Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2025, proposto da
NI AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Libonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego maturato sulla istanza di accesso agli atti del 5 agosto 2025
e per l'accertamento
e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'ostensione documentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente presentava all’Inps istanza di accesso agli atti, in data 5/8/2025, motivata dalla necessità di avere informazioni inerenti alla pensione di cui è titolare, al fine di ricostruire, in modo completo, la revisione della stessa e scongiurare il rischio che essa fosse revocata,
Stante il silenzio rigetto maturato sulla ridetta istanza, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
Si costituiva l’intimato Istituto, rimarcando nelle more l’avvenuta ostensione dei documenti richiesti, con pec inviata all’avv. Libonati in data 24/10/2025, instando -al pari della stessa ricorrente, che solo insisteva per la condanna alle spese dell’Inps, in virtù del principio della soccombenza virtuale- per la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dalla stessa ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare la ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | NT DE |
IL SEGRETARIO