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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1309/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Di Gregorio Marco del Foro di Ivrea
E
IN AR (C.F. , nata a [...] il [...] C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giusti Silvia del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Antignano (AT) il
04/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2011.
Dall'unione sono nate, in data 18/04/2014, le figlie e , entrambe ancora minori. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 100 del 13.05.2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e PE AR in Antignano (AT) il 04/06/2011, trascritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cigliano in Via Perinotti 17 a favore di PE AR nell'interesse delle figlie minori ivi pagina 2 di 4 stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2. si dà atto che la madre si occuperà in via esclusiva della ordinaria manutenzione dell'immobile ed in particolare dell'impianto di riscaldamento e del giardino;
3. si dà atto che i SIi / PE, ciascuno per la quota pari al 50%, Pt_1 continueranno a corrispondere le rate del mutuo ipotecario sino alla scadenza. La SIa
PE rimborserà al SI la propria quota entro il giorno 27 di ogni mese. Pt_1
Nel caso di vendita dell'immobile, verranno ripartiti al 50% gli arredi contenuti nell'immobile ad eccezione dei beni personali come da inventario che i coniugi provvederanno a predisporre;
4. si conferma l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, i quali si Per_2 Per_1 impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutte le volte che costoro esprimeranno volontà in tal senso e comunque non meno di quanto di seguito disciplinato;
6. a fine settimane alternati: dal venerdì sera sino a domenica sera con orari da concordare in relazione agli impegni dei genitori e delle figlie minori;
7. da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina, quando il papà le accompagnerà a scuola.
Previo accordo dei genitori, tenuto conto degli impegni delle figlie, sarà possibile sostituire il pernotto del mercoledì con altro giorno sempre infrasettimanale;
8. le minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale sino al mattino successivo con la mamma ed il Natale con il papà. Proseguiranno le feste con il genitore sino al 31 dicembre e saranno con l'altro genitore dal 01 al 06 gennaio;
9. salvo diversi accordi Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni ovvero un anno con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Lunedi dell'Angelo;
10. le minori trascorreranno le festività nazionali ed eventuali ponti scolastici alternativamente con la mamma ed il papà;
11. per le Vacanze estive il padre potrà trascorrere 15 giorni sia consecutivi che non consecutivi da comunicare alla moglie entro il giorno 30 giugno di ogni anno. Entrambi i coniugi dichiarano di autorizzare le minori a trascorrere le vacanze con l'altro genitore fuori dai confini dello Stato italiano previa comunicazione esatta del luogo e dell'albergo ove alloggeranno;
12. si dà atto che alle minori è garantito di poter coltivare rapporti con i membri delle rispettive famiglie genitoriali ed in particolare con i nonni. Il nonno materno andrà a prendere a scuola le nipoti un giorno a settimana, indicativamente il giovedì ma con accordi di volta in volta da confermare, e trascorreranno il pomeriggio con lui. I restanti giorni della settimana, le minori continueranno a pranzare con i nonni paterni come già sta accadendo da anni ed essi continueranno a prelevarle presso la scuola all'uscita mattutina e le riaccompagneranno a scuola per i corsi pomeridiani;
13. si dà atto che nel giorno del compleanno dei genitori, le minori potranno stare con il genitore festeggiato anche se coincidente con un giorno non di spettanza;
14. si dà atto che il giorno del compleanno delle figlie verrà festeggiato con entrambi i genitori;
15. si dà atto che in considerazione dell'impegno della SIa PE con la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale con lezioni durante i fine settimana, l'alternanza tra genitori durante i fine settimana potrà subire eventuali variazioni, previo accordo e subordinatamente agli impegni del padre e delle minori;
16. si dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare le figlie agli eventuali rispettivi partner per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dal deposito del ricorso per pagina 3 di 4 separazione e/o comunque fino alla pronuncia del divorzio se successivo: in ogni caso deve trattarsi di una relazione stabile;
17. si dà atto che i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori;
18. tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno previamente prese concordemente tra i genitori;
19. per il mantenimento delle minori, il SI verserà l'importo totale di € 400,00 Pt_1 mensili (€200,00 a figlia) oltre rivalutazione secondo indici ISTAT entro il giorno 20 di ogni mese;
20. le spese straordinarie, scolastiche (per un Istituto comunale o statale) o mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo di
Intesa elaborato dal Tribunale di Ivrea;
21. le spese straordinarie, ivi inclusa eventualmente la scelta di una scuola privata, di un medico privato, gite extra scolastiche, viaggi studio, etc. dovranno tutte essere previamente concordate tra le parti e rimborsate al coniuge previa esibizione dei documenti a comprova.
Resta inteso che, se uno dei coniugi vorrà comunque ricorrere ad un medico/centro medico privato, ad un istituto scolastico privato, a gite extra scolastiche, viaggi studio etc. l'altro genitore se dissenziente (poiché ad esempio privo di adeguata disponibilità economica o per motivi educativi) non sarà tenuto a sostenere la spesa (nel suo 50%);
22. si dà atto che i genitori dispongono entrambi di una autovettura con la quale garantiscono autonomi spostamenti per le esigenze delle figlie;
23. si dà atto che le minori continueranno ad essere seguite dall'attuale pediatra indicato dalla
ASL di appartenenza;
24. si dà atto che durante il periodo estivo, le minori parteciperanno alle attività (centri estivi, colonie ecc.) come sempre sino ad ora avvenuto e secondo accordi presi di anno in anno dai genitori, seguendo le inclinazioni delle figlie;
25. si dà atto che i coniugi, preso atto delle reciproche disponibilità patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e quindi di non avere nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento;
26. si dà atto che i coniugi confermano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per le figlie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1309/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Di Gregorio Marco del Foro di Ivrea
E
IN AR (C.F. , nata a [...] il [...] C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giusti Silvia del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Antignano (AT) il
04/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2011.
Dall'unione sono nate, in data 18/04/2014, le figlie e , entrambe ancora minori. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 100 del 13.05.2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20 dicembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e PE AR in Antignano (AT) il 04/06/2011, trascritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cigliano in Via Perinotti 17 a favore di PE AR nell'interesse delle figlie minori ivi pagina 2 di 4 stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2. si dà atto che la madre si occuperà in via esclusiva della ordinaria manutenzione dell'immobile ed in particolare dell'impianto di riscaldamento e del giardino;
3. si dà atto che i SIi / PE, ciascuno per la quota pari al 50%, Pt_1 continueranno a corrispondere le rate del mutuo ipotecario sino alla scadenza. La SIa
PE rimborserà al SI la propria quota entro il giorno 27 di ogni mese. Pt_1
Nel caso di vendita dell'immobile, verranno ripartiti al 50% gli arredi contenuti nell'immobile ad eccezione dei beni personali come da inventario che i coniugi provvederanno a predisporre;
4. si conferma l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, i quali si Per_2 Per_1 impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutte le volte che costoro esprimeranno volontà in tal senso e comunque non meno di quanto di seguito disciplinato;
6. a fine settimane alternati: dal venerdì sera sino a domenica sera con orari da concordare in relazione agli impegni dei genitori e delle figlie minori;
7. da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina, quando il papà le accompagnerà a scuola.
Previo accordo dei genitori, tenuto conto degli impegni delle figlie, sarà possibile sostituire il pernotto del mercoledì con altro giorno sempre infrasettimanale;
8. le minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale sino al mattino successivo con la mamma ed il Natale con il papà. Proseguiranno le feste con il genitore sino al 31 dicembre e saranno con l'altro genitore dal 01 al 06 gennaio;
9. salvo diversi accordi Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni ovvero un anno con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Lunedi dell'Angelo;
10. le minori trascorreranno le festività nazionali ed eventuali ponti scolastici alternativamente con la mamma ed il papà;
11. per le Vacanze estive il padre potrà trascorrere 15 giorni sia consecutivi che non consecutivi da comunicare alla moglie entro il giorno 30 giugno di ogni anno. Entrambi i coniugi dichiarano di autorizzare le minori a trascorrere le vacanze con l'altro genitore fuori dai confini dello Stato italiano previa comunicazione esatta del luogo e dell'albergo ove alloggeranno;
12. si dà atto che alle minori è garantito di poter coltivare rapporti con i membri delle rispettive famiglie genitoriali ed in particolare con i nonni. Il nonno materno andrà a prendere a scuola le nipoti un giorno a settimana, indicativamente il giovedì ma con accordi di volta in volta da confermare, e trascorreranno il pomeriggio con lui. I restanti giorni della settimana, le minori continueranno a pranzare con i nonni paterni come già sta accadendo da anni ed essi continueranno a prelevarle presso la scuola all'uscita mattutina e le riaccompagneranno a scuola per i corsi pomeridiani;
13. si dà atto che nel giorno del compleanno dei genitori, le minori potranno stare con il genitore festeggiato anche se coincidente con un giorno non di spettanza;
14. si dà atto che il giorno del compleanno delle figlie verrà festeggiato con entrambi i genitori;
15. si dà atto che in considerazione dell'impegno della SIa PE con la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale con lezioni durante i fine settimana, l'alternanza tra genitori durante i fine settimana potrà subire eventuali variazioni, previo accordo e subordinatamente agli impegni del padre e delle minori;
16. si dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare le figlie agli eventuali rispettivi partner per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dal deposito del ricorso per pagina 3 di 4 separazione e/o comunque fino alla pronuncia del divorzio se successivo: in ogni caso deve trattarsi di una relazione stabile;
17. si dà atto che i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori;
18. tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc.) verranno previamente prese concordemente tra i genitori;
19. per il mantenimento delle minori, il SI verserà l'importo totale di € 400,00 Pt_1 mensili (€200,00 a figlia) oltre rivalutazione secondo indici ISTAT entro il giorno 20 di ogni mese;
20. le spese straordinarie, scolastiche (per un Istituto comunale o statale) o mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo di
Intesa elaborato dal Tribunale di Ivrea;
21. le spese straordinarie, ivi inclusa eventualmente la scelta di una scuola privata, di un medico privato, gite extra scolastiche, viaggi studio, etc. dovranno tutte essere previamente concordate tra le parti e rimborsate al coniuge previa esibizione dei documenti a comprova.
Resta inteso che, se uno dei coniugi vorrà comunque ricorrere ad un medico/centro medico privato, ad un istituto scolastico privato, a gite extra scolastiche, viaggi studio etc. l'altro genitore se dissenziente (poiché ad esempio privo di adeguata disponibilità economica o per motivi educativi) non sarà tenuto a sostenere la spesa (nel suo 50%);
22. si dà atto che i genitori dispongono entrambi di una autovettura con la quale garantiscono autonomi spostamenti per le esigenze delle figlie;
23. si dà atto che le minori continueranno ad essere seguite dall'attuale pediatra indicato dalla
ASL di appartenenza;
24. si dà atto che durante il periodo estivo, le minori parteciperanno alle attività (centri estivi, colonie ecc.) come sempre sino ad ora avvenuto e secondo accordi presi di anno in anno dai genitori, seguendo le inclinazioni delle figlie;
25. si dà atto che i coniugi, preso atto delle reciproche disponibilità patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e quindi di non avere nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento;
26. si dà atto che i coniugi confermano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per le figlie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 09/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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