodiche (corresponsione di conferimenti annuali), in conformità ai principi espressi dalla Cassazione con le pronunce n. 26013/14 e n. 3628/21; per quanto rilevato, deve essere rigettato il terzo motivo di appello incidentale proposto dal , che ha sostenuto la CP_2 sussistenza di termine decennale;
neppure l'allegato inizio del decorso della prescrizione dalla data di recesso del consorziato è motivo fondato, tenuto conto che il richiamato l'art. 11 dello Statuto disciplina unicamente gli effetti del recesso del consorziato e gli obblighi del recedente nei confronti del e dei terzi, senza nulla statuire sulla prescrizione del diritto ai CP_2 pagamenti relativi alle prestazioni periodiche, secondo quanto previsto dai principi di diritto generali in tema di obbligazioni.
Il motivo di appello è infondato.
Pag. 5 a 8 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla , rilevando la Parte_1 sussistenza di atti interruttivi (nota prot. 202 del 2.5.2005, nota prot. 994 del 31.10.2007, nota prot. 767 del 20.7.2012).
Come contestato dal , con la nota n. 994 del 31.10.07, il ha richiesto CP_2 CP_2 espressamente il pagamento in riferimento “alla quota di gestione anni 2002, 2003 e 2004”, con la somma indicata di € 126.249,99, evidentemente riferita ai conferimenti annuali;
detta nota deve ritenersi atto interruttivo valido anche per l'annualità 2002, atteso che, bilancio di esercizio dell'anno 2002 è stato approvato il 27.6.2003; del pari la nota n. 767 del 20.7.12 deve ritenersi atto interruttivo della prescrizione, atteso il riferimento , tra le altre richieste di pagamento, al pagamento delle “quote gestione anni precedenti”, peraltro indicando l'importo di € 133.626,07; è infondata pertanto l'eccezione delle secondo la quale non vi Parte_1 sarebbe indicazione delle quote societarie da pagare;
infine, quanto alla quota del 2005, con la nota n. 202 del 2.05.2005 il ha sollecitato il pagamento della quota gestione anno CP_2 2005, specificamente indicata.
6. Passando all'esame dell'appello incidentale del , con il primo motivo si CP_2 contesta l'erronea pronuncia di rigetto della domanda relativa al pagamento delle somme asseritamente dovute relative al ripianamento delle perdite anni 2003-2012; il Tribunale aveva erroneamente fatto riferimento all'art. 14 comma 5 del D.lgs. 175/2016 (t.u.s.p.) e al divieto di soccorso finanziario, senza tener conto che il è ente pubblico economico;
erroneo CP_2 era il riferimento alla pronuncia della Cassazione n. 18235/2008 e all'art. 2615 cc;
era ingiustificato il richiamo agli artt. 2447 e 2482 ter c.c..
Il tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che l'art. 14, co. 5 d.lgs. 175/2016 (TUSP) stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1 co. 3 l. 196/2009 – tra le quali rientrano le Province - non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
il divieto in parola opera anche nei confronti dei consorzi secondo la giurisprudenza della Corte dei conti richiamata in sentenza.
Osserva la Corte che viene in rilievo la deliberazione n. 46 del 23.12.13, con la quale il Comitato Direttivo del ha deliberato il ripianamento delle perdite a carico degli enti CP_2 consortili per il periodo 2003-2012.
A prescindere dalle contestazioni tra le parti relative alla applicabilità o meno agli enti pubblici economici della disciplina di cui al divieto di soccorso, va rilevato che la Provincia ha riproposto in appello la contestazione relativa all'inoperatività della deliberazione del
, assunta nell'anno 2013, nei confronti della , tenuto conto del recesso posto CP_2 Parte_1 in essere dalla stessa con deliberazione di consiglio provinciale n. 79/7 del 27 Parte_1 novembre 2012.
Rileva la Corte che il consorziato che recede resta obbligato, per effetto dell'art. 11 comma 2 dello statuto, ad assolvere a “tutti gli obblighi e tutte le deliberazioni assunte dal
sino alla data del recesso”, oltre a essere tenuto al pagamento delle quote dovute
CP_2 per l'anno in cui il recesso è stato esercitato. Posto che nessun obbligo ulteriore rispetto alla quota ordinaria era stato deliberato dal prima del recesso della ,
CP_2 Parte_1 quest'ultima non è obbligata, in base allo statuto, a partecipare al ripianamento delle perdite, deciso dopo il recesso operato;
nessun obbligo di contribuire al ripianamento delle perdite può, infatti, sussistere a carico del consorziato prima dell'adozione della delibera che lo dispone e questa obbliga soltanto chi in quel momento partecipa al , per espressa previsione
CP_2 dello statuto, del resto conforme ai principi valevoli in tema di società; peraltro va rilevato che il diritto a pretendere la partecipazione di ogni consorziato alla copertura delle perdite di esercizio sull'art. 7 comma 3 dello statuto, non è conforme a tale clausola, che, nella versione vigente al momento della delibera (statuto approvato l'11.7.2008), nello stabilire le modalità di determinazione dei contributi per il funzionamento del , stabilisce che la misura di
CP_2 questi “può essere annualmente adeguata, con delibera del Consiglio generale, in misura non
Pag. 6 a 8 superiore a quanto necessario al pareggio di bilancio”. Si tratta di operazione (adeguamento annuale) affatto diversa da quella che il ha realizzato con la delibera che ha preso in CP_2 considerazione le perdite degli esercizi precedenti a partire dal 2003, stabilendo di porle a carico di tutti gli enti consorziati, anche se receduti, al fine di realizzare il pareggio di bilancio.
7. Con il secondo motivo, il contesta l'erronea pronuncia di rigetto della CP_2 domanda di pagamento di somme a titolo di contribuzione per la realizzazione di opere per il raccordo ferroviario inerenti alle rate dal 2002 al 2016, richieste dal nell'importo CP_2 indicato di € 108.110,68; con la deliberazione di Consiglio Provinciale del 27.11.2012 la Parte_1 si era e si era impegnata a partecipare all'obbligazione di pagamento delle rate di mutuo ventennale contratto dal consorzio sino alla sua scadenza.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che risultava ex actis e dalla CTU svolta che la aveva regolarmente corrisposto tutte le rate dovute a tale titolo, sino al 2012 Parte_1 incluso, anno nel quale aveva esercitato il diritto di recesso;
non poteva ritenersi riconoscimento di debito la deliberazione in data 27/1/12 della , in quanto con la Parte_1 stessa la confermava unicamente l'impegno assunto quanto alla compartecipazione Parte_1 al mutuo acceso dal per la realizzazione del raccordo ferroviario. CP_2
Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto.
Come risulta dalla documentazione in atti, la , con deliberazioni adottate in pari Parte_1 data, ha deliberato sia il recesso della Provincia di dal Parte_1 [...]
, sia la conferma dell'impegno assunto dalla Parte_2 Parte_1
di compartecipazione al mutuo ventennale acceso dal per la
[...] CP_2 realizzazione del raccordo ferroviario a servizio dell'agglomerato industriale.
Va preliminarmente confermato che risulta incontestato il fatto che la ha Parte_1 corrisposto sino al 2012 tutti gli importi dovuti per la causale relativa alla realizzazione del raccordo ferroviario.
Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art. 11 co. 2 dello Statuto del , “il Consorziato che recede rimane obbligato a garantire, sia nei confronti del CP_2
che nei confronti dei terzi, l'assolvimento di tutti gli obblighi e di tutte le deliberazioni CP_2 assunte dal sino alla data del recesso stesso ed è tenuto altresì al pagamento delle CP_2 quote dovute per l'anno in cui il recesso è stato esercitato”; il fatto che con la delibera del 2012 la ha confermato il proprio impegno alla compartecipazione al mutuo, non significa Parte_1 che la si sia impegnata inequivocabilmente al pagamento delle rate successive al Parte_1 proprio recesso dalla compagine del , tanto più in relazione all'espressa previsione CP_2 della clausola statutaria sopra indicata, che esclude qualsiasi obbligo per il socio receduto di rispondere per le obbligazioni successive alla data del recesso.
8. Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di grado di appello.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 655/2021 pubblicata il Parte_2
28/09/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
-dichiara che a carico dell'appellante principale e di quello incidentale sussiste il
Pag. 7 a 8 presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 8 a 8