Articolo 4 della Legge 29 marzo 1928, n. 621
Articolo 3
Versione
28 aprile 1928
Art. 4.

Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 28 aprile 1928