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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
EL SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 681/2024 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
US ZA n. 14, C.F. e P. IV , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' , in forza Parte_2 Controparte_1
dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv.
UC EO, c.f. , con studio in Scafati, via Dante Alighieri, 164 C.F._1
- APPELLANTE contro
, c.f. , rapp.to e difeso in primo grado Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Alberto Ferrigno con studio in Nocera Inferiore, via Matrognana, 25
pagina 1 di 8 - APPELLATO contumace nonché
, (C.F. ), in persona del Presidente p.t. Domiciliato Controparte_3 P.IVA_2
per la carica in Napoli – 80132- alla Via Santa UC n.81;
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza g.d.p. di Gragnano n. 4265/2023; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato dinanzi al Controparte_2
giudice di pace di Gragnano nei confronti dell' , Parte_1
opposizione avverso estratto ruolo relativo a cartella di pagamento n.
07120160117264356000, presumibilmente notificata in data 31/10/2017, dell'importo totale di euro 199,66, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica, dovuta alla settore Finanza e tributi, anno 2011, ruolo n. 13336/2016. Controparte_3
Chiedeva di accertare e dichiarare prescritti e/o comunque non dovuti i crediti vantati dagli enti convenuti di cui alla cartella opposta, con condanna della ed Controparte_3
al pagamento delle spese. Si costituiva Controparte_1 [...]
che impugnava e contestava la domanda perché nulla, Controparte_1
inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto, eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda di impugnazione estratto ruolo per carenza di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il g.d.p. accoglieva la domanda annullando il ruolo e la cartella e condannando l' alla rifusione delle spese di lite. CP_4
Avverso detta sentenza, proponeva appello Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda di impugnazione di pagina 2 di 8 estratto ruolo per carenza di interesse ad agire, nonché l'omessa pronuncia del Gdp sull'eccezione di inammissibilità dell'avversa domanda di declaratoria della prescrizione, perché fatta valere con mera azione di accertamento negativo del credito, in violazione degli artt. 2938 e 2939 cc. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere ammissibile, procedibile, proponibile e fondato il gravame e, per l'effetto, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione fatta valere in via di azione e non come eccezione ai sensi degli artt. 2938-2939 cc. Con vittoria delle spese di lite. Non si costituivano e la Controparte_2 Controparte_3
In accoglimento dell'appello va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla
Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n.
pagina 3 di 8 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione pagina 4 di 8 tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello pagina 5 di 8 segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva,
pagina 6 di 8 ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto), e posto che la giurisdizione della Commissione Tributaria, per pacifica giurisprudenza, afferisce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie” (in questa definizione rientrando anche le tasse automobilistiche, per cui oggi è causa –tra le tante cfr.
Cass. civ. ord. 8069/25), in accoglimento dell'appello deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge. pagina 7 di 8 Stante la non univoca giurisprudenza in punto di riparto di giurisdizione come sopra delineata sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 27/11/2025
Il Giudice dott.ssa EL SI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
EL SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 681/2024 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
US ZA n. 14, C.F. e P. IV , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' , in forza Parte_2 Controparte_1
dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv.
UC EO, c.f. , con studio in Scafati, via Dante Alighieri, 164 C.F._1
- APPELLANTE contro
, c.f. , rapp.to e difeso in primo grado Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Alberto Ferrigno con studio in Nocera Inferiore, via Matrognana, 25
pagina 1 di 8 - APPELLATO contumace nonché
, (C.F. ), in persona del Presidente p.t. Domiciliato Controparte_3 P.IVA_2
per la carica in Napoli – 80132- alla Via Santa UC n.81;
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza g.d.p. di Gragnano n. 4265/2023; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato dinanzi al Controparte_2
giudice di pace di Gragnano nei confronti dell' , Parte_1
opposizione avverso estratto ruolo relativo a cartella di pagamento n.
07120160117264356000, presumibilmente notificata in data 31/10/2017, dell'importo totale di euro 199,66, emessa per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica, dovuta alla settore Finanza e tributi, anno 2011, ruolo n. 13336/2016. Controparte_3
Chiedeva di accertare e dichiarare prescritti e/o comunque non dovuti i crediti vantati dagli enti convenuti di cui alla cartella opposta, con condanna della ed Controparte_3
al pagamento delle spese. Si costituiva Controparte_1 [...]
che impugnava e contestava la domanda perché nulla, Controparte_1
inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto e diritto, eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda di impugnazione estratto ruolo per carenza di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il g.d.p. accoglieva la domanda annullando il ruolo e la cartella e condannando l' alla rifusione delle spese di lite. CP_4
Avverso detta sentenza, proponeva appello Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda di impugnazione di pagina 2 di 8 estratto ruolo per carenza di interesse ad agire, nonché l'omessa pronuncia del Gdp sull'eccezione di inammissibilità dell'avversa domanda di declaratoria della prescrizione, perché fatta valere con mera azione di accertamento negativo del credito, in violazione degli artt. 2938 e 2939 cc. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere ammissibile, procedibile, proponibile e fondato il gravame e, per l'effetto, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione fatta valere in via di azione e non come eccezione ai sensi degli artt. 2938-2939 cc. Con vittoria delle spese di lite. Non si costituivano e la Controparte_2 Controparte_3
In accoglimento dell'appello va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla
Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n.
pagina 3 di 8 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione pagina 4 di 8 tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello pagina 5 di 8 segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva,
pagina 6 di 8 ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto), e posto che la giurisdizione della Commissione Tributaria, per pacifica giurisprudenza, afferisce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie” (in questa definizione rientrando anche le tasse automobilistiche, per cui oggi è causa –tra le tante cfr.
Cass. civ. ord. 8069/25), in accoglimento dell'appello deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge. pagina 7 di 8 Stante la non univoca giurisprudenza in punto di riparto di giurisdizione come sopra delineata sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara il proprio difetto di Giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 27/11/2025
Il Giudice dott.ssa EL SI
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