Art. 4.
Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.
Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.
Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.